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Numero d'incarto:
11.1995.281
Data decisione, Autorità:
17.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00281
Lugano
17 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 20 settembre
1995 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________a, __________);
e
ora sul decreto del 7 novembre 1995 con cui il Pretore ha respinto una
domanda di provvedimenti cautelari presentata dall’attore il 20 settembre 1995;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
presentata il 16 novembre 1995 da __________ __________ contro il decreto
emanato il 7 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________
è stato assunto dal __________ __________ __________ il __________ 1982 in
qualità di __________ -__________. Egli ha inoltre partecipato a numerose
gare in rappresentanza del __________ __________ __________ sino alla fine del
mese di agosto 1995. Il 5 settembre 1995 il comitato del __________ __________
__________ ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro con
__________ __________ per gravi motivi, vietandogli l’accesso alle
infrastrutture del circolo e la possibilità di praticare l’attività sportiva.
__________ __________ ha contestato l’11 dicembre 1995 il licenziamento e si è
appellato all’assemblea generale dell’associazione, conformemente agli statuti,
ritenendo che la misura adottata nei suoi confronti equivalesse all’espulsione
dall’associazione. La richiesta è stata respinta il 12 settembre 1995 dal
comitato del __________ __________, che ha rifiutato di sottoporre la vertenza
all’assemblea generale, per il motivo che il lavoratore non era socio
dell’associazione e che quindi il provvedimento adottato nei suoi confronti non
era paragonabile a un’espulsione.
B. Il 20 settembre 1995
__________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
chiedendo l’annullamento della decisione 5/12 settembre 1995 del comitato del
__________ __________ __________ avente per oggetto l’espulsione
dall’associazione, rispettivamente il diniego della sua qualità di socio. In
via cautelare egli ha postulato la sospensione della decisione e
l’autorizzazione a frequentare liberamente e come socio le infrastrutture del
__________. Il 21 settembre successivo il Pretore ha accolto inaudita parte la
domanda cautelare.
All’udienza del 12 ottobre
1995, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria
domanda, cui si è opposto il convenuto.
C. Statuendo il 7
novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto supercautelare
del 21 settembre 1995. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 350.–
(comprensiva di quella del decreto supercautelare) sono state poste a carico
dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.
D. Insorto contro il
citato decreto con un appello del 16 novembre 1995, __________ __________
chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il giudizio impugnato
sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza.
E. Con decreto del 27
novembre 1995, la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto
sospensivo. Il 28 novembre successivo il __________ __________ __________ ha presentato
un’istanza di interpretazione, di contraddittorio o di revoca di misura supercautelare,
che non è stata notificata alla controparte.
Nelle osservazioni del 20
dicembre 1995 il __________ __________ __________ propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio impugnato. Esso ha inoltre prodotto
copia del verbale dell’assemblea generale tenutasi il 17 dicembre 1995,
chiedendo la restituzione del termine per presentare la prova offerta.
L’appellante ha contestato questa richiesta il 16 gennaio 1996.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente va
dichiarata irricevibile la produzione del documento esibito con le osservazioni
dal convenuto ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Va rilevato inoltre che l’art.
138 CPC, cui si riferisce implicitamente l’appellato, trova applicazione solo
fino alla sentenza emessa dal Pretore mentre in seguito (e particolarmente in
sede di appello) entra in considerazione unicamente la restituzione per intero
contro le sentenza prevista dall’art. 346 CPC. L’istanza di restituzione in
intero per produrre nuovi mezzi di prova in appello è pertanto irricevibile (v.
anche Anastasi, I mezzi di
impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 88).
-
Il Pretore,
lasciando indecisa la questione relativa alla qualità di socio dell’attore, ha
respinto l’istanza poiché da un lato in difetto di tale qualità l’attore non
sarebbe stato legittimato a impugnare una decisione del comitato, mentre
d’altro lato in possesso della qualità di socio egli avrebbe dovuto contestare
l’espulsione davanti all’assemblea dell’associazione, non potendo beneficare di
un trattamento diverso da quello riservato agli altri soci.
L’appellante contesta
simile ragionamento sostenendo che il comitato dell’associazione non avrebbe
potuto espellerlo già per il fatto di non ritenerlo nemmeno socio. Egli fa
valere inoltre che gli è stata negata la via ricorsuale interna poiché il
comitato avrebbe rifiutato la richiesta di sottoporre la controversia
all’assemblea generale, ragione per cui la decisione di quest’organo era
definitiva. L’appellante contesta che nella fattispecie siano dati gli estremi
per assimilare il provvedimento a un’espulsione. Infine, quand’anche fosse
legittimamente negata la sua qualità di socio, egli sarebbe legittimato ad
adire l’autorità giudiziaria in base alle norme sulla protezione della personalità.
3.a) Per l’art. 75 CC ogni
socio ha il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie
alla legge o agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando
ne ha avuto conoscenza. La disposizione non concerne unicamente le decisioni
dell’assemblea generale, come organo supremo dell’associazione, ma anche quelle
che un organo inferiore prende nei limiti della propria competenza (DTF 118 II
17 consid. 3a con riferimenti). Essa tende sia alla protezione dei diritti di
ogni socio, in particolare contro la maggioranza, per quel che concerne la sua
appartenenza all’associazione, sia a far sì che l’attività associativa si
svolga conformemente alla legge (DTF 108 II 18 consid. 2; Heini, Das Schweizerische Vereinrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1988, pag. 55).
b) Nella fattispecie il
comitato del __________ ha rescisso il 5 settembre 1995 il contratto di lavoro
con l’appellante e gli ha comunicato il divieto di accedere alle infrastrutture
del __________ (doc. F). Questa decisione è stata contestata dal lavoratore che
si è appellato all’assemblea generale (doc. G). Successivamente il comitato del
__________ ha negato che il provvedimento adottato nei confronti del lavoratore
configurasse un’espulsione, e rigettando l’ipotesi che il lavoratore fosse
socio del __________, si è rifiutato di sottoporre la vertenza all’assemblea
generale (doc. H). Ora, è vero che il ricorso al giudice civile è riservato
alle decisioni definitive, ciò che presuppone l’esaurimento preliminare delle
istanze associative interne (DTF 118 II 17 consid. 3b con riferimenti), ma una
decisione che viola i diritti inerenti alla qualità di membro dell’associazione
può essere sottoposta al giudice civile anche se non emana dall’assemblea
generale, bensì da un organo inferiore, competente per decidere definitivamente
(DTF 108 citata; Riemer, Berner Kommentar,
n. 17 ad art. 75). Nel caso concreto il provvedimento adottato dal comitato del
__________ __________ deve essere considerato alla stregua di una decisione
definitiva, nella misura in cui nega alla persona colpita la possibilità di
appellarsi all’assemblea generale. Del resto il Tribunale federale ha avuto
modo di affermare che una sanzione statutaria che lede gli interessi giuridici
di un membro può, a questo titolo, essere sottoposta al controllo del giudice
(DTF 120 II 370 consid. 2 con riferimenti). La richiesta di adozione di misure
provvisionali presentata dall’appellante è pertanto ricevibile, indipendentemente
dalla sua qualità di socio, che sarà esaminata nell’ambito dell’azione di
merito. Il fatto di aver successivamente sottoposto la controversia
all’assemblea generale del __________ __________ __________ costituisce un
fatto nuovo, che non può essere considerato in sede di appello (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC).
-
L’appellante ha
chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare inteso ad autorizzarlo a
utilizzare le infrastrutture sociali. Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può
ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare idoneo, quando vi è
fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe
derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento cautelare è
subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole
pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. 1988 351 consid. 1 con
richiami). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo
l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della
proporzionalità esige che - comunque sia - la misura si limiti allo stretto
indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e
la restrizione decretata (Pelet, Mesures
provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg.
con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen
im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982,
pag. 112 segg.). L’esistenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio
(Rep. 1989 127 con riferimenti) e la mancanza di uno soltanto comporta il
rigetto dell’istanza provvisionale. L’urgenza è data nei casi in cui esiste
l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza,
durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello
di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a
causa ultimata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole
è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno
grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).
-
Nel caso in esame,
ancorché si possa concludere che l’appellante ha reso verosimile la sua qualità
di socio (cfr. doc. A, B, C e D), difettano i requisiti dell’urgenza e del
danno considerevole. L’istante si è invero limitato ad addurre che il mantenimento
della decisione comprometterebbe il finale della stagione golfistica, che lo
priverebbe dei contatti umani in un momento delicato della sua esistenza e lo
porrebbe in pessima luce nei confronti degli altri soci del __________ (istanza
pag. 7-8 punto 6), ma ciò non basta a rendere verosimile che l’adozione di un
provvedimento cautelare sia urgente. Che la mancata utilizzazione delle
infrastrutture del club comprometta l’attività golfistica dell’appellante è
possibile, ma nella fattispecie egli non ha sostanziato concretamente la
verosimiglianza di un danno considerevole. Nelle condizioni descritte appare
vano indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o
esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare.
-
L’appellante ritiene
inoltre che quand’anche non gli fosse riconosciuta la qualità di socio del __________,
egli potrebbe impugnare il provvedimento adottato nei suoi confronti in base
alle norme sulla protezione della personalità. Per l’art. 28c cpv. 1 CC chi
rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale
e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può
chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. L’appellante non ha
indicato in che maniera un suo diritto della personalità sia stato leso, non
essendo sufficiente al riguardo l’accenno alle possibili considerazioni dei
membri del __________ sulla sua repentina partenza. Nel caso concreto egli non
ha neppure reso verosimile l’illiceità della lesione, che non può essere
ravvisata nell’adozione da parte del comitato di un provvedimento non previsto
dagli statuti, né tanto meno il rischio del verificarsi di un pregiudizio
difficilmente riparabile (Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 216-271), con la
conseguenza che è esclusa la possibilità di ordinare la richiesta misura
provvisionale.
Ne discende che l’appello
dev’essere respinto e il giudizio impugnato, ancorché per altri motivi,
confermato.
-
L’emanazione della
sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di interpretazione,
rispettivamente di contraddittorio e di revoca di misura superprovvisionale
formulata il 28 novembre 1995 dall’appellato.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante. L’indennità per ripetibili alla parte appellata è congrua
all’entità del lavoro profuso per la stesura delle osservazioni.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr. 400.–
sono posti a carico
dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– a titolo
di ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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