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Numero d'incarto:
11.1995.189
Data decisione, Autorità:
17.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00189
Lugano
17 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________
”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________
(rappresentata dall’amministratrice __________ e
patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza
emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 13
dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD
__________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della
deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della
piscina;
che in causa sono state
convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________,
__________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio
__________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da
reciproche servitù di uso;
che il Pretore con
sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione
presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione
della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte
l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;
che __________,
comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto
appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la
reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore
__________ __________;
che tale ricorso non è
stato intimato alle parti;
Considerato
in diritto:
che la sentenza
impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera
dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;
che la legittimazione
passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete
esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini
(DTF 119 II 404 consid. 5; Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200
n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.
139 ad art. 712m ZGB);
che
in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali
interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato
introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che
non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;
che ci si potrebbe
chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a
sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso
(art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);
che tuttavia, in
concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua
posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza
impugnata;
che infatti, annullata
la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente
pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;
che l’annullamento
della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto
di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione
degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di
attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente
o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);
che pertanto il
giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla
vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile,
può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è
nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________, __________
– avv.
__________, __________
– avv.
__________, __________
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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