AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.131
Data decisione, Autorità:
15.01.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00131
Lugano
15 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..___ (procedimento esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con opposizione del 5 marzo 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
28 giugno 1996 presentata da __________ und __________ contro la sentenza emessa
il 18 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 settembre 1995
__________ __________ ha stipulato con la ditta __________ __________
__________ __________ un atto di costituzione di pegno avente per oggetto un
motoscafo __________ /__________ “” di sua proprietà, che doveva
garantire eventuali pretese derivanti da un contratto di leasing concluso tra
le parti relativamente a una vettura __________ __________ “ ”
intestata a __________ __________.
Il 19 settembre 1995
__________ __________, ritenendo che il finanziamento concesso dalla __________
non corrispondesse a quanto pattuito, ha disdetto il contratto di leasing e ha
restituito alla ditta un assegno di fr. 9’305.–. Il 25 settembre la società di
leasing ha comunicato a __________ __________ di non accettare la disdetta. NelIa
notte tra il 12 e il 13 novembre 1995 ignoti hanno asportato la __________
__________ dal garage di __________ __________. Il 20 novembre 1995 la
__________ ha inviato a __________ __________ un conteggio di liquidazione
finale per il contratto di leasing, dal quale risultava un saldo di fr.
18'533.60 a suo favore in seguito alla rescissione del contratto.
B. Il 4 marzo 1996
__________ ha fatto intimare a __________ __________ un precetto esecutivo
civile, chiedendo la consegna del motoscafo e la costituzione del pegno così
come previsto dal contratto dell’11 settembre 1995 (“Pfandvertrag und Abtretungserklärung”
Nr. 002). Il 5 marzo successivo __________ __________ ha sollevato opposizione
al precetto. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha indetto il contraddittorio
per il 21 maggio 1996, durante il quale le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni.
C. Statuendo il 18
giugno 1996, il Pretore ha confermato l’opposi-zione al precetto esecutivo
civile. Le spese processuali, con un tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state
poste a carico della precettante, tenuta a rifondere a __________ __________
fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro la predetta
sentenza __________ è insorta con un appello del 28 giugno 1996 nel quale
chiede di rimuovere l’opposizione al precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni
del 16 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere il gravame e di
confermare la decisione del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha mantenuto
l’opposizione dell’escusso poiché la prestazione litigiosa non poteva essere
richiesta – a suo avviso – nelle vie esecutive cantonali, ma solo sulla base dell’art.
38 LEF. L’appellante censura tale conclusione, sostenendo che la legge federale
sull’esecuzione e il fallimento si applica solo all’ incasso di garanzie
prestate in denaro e non alla consegna di beni mobili, tanto più che in
concreto la prestazione litigiosa riguarda un’obbligazione di fare, ossia il
trasferimento dell’ogget-to del pegno nelle mani del creditore pignoratizio.
-
Per l’art. 38 cpv. 1
LEF l’esecuzione forzata ha lo scopo di ottenere il pagamento di denaro
o la prestazione di garanzie. Sulla natura della garanzia sussistono divergenze.
Secondo una parte della dottrina, seguita da alcune decisioni cantonali, la LEF
è applicabile per ottenere la prestazione di garanzie in denaro o quando la natura
della garanzia non è precisata. Per un’altra parte della dottrina, la LEF si
applica unicamente alle esecuzioni per ottenere il pagamento di prestazioni di
garanzia in denaro, mentre per le ulteriori forme di garanzia (reali o
personali) fa stato la procedura cantonale. Per altri autori, infine, implicitamente
accreditati dal Tribunale federale, la procedura d’incasso secondo la LEF è
sempre possibile, indipendentemente dal modo di prestazione della garanzia o
dalla sua natura (per tutti: Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a edizione, Losanna
1993, pag. 36 seg. con riferimenti). Nella fattispecie la questione di sapere
se la precettante dovesse far capo all’esecuzione forzata del diritto federale
può rimanere indecisa, poiché l’appello sarebbe destinato all’insuccesso
quand’anche la procedura litigiosa fosse disciplinata – come sostiene l’appel-lante
– dalle norme sull’esecuzione civile cantonale.
-
Giusta l’art. 488
cpv. 2 CPC, il riconoscimento di un’obbligazio-ne scaduta e constatata mediante
atto pubblico o scrittura privata di cui siano attuate le condizioni, è un
titolo esecutivo e può dar luogo a esecuzione effettiva. La Camera civile di
appello ha ripetutamente enunciato entro quali limiti una sentenza – rispettivamente
un riconoscimento di debito – può essere considerata titolo esecutivo nel
senso dell’art. 488 CPC (Rep. 1928 pag. 60, 1932 pag. 553, 1936 pag. 550, 1974
pag. 415, 1976 pag. 67, 1984 pag. 168). Basti ricordare in questa sede che,
dandosi un titolo esecutivo a norma dell’art. 488 CPC, non è possibile al
giudice esaminare il tenore dell’atto e del dispositivo passato in giudicato o
interpretarlo o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligo.
Infatti l’atto o la sentenza valgono come titolo esecutivo solo quando
contengono un obbligo formale, chiaro ed esplicito (RVJ 1988 pag. 313 consid.
1b e 2a; DTF 78 II 293, 84 II 458).
-
Nel caso in esame la
precettante ha chiesto la consegna dell’og-getto e la costituzione del pegno.
Il titolo esecutivo sul quale essa fonda le sue pretese è l’atto di pegno
dell’11 settembre 1995 stipulato con il precettato (doc. 3), che è –
contrariamente a quanto asserisce l’appellante – un contratto bilaterale
imperfetto (Oftinger/Baer, Das Fahrnispfand,
in: Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3a edizione, Zurigo 1981, n. 95
ad art. 884; Zobl in: Berner Kommentar,
2a edizione, n. 339 ad art. 884 CC). La consegna di un oggetto a
titolo di pegno manuale presuppone però anche un atto di disposizione, che è un
contratto di natura reale (Steinauer,
Les droits réels, tomo III, 2a edizione, n. 3093 e 3097). In
concreto esiste bensì l’atto di costituzione del pegno, ovvero il citato
contratto dell’11 settembre 1995 dal quale risulta l’obbligo del precettato di
costituire in pegno il motoscafo __________ /__________ “__________” a garanzia
di ogni pretesa del creditore pignoratizio, in particolare quelle derivanti dal
contratto di leasing sottoscritto il 13 settembre 1995 (doc. 4). Manca però il
titolo – contratto reale – per esigere la consegna dell’oggetto. Dal contratto
precitato si deduce unicamente la volontà di costutuire il pegno; all’eventuale
trasferimento del possesso manca qualunque accenno. È vero che sulla natura
giuridica di quest’ultimo impegno – contratto reale – sussistono divergenze
terminologiche (Steinauer, op.
cit., n. 3097a), ma ciò non toglie che ai fini esecutivi la volontà di
trasferire il possesso dell’oggetto suscettivo di pegno deve pur figurare in un
titolo. Nella fattispecie l’unico titolo attesta l’accordo delle parti sulla
costituzione del pegno, mentre secondo l’insieme della dottrina l’accordo deve sussitere
anche sul trasferimento del possesso, accordo che nella fattispecie non è reso verosomile.
Ciò posto, l’appello deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ) e sono posti a carico
dell’appellante, che dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a :
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster