AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.90
Data decisione, Autorità:
20.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00090
Lugano
20 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente
G. Bernasconi e Giani
segretario
Antonini
sedente
per statuire nella causa n. ______ Ord. (azione di separazione e riconvenzione
di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 5 novembre 1991 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminato
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 26 ottobre 1994 da __________ contro la
sentenza emessa il 6 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 27 ottobre 1994 da __________ contro la
medesima sentenza;
-
Se dev’essere
accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________
contestualmente all’appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1950),
cittadino dell’ex Iugoslavia, e __________ nata __________ (1948), cittadina
italiana, si sono sposati a __________ il __________ 1976. Dalla loro unione è
nata la figlia __________ (__________1976). Il marito è capo reparto ai
__________ __________ di __________, la moglie lavora come operaia presso la
__________ di __________. Agli inizi del 1990 i coniugi si sono separati, ma
dopo una prima procedura di conciliazione avviata dalla moglie, essi sono
tornati assieme. Nel mese di novembre 1990 il marito ha lasciato
definitivamente l’appartamento coniugale andando a vivere con __________ i,
dalla quale ha avuto i figli __________ (1988) e __________ (1993).
B. Il 21 marzo 1991 la
moglie ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un nuovo
tentativo di conciliazione, che è fallito il 26 agosto successivo. Con
petizione del 5 novembre 1991 __________ ha postulato la pronuncia della separazione,
l’affidamento della figlia __________, un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili per sé e di fr. 500.– per la figlia. Nella sua risposta del 9 gennaio
1992 __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha
postulato egli stesso la separazione, ha offerto fr. 500.– mensili per la
figlia ma ha negato qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. Nei
successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di
giudizio, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dal
marito.
All’udienza preliminare
del 12 maggio 1992 __________ ha instato per la mutazione dell’azione
postulando la pronuncia del divorzio, alla quale la moglie si è opposta.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale.
Nelle conclusioni del 14 luglio 1994 __________ ha reiterato la sua domanda di
separazione e ha aumentato a fr. 800.– la pretesa alimentare a suo favore. Nel
proprio memoriale conclusivo del 13 giugno 1994 __________ ha riaffermato la
sua domanda di divorzio negando di dovere alla moglie qualsiasi prestazione
alimentare.
D. Statuendo l’8 ottobre
1994, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha obbligato il marito
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili sulla base
dell’art. 151 CC. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. __________ è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ è insorta
con un appello del 26 ottobre 1994 nel quale chiede, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, che in riforma del querelato giudizio sia
pronunciata la separazione e che il contributo alimentare per sé sia fissato in
fr. 600.– mensili. In via subordinata, nel caso di conferma del divorzio, essa
ha chiesto che il contributo alimentare sia aumentato a fr. 600.– mensili.
__________ ha impugnato a
sua volta la sentenza del Pretore con un appello del 27 ottobre 1994 in cui
chiede di essere esonerato dal versamento di un contributo alimentare nei
confronti della moglie.
F. Nelle rispettive
osservazioni del 5 dicembre 1994 ogni coniuge conclude per il rigetto
dell’appello avversario.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello di
- Il Pretore, dopo
avere nei considerandi di diritto ammesso la proponibilità della domanda di
mutazione dell’azione presentata dal marito all’udienza preliminare del 12
maggio 1992, ha pronunciato il divorzio. Egli ha dapprima respinto la domanda
di separazione presentata dalla moglie, dopo di che, pur ritenendo il marito
preponderantemente responsabile della disunione ha accolto la sua domanda
poiché l’opposizione della moglie, fondata su motivi puramente economici, era
ingiustificata.
L’appellante censura le
conclusioni del primo giudice, ribadendo che la sua domanda di separazione
doveva essere accolta. Essa, pur ammettendo che tra i coniugi vi era una certa
tensione, ritiene che la responsabilità della disunione dev’essere imputata al
marito, che ha allacciato una relazione extraconiugale con __________. La
moglie nega altresì che questa relazione sia stata perdonata con la breve
riconciliazione avvenuta nel 1990, dopo il primo tentativo di conciliazione, e
che comunque il fatto che il marito abbia ripreso la relazione configura un
nuovo adulterio che impedisce a costui di postulare il divorzio.
-
Preliminarmente la
moglie chiede l’annullamento della decisione impugnata poiché il Pretore
avrebbe omesso di statuire nella dovute forme sulla domanda di mutazione
presentata dal marito. La censura è speciosa. Contrariamente all’opinione
dell’appellante, il Pretore ha ritenuto la mutazione richiesta proponibile
(consid. 1 pag. 7 in alto) e dopo avere proceduto all’esame dei motivi addotti
dai coniugi a fondamento delle loro rispettive azioni ha pronunciato il
divorzio accogliendo - implicitamente - la richiesta di mutazione presentata
dal convenuto. Del resto la questione di sapere se il coniuge attore può cambiare
la propria domanda di separazione in divorzio è regolata dal diritto cantonale.
Questa Camera ha già avuto modo di affermare che tale cambiamento è possibile anche
al dibattimento finale, senza dovere chiedere per ciò una restituzione in
intero giusta l’art. 138 CPC o mutare l’azione a norma dell’art. 76 CPC (Rep.
__________ pag. 77; I CCA, sentenza del 30 luglio 1982 in re T. contro T.,
consid. C). Poco importa quindi che in concreto il Pretore non abbia statuito
con decreto sulla questione. Del resto, la questione è superata; come si vedrà
di seguito l’azione di divorzio presentata dal marito dev’essere respinta.
-
Per l’art. 146 cpv.
2 CC se è domandata solo la separazione non può essere pronunciato il divorzio.
Nel caso di accoglimento di una domanda di divorzio presentata da un coniuge,
quella in separazione promossa dall’altro diventa priva d’oggetto (DTF 83 II
169).
È incontestato che
nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che
l’appellante stessa ha postulato la separazione. Controversa è l’ammissibilità
della domanda di divorzio presentata dal marito e alla quale si è opposta la moglie.
Per l’art. 142 CC ognuno
dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa
preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto
dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento
colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero
che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai
fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
- a) Non è contestato che
il marito intrattiene dal 1987 una relazione extraconiugale con __________
(deposizione __________). Il problema è di sapere se questa relazione sia
causale per la disunione coniugale. Se le risultanze istruttorie confortassero
l’assunto della moglie, la quale pretende - come detto - che tale relazione
sarebbe iniziata già prima della turbativa coniugale, spetterebbe al marito dimostrare
che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria colpa. Il coniuge
che si divida dall’altro dopo aver allacciato una relazione sentimentale con
una terza persona si presume invero essere responsabile della disunione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 ad
art. 142 CC con richiami).
b) Ora, le risultanze
dell’istruttoria non consentono di ritenere che l’unione coniugale fosse già
insanabilmente minata prima del mese di agosto 1987. Certo, tra i coniugi vi
erano problemi (deposizioni __________ e __________); la moglie stessa ha ammesso
al tentativo di conciliazione del 28 maggio 1990 che le difficoltà coniugali
erano iniziate 4-5 anni prima, ma ciò non significa ancora che tra i coniugi
fosse già in atto un dissidio irrimediabile. Al contrario, i testi assunti
hanno avuto modo di riferire che abitualmente il marito usciva di casa da solo
mentre la moglie restava a casa (deposizione __________i), che durante le feste
la moglie restava sola con la figlia, mentre il marito si assentava (deposizione
__________) e infine che il marito restava a casa essenzialmente per il pranzo
e la cena e per il tempo necessario per cambiarsi (deposizione __________).
Dall’istruttoria risulta pure che la moglie si doleva di queste assenze
(deposizione __________), mentre i problemi cui ha accennato la moglie al
tentativo di conciliazione del 28 maggio 1990 sarebbero piuttosto da ricondurre
al disimpegno del marito verso la famiglia. Del resto non risulta che la moglie
trascurasse il marito (deposizione __________) e nulla poteva esserle rimproverato
in merito alla conduzione dell’economia domestica (deposizioni __________ e
__________). Solo __________ ha avuto modo di riferire che quando i coniugi
abitavano a __________ i loro rapporti erano “tirati” e che il marito aveva
espresso l’intenzione di non voler invecchiare con la moglie; questo stato di
cose sarebbe continuato anche dopo il trasferimento in Ticino, al punto che i
coniugi dormivano separati. Ora, a prescindere dalla circostanza che la teste è
l’attuale convivente del marito, le sue affermazioni da un lato non trovano alcun
riscontro nemmeno nelle dichiarazioni dell’appellato, per il quale i problemi
risalgono agli ultimi anni (risposta pag. 2), d’altro lato esse si limitano a
riferire dichiarazioni riportate da una parte, ciò che non costituisce prova
della veridicità di quanto asserito (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 236). L’appellato, del resto, ha ricondotto il dissidio
a problemi di incompatibilità aventi origine in una profonda differenza di carattere
e di mentalità, al punto che la moglie si era disinteressata del marito sia sul
piano affettivo sia su quello intimo; se non che, come già accertato dal primo
giudice (sentenza pag. 12), agli atti non vi è alcun riferimento preciso in
merito. A questo proposito va rilevato che a ogni coniuge incombe l’obbligo di
far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i
dissidi e che se questi sono dovuti a un fatto di carattere, ognuno deve fare
il possibile per adattarsi all’altro (DTF 116 II 15; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 142 CC), ciò che
non risulta essere stato il caso in concreto, il marito preferendo uscire di
casa per evitare discussioni (appello pag. 8). In sostanza non un solo indizio
permette di intravedere una turbativa preesistente idonea a far apparire la
relazione del marito come una conseguenza e non come la causa del dissidio; in
realtà l’istruttoria ha suffragato quanto il marito avrebbe dovuto smentire. In
definitiva, ritenuto che per sciogliere il matrimonio il giudice deve fondarsi
su fatti precisi, oggettivamente riscontrabili e dai quali risulti il turbamento
dell’unione coniugale, nella fattispecie non è possibile concludere che la
situazione familiare fosse già irrimediabilmente compromessa prima della
relazione extraconiugale del marito. Si aggiunga che l’attrice ha sofferto dopo
la separazione dal marito, dimostrandosi particolarmente affranta per la situazione
che si era creata (deposizione __________i). Non essendo il marito riuscito a dimostrare
la preesistenza del dissidio, la nota relazione deve essere considerata causale
per la disunione, ciò che comporta la reiezione della domanda di divorzio presentata
dall’attore riconvenzionale in quanto coniuge preponderantemente, se non
esclusivamente, responsabile della rottura dei rapporti coniugali.
- Il marito ha
sostenuto che la moglie non aveva dimostrato alcun interesse degno di
protezione per giustificare l’opposizione al divorzio. Il Pretore ha ritenuto
in effetti che l’opposizione dell’appellante, fondata su motivi puramente
economici, non era giustificata poiché il pregiudizio economico poteva essere
soppresso con un’adeguata rendita stanziata sulla base degli art. 151 e 152 CC.
a) L’opposizione del
coniuge innocente deve essere respinta qualora configuri un manifesto abuso di
diritto. Tale ipotesi è da ammettere con grande riserbo, quando la posizione
dell’opponente è assolutamente priva di senso e non è sorretta da alcun
interesse degno di protezione (DTF 111 II 112 consid. 1d; Bühler/Spühler, op. cit., nota 145 ad
art. 142 CC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 126, n. 627). L’onere probatorio dell’abuso di diritto incombe
all’attore (DTF 108 II 507; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 146 ad art. 142 CC). Nella fattispecie è vero che la moglie non
ha mai intrapreso concreti tentativi per riconciliarsi con il marito, ma ciò
non poteva neppure essere preteso nei confronti di un coniuge adultero che non
ha mai inteso ritornare sui suoi passi. Il fatto che la moglie abbia chiesto la
separazione può persino lasciar supporre che essa desiderasse un periodo di
riflessione prima di ritenere le relazioni coniugali irrimediabilmente
compromesse. Anche l’affermazione dell’attrice all’udienza preliminare del 12
maggio 1992, secondo la quale essa non era intenzionata a ritornare con il
marito, appare piuttosto una reazione alla formale volontà del marito di
postulare il divorzio. Non essendo provato, e neppure reso verosimile, che la
moglie non tiene più al vincolo matrimoniale se non per la forma, così che il
rifiuto del divorzio servirebbe solo a mantenere un’unione vuota di contenuto
(DTF 108 II 112; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 125, n. 626), la sua opposizione merita protezione.
b) Giovi rilevare che i
motivi per cui un coniuge innocente si oppone al divorzio sono - di massima -
irrilevanti, il diritto di opposizione come tale essendo garantito dalla legge
(art. 142 cpv. 2 CC; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 143 ad art. 142 CC). Il solo limite consiste, come si è
spiegato, nel divieto dell’abuso (DTF 111 II 112), ma il semplice fatto che un
matrimonio non possa più essere salvato non basta a far apparire abusiva
l’opposizione del coniuge innocente (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 149 ad art. 142 CC). Nemmeno l’opposizione ancorata a motivi
finanziari trascende di per sé nell’abuso (DTF 109 II 363, 111 II 112 in
basso). Per dimostrare l’abuso bisogna fondarsi su circostanze qualificate,
tanto meno evidenti nella fattispecie ove appena si consideri che, secondo il
marito, in caso di divorzio la moglie non avrebbe diritto a contributo di
sorta. Si aggiunga che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di
affermare che l’opposizione non è abusiva nemmeno quando il coniuge innocente
non si limiti a opporsi al divorzio, ma domandi egli medesimo in via
riconvenzionale il divorzio o la separazione (DTF 118 II 20 consid. 2).
-
Rimane da esaminare
se l’azione di separazione promossa dalla moglie possa essere accolta. Il primo
giudice ha respinto la domanda poiché ha escluso che la relazione
extraconiugale del marito fosse causale per la disunione, di modo che l’azione
fondata sull’art. 137 CC doveva essere respinta. Come visto in precedenza,
l’istruttoria ha permesso di appurare che prima della relazione extraconiugale
del marito vi erano difficoltà coniugali, ma che solo una volta scoperta tale
relazione l’unione si è deteriorata. Certo, dopo il primo tentativo di
conciliazione del 28 maggio 1990 i coniugi sono tornati a convivere, ciò che
permetterebbe di presumere che la moglie aveva perdonato il marito, escludendo
quindi la possibilità di invocare l’adulterio (art. 137 cpv. 3 CC). Ma questa
circostanza non giova all’appellato poiché l’eventuale perdono non rende ancora
innocente il coniuge colpevole; essa conserva quindi il diritto di opporsi al
divorzio chiesto dal marito (DTF 117 II 13;
Deschenaux/ Tercier/ Werro, op. cit., pag. 115, n. 564) . Si aggiunga
che contrariamente a quanto deciso dal Pretore, l’appellante ha postulato la
pronuncia della separazione sia sulla base dell’art. 137 che dell’art. 142 CC
(replica pag. 6 e conclusioni pag. 3 e 6), fatto questo ammesso pure dalla
controparte (appello 27 ottobre 1994 pag. 4 punto b). Ciò avrebbe dovuto
comportare l’accoglimento della domanda, la turbativa in atto tra i coniugi
essendo pacifica. L’appello deve quindi essere accolto e dev’essere pronunciata
la separazione tra i coniugi.
-
L’appellante chiede
che il contributo alimentare stabilito dal Pretore in fr. 400.– sia aumentato a
fr. 600.–. In costanza di matrimonio i coniugi provvedono assieme, ciascuno
nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art.
163 cpv. 1 CC; DTF 114 II 301). Se entrambi svolgono un’attività lucrativa,
ognuno deve contribuire al fabbisogno della famiglia con quel che riesce a
guadagnare facendo prova di tutta la sua buona volontà (DTF 110 II 119), e tale
reciproco dovere sussiste anche durante la separazione (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 190, n. 946). Il
contributo si fonda sul riparto dell’eccedenza - di regola a metà - una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli
(DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
Nel caso in esame
l’appellante non contesta i fabbisogni personali dei coniugi fissati dal
Pretore (fr. 2’874.– per il marito e fr. 1’994.– per sé). Il reddito del marito
può essere fissato in fr. 4’140.–, mentre quello della moglie in fr. 1969.–
(consid. 9). Al reddito dei genitori dev’essere inoltre aggiunto quello
percepito dalla figlia __________ (fr. 1’000.–: sentenza pag. 15). La giurisprudenza
ammette che un apprendista partecipa al proprio mantenimento nella misura di
almeno un terzo del salario (I CCA, sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa
G./W., consid. 4 con riferimenti). Nella fattispecie tale partecipazione può essere
fissata in fr. 350.–. Si aggiunga che il fabbisogno della figlia dev’essere
considerato nel computo dei contributo alimentare fino al 31 dicembre 1995,
poiché dal 1° gennaio successivo essa è diventata maggiorenne.
Per il calcolo dettagliato
del contributo alimentare in favore dell’appellante, si rinvia al considerando
10.
II. Sull’appello di
- L’appellante
contesta di essere coniuge preponderantemente colpevole e di conseguenza di
dover erogare un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 CC. Invano.
Tenuto conto del fatto che, come si è visto in precedenza (consid. 4), la sua domanda
di divorzio è stata respinta, il suo obbligo di contribuire al mantenimento
della famiglia rimane integro (art. 163 CC). Nella misura in cui egli nega alla
moglie un contributo alimentare, si giustifica nondimeno di esaminare le
censure da lui sollevate.
Egli sostiene che il suo
fabbisogno mensile, fissato dal Pretore in fr. 2874.–, ammonta a fr. 4298.75,
poiché occorre tenere conto del debito con la Banca __________ di fr. 552.10,
del contributo versato alla figlia __________ di fr. 500.–, dei premi cassa
malati dei figli __________ e __________ di fr. 58.80 e delle spese di
trasferta di fr. 200.–. Egli contesta inoltre il reddito accertato dal primo
giudice in fr. 4139.40, asseverando che lo stesso ammonta a fr. 3911.90
a) Il Pretore non ha
considerato il debito contratto dall’appellante con la Banca __________ poiché
non sufficientemente provato. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare
che il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti coniugali,
nel senso che tali oneri possono essere inclusi nel fabbisogno (mensile) solo
in quanto i membri della famiglia si vedano assicurato il rispettivo fabbisogno
minimo (Bühler/Spühler, op. cit.,
nota 162 ad art. 145 CC). Nel caso concreto è vero che agli atti figura
l’importo del debito da pagare (doc. 3 e 12), ma nulla induce a concludere che
l’onere in questione sia un debito coniugale.
b) Nemmeno può essere
riconosciuto il contributo alimentare versato alla figlia __________ poiché
tale importo risulta dal calcolo previsto dal diritto federale (consid. 10) e
non rientra nel fabbisogno minimo del padre.
c) Neppure può essere
accolta la pretesa di inserire nel proprio fabbisogno i contributi di cassa
malati versati a favore dei figli __________ e
__________, già per il fatto che tali oneri rientrano nel fabbisogno di questi
ultimi e non in quello del padre.
d) All’appellante il
Pretore ha riconosciuto un’indennità di fr. 200.– per spese di trasferta e
assicurazioni auto. L’interessato chiede che per le trasferte sia riconosciuto
un importo di fr. 200.–. A prescindere dalla proponibilità della pretesa, fatta
valere per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; v. conclusioni
pag. 11) e dall’effettiva necessità di far capo a un’autovettura, i costi
asseriti non sono stati resi verosimili, ragione per cui essa va respinta.
e) La censura relativa
al reddito percepito dall’appellante è finanche temeraria. Dal fascicolo
processuale risulta che nel 1993 egli ha percepito uno stipendio netto fr.
50’854.85, ossia fr. 4’237.90 mensili, che è aumentato nel 1994 (doc.
__________ richiami). Del resto lo stesso appellante aveva espressamente
ammesso di percepire fr. 4’139.40 mensili (cfr. conclusioni del 13 giugno 1994
pag. 12). La questione non merita ulteriore disamina.
- L’appellante infine
contesta il fabbisogno della moglie, asseverando che il Pretore non ha dedotto
dall’onere di locazione la quota a carico della figlia. La censura è nuovamente
temeraria e contrasta con quanto egli stesso ha riconosciuto nel memoriale
conclusivo del 13 giugno 1994 (pag. 10 in fondo) e ammesso dal primo giudice.
Nuovo, l’assunto è quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Da ultimo il marito fa
valere che il reddito della moglie ammonta a fr. 1974.80. L’argomentazione è
parzialmente fondata. Il primo giudice ha omesso di accertare il reddito
dell’attrice. Dagli atti risulta che la moglie è impiegata come operaia presso
la __________ __________ di __________ e guadagna fr. 10.95 l’ora (doc. IV fascicolo
richiami). Tenuto conto del fatto che la base mensile media per il calcolo del
salario è di 186 ore e che la tredicesima mensilità versata dalla ditta
corrisponde al salario orario per 186 ore, il reddito netto della moglie può
essere fissato in fr. 1969.– mensili. Il fatto che essa percepisca in media fr.
1’658.– (conclusioni attrice pag. 4) non è decisivo: non risultando impedimenti
di natura fisica, non pretesi nemmeno dall’interessata, occorre computare il
reddito che essa ha la ragionevole possibilità di conseguire (DTF 117 II 17
consid. 1b).
- Ciò posto il
contributo alimentare per la moglie è il seguente:
periodo
fino al 31 dicembre 1995:
reddito
netto del marito: fr. 4140.–
reddito
netto della moglie: fr. 1969.–
reddito
netto della figlia: fr. 350.–
reddito
familiare netto: fr. 6459.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito: fr. 2874.–
fabbisogno
minino della moglie: fr. 1994.–
fabbisogno
di __________ fr. 1240.–
fr.
6108.– mensili
eccedenza fr.
351.– mensili
½
eccedenza fr.
175.50 mensili
somma
mensile che il marito può conservare per sé:
fr.
2874.- (fabbisogno minimo) + fr. 175.50 (1/2 eccedenza) = fr. 3049.50
somma
mensile che il marito deve erogare a moglie e figlia:
fr.
4140.– (reddito netto) ./. fr. 3049.50 = fr.1’090.50
periodo
dopo il 1° gennaio 1996:
reddito
netto del marito: fr. 4140.–
reddito
netto della moglie: fr. 1969.–
reddito
familiare netto: fr. 6109.– mensili
fabbisogno
minimo del marito: fr. 2874.–
fabbisogno
minino della moglie: fr. 1994.–
fr.
4868.– mensili
eccedenza fr.
1241.– mensili
½
eccedenza fr.
620.50 mensili
somma
mensile che il marito può conservare per sé:
fr.2874.-
(fabbisogno minimo) + fr. 620.50 (1/2 eccedenza) = fr. 3494.50
somma
mensile che il marito deve erogare alla moglie:
fr.
4140.– (reddito netto) ./. fr. 3494.50 = fr. 645.50
L’appello di __________
dev’essere accolto limitatamente all’importo richiesto di fr. 600.–.
Così come deciso dal primo
giudice, il contributo alimentare dev’essere indicizzato. L’argomentazione del
marito, il quale pretende di non beneficiare di tale adeguamento è, ancora una
volta temeraria. Dagli atti risulta che dal 1985 egli ha sempre beneficiato di
aumenti (doc. II fascicolo richiami). In particolare nel 1993 il suo reddito
lordo, che ammontava a fr. 4100.– nei mesi di gennaio/febbraio, è aumentato a
fr. 4190.– nei mesi da marzo 1993 a febbraio 1994 e successivamente a fr.
4270.– (doc. __________ fascicolo richiami).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- L’esito dell’appello
principale giustifica una modifica della ripartizione degli oneri processuali
di prima sede, che sono posti a carico del convenuto, integralmente
soccombente, con l’obbligo di versare alla controparte una congrua indennità
per ripetibili. In questa sede gli oneri processuali dei due appelli sono posti
a carico di __________, integralmente soccombente in entrambi i casi (art. 148
cpv. 1 CPC).
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ dev’essere
respinta poiché difetta il requisito dell’indigenza. Come si è visto (consid.
10), dopo aver dedotto il fabbisogno dal reddito conseguito, alla richiedente
rimangono fr. 575.– con i quali può far fronte al pagamento delle spese legali.
Si aggiunga che la domanda sarebbe finanche priva d’oggetto nella misura in cui
essa potrà incassare dalla controparte le ripetibili accordatele in questa
sede.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello di
__________ è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La
petizione è accolta e di conseguenza è pronunciata la separazione per tempo
indeterminato tra __________ e __________ nata __________.
La
domanda riconvenzionale è respinta.
- A
titolo di contributo alimentare per la moglie __________ è tenuto a versare i
seguenti contributi alimentari:
fr. 590.50 mensili fino al 31 dicembre 1995;
fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 1996.
-
Annullato.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.– sono poste a carico del convenuto,
che rifonderà all’attrice l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ è
respinta.
III. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a carico di
__________ c, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– a titolo di ripetibili
di appello.
IV. L’appello di
__________ è respinto.
V. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di
appello.
VI. Intimazione a: - avv.
__________, __________;
- avv.
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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