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Numero d'incarto:
11.1995.62
Data decisione, Autorità:
03.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00062
Lugano
3 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso per nullità contro il lodo emesso dall’arbitro unico
avv. __________ il 29 novembre 1993 nella procedura arbitrale promossa con
petizione 24 aprile 1992 da
,,
(patrocinato dall’avv. __________, __________
contro
__________,
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
letti
ed esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolto il ricorso per nullità 23 dicembre 1993 del Comune di
__________ contro il lodo arbitrale emesso il 29 novembre 1993 dall'arbitro
unico avv. __________, __________;
-
Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Fra
il Comune di __________ e il Comune di __________ è sorta all'inizio degli anni
Ottanta una contestazione vertente sull'attribuzione della proprietà
dell'acquedotto . Nell’ambito della costruzione della strada
nazionale N2, l’Ufficio strade nazionali (USN), intenzionato a costruire una
strada forestale fra __________ () e __________ (__________), si era
dichiarato disposto a realizzare un acquedotto lungo il tratto __________, per
servire i monti di __________ e __________. Le trattative fra gli enti pubblici
e l’USN, iniziate nel 1982, prevedevano inizialmente che ad opera ultimata la
proprietà dell’acquedotto sarebbe stata ceduta al Comune di __________
(promemoria 16.6.1982, doc. G; Messaggio municipale /
__________, doc. L). Il finanziamento doveva essere coperto con contributi del
Comune di __________, del Patriziato di __________ e dei proprietari
interessati all’opera. Per divergenze insorte sulla politica tariffaria
adottata dal comune di __________ e non condivisa da quello di __________, la
conclusione degli accordi, nonostante l’intervento dell’USN, apparve
compromessa e solo dopo un perentorio ammonimento dell’USN fu possibile trovare
un accordo.
In
data 29 luglio 1986 venne infine sottoscritta fra l’USN e i due Comuni
interessati una convenzione che prevedeva le modalità di finanziamento
dell’acquedotto e l’assunzione della proprietà dell’acquedotto da parte dei
Comuni entro i limiti dei rispettivi confini giurisdizionali. Il Comune di
__________ rinunciava in particolare all’assunzione in proprietà e gestione
dell’acquedotto fuori dei propri confini (cfr. Messaggio municipale n.
/). In considerazione delle difficoltà verificatesi e del
cambiamento rispetto all’impostazione originale delle trattative, il Consiglio
Comunale di __________ rifiutò di ratificare la suddetta convenzione (doc. AA,
verbale della seduta del Consiglio comunale del 28.11.1988). Il Consiglio
comunale di __________, nella seduta del 20 ottobre 1986, ha invece approvato
la convenzione (doc. __________).
Nell'ambito
di una procedura cautelare pendente presso la Pretura di Leventina fra diversi
proprietari privati interessati alla fornitura d'acqua e il Comune di
__________, le parti convennero all'udienza del 19 novembre 1991 di sottoporre
ai due Comuni interessati la possibilità di far decidere la contestazione da un
arbitro. La proposta fu approvata da entrambi i Consigli comunali e fu così
sottoscritto il compromesso arbitrale con il quale i due Comuni hanno designato
arbitro unico l'avv. __________. L'arbitro è stato incaricato di giudicare
"de bono et aequo e con perfetta imparzialità" (compromesso
arbitrale 17.2.1992, punto 1) ed alla vertenza è stato dichiarato applicabile
il Codice di procedura civile ticinese, il diritto svizzero e il Concordato
sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (punto 2).
B. Il
Comune di __________ ha avviato la procedura arbitrale con petizione 24 aprile
1992, nella quale ha chiesto che il Comune di __________ fosse condannato a
sottoscrivere con il Patriziato di __________ un contratto costitutivo di
servitù di condotta ai sensi dell'art. 676 CC, nel senso che l'impianto posto
sotto la strada del Patriziato di __________ fosse riconosciuto di proprietà
esclusiva del Comune di __________.
Con
risposta 19 giugno 1992 il Comune di __________ si è opposto alla petizione,
postulando in via di riconvenzione che il Comune di __________ sia condannato a
sottoscrivere con il Patriziato di __________ un contratto costitutivo di
servitù di condotta ai sensi dell'art. 676 CC, nel senso che l'impianto posto
sotto la strada del Patriziato di __________ fosse riconosciuto, limitatamente
al tratto posto entro i confini giurisdizionali del Comune di __________, di
proprietà esclusiva di quest’ultimo.
L'attore
con replica e risposta riconvenzionale 18 agosto 1992 si è opposto alla
riconvenzione, confermando quanto chiesto in petizione. Nei successivi allegati
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti
allegazioni, contestando quelle di controparte.
C. Con
lodo del 29 novembre 1993 l'arbitro ha accolto integralmente la petizione
inoltrata dal Comune di __________, respingendo la riconvenzione di
controparte. Egli ha ripartito le spese della procedura arbitrale di
complessivi fr. 7'000.– in ragione di metà ciascuno, adducendo che tale
ripartizione si imponeva in equità.
D. L’attore
chiede con ricorso per nullità ai sensi dell’ art. 36 lett. f CIA
l'annullamento del punto 3 del dispositivo del lodo arbitrale, concernente la
ripartizione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili. L’appellante propone
che gli atti siano rinviati all'arbitro per una nuova decisione conforme ai
principi di cui agli art. 148 segg. CPC (art. 40 cifra 4 CIA).
E. Con
osservazioni 20 gennaio 1994 il Comune di __________ postula la reiezione del
gravame.
Considerato
in
diritto:
- A
norma dell’art. 36 lett. f CIA un lodo arbitrale può essere impugnato perché
arbitrario, siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto
con gli atti o perché configura una manifesta violazione del diritto o
dell’equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur
l'arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2 ed., p. 345 e segg.).
Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge ( cfr. art. 3 cpv. 3 del
Decreto legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17
febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per
cassazione civile; Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, 3a edizione, p. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976,
p. 248; II CCA 20 luglio 1994 in re C./S.).
Questo
motivo di nullità si confonde con la censura di arbitrio, dedotta dal Tribunale
federale dall'art. 4 Cost. (DTF 115 II 103,
consid. 2 con rinvio). Ne consegue che alla Camera civile di appello, per
quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA,
compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di
arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti
posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le
risultanze processuali.
In
tale accezione il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a
quella adottata non basta a denotare arbitrio (DTF 119
Ia 117 condid. 3 e rinvii).
- Nel
caso in esame il ricorrente adduce che la ripartizione delle spese e delle
ripetibili operata dall'arbitro sarebbe arbitraria. Vista l’integrale
soccombenza della parte convenuta l’arbitro avrebbe infatti dovuto, in
applicazione delle norme del Codice di procedura civile ticinese, segnatamente
l’art. 148 cpv. 1, porre a carico della parte appellata tutte le tasse e spese
di giustizia.
Dal
compromesso arbitrale sottoscritto dalle parti il 17 febbraio 1992 emerge che
le parti hanno deferito all'arbitro il giudizio "de bono et aequo"
ma hanno dichiarato applicabile il Codice di procedura civile ticinese e il
diritto svizzero, nonché le norme contenute nel Concordato sull'arbitrato del
27 marzo 1969 (compromesso arbitrale del 17 febbraio 1992, p. 1). In corso di
causa le parti sembrano aver limitato il richiamo all'equità, nel senso che
alla vertenza l'arbitro avrebbe dovuto applicare il diritto positivo e solo in
via sussidiaria i principi dell'equità (cfr. petizione pag. 2; risposta con
riconvenzione p. 3). Si potrebbe a tal punto porsi la questione di sapere se
una simile deroga convenzionale al compromesso arbitrale sia effettivamente
vincolante. La questione nella fattispecie può rimanere aperta in quanto le
parti hanno espressamente richiamato l'applicazione del Codice di procedura
ticinese e il problema che riguarda la fattispecie odierna è di natura
procedurale. La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che l'arbitrato in
equità si limita alle questioni di merito e non a quelle di procedura (Jolidon, op. cit., p. 447 n. 72 ad art. 31 CIA; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, ad
art. 31, p. 173 e riferimenti ivi citati; JDT
1981 III 92 n. 11).
- Nell’ambito
della ripartizione di spese e ripetibili, il tribunale arbitrale dispone di un
potere d’apprezzamento molto ampio, dovendosi praticamente ispirare solo ai
principi generali comuni alle diverse regolamentazioni statali (Jolidon, op. cit., p. 478). L'art. 148 CPC enuncia al
suo primo capoverso il principio della ripartizione delle spese e delle
ripetibili secondo il principio della soccombenza, ma prevede al secondo
capoverso la possibilità di scostarsi dal principio della soccombenza quando
concorrano “giusti motivi”. Ora nella fattispecie l'arbitro unico ha fondato il
proprio giudizio in merito alle spese e alle ripetibili su considerazioni
d’equità, per tener conto del comportamento tenuto dalle parti prima
dell'introduzione della causa, definito "intransigente" (cfr. lodo 29
novembre 1993, consid. 19).
È
indubbia l’integrale soccombenza del Comune di __________ nella procedura arbitrale,
ma non si può disconoscere che il comportamento del Comune di __________ non è
stato un esempio di coerenza. Il 29 luglio 1986 esso aveva accettato infatti di
assumere la gestione e la manutenzione dell’acquedotto entro i limiti dei
propri confini giurisdizionali (lodo, consid. 9) e il 25 maggio 1988 ha
confermato l’impegno, ribadendo di assumere l’opera “senza riserve e a tutti
gli effetti di legge” (lodo, consid. 10). In pratica quindi il Comune di
__________ aveva accettato di assumere l’acquedotto nella misura in cui si
trovava entro i limiti del proprio comprensorio. Il Consiglio comunale di
__________ aveva però poi rifiutato di ratificare l’opera dei propri
municipali, “inasprendo le relazioni fra i due comuni leventinesi” (loc. cit.).
Dal profilo oggettivo tale rifiuto era giustificato – come rileva
implicitamente lo stesso arbitro – poiché la soluzione prevista faceva “a pugni
con i criteri più elementari di logica e di buon senso” (lodo, pag. 17), ma non
si può negare che il Comune di __________ è in pratica stato indotto a stare in
lite dall’inversione di rotta del Comune di __________, che dapprima ha
concluso un accordo tramite i suoi municipali, salvo poi rifiutarne la ratifica
tramite il Consiglio comunale. Tra i giusti motivi che possono
legittimare una deroga al principio della soccombenza si annovera, appunto, il
fatto che una delle parti sia stata indotta in buona fede a piatire (si veda,
per analogia, l’art. 156 cpv. 3 OG).
L’arbitro
ha motivato affrettatamente e in modo a prima vista contraddittorio il riparto
a metà delle spese processuali, fin troppo favorevole al Comune di __________.
Il risultato è invero discutibile, ma se si tiene conto delle circostanze
evocate dianzi non è talmente errato o iniquo da riuscire manifestamente
insostenibile. Munita di potere cognitivo limitato all’arbitrio, la Camera
civile di appello non può rivedere una decisione arbitrale meramente opinabile,
come si è detto in precedenza, di modo che il ricorso per nullità deve essere
respinto.
- Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC) e devono essere sopportati integralmente dal ricorrente, il quale verserà
inoltre alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello.
Per i
quali motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
a carico del Comune di __________, che rifonderà al Comune di __________
l'importo di fr. 1000.– per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a :
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
all'arbitro unico avv. __________, Breganzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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