AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.201
Data decisione, Autorità:
09.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00201
Lugano,
9 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 21 novembre 1990 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 19
maggio 1995 da __________ contro la sentenza emessa il 4 maggio 1995 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 29 maggio 1995 da __________ contro
la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, nella frazione di
__________, e __________ __________ della contigua particella n. __________RFD,
a valle della prima. Su ognuno dei due fondi sorge una casa d’abitazione;
quella di __________ __________ è abitata dal figlio __________ __________.
Lungo il confine tra le due particelle si trova, sul fondo sovrastante, un muro
che sostiene un terrapieno, sormontato da una ringhiera in ferro con funzione
di parapetto. Dalla base del muro fuoriescono, verso il fondo sottostante, tre
tubi di drenaggio. Sempre sul fondo sottostante vi è, a ridosso del muro, una
siepe di lauroceraso e a una distanza dal muro compresa tra 60 cm e 6.8 m
crescono piante o polloni di nocciolo, frassino, abete, acero, betulla e tiglio.
B. Fra __________
__________, rispettivamente il __________ __________, e __________ __________
sono sorti dissidi che hanno condotto nel tempo a procedure amministrative e
penali. Con decreto di accusa del 2 aprile 1990, in particolare, __________ e
__________ __________ sono stati condannati dal Procuratore pubblico a una
multa di fr. 150.– ognuno per ingiurie nei confronti di __________ __________.
I querelati hanno sollevato opposizione, ma il 18 ottobre 1990 l’hanno
ritirata, di modo che la condanna è passata in giudicato.
C. Con petizione del 21
novembre 1990 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona
perché __________ __________ fosse condannato a rimuovere ogni pianta d’alto
fusto situata a meno di 8 m dal muro di confine, così come ogni siepe o pollone
di siepe posto a meno di 50 cm dal muro stesso. Il convenuto ha chiesto di
respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato l’abbattimento
del muro di sostegno (sotto pena dell’ art. 292 CP), oltre la rifusione delle
spese legali da egli sopportate in seguito all’inutile opposizione di
__________ e __________ __________ al decreto di accusa (fr. 810.50 con interessi).
__________ __________ ha instato per il rigetto della riconvenzione e nei
successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di
giudizio.
D. Chiusa l’istruttoria,
nel suo memoriale conclusivo del 9 marzo 1995 __________ __________ ha precisato
le proprie domande, specificando che fosse ingiunto al convenuto di allontanare
l’intera siepe a confine e le piante designate dal perito giudiziario con i
numeri 2 (polloni di frassino), 3 (nocciolo), 5 e 7 (aceri), 8 (due frassini),
9 (acero cespugliato) e 12 (tiglio); egli ha chiesto inoltre che la
riconvenzione fosse respinta. Nel suo memoriale conclusivo del
6 marzo 1995 __________
__________ ha postulato il rigetto della petizione (salvo dichiararsi disposto
a rimuovere, in subordine, la pianta n. 12) e l’accoglimento della
riconvenzione, nel senso che fosse ordinata la demolizione del muro o –
subordinatamente – che fosse arretrato almeno il parapetto alla sommità fino a
1.5 m dal confine, che fossero otturati i tre tubi di drenaggio, che fossero
tolti i ganci d’armatura ancora sporgenti dal muro e che fosse eliminato il
pannello di fondazione ancora sul posto, il tutto con la comminatoria dell’art.
292 CP.
E. Con sentenza del 4
maggio 1995 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a
__________ __________ – sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e
dell’art. 292 CP – di allontanare le piante n. 2, 3, 5, 7, 8 e 12, come pure i
polloni di siepe a meno di 50 cm dal confine. La tassa di giustizia di fr.
800.– e le spese di fr. 1550.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto
a rifondere all’attore fr. 1500.– per ripetibili. Il Pretore ha parzialmente
accolto anche la riconvenzione, ingiungendo a __________ __________ di togliere
dal muro i ganci d’armatura e il pannello di fondazione entro due mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza, sempre con la comminatoria dell’esecuzione
effettiva e dell’art. 292 CP. Le spese della riconvenzione (fr. 1’050.–), con
una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per un terzo a carico di
__________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, tenuto
a rifondere a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la predetta
sentenza sono insorte entrambe le parti. Nel suo appello del 19 maggio 1995
__________ __________ chiede che il convenuto sia condannato ad allontanare dal
confine anche la pianta n. 9 (acero cespugliato). __________ __________ propone
di respingere il gravame e conclude a sua volta, nel proprio appello del 29
maggio 1995, perché la petizione sia respinta, la riconvenzione accolta e la
sentenza del Pretore riformata di conseguenza. __________ __________ non ha
presentato osservazioni all’appello avversario.
G. La procedura davanti
a questa Camera è stata sospesa il 5 luglio 1995, su istanza di __________
__________, poiché erano in corso trattative per comporre la lite nelle vie
amichevoli. Il 1° luglio 1996 __________ __________ ha reso noto che le trattative
erano fallite e con lettera del 20 novembre successivo ha confermato tale
circostanza, di modo che il 25 novembre 1996 la causa è stata riattivata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellabilità di
una sentenza dipende dal valore delle domande determinato in base alle
conclusioni prese dal ricorrente nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore
(art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore è quello
che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello
che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art.
9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad
art. 36, pag. 284). In concreto né la petizione né l’allegato di riconvenzione
contiene alcun dato sul valore litigioso. Nella misura in cui l’attore riconvenzionale
postula, nondimeno, la demolizione dell’intero muro di sostegno, si può
ragionevolmente presumere che il lavoro di sbancamento comporti – già da solo,
a prescindere da un eventuale deprezzamento del fondo sovrastante – costi per
almeno di fr. 8000.–, rendendosi necessario sistemare la scarpata a confine. La
riconvenzione è pertanto appellabile e ciò basta per rendere appellabile anche
l’azione principale (Anastasi, Il
sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo
1981, pag. 115 nota 249; Poudret,
op. cit., vol. II, pag. 254 nota 2.2 con richiami alle prassi dei Cantoni, che
divergono da quella federale).
I. Sull’appello di
- L’appellante chiede
che la controparte sia tenuta ad allontanare dal confine anche l’acero cespugliato
contrassegnato nella delucidazione scritta della perizia __________ con il
numero 9. Egli sostiene che la pianta è d’alto fusto, nonostante sia vegetata a
forma d’arbusto. Deve pertanto essere portata ad almeno 8 m dal confine.
a) Le
norme di attuazione del piano regolatore di __________, del 26 aprile 1993, non
disciplinano le distanze minime di piantagioni tra fondi privati. L’art. 155
LAC prescrive per converso – in forza dell’art. 688 CC (DTF 122 I 84 consid.
2a) – che “non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non
fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle
abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m dagli altri fabbricati e fondi
coltivi”. Di alto fusto sono gli alberi il cui tronco, semplice o diviso in
rami, si sviluppa fino ad altezze rilevanti; si tratta in genere – come indica
la legge – di piante non fruttifere: il pino, l’abete, il cipresso, il platano,
la betulla, il tiglio, il salice, l’olmo, l’ippo-castano, la magnolia,
l’acacia, la palma, la mimosa, il bambù ecc. (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137). Il
diritto di far rimuovere piante che si trovano a una distanza inferiore a
quella legale si estingue nel termine di dieci anni dal momento in cui il vegetale
sporge dal terreno o è stato piantato (art. 160 prima frase LAC; v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, Losanna 1991, pag. 539 n. 1175).
b) Nella
fattispecie l’acero cespugliato indicato con il numero 9 nella delucidazione
scritta della perizia si trova a 6.80 m dal confine e aveva, al momento in cui
il perito l’ha inventariato (il 15 dicembre 1993), 9 anni di vita. Certo, esso
era vegetato a foggia di cespuglio (verosimilmente per l’intervento dell’uomo),
ma ciò nulla muta alla sua natura di albero d’alto fusto. L’art. 155 LAC, del
resto, concerne tutte le piante d’alto fusto e non solo quelle che raggiungono
una data altezza. È vero che – come ha rilevato il Pretore (sentenza, pag. 7 in
alto) – nel suo primo referto del 26 ottobre 1993 il perito __________ non
aveva elencato l’acero in questione fra gli alberi d’alto fusto situati a meno
di 8 m dal confine (risposta n. 2). A tale insufficienza però egli ha rimediato
con la delucidazione scritta, ben più precisa del primo referto nel quale erano
state tralasciate, fra le piante d’alto fusto a meno di 8 m dal confine, anche
due betulle, un frassino e un nocciolo cespugliato (risposta n. 2), mentre fra
le piante d’alto fusto con meno di 10 anni d’età mancavano un acero e un
frassino, oltre al noto acero cespugliato (risposta n. 3). In fatto di
completezza il primo referto era quindi tutt’altro che esemplare.
c) Se ne
conclude che nel caso in esame la pianta segnata con il numero 9 nella
delucidazione scritta della perizia è un albero d’alto fusto piantato (o
cresciuto) a distanza insufficiente dal confine. E siccome al momento in cui è
stata introdotta l’azione esso non aveva ancora 10 anni, deve essere allontanato.
L’appello di __________ __________ si rivela quindi fondato e la sentenza del
Pretore va riformata di conseguenza.
II. Sull’appello di
-
L’appellante insorge
anzitutto contro il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili
dell’azione principale, facendo valere che la controparte ha ottenuto la
rimozione di sole 6 piante per rapporto alle 12 di cui postulava la rimozione,
sicché il primo giudice avrebbe dovuto suddividere gli oneri processuali a metà
e compensare le ripetibili (appello, punto 2). La doglianza è parzialmente
fondata, sebbene con il proprio appello __________ __________ ottenga – come si
è visto – l’allontanamento di una settima pianta (l’acero cespugliato). Nella
sua petizione egli aveva chiesto in effetti che si estirpasse “ogni pianta di
alto fusto” a meno di 8 m dal confine. Fra tali alberi vi era tuttavia anche un
nocciolo di 30 anni, un abete di 18 anni, una betulla di 18 anni, un’altra
betulla di 21 anni e la siepe, regolarmente a 50 cm dal confine. Ritenendo la soccombenza
del convenuto “pressoché totale”, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di
apprezzamento. Se è vero, infatti, che l’attore principale ha ottenuto causa
vinta sul principio, è anche vero ch’egli ha manifestamente ecceduto nelle
domande. Si giustifica pertanto di porre a suo carico un terzo degli oneri di
prima sede e di ridurre a fr. 1000.– l’indennità per ripetibili a suo favore.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di avergli impartito l’ordine di rimozione con la
comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC) e dell’art. 292 CP senza
che la controparte avesse chiesto alcuna diffida (appello, punto 3). Ora, ci si
può domandare se le comminatorie in rassegna eccedano davvero “i limiti della domanda”
(art. 86 CPC), come afferma l’appellante. Sia come sia, l’appello si rivela
fondato già per la circostanza che simili comminatorie non vanno applicate in
maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove vi siano indizi per presumere
che il convenuto trasgredisca l’ordine impartitogli dal giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 3 ad
art. 285 CPC). In concreto non vi sono elementi per supporre che l’appellante
abbia a disattendere ingiunzioni del Pretore. L’art. 292 CP potrà ancora essere
comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 498 lett. d CPC). Su questo punto
l’appello merita accoglimento.
-
Sostiene
l’appellante che il Pretore gli avrebbe ordinato a torto di rimuovere le piante
contrassegnate con i numeri 2, 3, 5, 7, 8 e 12 nella delucidazione scritta
della perizia __________. Egli afferma che tali alberi, benché d’alto fusto,
sono sostanzialmente integrati nella siepe di lauroceraso, essendo destinati a
schermare il noto muro di sostegno, di modo che possono legittimamente crescere
a 50 cm dal confine. Quanto alla loro altezza, essa supera 1.25 m solo perché
la controparte ha impedito la regolare manutenzione della siepe. Incomberebbe
poi alla controparte eliminare i polloni di siepe a meno di 50 cm dal confine,
avendo essa medesima assunto tale onere (appello, punto 4).
a) Secondo
l’art. 139 cpv. 1 LAC nessuno può né piantare né mantenere siepe viva se non
alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. La siepe viva, che non può elevarsi
più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), deve
essere tagliata e rimondata ogni anno (art. 140 cpv. 1 LAC). Per siepe “viva”
si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle
siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente), formato da sterpi,
arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare
uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 123).
b) La
siepe in esame, di lauroceraso, è stata piantata dall’ap-pellante nel 1976/77 a
50 cm dal confine con la particella sovrastante (perizia del 26 ottobre 1993, risposta
n. 1; verbali, pag. 7 ad 3; doc. G e H). Gli alberi di cui il Pretore ha ordinato
la rimozione sono cresciuti spontaneamente tra gli arbusti di lauroceraso o in
prossimità di essi (perizia del 26 ottobre 1993, risposta n. 1; planimetria allegata
alla delucidazione scritta). Ciò non significa che possano considerarsi parte
della siepe. A prescindere dal fatto che, già per sua indole, una siepe non è
formata da alberi d’alto fusto (anzi, l’art. 139 cpv. 3 LAC vieta finanche le
siepi di robinia), le piante in questione non sono state coltivate a sviluppo
lineare per circoscrivere o chiudere fondi, delimitare appezzamenti di terreno
o schermare la vista. Si tratta semplicemente di vegetazione spontanea ed
eterogenea lasciata crescere sin dal 1989/90 presso o fra gli arbusti di lauroceraso.
Ma una siepe non deve fungere da artificio per consentire la crescita di alberi
d’alto fusto in violazione delle distanze legali, nemmeno se l’altezza di tali
alberi è limitata a 1.25 m dalla superficie del terreno più alto. A giusta
ragione, quindi, il Pretore ha ordinato l’allontanamento delle piante contrassegnate
con i numeri 2, 3, 5, 7, 8 e 12 nella delucidazione scritta della perizia
__________.
c) Quanto
ai polloni di siepe che si trovano a meno di 50 cm dal confine, invano
l’appellante asserisce che incomberebbe alla controparte levarli. È vero che quest’ultima
si era assunta a suo tempo la manutenzione della siepe (dal suo lato), ma tale
impegno si riferiva manifestamente all’epoca in cui il muro di sostegno ancora
non esisteva, tant’è che nel doc. 1 l’appellante medesimo si esprime al passato
(“prima dell’inizio della costruzione mi avevi pregato di non abbatterla [= la siepe] perché la stessa ti serviva da
protezione, impegnandoti verbalmente alla sua totale manutenzione”). E al
passato ha risposto anche la controparte nel doc. 2 (“Confermo che ti avevo
assicurato la manutenzione della siepe, dalla mia parte...”). Dacché ha formato
il terrapieno, il proprietario del fondo superiore non ha più accesso alla base
della siepe. Nulla permette di concludere quindi che l’eliminazione dei polloni
sia “tuttora di sua competenza”, come l’appellante assevera. In proposito
l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
- A parere
dell’appellante il Pretore avrebbe respinto ingiustamente la sua riconvenzione
volta a ottenere il risarcimento delle spese legali (fr. 810.50 con interessi)
sopportate in seguito all’ opposizione di __________ e __________ __________ al
citato decreto d’accusa (doc. 15 a 17). Egli sottolinea di aver dovuto far capo
a un patrocinatore in sede penale poiché la sentenza di condanna –
contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore – gli sarebbe servita per adire
il foro civile. La spesa da egli affrontata per tacitare la nota d’onorario del
proprio avvocato gli deve dunque essere rifusa (appello, punto 5).
a) L’art.
172 lett. a CPC (la lett. b non pertiene al caso in esame) stabilisce che
l’azione riconvenzionale è proponibile se vi è “connessione con l’oggetto della
domanda principale o per il titolo o per il fatto da cui dipende”. Tale
requisito si identifica, in sostanza, con la nozione di “connessione” secondo
la prassi relativa all’art. 59 Cost. (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 172 CPC; Knapp
in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 45 ad art. 59 Cost. con
richiami di giurisprudenza). Per adempiere i presupposti dell’art. 172 lett. a
CPC la domanda riconvenzionale deve – in altri termini – riferirsi al medesimo
negozio giuridico o alla medesima fattispecie da cui discende la domanda
principale oppure, ove si riferisca a una fattispecie diversa, risultare
strettamente legata alla domanda principale dal profilo giuridico (si pensi,
per esempio, all’azione in convalida del sequestro e all’azione di
responsabilità per sequestro infondato).
b) In
concreto la domanda principale tendeva a far allontanare alberi d’alto fusto ad
almeno 8 m dal confine. La pretesa di risarcimento avanzata dal convenuto in
quanto vittima di ingiurie da parte dell’attore principale e del figlio non
discende né da un medesimo negozio giuridico né da una medesima fattispecie e
nemmeno risulta strettamente legata dal profilo giuridico alla domanda
principale. Mal si intravede quindi come il Pretore abbia potuto ritenere
“incontrovertibile” (sen-tenza, pag. 8 a metà) la connessione tra le due
domande (anche se ha poi respinto la riconvenzione per altri motivi). È vero
che le ingiurie oggetto del decreto di accusa (doc. 15) sono state proferite da
__________ e __________ __________ in una lettera (il doc. 2) avente per
oggetto la costruzione del noto muro di sostegno, ma tale relazione di fatto
non basta – con ogni evidenza – a denotare una connessione giuridica (nel senso
dell’art. 172 lett. a CPC) tra l’azione principale intesa alla rimozione delle
piante e quella riconvenzionale volta a ottenere la rifusione di spese legali
sopportate in un procedimento penale per ingiuria. L’appello, privo di
consistenza, deve quindi essere respinto anche su questo punto.
- Con riferimento alla
domanda riconvenzionale volta all’abbatti-mento del muro di sostegno,
l’appellante fa valere che il manufatto è alto 2.94 m (memoriale, punto 6),
sicché configura una “nuova fabbrica” a norma degli art. 120 segg. LAC (punto
7), onde l’obbligo di rispettare le distanze legali previste dal diritto civile
o dal piano regolatore comunale (punto 8), disattese nel caso specifico (punto
9). Egli soggiunge che, quand’anche non fosse una “fabbrica”, il terrapieno
sarebbe in ogni caso una terrazza, equiparabile come tale a un’apertura a
prospetto nel senso dell’art. 125 LAC (punto 10), la quale esige a sua volta il
rispetto delle distanze (punto 11).
a) Il
Pretore ha accertato che il manufatto, posto interamente sulla particella n.
__________ RFD, va considerato alla stregua di un muro di cinta fino
all’altezza di 2.50 m (art. 134 cpv. 2 LAC). Per quanto eccede tale altezza,
egli si è domandato se il muro costituisca una nuova fabbrica, ma non ha
risolto il problema ritenendo che l’applicazione del piano regolatore comunale
esuli dalla sua competenza. Ha esaminato invece, il primo giudice, se il
terrapieno sovrastante il muro di sostegno sia equiparabile a un terrazzo, cioè
a una finestra a prospetto (art. 125 LAC), ma ha escluso tale ipotesi poiché
l’opera non è destinata, nel suo uso normale e permanente, a guardare sul fondo
inferiore. Non si giustificava perciò di far arretrare la ringhiera di 1.50 m,
come pretendeva l’attore riconvenzionale.
b) Ci si
potrebbe interrogare, preliminarmente, se la demolizione del muro potesse
essere chiesta davvero in via riconvenzionale. Il Pretore ha risposto affermativamente
poiché “trattasi di un complesso di fatti inerenti diretti rapporti di vicinato
tra le parti e pur sempre concernenti gli stessi fondi” (sentenza, pag. 9 in fondo).
Criteri del genere non sono pertinenti per apprezzare un caso di “connessione”
a mente dell’art. 172 lett. a CPC. E invero si può dubitare che la domanda riconvenzionale
discenda dal medesimo complesso di fatti da cui deriva quella principale
(piante d’alto fusto situate a distanza insufficiente dal confine) o che sia
strettamente legata alla domanda principale dal profilo giuridico. Sia come
sia, il problema può rimanere aperto poiché – come si vedrà in appresso – la
riconvenzione si rivela sprovvista di buon diritto.
c) Il
muro che sostiene un terrapieno a confine con un fondo altrui è, per giurisprudenza
invalsa, un muro di cinta (art. 134 LAC) e non deve osservare alcuna distanza,
sempre che non sia più alto di 2.50 m (Rep. 1965 pag. 305, 1987 pag. 209 consid.
2 con rinvii). Se supera tale altezza, per la quota eccedente esso è
considerato alla stregua di una “nuova fabbrica” (art. 120 segg. LAC); sopra i
2.50 m, esso deve quindi rispettare le distanze previste dalla legge (Rep. 1974
pag. 362 consid. 3; Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 30 seg.). Le disposizioni dei piani regolatori e ogni altra
disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali,
prevalgono nondimeno su qualsiasi norma di diritto privato (art. 168 LAC). Per
quel che è delle recinzioni, in particolare, le norme di attuazione del piano
regolatore di __________ continuano a dichiarare applicabili “le disposizioni
del diritto civile” (art. 66 cpv. 2). Nella misura in cui il manufatto
litigioso va considerato come muro di cinta, l’art. 134 LAC rimane pertanto
applicabile.
d) Nel
caso in esame il Pretore ha ricordato che il terreno sovrastante (la particella
n. __________RFD) è più alto di circa 30 cm rispetto alla quota più elevata
raggiunta dal terreno dell’appellante (sentenza, pag. 10 in fondo), di modo che
in realtà il muro di sostegno misurerebbe 2.64 m, non 2.94 m. Il ragionamento è
fallace. L’art. 134 cpv. 3 LAC stabilisce bensì che l’altezza dei muri di cinta
è misurata, ove i fondi siano a diverso livello, dal piano più elevato; con ciò
si intende tuttavia il piano del fondo superiore, non il punto più alto
raggiunto dal fondo inferiore (esemplificazione grafica in: Jacomella/Lucchini, op. cit., pag.
121). Se il piano del fondo superiore è elevato artificialmente – per esempio
con la formazione di un terrapieno – l’altezza del muro va misurata dalla quota
che tale fondo aveva prima della ripiena (Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 120 in fondo). Nella fattispecie non è dato di sapere con
precisione a che livello si trovasse la particella n. __________RFD prima della
formazione del terrapieno. In assenza di qualsiasi dato, che incombeva al
proprietario del manufatto addurre, il muro va misurato nella sua altezza effettiva,
di 2.94 m.
e) Fino
all’altezza di 2.50 m l’opera in questione configura – come si è visto – un
muro di cinta, e come tale non è tenuta a rispettare alcuna distanza dal
confine. Per quanto eccede la quota di 2.50 m (44 cm), il muro non è più una
recinzione. Tornano applicabili di conseguenza le norme di attuazione del piano
regolatore comunale, che il Pretore ha rifiutato di esaminare ritenendosi
incompetente (sentenza, pag. 12). A torto, poiché per costante giurisprudenza
di questa Camera la progressiva sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto
pubblico non comporta per ciò solo la decadenza della giurisdizione civile,
ovvero l’impossibilità di promuovere davanti al Pretore un’azione fondata sulla
protezione della proprietà o del possesso (Rep. 1981 pag. 157 consid. 2). Nel
caso in cui le distanze tra edifici siano disciplinate da norme di diritto
pubblico, però, il Pretore si limita a esaminare a titolo pregiudiziale (ovvero
senza alcun vincolo per l’autorità amministrativa) se la nuova fabbrica del
convenuto violi le distanze tra edifici fissate nel piano regolatore; se
l’autorità amministrativa ha già statuito al riguardo (per esempio nell’ambito
del rilascio del permesso di costruzione), il Pretore è legato a tale giudizio
(RDAT 1996 vol. II pag. 128 n. 37 = Rep.
1994 pag. 323, RDAT 1996 vol. II pag. 131 n. 38; I CCA, sentenza del 18 luglio
1996 in re R. e litisconsorti, consid. 3a).
f) In
concreto non risulta – né l’appellato pretende – che l’au-torità amministrativa
abbia deciso quale distanza dovesse rispettare il muro litigioso dal confine.
Si sa solo che il manufatto è stato costruito, al più tardi, nel 1984 (doc. F;
fascicolo dei documenti richiamati, lettera 25 marzo 1993 del Municipio di
__________), ciò che potrebbe anche far sorgere qualche dubbio sulla buona fede
dell’appellante, che ha atteso oltre 6 anni prima di chiedere la demolizione
dell’opera (cfr. Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 285 n. 1040; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und
das Eigentum, vol. I, Berna 1991, pag. 437 n. 2047, entrambi con
richiami). Sia come sia, le norme di attuazione del piano regolatore di
__________ disciplinano le distanze verso i confini all’art. 29, fissandole in
funzione dell’altezza dell’edificio. L’art. 29 lett. b NAPR precisa tuttavia
che “costruzioni accessorie per non più di un piano fuori terra, 3 m d’altezza
e 3.50 m al colmo, possono sorgere a confine per una lunghezza massima di 12 m
per lato del fondo; autorimesse e posteggi coperti al servizio del fabbricato
principale possono sorgere a confine anche per una lunghezza maggiore”.
Costruzioni accessorie sono quelle “al servizio di un fabbricato principale o
per un uso particolare del fondo che non siano destinate all’abitazione o al
lavoro, che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale e che
non siano moleste” (art. 26 cpv. 1 NAPR). Un muro di sostegno alto meno di 3 m
è equiparato a una costruzione accessoria (Scolari,
Commentario, Bellinzona 1996, pag. 414 n. 853). Il manufatto controverso, alto 2.94
m, è lungo 5.95 m (peri-zia __________ del 27 ottobre 1993, pag. 3). È quindi
una costruzione accessoria che, secondo il piano regolatore comunale, non deve
osservare alcuna distanza dal confine. E ciò anche considerando il manufatto
nel suo intero, ossia trascurando i primi 2.50 m di altezza che sono in realtà
– sempre secondo il piano regolare, che rinvia all’art. 134 LAC – un muro di
cinta.
g) Rimane
da esaminare se – come asserisce l’appellante in via subordinata – il noto
terrapieno costituisca in ogni caso una terrazza, ossia un’apertura a prospetto
nel senso dell’ art. 125 LAC, sicché la ringhiera alla sommità del muro debba
essere arretrata di 1.5 m (le citate norme del piano regolatore non contengono
alcuna disposizione sostitutiva degli art. 125 segg. LAC). Ora, per definire la
natura giuridica di un terrapieno occorre stabilire la sua destinazione normale
e permanente; il fatto che da esso si possa esercitare la vista sul fondo
altrui non basta per equiparare il terrapieno a un terrazzo se esso non ne ha
la specifica funzione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 3 con rinvii; Scolari, op. cit., pag. 652 n. 1456).
L’appellante sostiene che, essendo il terrapieno in rassegna munito di
parapetto, la sua funzione specifica è proprio quella di un terrazzo. Se non
che, la ringhiera è stata installata non tanto perché il terrapieno serva ad affacciarsi
abitualmente sul fondo dell’appellante, quanto perché il medico delegato
circondariale ne ha ordinato la posa (fascicolo dei documenti richiamati, certificato
di abitabilità del 19 settembre 1984). Il teste __________ __________ ha confermato
che è prassi dell’ufficio tecnico comunale esigere una barriera di protezione
ogni qual volta si riscontri una situazione di pericolo (verbali, pag. 6; v.
anche il doc. F). Una scala esterna munita di ringhiere, del resto, non è assimilabile
a un terrazzo per il solo fatto di essere provvista di ringhiere (Scolari, loc. cit., n. 1457).
h) Nella
fattispecie il terrapieno è sistemato – per quanto risulta dagli atti (doc. G,
fotografia n. 1; doc. H) – a prato verde, su cui sono state posate lastre di
cemento per agevolare l’entrata e l’uscita dalla cucina dello stabile
(fascicolo dei documenti richiamati, planimetria del pianterreno). L’aspetto è,
più che quello di un terrazzo, quello di un giardinetto la cui profondità,
misurata dal muro di sostegno lungo il confine con il fondo dell’appellante,
varia notevolmente a causa della forma (una sorta di L: doc. 21; doc. G,
secondo foglio), ma non è inferiore a 3.2 m. Nel suo insieme il terrapieno non
si presenta come un’opera destinata normalmente a guardare sul fondo inferiore.
Quanto al parapetto, esso serve anzitutto a proteggere dagli infortuni (tant’è
che è stato imposto dall’autorità), non ad affacciarsi per esercitare la veduta
sul fondo vicino. Certo, dal terrapieno è possibile – e addirittura
inevitabile, a meno di voltare la schiena al confine – guardare sulla proprietà
dell’appellante. Ma a parte il fatto che tale fondo offre ben poco da vedere
(doc. G, fotografia n. 5), la funzione specifica dell’opera non è quella di un
balcone. Ancorché la fattispecie concreta possa costituire un caso limite, non
si ravvisano quindi gli estremi per equiparare il terrapieno a un’apertura a
prospetto. Non si giustifica di conseguenza un arretramento della ringhiera.
- L’appellante si
duole del fatto che il primo giudice non abbia ingiunto all’attore di chiudere
i tre tubi di drenaggio che fuoriescono dal muro litigioso. Egli assume che gli
sfoghi, oltre a servire da drenaggio al terrapieno, potrebbero riversare sul
suo fondo acque luride provenienti dal pozzo perdente posto sul fondo superiore,
in violazione dell’art. 690 CC (appello, punto 12).
a) Ogni
proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo
superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti
non raccolte (art. 689 cpv. 1 CC). A nessuno tuttavia è lecito modificare il deflusso
naturale dell’acqua a danno del vicino (art. 689 cpv. 2 CC). Ciò non significa
che qualunque modifica sia illecita: illecita è la modifica suscettibile di recare
pregiudizio al vicino oppure quella non giustificata da uno sfruttamento razionale
del fondo superiore (edificazione di stabili, dissodamenti e così via: Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 22 ad art. 689/690 CC; Steinauer,
op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 154 n. 1842c).
b) Come
ha accertato il Pretore (sentenza, pag. 14), in concreto i tre tubi sono posti
a circa 50 cm dal piano del fondo inferiore e hanno un diametro compreso tra 90
e 110 mm. Il loro scopo è di sottrarre “eventuale acqua dallo strato di terreno
retrostante il muro di sostegno (acqua di drenaggio). Qualora il terreno
risultasse inzuppato, gli stessi potrebbero scaricare acqua sul fondo __________”
(perizia del 27 ottobre 1993, pag. 4). Sempre secondo le constatazioni del
Pretore, i drenaggi sono necessari; “dagli stessi l’acqua sgorga capillarmente”
(verbali, pag. 9). In circostanze del genere non è dato di ravvisare alcuna
modifica del normale deflusso idrico a danno del vicino. Dalla perizia non si
evince, per altro, che dopo la costruzione del muro l’apporto di acqua piovana
sul fondo inferiore sia mutato né che in seguito alla formazione del terrapieno
il deflusso segua altre vie o sia concentrato in alcune zone. Invano del resto
l’appellante evoca l’art. 690 CC, che si riferisce al caso in cui siano
intraprese opere di prosciugamento sul fondo superiore, mentre nel caso in esame
non risulta essere stato eseguito “prosciugamento” di sorta.
c) È vero
che nel terrapieno si trova un pozzo perdente in cui sono convogliate le acque
chiare raccolte dai pluviali della casa posta sul fondo superiore (fascicolo
dei documenti richiamati, piano delle canalizzazioni). Non consta tuttavia che
ciò aumenti la portata del drenaggio verso il fondo inferiore. Né l’appellante
assume che dai tre fori alla base del muro l’acqua defluisca più che
capillarmente, come ha rilevato il perito. Al riguardo il ricorso si dimostra
quindi, una volta ancora, privo di consistenza.
III. Sulle spese e le
ripetibili di appello
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________
__________ vede accogliere il suo ricorso, sicché spese e ripetibili vanno
addebitate a __________ __________, che ha proposto a torto la reiezione del
gravame. Il ricorso di __________ __________ dev’essere accolto limitatamente
al riparto degli oneri dell’azione principale (consid. 3) e alla questione
delle comminatorie legali (consid. 4); per il resto va respinto. Si giustifica
perciò ch’egli sopporti i quattro quinti dei costi; il resto andrebbe a carico
di __________ __________, il quale però non ha formulato osservazioni. Né si
può dire ch’egli abbia contribuito a provocare l’appello avversario: il riparto
degli oneri relativi all’azione principale dipendeva infatti dall’apprezzamento
del Pretore, mentre le comminatorie legali non sono state da lui richieste. Ciò
premesso, soccorrono giuste ragioni per prescindere dal porre a suo carico la
rimanente quota di un quinto degli oneri processuali. Non avendo egli inoltrato
osservazioni, non è il caso in ogni modo di attribuirgli ripetibili.
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che è ordinato a __________ __________ di allontanare ad almeno 8 m dal confine
con la particella n. __________ RFD di __________, entro due mesi dal passaggio
in giudicato della presente sentenza, le piante che si trovano sulla sua
particella n. __________RFD contrassegnate come segue nella delucidazione
scritta della perizia __________:
– n. 2 (polloni di frassino)
– n. 3 (nocciolo)
– n. 5 (acero)
– n. 7 (acero)
– n. 8 (due frassini)
– n. 9 (acero cespugliato)
– n. 12 (tiglio).
A __________ __________ è
ordinato inoltre di eliminare dalla sua particella n. __________RFD tutti i
polloni di siepe che si trovano a meno di 50 cm dal confine con la particella
n. __________RFD.
1.1 [invariato]
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico di __________ __________i, che rifonderà all’appel-lante fr.
1000.– per ripetibili di appello.
III. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di
fr. 1550.–, da anticipare dall’attore, sono poste per un terzo a carico
dell’attore stesso e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà
all’attore fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
- [invariato]
2.1 [annullato]
2.2 [invariato]
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante. Non si riscuote la rimanenza
né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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