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Numero d'incarto:
11.1996.139
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00139
Lugano
11 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __. ._ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 23 agosto 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolta l’appellazione presentata il 9 settembre 1996 da __________
__________ contro il decreto emesso il
2
settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 17 settembre
1996 da __________ __________.
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1945), cittadino __________iano, e __________ __________ (1950), cittadina
svizzera, si sono sposati a __________ il __________ 1981. Dal matrimonio non
sono nati i figli, ma il marito ha adottato __________ (1972), nato da una
precedente unione della moglie. I coniugi vivono separati dal 1986, quando la
moglie ha lasciato il domicilio coniugale di __________ (in provincia di
__________) per rientrare nel __________. Il marito è tuttora, come __________
di __________, alle dipendenze di una ditta di __________ a __________; la
moglie, già occupata a tempo pieno dopo il rientro in Svizzera, da ultimo alla
__________, dalla seconda metà del 1995 lavora a metà tempo in un negozio di
alimentari a __________.
B. Il 23 agosto 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
il tentativo di conciliazione e ha postulato in via provvisionale un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili, oltre una provvigione ad litem di fr.
5’000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 30 ottobre
1995 e all’udienza del 14 dicembre successivo il marito si è opposto alle
domande della moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 29
luglio 1996 le parti hanno ribadito le rispettive domande.
C. Con decreto cautelare
del 2 settembre 1996 il Pretore ha fissato in fr. 500.– il contributo mensile a
favore della moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono
state poste a carico delle parti – ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria
– in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 settembre 1996
volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la
soppressione del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni
del 17 settembre 1996 __________ __________ insta anch’essa per il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria e nel merito propone di respingere il gravame, confermando il
giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione di contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonde
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
-
In concreto il
Pretore ha accertato in fr. 1’500.– mensili il reddito del marito e in fr.
939.– mensili quello della moglie. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha
determinato in fr. 980.– quello del marito, senza quantificare quello della
moglie. Constatato che il marito disponeva di un’eccedenza di fr. 520.–
mensili, il primo giudice ha fissato il contributo alimentare in fr. 500.–
mensili.
-
L’appellante
contesta il reddito di fr. 1’500.– accertato dal Pretore e sostiene che il suo
stipendio ammonta a fr. 1’219.–, poiché il primo giudice ha omesso di considerare
le detrazioni e le ritenute operate dal datore di lavoro.
Dal fascicolo processuale
risulta che il marito ha percepito dalla ditta __________ __________ __________
uno stipendio annuo lordo di Lit. 23’024’560 nel 1994 (doc. 10) e di Lit.
24’031’116 nel 1995 (doc. 11). Dagli stessi documenti si evince che sullo
stipendio lordo il datore di lavoro ha operato detrazioni e ritenute, corrispondenti
ai contributi sociali e all’IRPEF (cfr. anche doc. 11), per un totale di Lit.
4’632’613 nel 1994 e di Lit. 4’904’402 nel 1995. Ne discende che il guadagno medio
mensile dell’appellante ammonta a Lit. 1’593’000 nette (19’126’714 : 12), ossia
a circa fr. 1’250.– mensili. L’appello su questo punto è parzialmente fondato.
- L’appellante
sostiene che la riduzione al 50% del suo minimo vitale per rapporto al minimo
svizzero del diritto esecutivo, così come decisa dal Pretore, non è accettabile
poiché il costo della vita in Italia giustificherebbe tutt’al più una riduzione
del 25%, ma non oltre, onde un fabbisogno in fr. 1’234.15 mensili. L’argo-mentazione
è fondata. Per comune esperienza il tenore di vita nella zona lombarda di
confine è sicuramente inferiore a quello del Cantone Ticino, ma non della metà.
In assenza di dati precisi sul minimo vitale in Italia non rimane quindi che
far capo al minimo esecutivo in vigore in Ticino e ridurlo prudentemente del
25%. La richiesta dell’appellante si rivela pertanto legittima. Ne discende un
minimo esistenziale di fr. 769.– mensili.
Come si è spiegato, il
fabbisogno minimo comprende, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo,
gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia (consid. 1). Non possono
essere riconosciute invece spese per il telefono (doc. 2) e per la luce (doc.
4), che già rientrano nel minimo esistenziale, né quelle per l’autovettura, non
essendone stata dimostrata la necessità. Ritenuto che le imposte sono già
detratte alla fonte, gli oneri correnti dell’appellante possono dunque essere
fissati in Lit. 501’178 mensili, ossia in fr. 390.–. Il fabbisogno minimo
mensile ammonta pertanto a fr. 1’159.–.
-
Tenuto conto che con
il proprio reddito la moglie non è in grado di coprire il proprio fabbisogno
minimo, tant’è che risulta a carico della pubblica assistenza, non rimane che
far carico al marito di erogare alla moglie la differenza tra il suo fabbisogno
minimo di fr. 1’159.– (che deve essergli garantito) e il reddito mensile di fr.
1’250.–. Ne discende un contributo mensile di fr. 100.–, arroton-dati anche per
tenere in equa considerazione le correnti oscillazioni del cambio lira-franco.
-
Gli oneri processuali
seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto
dell’esito dell’appello essi sono posti per 1/5 a carico dell’appellante e per
4/5 a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili ridotte. Identica ripartizione si applica agli oneri processuali
di prima sede. Vista l’indigenza in cui versano le parti, e per l’appellante
l’esito parziale del gravame, le richieste di assistenza giudiziaria possono
essere entrambe accolte.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
-
L’istanza
è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare
alla moglie, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 100.– mensili
dal mese di agosto 1995.
-
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono
poste per 4/5 a carico dell’istante e per 1/5 a carico del convenuto (e per
entrambe le parti, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello
Stato).
Per il resto il decreto
impugnato è confermato
II. __________
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. __________
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti per 1/5 a carico di __________ __________ e per 4/5 a carico di
__________ __________, e per entrambi a carico dello Stato. L’appellata
rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte di
appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________, Lugan;
–
avv. __________ alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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