AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.130
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00130
Lugano
16 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa . () della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
(responsabilità del proprietario), promossa con petizione del 29 ottobre 1991 da
__________, __________
(già
patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 19
agosto 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16
luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ e __________
__________ sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. __________
RFD di __________, che confina con la particella n. __________, appartenente a
__________ __________. Lungo il confine tra le due proprietà sorge un muro che
sostiene un piazzale-posteggio posto sul fondo di __________ __________, a una
quota superiore di circa 1.10 m rispetto al fondo di __________ e __________
__________.
B. Con petizione del 29
ottobre 1991 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse ordinato a __________ __________
(sotto pena dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva) di rettificare il
muro a confine tra le due proprietà, fortemente inclinato, e di rinforzarlo.
Nella sua risposta del 20 gennaio 1992 __________ __________ si è opposto alla
petizione e in via subordinata (recte: riconvenzionale) ha chiesto che gli
fosse attribuita la proprietà della striscia di terreno corrispondente alla
sporgenza del muro. __________ e __________ __________ hanno instato per il
rigetto della domanda del convenuto.
C. Con istanza del 6
aprile 1992 gli attori hanno chiesto una prova a futura memoria, accolta dal
Pretore ed eseguita nel mese di agosto 1992 dall'arch. __________ __________.
Esperita l’istruttoria, durante la quale l’arch. __________ ha consegnato un
ulteriore referto peritale del giugno 1994, le parti hanno riaffermato nei rispettivi
memoriali conclusivi le loro domande di giudizio. Il dibattimento finale ha avuto
luogo il 7 novembre 1995.
D. Statuendo il 16
luglio 1996, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a __________
__________, sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP, di
procedere entro 90 giorni alla rettifica del muro di confine tra le due particelle
con adeguati rinforzi, come indicato dal perito nel suo referto del giungo
1994. La tassa di giustizia di fr. 1’800.– e le spese, comprese quelle
peritali, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli
attori fr. 4’000.– complessivi per ripetibili. La domanda riconvenzionale è
stata respinta e gli oneri processuali posti a carico di __________ __________,
con obbligo di rifondere alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili.
E. Insorto con un
appello del 19 agosto 1996 contro la sentenza appena citata, __________
__________ chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 1996
__________ e __________ __________ propongono di respingere il gravame e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore, esclusa
l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC, ha accertato che il muro di confine,
sporgente sul fondo degli attori e in situazione di instabilità tale da minacciare
un crollo, costituisce un eccesso nell’esercizio della proprietà a norma dell’art.
679 CC, onde l’ordine di rettificare il manufatto e di rinforzarlo come
indicava il perito nel suo referto del giugno 1994. Il Pretore ha negato che la
richiesta degli attori fosse abusiva (per avere essi tollerato a lungo la
situazione) e ha respinto la domanda del convenuto di farsi assegnare la parte
del fondo sulla quale sporge il muro.
L’appellante ammette che
la sporgenza del muro verso la proprietà degli attori raggiunge “quasi venti
centimetri” e non contesta che ciò costituisca un eccesso nell’esercizio del
diritto di proprietà. Rimprovera al Pretore però di non avere ritenuto abusiva
la richiesta degli attori, nonostante questi avessero tollerato la situazione
per molto tempo. Egli sostiene che il muro in questione è stato eretto prima
del 1935, che la sua deformazione si è manifestata con l’andare del tempo, che
gli attori non hanno mai protestato prima dell’introduzione della petizione e
che infine l’attuale situazione, già in atto al momento dell’avvio della causa,
non sarebbe peggiorata nel corso della procedura.
-
L’azione in
cessazione della turbativa giusta l’art. 679 CC è, di principio, imprescrittibile
(DTF 111 II 436 consid. 2; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1923), sicché il vicino può chiedere
in ogni momento l’eliminazione di una sporgenza illecita. Il proprietario che
per lungo tempo abbia pacificamente sopportato tale sporgenza non più agire,
tuttavia, senza ledere il precetto della buona fede (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, nota 146 ad art. 679 CC; Rep. 1961 pag. 88). Sotto il profilo dell’art.
2 CC occorre appurare non solo per quali motivi il proprietario non abbia
reclamato prima, ma anche considerare che tale atteggiamento può avere indotto
la controparte a confidare nell’accettazione dello stato di fatto (Meier-Hayoz, op. cit., loc. cit.).
L’abuso di diritto va ravvisato nondimeno con grande riserbo, nel senso che
l’inattività del proprietario deve poter essere interpretata univocamente come
una rinuncia al diritto in questione o deve avere cagionato pregiudizio alla controparte
(DTF inedita del 29 novembre 1995 in re R. c. G.).
-
Dal fascicolo
processuale risulta che il muro a confine tra le due proprietà, in calcestruzzo
non armato (o poco armato), è stato edificato in due tappe (prova a futura
memoria, pag. 4). L’istruttoria non ha permesso di accertare la data di
costruzione, ma il perito l’ha stimata fra il 1900 e il 1920 per la parte
inferiore, mentre la parte superiore del manufatto risalirebbe agli anni
sessanta (verbale 27 ottobre 1992). __________ __________ ha confermato
l’esistenza del muro già negli anni trenta e __________ __________ ha
dichiarato che esso esiste dagli anni sessanta. Non si conosce con precisione
neppure la data in cui si è manifestata l’inclinazione. Secondo il perito, la
deformazione della struttura dev’essere intervenuta nel corso degli anni, con
successivi movimenti millimetrici che possono subire un arresto o un incremento
a periodi (perizia, pag. 9). In un primo tempo il perito ha individuato le
cause della deformazione in una carenza delle fondazioni del muro, nel dimensionamento
dello stesso, nella mancanza di evacuazione delle acque piovane dietro il muro,
nella spinta del terreno e in carichi accidentali – in particolare di automezzi
in sosta o in movimento – troppo elevati e vicini alla struttura (prova futura
memoria, pag. 10). Dopo l’audizione dei testi, il perito è stato in grado di
soggiungere che i carichi accidentali possono ricondursi al deposito di pesi a
confine, a manovre di automezzi, alla presenza di colonne di rifornimento, alla
pressione causata dall’asfaltatura del terrapieno e all’utilizzo del piazzale
come parcheggio di veicoli (perizia pag. 10).
-
Fino al 1991, per
vero, gli attori non hanno mai chiesto al convenuto di porre rimedio alla
situazione. Come si è visto, però, il proprietario non perde il diritto di
chiedere la rimozione delle opere sporgenti per il solo trascorrere del tempo.
Tutt’al più il proprietario dell’opera può chiedere il riconoscimento del
diritto reale sulla sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) se ne ricorrono gli estremi.
Nella fattispecie il convenuto ha bensì postulato l’attribuzione di tale
proprietà con la risposta, ma dopo la reiezione della sua domanda non ha
presentato appello, rinunciando così alla pretesa. Né in concreto la richiesta
degli attori può essere considerata abusiva, non risultando – ciò che neppure
il convenuto asserisce – che gli attori abbiano avuto un comportamento
contraddittorio, tale da suscitare un’aspettativa degna di protezione. Neppure
può dirsi che l’inattività possa essere interpretata con chiarezza come desistenza.
Intanto, proprio perché la deformazione è intervenuta nel corso degli anni e a
seguito di carichi occasionali, non si può parlare di abuso, tanto meno manifesto.
Inoltre il convenuto nemmeno sostiene di avere ricevuto assicurazioni circa il
mantenimento dello stato di fatto. Poco importa che all’inizio della causa le
condizioni del muro fossero identiche a quelle esistenti da tempo e che nel
corso della procedura non si siano manifestati peggioramenti di rilievo. È
pacifico infatti che il muro è inclinato verso la proprietà degli attori e che
l’ingerenza è – in ogni caso – attuale ai sensi dell’ art. 679 CC. Infine non
può dirsi che la presente causa sia stata promossa dagli attori come
rappresaglia per avere, la ditta del convenuto, avviato contro di loro (il 23
settembre 1991) un'azione creditoria, già poiché le loro rimostranze sull’invasione,
rispettivamente quelle dei loro predecessori in diritto, sono precedenti (doc.
E, F e G). Del resto l’interesse degli attori è legittimo, il muro presentando
concreti pericoli di crollo, ancorché non imminenti (perizia, pag. 3). Ne
discende, in ultima analisi, che l'appello, destituito di fondamento, deve
essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante che
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali
inerenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1’200.– complessivi
per ripetibili d'appello.
- Intimazione a
– avv. dott. __________
__________, __________;
– Flavia e __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster