AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.257
Data decisione, Autorità:
27.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00257
Lugano
27 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1993 da
__________ -__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20
settembre 1995 presentata da __________ __________ -__________ contro la
sentenza emessa il 27 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 30 ottobre 1995 presentato da
__________ __________ -__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ -__________ (1934) e __________ __________ (1946) si sono sposati a
__________ (ZH) il __________ 1975. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito, ingegnere, è direttore della __________ __________ di __________, di
cui presiede anche il consiglio di amministrazione; la moglie, di formazione
segretaria, durante l’unione coniugale ha esercitato attività lucrativa
saltuaria negli anni 1975–1984. I coniugi vivono separati dal settembre 1992:
il marito è rimasto nell’abitazione coniugale a __________ __________ e la
moglie si è trasferita definitivamente in un appartamento di sua proprietà a
__________, dove già trascorreva buona parte della settimana.
B. Il
17 settembre 1992 __________ __________ -__________ ha instato per il tentativo
di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 novembre successivo. Con istanza
di provvedimenti cautelari del 5 febbraio 1993 __________ __________
-__________ ha postulato, in particolare, un contributo alimentare mensile di
fr. 8000.–. Alla discussione del 1° marzo successivo essa ha confermato la
richiesta di contributo alimentare, alla quale si è opposto il marito, che ha
offerto nondimeno l’importo complessivo di fr. 6000.– mensili a condizione di
essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti della Banca __________
per quel che concerne gli oneri ipotecari dell’appartamento a __________f.
C. Con
petizione del 27 aprile 1993 __________ __________ -__________ ha chiesto la
pronuncia del divorzio, la restituzione di alcuni oggetti in possesso della
moglie e ha offerto un contributo di fr. 5884.50 mensili dal 17 settembre 1992
per 4 anni (fr. 4000.– di alimenti, fr. 1625.– di interessi ipotecari per
l’appartamento a __________ e fr. 259.50 per il premio della cassa malati).
Nella sua risposta del 12 ottobre 1993 __________ __________ -__________ ha
aderito alla pronuncia del divorzio, che ha per altro domandato in via riconvenzionale,
e ha postulato il versamento di una pensione alimentare di fr. 6000.– mensili
indicizzati, vita natural durante. In via provvisionale, essa ha instato per il
versamento di fr.
25
000.– a titolo di contributi arretrati e di fr. 10 000.– a titolo di
provvigione ad litem. Nel corso della discussione provvisionale del 18
novembre 1993 quest’ultima istanza è stata ritirata, il marito impegnandosi
inoltre a partecipare con fr. 5000.– alle spese legali della moglie.
Nei
successivi atti scritti, i coniugi hanno mantenuto le rispettive richieste di
giudizio. Il 30 maggio 1994 __________ __________ -__________ ha instato per un
ulteriore versamento da parte del marito di fr. 6000.– a titolo di provvigione ad
litem.
D. Esperita
l’istruttoria, __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato
un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le rispettive domande. Il
25 aprile 1995 ha avuto luogo il dibattimento finale e si è proceduto alla
discussione sulla provvigione ad litem, confermata dalla moglie e
avversata dal marito.
E. Statuendo
il 27 luglio 1995, il Pretore ha parzialmente accolto sia la petizione sia la
domanda riconvenzionale e ha pronunciato il divorzio, mettendo a carico di
__________ __________ -__________ un contributo alimentare mensile per la
moglie – compresi gli oneri relativi all’appartamento di – di fr.
4620.– dal 28 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 e di fr. 3820.– dal 1° gennaio
1997 (eventualmente prima, a dipendenza della cessazione di tali oneri) fino al
22 ottobre 2010, da indicizzare, eccetto la quota destinata all’onere
ipotecario da versare direttamente alla Banca __________ e per la quale il
marito avrebbe dovuto assumere gli oneri derivanti da possibili aumenti del
tasso ipotecario. Il Pretore ha inoltre precisato che qualora l’appartamento
non fosse stato venduto dopo il 31 dicembre 1996 e il relativo onere ipotecario
fosse rimasto impagato, __________ __________ - avrebbe potuto
compensare l’onere ipotecario preteso dalla Banca nei suoi confronti con
l’alimento mensile da lui dovuto alla moglie. Il Pretore ha infine respinto la
richiesta del marito tendente alla restituzione di vari oggetti e ha obbligato
quest’ultimo a versare alla moglie fr. 6000.– a titolo di provvigione ad litem.
La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 500.– sono state poste
per un terzo a carico di __________ __________ -__________ e per due terzi a
carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 2200.– per ripetibili.
F. __________
__________ -__________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello
del 20 settembre 1995 nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, un
contributo alimentare di fr. 6000.– mensili, indicizzati, vita natural durante
a decorrere dal 28 luglio 1995. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 1995
__________ __________ -__________ conclude per il rigetto del gravame e con
appello adesivo offre un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili fino al 30
marzo 1999 e il pagamento, fino al 31 dicembre 1996 e fino a un massimo di fr.
1600.– mensili, degli interessi ipotecari relativi alla proprietà di __________
con esclusivo riferimento al debito attualmente gravante tale proprietà, e fino
al 30 marzo 1999 del premio cassa malati della moglie per un importo massimo di
fr. 290.– mensili, chiedendo che l’appellata provveda a liberarlo dall’obbligo
solidale relativo agli oneri ipotecari indicati o, in caso contrario, ad alienare
l’immobile entro il 30 marzo 1999 rimborsando alla mutuante l’onere per il
quale egli risponde in solido. L’attore sollecita inoltre la riduzione della
provvigione ad litem a fr. 3000.–.
__________ -__________ ha proposto, il 28 novembre 1995, di respingere
l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. La
pronuncia del divorzio è passata in giudicato, litigiosa essendo unicamente la
rendita di indigenza a favore della moglie, che il primo giudice ha fissato in
fr. 4620.– mensili fino al 31 dicembre 1996, rispettivamente in fr. 3820.– fino
al __________ 2010 (data del pensionamento della moglie). Da questa data la moglie
avrebbe dovuto essere in grado di far fronte alle proprie esigenze con i propri
mezzi, segnatamente con la sostanza in suo possesso, il relativo reddito e la
rendita AVS.
I. Sull’appello principale
- L’appellante postula
una rendita d’indigenza di fr. 6000.– mensili vita natural durante. Essa
contesta innanzitutto la decisione del Pretore, che avrebbe stimato il suo capitale
in modo esagerato.
a) La
rendita fondata sull’art. 152 CC ha come scopo di evitare che un coniuge venga
a trovarsi in grave ristrettezza a causa del divorzio. È indigente il coniuge
che non è in grado di sopperire al proprio minimo vitale o a quello delle
persone a suo carico, sia con il provento del proprio lavoro o della sostanza,
sia con altri redditi, compresi quelli derivanti dalla liquidazione del regime
dei beni e dell’indennità ricevuta a norma dell’art. 151 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4a edizione, pag. 152 n. 760). L’am-montare della
rendita dipende dai bisogni del beneficiario, dal suo reddito attuale e dalle
risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare (DTF 108 II 30; Rep. 1977 pag.
187). Il giudice deve esaminare in che misura, secondo le circostanze date al
momento del divorzio e a quelle prevedibili per il futuro, il beneficiario sia
in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri redditi e la
propria sostanza (SJ 1992 pag. 382 consid. 4).
b) Il
Pretore ha accertato che la convenuta è proprietaria di un appartamento a
__________ del valore di fr. 450 000.– (gra-vato di un onere ipotecario di fr.
315 000.–), di una polizza sulla vita con un valore di riscatto superiore a fr.
130 326.– (doc. P e Q), di gioielli, di pellicce e di un’autovettura BMW
Cabriolet, per un valore complessivo tra fr. 250 000.– e fr. 300 000.–.
L’appellante critica tale stima adducendo che la situazione del mercato
immobiliare è attualmente pessima, che il valore di riscatto dell’assicurazione
sulla vita è aleatorio poiché la polizza è impegnata presso il creditore ipotecari,
e che il valore della pelliccia, dell’automobile e dei gioielli – per altro già
venduti – sarebbe minimo. Ora, il giudizio sulle pensioni alimentari e i
rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze accessorie del
divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio
(Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle
parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In concreto
l’appellante non indica minimamente il valore che avrebbero i beni in
questione. Non motivata, l’argomentazione sulla contestata stima pretorile
sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il
cpv. 5). Si aggiunga, per quanto riguarda il valore della sostanza immobiliare,
che l’appellante medesima ha ammesso l’importo di fr. 450’000.– (duplica, pag.
5; appello, pag. 5), mentre non risulta che siano stati alienati gioielli. Su
questo punto l’appello è, di conseguenza, destinato all’in-successo.
- Il Pretore ha
ritenuto, determinando il fabbisogno mensile della convenuta, che i costi
dell’abitazione a __________, di fr. 2’000.– (fr. 1’600.– di onere ipotecario e
fr. 400.– di manutenzione) fossero superiori alle esigenze abitative della
moglie e si è pertanto dipartito da un onere di fr. 1’200.– dal 1° gennaio
- L’appellante sostiene che a Zurigo le pigioni sono esageratamente costose,
per cui per una differenza mensile di soli fr. 800.– non sarebbe una ragione
sufficiente per costringerla a vendere il proprio appartamento.
a) La
pensione d’indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario
aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno
minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/
Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con
numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro,
op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va
determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se
in linea di principio esso non dovrebbe eccedere di molto i bisogni dell’avente
diritto (SJ 1992 pag. 383).
b) In
concreto non può essere seriamente contestato che un onere di locazione di fr.
2’000.– è superiore alle esigenze abitative di una persona sola. La giurisprudenza,
del resto, ha già avuto modo di precisare che nel fabbisogno minimo va inserito
un canone di locazione medio, adeguato alle circostanze; se quindi un coniuge
occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve
essere ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie il Pretore, già
considerato il maggior costo dell’alloggio nel Canton Zurigo rispetto a quello
nel Ticino, ha fissato in fr. 1200.– l’onere locativo per una persona sola. Si
tratta di un apprezzamento che può senz’altro essere condiviso. Del resto l’appellante,
oltre a non documentare affatto che tale importo sarebbe inferiore alla media
delle pigioni pagate a Zurigo e che l’appartamento di __________ sarebbe invendibile,
non tiene in considerazione che il Pretore le ha permesso di rimanere
nell’appartamento per 17 mesi (fino al 31 dicembre 1996) riconoscendole un
onere mensile di fr. 2000.–. L’appello, nuovamente infondato, deve quindi essere
respinto anche su questo punto.
- L’appellante si
duole del fatto che il Pretore ha limitato il contributo fino al suo pensionamento,
ciò che non terrebbe conto della possibilità di risarcimento di eventuali
perdite nelle sue aspettative pensionistiche, segnatamente quelle previste
dalla legge federale sul libero passaggio degli averi di previdenza.
a) Quando
il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso le
assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l’importo e la durata
della rendita (SJ 1992 pag. 384 seg.). Dall’entrata in vigore della Legge
federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42), la compensazione delle lacune
nella previdenza può essere effettuata trasferendo una parte della prestazione
d’uscita, acquisita da un coniuge, dal suo istituto di previdenza a quello
dell’altro coniuge (art. 22 LFLP). Con tale principio non vengono creati nuovi
diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 390 segg.) – poiché l’inden-nizzo postulato dal coniuge al
momento del divorzio per la perdita di pretese nei confronti di un istituto di
previdenza è contemplato dall’art. 151 CC (DTF 116 II 103 consid. 5f) –ma si
definiscono solo nuove modalità di versamento del contributo. Nell’ambito dell’art.
152 CC occorre esaminare se la moglie ha diritto a una parte della prestazione
d’uscita acquisita dal marito. Si dovrà poi determinare se l’indennità va
erogata in forma di rendita o per trasferimento di una parte della prestazione
d’uscita acquisita dall’altro coniuge all’istituto di previdenza della moglie
(DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Valutando l’importo da accreditare
giusta l’art. 22 LFLP, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e
si fonda sul criterio dell’adeguatezza, tenendo conto di tutte le circostanze
concrete (Reusser, Die Vorsorge für
die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen
Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
.
b) Nel
caso specifico la convenuta si vale genericamente dell’art. 22 LFLP per la
prima volta in appello. Il diritto federale deve invero essere applicato
d’ufficio, ma ciò non esonera le parti dall’addurre i fatti rilevanti per il
giudizio, nemmeno nelle procedure rette dal principio inquisitorio (Guldener, Schweizeriches Zivilprozessrecht,
3a edizione, pag. 156; Birchmeier,
Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 87). Nella fattispecie manca qualsiasi
elemento di fatto che consenta di esaminare la pretesa dell’appellante. Nel
fissare l’entità del contributo alimentare, d’altronde, il primo giudice ha già
tenuto conto delle pretese derivanti dalle assicurazioni sociali. Al momento
del suo pensionamento, inoltre, l’appellante beneficerà non solo della rendita
AVS, ma anche del reddito della propria sostanza, che le permetterà di far
fronte alle esigenze previdenziali, ciò che nel gravame non è seriamente
contestato. L’appello principale, infondato, va pertanto respinto nel suo
intero.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
evidenzia le colpe della moglie nella disunione, ma non contesta l’applicazione
dell’art. 152 CC. Egli ritiene nondimeno che il Pretore, nel fissare il
contributo, avrebbe dovuto attenersi all’importo strettamente necessario alla
moglie per evitare l’indigenza.
a) Per l’art.
152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in
grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora
recentemente, che la rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC – a
differenza di quella accordata in base all’art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata
a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà coniugale che
perdura oltre lo scioglimento del matrimonio: il dovere di assistenza del
coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua, in tal caso, per
considerazioni d’ordine sociale ed equitativo (DTF 119 II 13 seg.). Per grave
ristrettezza non deve intendersi la totale rovina finanziaria; sussiste grave ristrettezza
già quando la situazione del coniuge ha subìto un cambiamento fondamentale
rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia pericolo di
indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). Come si è visto (consid. 3a), la pensione fondata sull’art.
152 CC assicura il fabbisogno minino, che consiste di regola nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20%.
b) Il
Pretore ha stabilito il fabbisogno mensile della convenuta in fr. 4’620.– fino
al 31 dicembre 1996 e in fr. 3’820.– dal 1° gennaio 1997. Tenuto conto che
l’appellante non ha entrate con le quali far fronte al proprio sostentamento,
il diritto di percepire una pensione atta a garantirle la copertura del
fabbisogno minimo – per altro non contestato – è innegabile. Del resto il
Pretore ha già considerato le circostanze del caso concreto, imponendo alla
moglie di vendere l’apparta-mento di sua proprietà e di mettere a frutto la
sostanza dopo il suo pensionamento. Tale equo apprezzamento resiste alla
critica, né si può dire che il primo giudice abbia riconosciuto alla moglie un
fabbisogno minimo esagerato. L’appello deve quindi essere respinto.
- Il marito sostiene
invero di non potere far fronte al pagamento dei contributi fissati dal primo
giudice se non per l’importo mensile di fr. 4000.– e limitatamente al 30 marzo
- Egli adduce che la società di cui è azionista è in crisi, di modo che al
momento del suo pensionamento egli potrà unicamente far capo alla propria previdenza,
eventualmente integrata dall’introito della vendita della proprietà di
__________ __________.
a) Intanto
l’appellante non pretende di non poter far fronte attualmente al pagamento dei
contributi; anzi, egli considera la sua situazione finanziaria solida, seppure
non scevra di rischi (appello, pag. 5). Inoltre dalle difficoltà della società
di cui è azionista egli non trae nessuna conseguenza, limitandosi genericamente
a predire un peggioramento della sua situazione dopo la fine dell’attività
lucrativa. Per di più, egli neppure tenta di spiegare perché la sentenza del
Pretore sarebbe errata e non spende una parola per dimostrare che –
contrariamente al dettagliato calcolo del Pretore (senten-za, pag. 8 in fondo)
– la situazione del gruppo __________ /__________ sarebbe catastrofica. Invocare
la crisi industriale ed economica in atto non basta. Al contrario, come risulta
dalla stampa (cfr. Corriere del Ticino del __________ 1997) l’appellante ha
dichiarato che “ superate le difficoltà, dal 1995 la __________ con un
effettivo di 150 dipendenti ha aumentato e consolidato la produttività e la
redditività”. Del resto, offrendo un contributo di fr. 5’600.– mensili fino al
31 dicembre 1996(fr. 4’000.– più l’onere ipotecario di fr. 1’600.–) e di fr.
4’290.– (fr. 4’000.– più il premio della cassa malati di fr. 290.–) fino al 30
marzo 1999 (domande n. 2 e 3, pag. 3), l’appellante offre un contributo
addirittura superiore a quello fissato dal Pretore. Nella misura in cui è
sufficientemente motivato, al riguardo l’appello adesivo deve quindi essere respinto.
b) Né
l’appellante rende verosimile che al momento del suo pensionamento egli si
troverà in una situazione finanziaria talmente peggiore da non poter più
versare la pensione alimentare. Egli dispone di una solida previdenza professionale,
con un capitale di risparmio presumibile all’età del pensionamento di fr.
131’114.– (doc. R e S), di un terzo pilastro vincolato di fr. 52’064.30 al 20
aprile 1994 (doc. T) ed è azionista della ditta in cui lavora. La prognosi
sulla sua capacità contributiva non è dunque negativa. Egli potrà ad ogni modo
chiedere una riduzione del contributo qualora, in futuro, risultassero
adempiute le condizioni di cui all’art. 153 cpv. 2 CC. Anche in proposito
l’appello adesivo va pertanto respinto.
- Da ultimo
l’appellante adesivo, pur non contestando il principio di dover versare una
provvigione ad litem, ne chiede la riduzione a fr. 3’000.–
La richiesta di una
provvigione ad litem rientra nelle misure provvisionali dell’art. 145 CC
(Bühler/Spühler, op. cit., n. 259
ad art. 145; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen
Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116) ed
è trattata con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore
statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile
entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha deciso la
domanda di provvigione ad litem con il merito. Ancorché risponda ad
esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente
ai termini di impugnazione, che nella procedura ordinaria sono di 20 giorni (art.
308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del
giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile
che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale
per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del
merito (I CCA, sentenza del __________ 1996 nella causa V. contro V.; sentenza
del __________ 1994 nella causa B. contro B.).
Ciò posto, il gravame
dell’attore si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n. 3
del giudizio impugnato. Visto che la sentenza è stata intimata il 27 luglio
1995 e che il termine per proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva 10
giorni dopo, il gravame adesivo presentato il 30 ottobre 1995 è irrimediabilmente
tardivo per quel che concerne la provvigione ad litem. In conclusione
l’appello adesivo, nella misura in cui è ricevibile, si rivela quindi privo di
consistenza.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- La convenuta
soccombe interamente sull’appello principale e ne sopporta gli oneri; inoltre
dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Analogo principio vale per l’attore,
integralmente soccombente sull’appello adesivo.
Per questi motivi.
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili d’appello.
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1550–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– a titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________.
– avv. __________
__________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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