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Numero d'incarto:
11.1995.86
Data decisione, Autorità:
31.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00086
Lugano
31 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 7 ottobre 1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
ed
ora sull’istanza di misure cautelari del 9 settembre 1994 introdotta
dalla convenuta;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre
1994 di __________ contro il decreto emesso il 10 ottobre 1994 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
(1947) e __________ (1955) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dal
matrimonio è nata la figlia __________ (__________1974). Il marito è impiegato
presso la __________ di __________ come contabile. La moglie, di formazione
parrucchiera, non consta aver esercitato un’attività lavorativa durante
l’unione coniugale; è impiegata dal __________ 1993 presso __________ di
__________ come donna delle pulizie.
B.
Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 6 febbraio 1992
davanti il Pretore del Distretto di Bellinzona, è decaduto infruttuoso. Il 7
ottobre 1992 __________ ha inoltrato una petizione di divorzio, negando alla
moglie e alla figlia un contributo alimentare. Con risposta del 23 marzo 1993
la moglie si è opposta all’azione di divorzio e con riconvenzione ha postulato
la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e la corresponsione di un
contributo alimentare di fr. 700.– per la figlia e di fr. 1’500.– per sé. Nei
successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive
argomentazioni e domande.
C. Il 5 luglio 1993 __________ ha introdotto un’istanza
di misure provvisionali tendenti al versamento di un contributo alimentare di
fr. 1’500.– per sé e di fr. 700.– per la figlia. All’udienza del 22 luglio
1993, indetta per discutere l’assetto provvisionale, le parti si sono accordate
nel senso di fissare il contributo alimentare mensile in fr. 1’300.– per la
moglie e in
fr.
700.– per la figlia.
D. Il
9 settembre 1994 __________ ha introdotto una nuova istanza cautelare chiedendo
la condanna del marito a versarle un contributo mensile di fr. 700.– dal 1° settembre
1994. All’udienza del 22 settembre 1994 la moglie, aumentando a
fr.
1’300.– la sua richiesta, ha chiesto in sostanza che fosse confermato il
precedente assetto provvisionale. Il marito si è opposto a qualsiasi
versamento. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
E. Statuendo
il 10 ottobre 1994 sull’assetto provvisionale dei coniugi, il Pretore ha confermato
l’accordo stabilito il 22 luglio 1993 fissando in fr. 1’300.– il contributo alimentare
mensile dovuto dal marito.
F. Contro
il decreto citato __________ è insorto con un appello del 19 ottobre 1994
inteso a ottenere l’annullamento del giudizio impugnato e il rigetto
dell’istanza della moglie.
Nelle
sue osservazioni del 15 novembre 1994 __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in
diritto:
- Per
l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le
opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della
famiglia, ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile,
un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell’unione
coniugale.
I
provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 CC non acquisiscono,
se non relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere modificati
qualora più non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della
norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione sono state
trascurate o si sono modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n.
437 ad art. 145).
- L’appellante
sostiene che la moglie non si è seriamente impegnata nella ricerca di un posto
di lavoro per rendersi autosufficiente, e che con un reddito netto di fr.
4’000.– mensili e un fabbisogno di fr. 2’670.– egli non può far fronte
all’onere contributivo.
a) Nella
determinazione del contributo alimentare per i coniugi, e in genere per i loro
rapporti patrimoniali, vige la massima dispositiva, con la conseguenza che
l’obbligo probatorio delle parti rimane integro ed eventuali loro negligenze
non possono venire sanate d’ufficio (Rep. __________196 con riferimenti).
b) Nel caso concreto con istanza del 5 luglio 1993 la
moglie aveva postulato un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– per sé e
di fr. 700.– per la figlia. Tale richiesta si fondava su di un convenzione
sottoscritta il 17 luglio 1992 tra i coniugi, con la quale il marito si
impegnava, appunto, a versare fr. 2’220.– mensili per moglie e figlia (doc. 2).
All’udienza del 22 luglio 1993, le parti hanno poi stabilito di fissare, fino
al 31 dicembre 1993, in
fr.
1’300.– il contributo in favore della moglie. Successivamente, con l’istanza
del 9 settembre 1994, la moglie ha nuovamente postulato un contributo di fr.
1’300.–, senza addurre nuove circostanze, salvo l’intervenuta maggiore età
della figlia __________. All’udienza del 22 settembre 1994 il marito, opponendosi
all’istanza, si è limitato a indicare il disimpegno della moglie nella ricerca
di un’attività lavorativa, e la sua impossibilità di far fronte al contributo
alimentare.
-
Le
parti in entrambe le procedure provvisionali non hanno minimamente sostanziato
le proprie richieste, in particolare agli atti non vi è alcun elemento, salvo
il certificato di salario della moglie, che permetta di stabilire su quali basi
era stato raggiunto l’accordo del 22 luglio 1993. La moglie aveva invero
indicato nell’istanza 5 luglio 1993 di lavorare a tempo parziale con uno
stipendio di fr. 750.– mensili, per cui tale circostanza era nota già al
momento dell’accordo 22 luglio 1993. E’ vero che la moglie si era impegnata, in
quell’occasione, a fare tutto il possibile per aumentare il proprio reddito, e
che non risulta dagli atti un suo impegno in tal senso. Il marito, però, non ha
dimostrato la modifica del suo fabbisogno, che valuta in fr. 2800.– senza dare
dettagli e la decadenza degli assegni familiari, paralleli alla decadenza
dell’obbligo alimentare verso la figlia, non hanno mutato la sua situazione. In
queste condizioni invano si ricerca nel fascicolo processuale quali siano le
circostanze modificatesi dal 22 luglio 1993, di modo che, come che sia, non è
possibile rilevare un cambiamento rilevante o duraturo delle circostanze tale
da giustificare una modifica del contributo alimentare. Le argomentazioni
sviluppate dall’appellante non possono essere condivise dal momento che egli
non indica né se vi è stata, e se del caso in quale proporzione, una variazione
considerevole del suo reddito o del suo fabbisogno mensile, né se per
determinare il contributo si sia preso in considerazione il reddito che la
moglie già percepiva come donna delle pulizie. In definitiva a ragione il
Pretore ha considerato che la situazione dei coniugi non risultava mutata e
che, semmai, quella del marito era migliorata con la sopraggiunta maggiore età
della figlia. Dato quanto precede l’appello deve quindi essere respinto e il
decreto pretorile confermato.
-
Gli
oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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