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Numero d'incarto:
11.1995.98
Data decisione, Autorità:
18.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00098
Lugano
18 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6,
promossa con istanza del 1° settembre 1993 da
__________,
nata __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________),
contro
__________,
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1994
di __________ __________ contro il decreto emesso il 19 aprile 1994 in luogo e
vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1961)
si sono sposati a __________ il __________ 1981; dalla loro unione è nato il
figlio __________ (1987). Il marito è titolare di una ditta di pittura, mentre
la moglie, di formazione parrucchiera, dal mese di novembre 1993 lavora quale
donna delle pulizie.
B. L’11 luglio 1989 la moglie ha instato per il tentativo
di conciliazione, che ha avuto luogo senza esito il 6 dicembre 1989. Nel
frattempo il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, adito dalla moglie il
14 luglio 1989, con decreto del 23 novembre 1989 ha obbligato __________
__________ a versare un contributo alimentare di fr. 600.– per il figlio e di
fr. 1’500.– per la moglie. (inc.. __________).
L’azione
di divorzio introdotta dal marito il 7 dicembre 1989 è stata stralciata dai
ruoli dal Pretore per intervenuta perenzione processuale con decreto del 6
agosto 1993 (inc. __________DSA).
C. Il 1° settembre 1993 __________ __________ ha
nuovamente instato per il tentativo di conciliazione e con istanza dello stesso
giorno ha chiesto l’adozione di misure provvisionali tendenti alla condanna del
marito al versamento di un contributo per sé e il figlio di complessivi fr.
2’500.–. Con decreto supercautelare del 2 settembre 1993 il Segretario
assessore, in luogo e vece del Pretore, ha fissato in fr. 700.– mensili il
contributo a favore del figlio e in fr. 1’500.– quello per la moglie.
Il
16 settembre 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza di revoca di
misure provvisionali chiedendo l’esonero da qualsiasi contributo a favore della
moglie. All’udienza del 12 ottobre 1993, indetta per il contraddittorio, le
parti hanno mantenuto le proprie domande.
Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 1° febbraio 1994 le parti hanno
ribadito le proprie richieste di giudizio.
D. Statuendo il 19 aprile 1994 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza fissando in
fr. 700.– il contributo alimentare a favore del figlio __________ e in fr.
1’500.– dal mese di settembre 1993 al mese di aprile 1994 e di fr. 1’000.– a
partire dal mese di maggio 1994 quello per la moglie. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della moglie in ragione di
1/3 e a carico del marito in ragione di 2/3 con obbligo per quest’ultimo di
rifondere fr. 250.– a titolo di ripetibili.
E. Insorto contro il predetto decreto con appello del 2
maggio 1994, __________ __________ chiede in riforma del querelato giudizio, in
via principale, di respingere la richiesta di contributo favore della moglie,
in via subordinata di riconoscerle un contributo imprecisato dal mese di
settembre 1993 e in via ancor più subordinata di riconoscerle un contributo
alimentare di fr. 1’500.– unicamente sino alla fine del mese di ottobre 1993.
Nelle
sue osservazioni del 10 giugno 1994 __________ __________ chiede la reiezione
del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in
diritto:
- Il primo giudice ha confermato sostanzialmente, per il
lasso di tempo intercorso dalla nuova istanza volta al tentativo di
conciliazione (1° settembre 1993) fino all’emanazione del decreto (aprile
1994), l’assetto cautelare già stabilito il 23 novembre 1989 nell’ambito della
precedente causa, estintasi per perenzione processuale. Dopo avere determinato
il fabbisogno della moglie in fr. 2000.– mensili, egli ha imputato a
quest’ultima il reddito di fr. 500.– mensili ch’essa aveva cominciato a
conseguire nel novembre del 1993 come donna delle pulizie (salvo rimanere
completamente inabile al lavoro per infortunio nei mesi di febbraio e marzo
- e ha fissato quindi un contributo di fr. 1500.– mensili a carico del
marito. Egli ha ritenuto nondimeno che dall’aprile del 1994 (data del decreto)
la moglie poteva senz’altro aumentare la sua attività lavorativa e guadagnare
fr. 1000.– mensili, ciò che giustificava una riduzione del contributo in suo
favore a fr. 1000.–
-
L’appellante si duole della circostanza che sebbene
con decreto del 23 novembre 1989 sia stato imposto alla moglie un aumento
dell’attività lavorativa, essa ha unicamente trovato un’attività parziale quale
donna delle pulizia percependo fr. 500.– mensili. Egli lamenta inoltre che il
contributo alimentare sia stato fissato in fr. 1’550.– per il periodo dal mese
di settembre 1993 al mese di aprile 1994, poiché dal mese di novembre 1993 essa
ha trovato un’attività lavorativa a tempo parziale. In definitiva l’appellante
ritiene che la moglie sia in grado di far fronte al proprio sostentamento senza
obbligarlo a versare un contributo alimentare.
-
L’appellante non contesta invero il contributo
alimentare di fr. 700.– stabilito dal primo giudice per il figlio __________. A
questo proposito va rilevato che l’accordo di genitori in merito al contributo
alimentare dovuto ai figli non dispensa il giudice di ogni grado da una
verifica dell’ammontare nell’interesse della prole (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
n. 34 ad art. 146), trattandosi di una questione sottratta alla libera
disposizione delle parti. Per la determinazione del contributo alimentare per i
figli vige infatti la massima ufficiale e il giudice non è vincolato alle
domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 253 ad art. 145). In
concreto, tenuto contro delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo, il contributo alimentare per __________ appare a prima vista
adeguato alla situazione dei genitori e non necessita quindi di un correttivo
d’ufficio in appello.
-
Giusta l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della
famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune,
ciascuno nella misura delle proprie forze, così che la moglie non ha più una
pretesa legale a essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere
un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa.
In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora
esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura
limitata, può infatti essere tenuto, a seconda delle circostanze (in
particolare dell’età, della formazione professionale, dello stato di salute,
del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della durata del
matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale
obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito del marito non
è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti da due economie
domestiche distinte (DTF 114 II 302 consid. 3a). Dopo la separazione dei
coniugi consecutiva all’introduzione di una domanda di divorzio, l’obbligo di
mantenimento sussiste indipendentemente da qualsiasi colpa esclusiva o preponderante
del coniuge richiedente (DTF 118 II 226 consid. 2aa). Solo in casi del tutto
eccezionali la pretesa di mantenimento di un coniuge può essere esclusa per
abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). La dottrina e la giurisprudenza ammettono
in generale che il concubinato rappresenta uno dei casi di crassa violazione
dei doveri coniugali del coniuge richiedente (loc. cit.). Nella fattispecie la
circostanza, contestata e non comprovata, che la moglie, è colpevole della
disunione poiché avrebbe allacciato una relazione extraconiugale, non esclude -
per ciò solo - la possibilità di chiedere al marito un contributo alimentare,
ragion per cui la sua richiesta non può essere considerata abusiva.
-
Sostiene l’appellante che la moglie ha sempre
esercitato un’attività lavorativa, in particolare quale parrucchiera a
domicilio. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie durante l’unione
coniugale ha esercitato a domicilio tale professionale percependo negli anni
1985/88 un reddito annuo di fr. 3’000.– (cfr. dichiarazioni fiscali doc. E e G
inc. n. __________DSA; decreto 23 novembre 1989 pag. 7 in alto).
Nel
corso della precedente procedura provvisionale il Pretore non aveva imputato
alla moglie il reddito ottenuto da questa sua attività, ma le aveva ingiunto di
cercare un alloggio che le permettesse di esercitare la sua attività a
domicilio e l’aveva esonerata dall’obbligo di aumentare l’attività fino al
momento in cui il figlio non avrebbe iniziato la scuola materna (decreto 23
novembre 1989, pag. 7).Che la moglie non abbia intrapreso nulla per trovare una
nuova attività può quindi essere condiviso (doc. N e O). Certo, essa non ha
cercato un’occupazione quale parrucchiera, ma nelle condizioni attuali di
mercato è notoriamente difficile trovare lavoro in quel ramo (circostanza per
altro ammessa dal marito all’udienza di discussione finale del 1° febbraio
1994). D’altronde, ritenuto che essa ha praticamente sempre esercitato al
proprio domicilio, si può prescindere dall’esigere dall’interessata di dovere
trovare un’occupazione presso terze persone. In merito al reddito da lei
percepito, va rilevato che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che
in pendenza di separazione o di divorzio i coniugi hanno il diritto di
mantenere per principio, nella misura in cui ciò sia possibile, il livello di
vita anteriore alla cessazione della comunione domestica (DTF 114 II 26).Nella
fattispecie la moglie esercitava, durante la comunione domestica, l’attività di
parrucchiera al proprio domicilio, guadagnando fr. 250.– mensili. Dopo la
separazione di fatto, visto che il reddito coniugale era sufficiente a coprire
il fabbisogno delle due nuove economie domestiche, non vi era ragione perché la
moglie fosse tenuta ad aumentare la sua attività lavorativa, quanto meno in costanza
di matrimonio. Ogni coniuge ha per principio - si è visto - il diritto di
mantenere il tenore di vita anteriore alla cessazione della comunione
domestica. Nel decreto appellato il Segretario assessore ha imputato alla
moglie un reddito potenziale di fr. 1000.– mensili. Tale decisione non essendo
stata impugnata dall’interessata, non occorre vagliarne la legittimità. Basti
rilevare che un ulteriore aumento del guadagno preteso dalla moglie - ed è
quanto in definitiva auspica il marito - non si giustifica, i redditi attuali
dei coniugi bastando a finanziare gli oneri delle due economie domestiche
separate, come si spiegherà ancora in appresso (consid. 6b).
- a) La metodica per il calcolo del contributo
alimentare dovuta da un coniuge all’altro, è stabilita dal diritto federale e
va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla
determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di
partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i
principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Nel
fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il
corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura
di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, n. 11 ad art. 163). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver
dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei
coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in
ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. n. 26
ad art. 176).
Da
questo profilo il decreto impugnato, che trascura il metodo di calcolo predetto
(pur evocandolo a pag. 4 in fondo), disattende il diritto federale
b) Nel caso
concreto i rispettivi fabbisogni, pur essendo relativi al 1989, non sono stati
contestati e le poste non considerate (oneri fiscali) possono essere
prudenzialmente compensate con quelle che devono ritenersi già incluse nel
minimo esistenziale (elettricità, telefono, ecc.). Non vi è ragione quindi, a
un giudizio meramente sommario, di scostarsi da tali fabbisogni (fr. 2000.–
mensili per la moglie e fr. 4560.– per il marito). Il reddito del marito, a sua
volta non contestato, ascende a fr. 6666.– mensili (decreto del 23 novembre
1989, pag. 6 seg.).
Applicando
il metodo di calcolo illustrato dinanzi al caso concreto si ottiene un reddito
coniugale di fr. 7666.– mensili (guadagno del marito più guadagno potenziale
della moglie) e un fabbisogno familiare di fr. 7260.– mensili (fabbisogni dei
coniugi, più il fabbisogno del figlio di fr. 700.- mensili) ne risulta
un’eccedenza di fr. 406.– mensili, che va divisa a metà fra le parti. Il
contributo alimentare per la moglie ammonterebbe, ciò premesso, a fr. 1200.–
mensili arrotondati (reddito del marito, meno fabbisogno del marito, meno
fabbisogno del figlio, meno metà eccedenza). La moglie non avendo impugnato il
contributo di fr. 1000.– mensili stabilito dal primo giudice a decorrere dal
maggio 1994, su questo punto il decreto impugnato dev’essere confermato.
- Rimane
la controversa legata all’ammontare del contributo (fr. 1500.– mensili)
stabilito dal primo giudice per il lasso di tempo compreso tra settembre del
1993 e aprile del 1994. Anzitutto va precisato che nella misura in cui
l’appellante chiede - a titolo subordinato - una riduzione del contributo
secondo il libero apprezzamento di questa Camera, la richiesta è irricevibile.
In materia patrimoniale un atto di appello deve contenere l’indicazione cifrata
delle domande e non può limitarsi a conclusioni indeterminate senza violare
l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 309; analogo principio vige del resto
sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
Dato in ogni modo che l’appellante chiede in via principale la soppressione
pura e semplice del contributo sin dal settembre del 1993, si può ritenere che
tale domanda comprenda già, a maiore minus, quella di una soppressione
meramente parziale o di una semplice riduzione.
Ora,
il reddito potenziale di fr. 1000.– mensili che il primo giudice ha imputato
alla moglie a decorrere dall’aprile 1994, già di per sé opinabile (v. consid.
5), non può sicuramente essere anticipato nei suoi effetti. D’altro lato non
può nemmeno considerarsi sufficiente il guadagno effettivo di fr. 500.– mensili
percepito dalla moglie come donna delle pulizie, poichè esso non consente di
sopperire alle necessità delle due economie domestiche separate. Come si è
detto (consid. 4), quando il reddito conseguito a tempo pieno dal marito non è
sufficiente a coprire il fabbisogno della doppia economia domestica venutasi a
creare dopo la separazione di fatto, la moglie può essere tenuta a
intraprendere a ad aumentare la sua attività lucrativa. Ma ciò non deve
eccedere il necessario, proprio perché ogni coniuge deve poter conservare per
quanto possibile - come si è ripetuto - il tenore di vita precedente. In
concreto si può ragionevolmente pretendere che la moglie aumenti da fr. 500.– a
fr. 600.– mensili il suo guadagno, in modo da coprire (insieme con il reddito
del marito) il fabbisogno della famiglia. Non essendovi in tali condizioni
eccedenza da ripartire (reddito complessivo fr. 7266.– meno fabbisogno
complessivo fr. 7260.–), il contributo per la moglie ammonta a fr. 1400.–
(fabbisogno personale fr. 200.–, meno il reddito virtuale di fr. 600.–). In
parziale accoglimento dell’appello, il decreto impugnato deve quindi essere
riformato di conseguenza per il periodo intercorso fra settembre del 1993 e
aprile del 1994.
- Gli oneri processuali seguirebbero in linea di
principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante vede parzialmente
accolto il suo appello, ma in misura trascurabile per rapporto alla
suddivisione delle spese già operata in prima sede. Non si giustifica pertanto
di intervenire al riguardo.
In
sede di appello, tenuto conto della minima riduzione del contributo alimentare
per il periodo da settembre 1993 ad aprile 1994, l’appellante risulta
soccombente in misura pressoché totale e deve dunque sopportare i 4/5 degli
oneri processuali. Egli dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo
per ripetibili ridotte di appello.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così modificato:
“3. A titolo
di contributo alimentare __________ __________ verserà alla moglie mensilmente,
entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi:
fr. 1’400.– da settembre 1993 ad aprile 1994 compreso,
fr. 1’000.– da aprile 1994 in poi.”
Per
il resto il decreto rimane invariato.
- Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
da
anticipare dall’appellante, sono a suo carico in ragione di 4/5 e
dell’appellata in ragione di 1/5. __________ __________ rifonderà inoltre alla
controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a :
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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