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Numero d'incarto:
11.1995.70
Data decisione, Autorità:
24.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00070
Lugano
24 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _/ spec. (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
istanza del 28 dicembre 1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 24 giugno 1994 presentata da __________ contro il
decreto emesso il 17 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Leventina;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________ e comproprietario,
con __________, delle particelle n. __________e __________;
che il 28 novembre 1991
__________ ha presentato all’Ufficio dei registri del Distretto di Leventina
un’azione, fondata sull’art. 206 LAC, tendente al riscatto delle quote di
comproprietà delle particelle n. __________e __________RFD di __________
detenute da __________;
che parallelamente il
medesimo giorno __________ ha adito il Pretore del Distretto di Leventina
chiedendo l’iscrizione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di
disporre ai sensi dell’art. 960 CC sulle citate particelle;
che all’udienza indetta
per la discussione del dicembre 1991, le parti hanno convenuto di sospendere
l’istruttoria in attesa dell’esito della procedura pendente dinanzi all’Ufficio
dei registri;
che il 17 giugno 1994 il
Pretore, ritenuta la causa priva d’oggetto, ha decretato lo stralcio della
stessa, ponendo la tassa di giudizio e le spese a carico dell’istante, tenuto a
rifondere al convenuto fr. 100.– per ripetibili;
che insorto con appello
del 24 giugno 1994 __________ chiede, in riforma del querelato giudizio,
l’aumento a fr. 2’000.– delle ripetibili dovute da __________;
che nelle osservazioni del
12 settembre 1994 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del
decreto del Pretore;
Considerando
in diritto:
che un decreto di stralcio
per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza, avendo portata
meramente dichiarativa, è appellabile - per principio - solo in materia di
spese e ripetibili (Rep. __________145 in fondo);
che il primo giudice,
senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 100.– le ripetibili a favore
dell’appellante;
che questi chiede
un’indennità di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili, per tenere conto del valore
della causa e del dispendio di tempo dedicato alla pratica;
che le ripetibili devono
di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla
tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il
giudice (Rep. __________96; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 3 ad art. 150 CPC);
che nel caso concreto non
è noto il valore litigioso, motivo per cui gli atti potrebbero essere inviati
al Pretore affinchè rimedi alla mancanza (art. 13 CPC);
che tuttavia il primo
giudice potrebbe procedere al riguardo senza l’ausilio di un perito, nessun
dato ragionevolmente preciso sul valore delle quote di comproprietà desumendosi
dall’incarto;
che nondimeno,
l’allestimento di una perizia al solo scopo di determinare un’indennità per
ripetibili sarebbe manifestamente sproporzionata in un caso come quello in
esame, tanto più che - a prescindere dal valore di lite - l’indennità dovuta alla
parte vincente deve sempre essere commisurata all’opera concretamente svolta
dal patrocinatore;
che nella fattispecie
l’impegno profuso nella causa dal patrocinatore del convenuto è stato
relativamente limitato, il processo essendosi svolto con rito sommario e avendo
richiesto la partecipazione a un’unica udienza, senza ulteriore istruttoria;
che ciò posto l’importo
richiesto dall’appellante appare eccessivo per una siffatta procedura, non
semplice, ma neppure particolarmente complessa;
che appare pertanto equo
stimare prudentemente le prestazioni del patrocinatore e riconoscere
all’appellante l’importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili;
che tale importo
corrisponde d’altronde a un dispendio di 5 ore, retribuite fr. 200.– l’una,
rimunerazione senz’altro adeguata per una pratica come quella in esame e comunque
superiore al minimo tariffario previsto dalla TOA;
che non giova
all’appellante il fatto che il patrocinatore si sia occupato anche della
parallela procedura dinanzi l’Ufficio dei registri, l’indennità per ripetibili
essendo dovuta unicamente per la presente procedura;
che, in definitiva,
l’appellante vede accolto il suo appello per metà.
che gli oneri del presente
giudizio vanno pertanto suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno,
mentre le ripetibili sono compensate (art. 148 cpv. 2 CPC);
per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
“2. La tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese sono a carico
dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.– a titolo di ripetibili”.
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
da anticipare
dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
-
avv. dott. __________,
__________;
-
avv. __________ i,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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