AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.173
Data decisione, Autorità:
28.08.2000, ICCA
Incarto n.
11.95.00173
Lugano
28 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G.
Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 30 giugno 1994 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 24 marzo 1995 presentata da __________
contro il decreto emesso il 13 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ contestualmente all’appello;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 28 aprile 1995 presentata da
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il 21 dicembre
1990, in luogo e vece del Pretore, il divorzio tra __________ e __________ nata
__________, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio
sottoscritta dai coniugi il 26 novembre 1990. Tale convenzione prevedeva, tra
l’altro, l’attribuzione dei figli __________ (1981) e __________ (1983) alla
madre. Sul mantenimento di questi ultimi i genitori hanno pattuito la seguente
clausola (n. 4 lett. c):
Le
parti si danno atto che il marito attualmente studia al Conservatorio di
__________ e che entro fine 1993 detti studi saranno giunti a compimento. Al
più tardi entro fine 1993 le parti si impegnano a fissare il contributo
alimentare a carico del padre per i figli da inizio 1994 in poi, come di legge,
salvo che le condizioni di reddito del padre siano tali da permettergli il
pagamento di detti alimenti già prima del gennaio 1994 senza cadere
nell’indigenza.
B. Il 30 giugno 1994
__________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un’istanza (fondata sull’art. 279 CC) con la quale ha chiesto, già
in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 650.– mensili per ogni figlio
a decorrere dal 1° gennaio 1994. All’udienza dell’11 ottobre 1994, indetta per
la discussione della cautelare e del merito, l’istante ha confermato la propria
domanda, alla quale il convenuto si è opposto. Esperita l’istruttoria, alla
discussione finale del 1° febbraio 1995 le parti si sono confermate nelle
rispettive argomentazioni e domande.
C. Statuendo il 13 marzo
1995, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare
di fr. 400.– mensili per ciascun figlio a decorrere dal 1° luglio 1994. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un terzo a
carico dell’istante e per due terzi a carico del convenuto, tenuto inoltre a
rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro la citata
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 24 marzo 1995 nel
quale chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria e
accordato al gravame effetto sospensivo, l’istanza sia respinta. Egli postula
inoltre l’assunzione di una prova respinta dal Pretore. La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta dal vicepresidente dalla I Camera civile con
decreto del 14 aprile 1995.
Nelle sue osservazioni del
28 aprile 1995 __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo
chiede che il contributo litigioso decorra dal 1° gennaio 1994.
Con osservazioni del 23
maggio 1995 __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.
E. Su richiesta del
giudice delegato l’appellante adesiva ha presentato svariata documentazione
relativa alla sua situazione finanziaria. La controparte ha avuto modo di
esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
I genitori devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e
formazione (art. 276 cpv. 1 CC). Tale obbligo dura, di principio, fino alla
maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori, il contributo è
stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia
lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende
ottenere un aumento di tale contributo a favore del figlio deve valersi quindi
dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. Quanto all’art. 157
CC, esso stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in
merito alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze, “per
causa di matrimonio partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”.
Analogo principio si applica per l’adeguamento del contributo che un genitore
versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua
autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3).
-
L’obbligo di
mantenimento dei figli incombe a entrambi i genitori secondo le loro condizioni
economiche (art. 276 CC). Il contributo inoltre deve essere commisurato alle
esigenze del figlio, come pure alla situazione sociale e alle possibilità dei
genitori stessi (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra questi ultimi l’onere
di mantenimento occorre determinare le rispettive disponibilità finanziarie al
netto degli oneri usuali e dei minimi esistenziali (I CCA sentenza del 1° marzo
1996 in re C. contro F., consid. 1; sentenza del 22 luglio 1995 in re B. contro
B., consid. 2). La misura del contributo deve essere determinata concretamente:
per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze,
per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
3a edizione, 1990, pag. 145 e seg.).
-
Nella fattispecie il
Pretore, valutando il contributo alimentare dovuto ai figli in base alle
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ha determinato
in fr. 1’045.– ciascuno il fabbisogno complessivo di Nicolas e di Gabriela.
Egli ha accertato poi in fr. 3’200.– il reddito potenziale del padre e ha
determinato in fr. 2’363.– il suo fabbisogno. Per quanto concerne la madre, il
primo giudice ha accertato unicamente il reddito lordo annuale di fr.
94’532.–. Ciò posto, egli ha fissato il contributo dovuto dal padre in fr.
400.– per ciascun figlio.
Nell’ambito del
diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231
consid. 1 con rinvio), volta in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio
(DTF 109 II 198 consid. 2). Il giudice accerta d’ufficio le prove, senza essere
legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori.
L’autorità di secondo grado, in particolare, può assumere le prove più idonee a
formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag.
610 segg.). Nel caso in esame la Camera ha provveduto a integrare gli accertamenti
del Pretore, chiedendo all’istante di documentare la sua situazione finanziaria;
la controparte ha avuto modo di esprimersi al riguardo. Nel rispetto del
principio inquisitorio che per diritto federale governa lo statuto dei figli
(DTF 118 II 93), l’adeguatezza del contributo alimentare va esaminata
d’ufficio, senza vincolo alle richieste dell’una o dell’altra parte.
Ora, le citate
raccomandazioni prevedono che il fabbisogno medio in denaro di due figli
compresi tra i 12 e 14 anni ammonta a fr. 1045.– ognuno (compresi fr. 250.– di
cura ed educazione da 7 a 12 anni, rispettivamente fr. 200.– da 13 a 16 anni).
Tali raccomandazioni si riferiscono tuttavia a fasce di reddito coniugale che
si situa attorno ai fr. 6’600.–/6’700.–. Nella fattispecie, tenuto conto del
reddito complessivo dei genitori, che, come si vedrà in seguito, ammonta a fr.
9’700.– e delle spese supplementari documentate che la madre si sobbarca per
l’educazione dei figli, il fabbisogno mensile fissato dal Pretore per ogni
figlio appare insufficiente. In queste condizioni appare equo rivalutare il
fabbisogno dei figli e fissarlo in fr. 1250.– per ciascuno.
- L’appellante
assevera di non essere in grado di contribuire al mantenimento dei figli poiché
sta ultimando la formazione di flautista presso la Società __________
__________ svizzera di __________. Egli ritiene pertanto che, imponendogli un
contributo, si verrebbe meno allo spirito con il quale è stata sottoscritta la
convenzione sugli effetti accessori del divorzio, la quale gli concedeva
appunto la possibilità di ultimare gli studi. L’argomentazione non può essere
condivisa.
Dalla nota convenzione
risulta che l’appellante prevedeva la conclusione dei suoi studi entro la fine
del 1993 (consid. A), ma dagli atti non si evince quale fosse la durata
effettiva della formazione. Ora, è possibile che per ultimare gli studi di
flauto egli necessiti ancora di tre anni (dichiarazioni __________ e
__________; doc. 1 e 2). Il fatto è che gli incombeva di rendere verosimile
quali motivi gli avrebbero impedito di concludere la formazione entro la data
prevista. Al proposito non basta la giustificazione addotta nel corso
dell’interrogatorio formale (risposta n. __________.__). Certo, la durata
minima teorica di un ciclo di studi non è decisiva, tuttavia dalla lettura
della dichiarazione __________ (doc. 2) sembra dedursi che l’appellante intenda
seguire non tanto corsi di formazione, bensì corsi triennali di
perfezionamento, in vista di miglioramenti artistici. Del resto con il diploma
oggi in possesso l’appellante è già abilitato all’insegnamento (interrogatorio
formale, risposta n. .). Che cosa egli abbia fatto tra il
1990 e la fine del 1993 non è dato di sapere. Non si può affermare dunque che
abbia dato prova di particolare applicazione e che possa legittimamente
continuare a studiare senza contribuire al sostentamento della famiglia. In
questo senso l’audizione del precedente patrocinatore del convenuto sarebbe ininfluente,
poiché in discussione non sono le premesse che hanno portato alla firma della
convenzione.
- L’appellante
contesta inoltre il reddito potenziale di fr. 3’200.– fissato dal Pretore,
sostenendo che il suo attuale stipendio ammonta a fr. 2080.– mensili e che egli
non è in grado di conseguire un guadagno superiore, appunto perché deve
ultimare la sua formazione di __________.
Dal fascicolo processuale
risulta che l’appellante percepisce dal __________ della Svizzera Italiana un
salario medio variante tra fr. 1’300.– e fr. 1’400.– mensili (doc. richiamati).
Dalla sua attività di __________ di __________ __________, inoltre, egli
afferma di guadagnare fr. 210.– mensili (appello pag. 8). Ora, come si è visto
in precedenza, l’appellante non può pretendere di continuare per anni con tale
ritmo. Come ha ritenuto il Pretore, in un modo o nell’altro egli deve estendere
la sua attività lavorativa e dal questo profilo, pur considerando le attuali
difficoltà congiunturale, un reddito potenziale di almeno fr. 3’000.– appare
del tutto ragionevole. All’appellante si chiede, in sostanza, di far fruttare
le ore che fino a oggi dedicava allo studio del __________ e alle trasferte a
__________a, in modo da ricavare almeno fr. 2’000.– dalla sua attività di
insegnante presso il Conservatorio o da lezioni private e almeno fr. 1’000.–
dalla sua attività di venditore e __________ di __________ __________. Del
resto, nelle condizioni attuali, egli non può pretendere di perfezionare la
formazione __________ solo per guadagnare il 10% più di oggi, reddito che
sarebbe comunque inferiore a quello potenzialmente conseguibile. Certo, per
giurisprudenza non è prospettabile imporre alla donna divorziata un aumento
dell’attività lucrativa oltre il 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5;
SJ 116/1994 pag. 91). Nel caso concreto però l’appellante ha 44 anni. Non si
vede quindi perché sarebbe illegittimo imporgli un’estensione dell’attività
lucrativa per contribuire al mantenimento dei figli.
-
In merito al suo
fabbisogno, l’appellante contesta la decisione del Pretore di non conteggiare
le spese per l’autovettura. A torto. Intanto i costi asseriti non sono stati
resi verosimili. In secondo luogo l’appellante invoca la necessità di recarsi
al domicilio degli allievi per impartire le lezioni private, ammettendo però
che gli allievi frequentano le lezioni a casa sua (interrogatorio formale,
risposta n. __________.__________e .). Non vi è quindi
ragione di scostarsi dal giudizio del Pretore. Si aggiunga che, dovendo egli
rinunciare alle trasferte a __________, viene meno anche la necessità dei
relativi oneri. Ne discende, in sintesi, che il suo fabbisogno deve essere
confermato in fr. 2’363.–.
-
Per quanto riguarda
l’istante, il Pretore ha unicamente accertato che essa consegue un reddito
annuo lordo di fr. 94’532.–. Dalla documentazione richiamata da questa Camera
si evince che lo stipendio percepito dalla Fondazione per l’__________ della
Svizzera Italiana ammonta a fr. 6’700.– mensili, mentre il reddito percepito
nel 1994 era di fr. 7’161.– mensili. Il fabbisogno dell’appellata è di fr.
3’226.– mensili: esso comprende il minimo vitale (fr. 925.–), la cassa malati
(fr. 200.–), gli interessi ipotecari (fr. 835.–), le spese di riscaldamento
(fr. 166.–), le spese di trasporto (fr. 200.–) e gli oneri fiscali (fr. 900.–).
Giovi precisare che nel computo delle spese comuni (locazione, riscaldamento e
oneri fiscali) non si tiene conto della partecipazione dell’attuale marito, che
determinati oneri domestici (telefono, elettricità) rientrano già nel minimo
vitale, e che il sostentamento dei figli rientra nel loro fabbisogno. Ciò
posto, l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 3’474.– (fr. 6’700.–
./. fr. 3’226.–).
-
Riassumendo, le
rispettive disponibilità dei genitori sono per il padre di fr. 637.– e per la
madre fr. 3’474.–. Per ripartire il mantenimento dei figli occorre considerare
tuttavia, oltre i dati materiali di cui sopra, anche il maggior impegno della
madre nella cura e nell’educazione dei figli e i suoi accresciuti oneri
familiari. Dopo aver soppesato tutti i fattori, appare equo fissare a carico
del padre un contributo alimentare complessivo di fr. 450.– mensili, ossia fr.
225.– per ciascun figlio. L’appello principale deve essere accolto entro questi
limiti.
II. Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha
imposto al padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a partire
dal 1° luglio 1994. L’appellante adesiva censura tale decisione e chiede che il
contributo a carico del padre decorra già a partire dal 1° gennaio 1994.
a) Nell’ambito
dell’art. 157 CC la decorrenza della modifica della sentenza di divorzio è
stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento; di regola fa stato
la data di introduzione dell’azione, una retroattività potendo essere tenuta in
considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 189 ad art. 157). L’art.
279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo
per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del
contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono essere commisurati
alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato all’art.
285 cpv. 1 CC.
b) Nella
fattispecie è vero che alla fine del mese di gennaio 1994 il padre si è opposto
alla prospettiva di erogare un contributo di mantenimento per i figli, ma è
anche vero che egli si è dichiarato disposto a riesaminare la situazione (doc.
D). Dal fascicolo processuale non risulta che egli abbia deliberatamente procrastinato
le discussioni per sottrarsi al pagamento di un contributo, ragione per cui,
tenuto conto anche della sua precaria condizione economica, appare equo non
scostarsi dalla decisione di prima istanza. L’appello, su questo punto, è sprovvisto
di buon diritto.
c) Neppure
può essere accolta la richiesta di indicizzare il contributo dal 1° gennaio
1995, già per il fatto che la sentenza impugnata è stata emessa nel mese di
marzo 1995. Ciò comporta l’indicizzazione a partire dal 1996, come previsto dal
Pretore.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito dell’appello
principale giustifica una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di
prima sede nel senso che esse sono poste per due terzi a carico dell’istante e
per un terzo a carico del convenuto, il quale ha diritto a un’adeguata indennità
per ripetibili ridotte.
In questa sede,
l’appellante principale risulta solo parzialmente vincente, giacché ottiene la
riduzione del contributo, ma non la sua soppressione. Si legittima perciò di
ripartire per metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili.
L’appellante adesiva, per contro, risulta interamente soccombente, ciò che
giustifica l’integrale addebito delle spese.
- L’appellante
principale chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
La domanda può essere accolta, la sua indigenza apparendo verosimile (consid. 6
e 8) e il gravame presentando sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che
__________ __________ è obbligato versare mensilmente a __________ __________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 1° luglio 1994,
l’importo di fr. 450.– come contributo di mantenimento per i figli __________ e
__________ (fr. 225.– ciascuno), assegni familiari già compresi. Tale contributo
sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta il 1° aprile 1996, valendo come base l’indice del mese di marzo 1995.
-
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–,
da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 2/3 e sono per 1/3 a
carico del convenuto. __________ __________ rifonderà a __________ __________
l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte.
II. __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
III. Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per metà a carico di __________ __________, e per esso a carico dello
Stato, e per metà a carico di __________, compensate le ripetibili.
IV. L’appello
adesivo è respinto.
V. Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte
l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
VI. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________ i,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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