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Numero d'incarto:
11.1995.88
Data decisione, Autorità:
14.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00088
Lugano
14 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Enrico Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ DSA (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’11 settembre 1991 da
__________,
(patrocinata dall’avv. dott. __________,
__________)
contro
__________,
__________,
(patrocinato dall’avv. dott. __________,
__________)
e
ora sul decreto cautelare emanato il
15 ottobre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore;
premesso
che il 2 novembre 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto
cautelare del 15 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del
marito per la figlia __________ (1984) e il relativo diritto di visita durante
la procedura di divorzio;
preso
atto che con dichiarazione registrata a verbale il 23 febbraio 1995 davanti al
Segretario assessore l’attrice ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti
avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del
divorzio;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________pag. 375) e
pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato
che le parti hanno dichiarato, su richiesta del giudice delegato, di compensare
le ripetibili del procedimento in appello, lasciando le spese processuali a
carico di chi le ha anticipate;
considerato
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona
volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
-
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili
sono compensate.
- Intimazione:
–
avv. dott. __________, __________;
–
avv. dott. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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