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Numero d'incarto:
11.1995.184
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00184
Lugano
17 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 27 febbraio 1995
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10
aprile 1995 da __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 1995
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 27
febbraio 1995 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, la ex moglie __________ per ottenere la modifica della
sentenza di divorzio emanata il 12 ottobre 1992, nel senso di ottenere
l’affidamento del figlio minorenne __________ (1989), riservato alla madre un
diritto di visita, e di essere liberato da ogni contributo in favore del
figlio;
che con la petizione
l’attore ha chiesto che fosse fatto divieto in via provvisionale alla convenuta
di partire per il __________ con il bambino e che quest’ultimo gli fosse
affidato;
che egli ha ribadito
le domande cautelari all’udienza del 27 febbraio 1995, mentre la convenuta vi
si è opposta;
che con decreto
cautelare del 28 febbraio 1995 il Pretore ha fatto ordine alla convenuta di non
lasciare il territorio elvetico con il figlio __________, di depositare in
Pretura il passaporto o la carta d’identità del bambino e di produrre entro 15
giorni tutta una serie di documenti relativi alla sistemazione della famiglia
in Cile;
che, conclusa l’istruttoria
cautelare, il dibattimento finale si è tenuto il 20 marzo 1995, le parti
ribadendo le rispettive domande di giudizio;
che, statuendo sulla
cautelare, il Pretore ha emesso il 30 marzo 1995 un decreto con il quale ha
revocato il divieto imposto alla convenuta il 28 febbraio 1995, ha accertato il
diritto della madre di trasferirsi all’estero con il figlio e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 300.– e le spese per 2/3 a carico dell’istante e per 1/3 a
carico della convenuta, assegnando a quest’ultima un’indennità di fr. 500.– per
ripetibili;
che __________ è
insorto contro tale decreto con un appello del 10 aprile 1995 in cui chiede –
previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – che a __________ sia
fatto provvisoriamente ordine di non lasciare il territorio svizzero con
__________ e di depositare in Pretura i documenti d’identità del bambino, subordinatamente
di rientrare in Svizzera con il figlio qualora fosse già partita;
che con decreto
emanato senza contraddittorio il 14 aprile 1995 la presidente di questa Camera
ha fatto ordine all’appellata di non lasciare la Svizzera con il figlio e nel
contempo ha convocato le parti alla discussione del 9 maggio 1995;
che all’udienza del 9
maggio 1995 l’appellante, preso atto dell’avvenuta partenza di __________ e del
figlio per il __________, ha rinunciato a chiederne il rientro in via
cautelare;
che nel corso
dell’istruttoria l’appellante ha postulato, il 31 ottobre 1995, la sospensione
della procedura di appello in vista di trattative per la composizione
amichevole della vertenza;
che la procedura di
appello è stata sospesa con ordinanza del 2 novembre 1995, mentre la procedura
di merito pendente davanti al Pretore è proseguita fino all’emanazione della
sentenza, avvenuta l’8 settembre 19997 (inc. __________);
che su richiesta della
presidente le parti si sono date atto che l’appello è divenuto privo di
oggetto;
che le parti,
interpellate sulla ripartizione degli oneri processuali, non hanno dato risposta
concorde;
Considerando
in diritto: che per ammissione
delle parti l’appello 10 aprile 1995 è divenuto privo di oggetto, sia per la
nuova situazione del figlio, sia per il proseguimento della causa di merito,
conclusasi l’8 settembre 1997 con sentenza passata in giudicato;
che il giudice, udite
le parti, stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva
di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);
che in siffatti casi
si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della
procedura civile federale (Rep. 1994 381, 1992 292, 1990 284);
che in virtù di tale
norma il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il
processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite”, ossia valutando sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe
avuto l’appello;
che nel caso concreto
l’appello tendeva a impedire provvisoriamente la partenza della convenuta e del
figlio dalla Svizzera nell’attesa di ottenere informazioni dettagliate sulla
situazione logistica in __________;
che da un sommario
esame del nutrito incarto risulta che la convenuta aveva fornito al Pretore, in
ossequio all’ordine impartitole il 28 febbraio 1995, tutte le informazioni che
le erano state richieste;
che a detta
dell’appellante tali informazioni dovevano essere ulteriormente precisate e
approfondite per verificare se la partenza in Cile non fosse contraria
all’interesse del figlio minorenne;
che sulla scorta dei
dati a disposizione del Pretore al momento dell’emanazione del decreto
litigioso non vi erano indizi che potessero suscitare ragionevoli dubbi
sull’adeguatezza della situazione logistica nel nuovo domicilio della
convenuta;
che le investigazioni
auspicate dall’appellante vertevano essenzialmente non tanto sulla situazione
della famiglia in __________, quanto sulla situazione fiscale e finanziaria del
secondo marito della convenuta negli ultimi 10 anni (appello, pag. 6), sulle
conseguenze del suo precedente divorzio con riferimento ai figli (che per altro
non hanno mai vissuto nella stessa economica domestica di __________) e
sull’eventuale esistenza di precedenti penali (produzione del certificato di
buona condotta e dell’estratto del casellario giudiziario);
che tale
documentazione non era pertinente per valutare se il trasferimento della famiglia
__________ fosse in contrasto con il bene di __________, riferendosi a fatti
lontani, mentre le diffuse contestazioni di dettaglio dell’appellante sui
documenti trasmessi al Pretore non sono fondate;
che infatti i
documenti richiesti dal Pretore su esplicita domanda dell’istante, tempestivamente
prodotti dalla convenuta, attestavano l’esistenza di un alloggio decoroso per
una famiglia di quattro persone e di opportunità lavorative dignitose per il
marito della convenuta;
che l’istruttoria
condotta nella procedura di merito (inc. __________) ha confermato la
veridicità di tali informazioni, ed è anzi emerso che in __________ la famiglia
in cui vive __________ si trova in una situazione assai migliore, quanto meno
dal profilo materiale, di quella che aveva in Ticino;
che quindi l’appello
sarebbe stato verosimilmente respinto anche se fossero stati prodotti tutti i
documenti richiesti dall’appellante, poiché i dubbi di quest’ultimo sul
benessere del bambino non hanno trovato alcun riscontro concreto;
che viste le particolarità
del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre l’appellata
ha diritto di vedersi attribuire un’adeguata indennità per ripetibili di
appello, esplicitamente rivendicata il 18 settembre 1997;
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo
di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse
né spese. __________ rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr.
1’000.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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