AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.138
Data decisione, Autorità:
13.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00138
Lugano,
13 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di riduzione) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° febbraio 1993 da
__________ -__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 agosto 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 1996
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 ottobre 1996 presentato da
__________ __________ -__________ e __________ __________ contro la medesima
sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1905), attinente di __________ __________ con ultimo domicilio a , è
deceduto a __________ il __________ 1992. Suoi eredi legittimi sono i figli
__________ __________ (1924), __________ __________ - (1926),
__________ __________ -__________ (1928) e __________ __________ (1930). Con
testamento olografo del 28 settembre 1981 __________ __________ ha stabilito:
“Lascio tutta la mia porzione disponibile a mio nipote __________ __________ di
__________, 1954, __________ ”. Il testamento è stato pubblicato il 30 marzo
1992 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. Il 6 maggio 1988
__________ __________ aveva già donato all’abiatico __________ la particella n.
__________ RFD di __________ (691 m²), su cui sorge una casa del 1950, riservandosi
un diritto di abitazione gratuito – vita natural durante – sui locali al
secondo piano dell’edificio. In seguito, il 26 maggio 1988, __________ e
__________ __________ hanno sostituito tale servitù con un diritto di usufrutto
a vita sull’intero fondo. Il diritto di abitazione non è stato annunciato
all’ufficio del registro fondiario, cui è stata chiesta simultaneamente – il 3
giugno 1988 – l’iscrizione della donazione e dell’usufrutto, iscrizioni che
l’ufficiale ha eseguito l’8 giugno 1988.
C. __________ __________
-__________ e __________ __________ hanno promosso causa il 1° febbraio 1993
nei confronti di __________ __________ -__________, __________ __________ e
__________ __________, chiedendo al Pretore del Distretto di Bellinzona la
divisione dell’eredità. L’8 luglio 1993 il Pretore ha accolto l’istanza, ha
ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________
di __________ in qualità di notaio divisore. Questi ha comunicato il 28 marzo
1995 di avere allestito l’inventario, da cui risultano attivi per fr. 122
585.77 (escluso il valore della particella n. __________ RFD di __________),
passivi per
fr. 12 022.95 e l’elenco
delle contestazioni insorte. Agli eredi la cui pretesa era contestata il
Pretore ha assegnato un termine (art. 479 cpv. 2 CPC) per far riconoscere la
domanda. __________ , __________ __________ e __________ __________
- hanno comunicato al Pretore, il 6 aprile 1995, che non avrebbero
usufruito del termine.
D. Contemporaneamente
all’azione di divisione, lo stesso 1° febbraio 1993 __________ __________
-__________ e __________ __________ hanno intentato contro __________
__________ un’azione di riduzione, lamentando una lesione della loro porzione
legittima e instando perché il convenuto versasse a ciascuno di loro fr. 135
000.– oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 1992. Con risposta del 15 marzo 1993
__________ __________ ha offerto agli attori la somma di fr. 91 359.– complessivi,
senza interessi. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie
posizioni.
Esperita l’istruttoria,
nel loro memoriale conclusivo del 13 ottobre 1995 gli attori hanno confermato
la propria domanda, chiedendo che fosse accertata una lesione della loro
porzione legittima in seguito alla donazione della particella n. __________ RFD
da parte del testatore, che fosse accertato in fr. 587 350.– il valore venale
del fondo al momento del decesso del donante e che __________ __________ fosse
condannato a versare a ognuno di loro
fr. 133 112.95 con
interessi al 5% dal 7 febbraio 1992, subordinatamente dal 30 settembre 1992 o
quanto meno dal 1° febbraio 1993. __________ __________ ha ribadito nel proprio
memoriale conclusivo del 12 ottobre 1995 l’offerta formulata con la risposta.
Al dibattimento finale del 19 ottobre 1995 ogni parte ha riaffermato il proprio
punto di vista.
E. Con sentenza del 20
giugno 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione di riduzione, ha
accertato che la liberalità del testatore ledeva la porzione legittima dei
figli __________ e __________, ha fissato in fr. 525 678.25 il valore venale
del fondo da computare e ha condannato __________ __________ a versare agli
attori la somma di fr. 90 903.05 ciascuno oltre interessi al 5% dal 1° ottobre
1992. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 2700.– sono state
poste per un terzo a carico degli attori e per il resto a carico di __________
__________, tenuto a rifondere agli attori fr. 5800.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 30 agosto 1996
in cui chiede che il valore venale del fondo da computare sia stabilito in fr.
269 736.30, che la spettanza degli attori nei suoi confronti sia ridotta a fr.
50 575.55 ciascuno, senza interessi, e che il giudizio del Pretore sia
riformato di conseguenza. Con osservazioni del 3 ottobre 1996 gli attori
propongono di respingere il gravame e con appello adesivo postulano l’aumento a
fr. 587 350.– del valore venale del fondo, la condanna di __________ __________
a versar loro fr. 110 128.– ciascuno oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992
e l’addebito al convenuto di tutti gli oneri processuali. Nelle sue
osservazioni del 4 novembre 1996 __________ __________ postula il rigetto dell’appel-lo
adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
principale
-
In via preliminare
l’appellante sollecita l’acquisizione agli atti del fascicolo processuale
relativo alla causa di divisione, richiamo ammesso a suo tempo dal Pretore ma
eseguito solo in parte. La documentazione cui si riferisce l’appellante, nondimeno,
è giunta completa al Tribunale di appello. La richiesta in questione risulta
pertanto senza oggetto.
-
Premesso che l’art.
522 CC garantisce a ogni erede il diritto alla porzione legittima e che tale
diritto compete sia discendenti, sia ai genitori, sia al coniuge superstite (art.
470 CC), il Pretore ha constatato che a ciascuno degli attori spetta in
concreto 3/16 della successione paterna (art. 457
combinato con l’art. 471 n. 1 CC). Quanto all’asse ereditario, esso si compone
dei valori inventariati dal notaio divisore, nessuna delle parti avendo fatto
accertare altre pretese nel termine dell’art. 479 cpv. 2 CPC. E siccome la
porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio alla morte
del disponente (art. 474 CC), comprese le liberalità tra vivi in quanto
soggette all’azione di riduzione (art. 475 e 527 n. 3 CC), determinante è nella
fattispecie il valore della nota particella n__________ RFD, che nel 1992
(morte del disponente) ammontava – una volta abbattuta la casa e pagate le
spese di demolizione – a fr. 587 350.–. Dato che nel 1988 (momento della
donazione) il valore della nuda proprietà era di fr. 420 760.– (fr. 469 880.–
meno il valore capitalizzato dell’usu-frutto), ovvero l’89.5% del valore
complessivo del fondo, nell’ asse ereditario il Pretore ha computato l’89.5% di
fr. 587 350.– (ovvero fr. 525 678.25.–), per un attivo netto totale (compresi
gli altri beni inventariati dal notaio divisore) di fr. 648 264.02. Dalla
porzione legittima che spettava a ognuno degli attori (3/16
del totale, cioè fr. 121 549.50), occorreva ancora dedurre quanto gli attori
stessi avevano diritto di ricevere in base all’attivo netto inventariato dal
notaio divisore (fr. 30 646.45 ognuno), onde un saldo a loro favore di fr. 90
903.05 con gli interessi maturati dalla prima interpellazione moratoria, del 23
aprile 1992.
-
L’appellante si
duole che il Pretore non ha detratto dal valore del fondo al momento della
donazione (fr. 420 760.–) la spesa di fr. 23 000.– da egli affrontata nel 1989
per il tinteggio dello stabile, attestata da un’ipoteca di pari importo accesa
sul fondo. La doglianza è infondata. Contrariamente a quel che l’appellante asserisce,
i documenti dell’azione di divisione richiamati agli atti non comprovano
l’esistenza di alcuna ipoteca di fr. 23 000.– (doc. E). Tanto meno risulta
dagli atti un qualsiasi contratto per cui l’appellante avrebbe gravato la
particella di un qualsiasi pegno immobiliare. Oltre a ciò – e contrariamente
all’opinione del Pretore (sentenza, pag. 8 in fondo) – la mera circostanza che
la fattura della ditta __________ __________ sia stata indirizzata all’ap-pellante
(doc. 11, ultimi fogli) ancora non basta a dimostrare che quest’ultimo abbia
provveduto al pagamento. Tanto meno se si considera che il contratto di appalto
non era solo a nome dell’ appellante, ma anche del testatore (doc. 11, primi
fogli). Su questo primo punto il ricorso è quindi destituito di consistenza.
-
A parere
dell’appellante il Pretore non avrebbe determinato con pertinenza il valore del
fondo da computare nell’asse ereditario. Egli afferma che la nozione di valore
venale (cui si riferiva anche l’art. 617 CC) è una media fra il valore reale e
quello di reddito, mentre il Pretore si è fondato sul valore del terreno senza
la casa, ancorché nessuno abbia mai prospettato la demolizione dello stabile.
Il valore venale del fondo nel 1988 ammontava pertanto a fr. 317 556.–, non a
fr. 469 880.–, cui va ancora dedotto il valore dell’usufrutto (fr. 49 182.–,
non contestati).
a) Il
perito ha stimato il valore venale della particella n. __________ RFD in fr.
341 074.– nel 1988 (momento della donazione) e in fr. 401 263.– nel 1992 (data
della morte del testatore), soggiungendo che, qualora il fondo non fosse stato
edificato, tale valore sarebbe ammontato nel 1988 a fr. 469 880.– (già dedotti
i costi per la demolizione dello stabile) e nel 1992 a fr. 587 350.– (referto
del 30 novembre 1993, pag. 5). In una completazione del referto, del 29 luglio
1994, il perito ha poi rettificato il valore venale del fondo edificato,
riducendolo a fr. 317 556.– nel 1988 e a fr. 373 596.– nel 1992 (pag. 4).
b) Lo
stato della successione, come pure l’ammontare delle porzioni legittime e delle
quote disponibili si calcola secondo il valore dei beni all’apertura della
successione (art. 474 cpv. 1 e 537 cpv. 2 CC; DTF 110 II 231 consid. 7b). Il valore
determinante è quello venale – ovvero commerciale, corrente – tanto per i beni
mobili quanto per gli immobili, salvo per quanto riguarda i fondi agricoli (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 19 ad art. 474 CC; Piotet
in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 430; Druey, Grund-riss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 234 n.
70). Trattandosi di terreni, il valore venale consiste in una media ponderata
tra il valore reale e quello di reddito (Naegeli/Wenger,
Der Liegenschaftenschätzer, 4ª edizione, pag. 88 seg.). In caso di fondi
edificati, il valore venale è quello della costruzione sommato a quello del
terreno, rispettivamente quello del terreno edificabile senza la costruzione,
dedotti i costi di abbattimento, se esso è maggiore (Naegeli/Wenger, op. cit., pag. 102 a metà con esempi).
c) Nella
fattispecie si versa nell’ipotesi appena accennata. Che il perito abbia stimato
il valore venale del terreno senza l’edificio di gran lunga superiore a quello
del terreno edificato – tanto nel 1988 quanto nel 1992 – non sembra invero sorprendere.
La particella n. __________ RFD di __________ si trova in una zona residenziale
semintensiva, è relativamente ben situata e ha buone possibilità di accesso,
mentre la casa ivi costruita, risalente al 1950, è una costruzione modesta, a
due livelli e piano mansardato, senza particolari isolazioni termiche né
riscaldamento centrale (referto del 30 novembre 1993, pag. 8 segg.).
L’appellante rimprovera al Pretore di essersi scostato dalla perizia, ma in
realtà il primo giudice si è fondato proprio sulle risultanze del referto 30
novembre 1993 (pag. 5) e del complemento 29 luglio 1994 (pag. 4). Poco importa
che la demolizione della casa non sia concretamente prevista, giacché le
intenzioni personali del convenuto non sono di rilievo; decisivo è il fatto che
il valore venale del terreno edificabile senza la costruzione, dedotti i costi
teorici di abbattimento, supera quello della casa e del terreno insieme. Anche
su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
- Il Pretore ha
ritenuto – come detto – che dalla somma spettante a ognuno degli attori (3/16
del totale, cioè fr. 121 549.50) andasse dedotto quanto gli attori avevano già
diritto di ricevere sulla base dell’attivo netto inventariato dal notaio
divisore (un quarto di fr. 122 585.77, ossia fr. 30 646.45: sentenza, consid.
8). L’appellante fa valere che in realtà gli attori non hanno diritto di
ricevere un quarto di fr. 122 585.77, ma solo 3/16,
l’intera porzione legittima spettando a sé medesimo. L‘argomentazione non ha
risvolti pratici. Accertato l’attivo netto della successione, il Pretore ha
stabilito che ognuno degli attori ha diritto di ricevere una porzione legittima
di fr. 121 549.50. La differenza che va integrata dal convenuto (fr. 90 903.05)
si fonda sul presupposto che costui non accampi pretese sull’attivo netto
inventariato dal notaio divisore (fr. 122 585.77, in cui non è compreso il
valore venale della particella n. __________ RFD di __________). Qualora il
convenuto dovesse avanzare pretese al riguardo, la somma a favore degli attori
risulterebbe maggiorata di quanto egli rivendica sull’attivo netto inventariato
dal notaio divisore. Dal complesso dell’operazione egli non trarrebbe dunque
alcun giovamento.
II. Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha
determinato il valore venale della particella n. __________ RFD di __________
al momento della donazione (1988) – come detto – in fr. 469 880.–, valore dal
quale ha dedotto il corrispettivo dell’usufrutto calcolato in fr. 49 182.40 secondo
le tavole di capitalizzazione (sentenza, pag. 7 in fondo e 9 in alto). Gli appellanti
adesivi contestano la legittimità di tale deduzione, sottolineando che solo il
diritto di abitazione originario (annullato il 26 maggio 1988) poteva essere
considerato alla stregua di un onere imposto (e come tale dedotto dal valore venale
del fondo), mentre l’usufrutto costituiva una liberalità volontaria del
convenuto. Oltre a ciò, l’usufrutto si è estinto con la morte del disponente,
di modo che all’apertura della successione il relativo valore non poteva più
essere dedotto da quello del fondo. La loro porzione disponibile
corrisponderebbe di conseguenza a 3/16 di fr. 587 350.–
(valore venale del fondo nel 1992), non di fr.
420 760.–, onde la citata
pretesa di fr. 110 128.10 con interessi.
a) Intanto
non è vero che nel caso in esame l’usufrutto costituisca una liberalità volontaria
del convenuto. Tale beneficio è stato dichiaratamente pattuito il 26 maggio
1988 in sostituzione del diritto di abitazione sul secondo piano della casa
(doc. D), previsto il 6 maggio 1988 e mai iscritto nel registro fondiario (doc.
C). Che l’usufrutto sull’intero fondo si riconduca a un ripensamento del
disponente e non a una spontanea liberalità del convenuto risulta altresì dalle
richieste di iscrizione, inviate entrambe all’ufficio del registro fondiario il
3 giugno 1988 (tant’è che le due iscrizioni sono avvenute simultaneamente l’8
giugno successivo: doc. E). Che il disponente poi anelasse a indipendenza
personale ed economica (doc. 7), non solo a ottenere l’uso di determinati locali,
è stato definito di “scarsissimo rilievo” dagli attori (replica, pag. 2), ma
non è stato seriamente contestato. Ciò posto, non vi è motivo per disattendere
l’esistenza dell’usu-frutto, come chiedono gli appellanti adesivi.
b) A
riduzione soggiacciono, come le disposizioni a causa di morte, le donazioni
“fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti la di lui morte,
eccettuati i regali d’uso” (art. 527 n. 3 CC). La gratuità della prestazione –
e quindi il suo controvalore – si determina in base alle circostanze al momento
della disposizione patrimoniale (DTF 120 III 420 consid. 3a con richiami). In
concreto il disponente ha donato all’abiatico, nel 1988, la nuda proprietà
della particella n. __________ RFD di __________. Il beneficiario non ha corrisposto
alcunché e il mero fatto che il donante abbia conservato per sé l’usufrutto del
fondo nulla muta al carattere giuridico della donazione (Piotet in: JdT 1996 I 274). Il valore venale
della nuda proprietà fondiaria nel 1988 è stato determinato dal Pretore in fr.
420 760.– (sentenza, pag. 9 in alto). Da tale cifra occorre dunque dipartirsi
per reintegrare gli attori nella loro porzione legittima. Anche sotto questo
profilo la sentenza impugnata si rivela pertanto immune da critiche.
c) Gli
appellanti reputano che ai fini del giudizio ci si debba fondare sul valore venale
della proprietà fondiaria nel 1992, alla morte del disponente. Così argomentando,
tuttavia, essi mostrano di disconoscere che – per giurisprudenza costante – una
porzione legittima va reintegrata secondo il cosiddetto metodo della
proporzionalità (DTF 116 II 676, 120 II 422 consid. 4b). A giusta ragione quindi
il Pretore ha calcolato a che percentuale del valore venale del fondo (fr. 469
880.–) corrispondesse il valore della nuda proprietà (fr. 420 760.–) nel 1988.
Con altrettanta pertinenza egli ha poi computato tale percentuale (l’89.5%) sul
valore venale del fondo nel 1992, alla morte del disponente (fr. 587 350.–),
ottenendo il risultato di fr. 525 678.25 (sentenza, pag. 9 a metà). Gli appellanti
adesivi trascurano che dal valore venale del fondo nel 1992 il primo giudice
non ha più dedotto – a giusto titolo – il valore dell’usufrutto (estintosi con
il decesso del titolare). Mal si capisce perciò come nel predetto metodo di
calcolo gli attori riescano a scorgere vantaggi indebiti per la controparte.
Quanto ai parametri per la definizione del valore venale del fondo nel 1992, le
argomentazioni degli appellanti adesivi cadono finanche nel vuoto, il computo
del Pretore fondandosi proprio sul valore venale considerato dagli appellanti
adesivi.
III. Sulle spese e sulle
ripetibili
- Gli oneri
processuali di appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Quelli di prima sede, posti per un terzo a carico degli attori e due terzi a carico
del convenuto, riflettono il reciproco grado di soccombenza: gli attori chiedevano
infatti fr. 270 000.– complessivi, il convenuto ha fatto atto di acquiescenza
per fr. 91 359.– e il Pretore ha accolto l’azione nella misura di fr. 181
806.10 complessivi. Criticata da entrambe le parti, tale suddivisione non solo
rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore, ma è conforme alla proporzione
del mutuo insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). Deve quindi essere pienamente
confermata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alle controparti fr.
2000.– complessivi per ripetibili di appello.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
50.–
fr.
850.–
sono
posti a carico degli appellanti adesivi, che rifonderanno alla controparte fr.
1500.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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