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Numero d'incarto:
11.1996.142
Data decisione, Autorità:
09.12.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00142
Lugano
9 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 17 maggio 1996 da
Comunione
dei comproprietari della particella n. __________ RFD __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________.
__________. __________ __________, __________ (RFT)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto
cautelare emanato il 7 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
presentata il 12 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto
cautelare emanato il 7 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna.
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________, domiciliata a __________ (Repubblica Federale di __________) è
proprietaria di un’unità di proprietà per piani della particella n. __________
RFD , su cui è edificato un complesso immobiliare di lusso denominato
“ ”. Il 16 aprile 1993 l’assemblea dei comproprietari per piani ha
modificato il regolamento condominiale, inserendo una disposizione secondo la
quale i comproprietari devono provvedere a mantenere sgombri da piante e fiori
le balaustre e la facciata dello stabile, o a evitare altrimenti la caduta
sulle terrazze sottostanti di fogliame e insetti, fonte di sporcizia e di
ingorgo degli scarichi posti sulle terrazze stesse (doc. F). Il modo in cui
__________ __________ provvede alla manutenzione delle fioriere situate sul suo
terrazzo ha provocato diverse lamentele da parte di singoli comproprietari,
sfociate infine nella risoluzione, adottata in occasione dell’assemblea dei
comproprietari del 9 aprile 1996, di promuovere un’azione giudiziaria per
ottenere il rispetto del regolamento della comproprietà (punto 7, doc. A).
B. La Comunione dei
comproprietari della particella n. __________ RFD __________ ha di conseguenza
promosso contro __________ __________, mediante petizione del 17 maggio 1996
davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, un’azione negatoria
fondata sull’art. 641 CC. L’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla
convenuta di togliere dal balcone dell’appartamento n. __________nel Condominio
__________ ogni vegetazione sporgente oltre la ringhiera e posta sulla
ringhiera stessa, di spostare dal balcone i contenitori delle piante sino a una
distanza minima di 50 cm dalla ringhiera, di pulire la terrazza eliminando la
sporcizia, gli insetti e l’acqua provenienti dalle piante, di liberare gli
scarichi dell’acqua e di provvedere a un’accurata manutenzione periodica delle
piante e dei rispettivi contenitori. Tali richieste sono state formulate anche
in via cautelare, per evitare il verificarsi di danni provocati dall’acqua
stagnante sulla terrazza della convenuta.
Il Pretore ha citato le
parti, per la discussione sulla cautelare, all’udienza prevista il 24 giugno
1996. La relativa convocazione è stata intimata alla convenuta il 21 maggio
1996, unitamente alla petizione e all’assegnazione del termine per presentare
la risposta di causa, per il tramite dell’Amtsgericht di __________ (act.
III). L’udienza è successivamente stata rinviata all’8 luglio 1996, su
richiesta dell’attrice. L’ordinanza di rinvio, emanata il 28 maggio 1996, non
risulta essere stata intimata alla convenuta (act. II). All’udienza
tenutasi l’8 luglio 1996 è comparsa solo la parte attrice, che ha confermato le
richieste cautelari. Il verbale di udienza è stato spedito alla convenuta
mediante invio postale, senza procedere a una notifica nelle vie rogatoriali (act.
VI).
C. Statuendo il 7
agosto 1996, il Pretore ha fatto ordine a __________ __________ di togliere le
piante sporgenti dalla terrazza, di spostare quelle sulla ringhiera e di provvedere
alla pulizia del balcone e degli scarichi pluviali. La tassa di giustizia di fr.
400.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con l’obbligo di
versare all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 600.–. Il decreto
cautelare è stato intimato il giorno stesso alla convenuta, nelle vie rogatoriali.
Come risulta dall’attestazione
13 settembre 1996 dell’Amtsgericht di __________, __________ __________
ha ricevuto l’8 agosto 1996 la petizione con domanda cautelare e la citazione
per l’udienza originariamente prevista il 24 giugno 1996. In data 27 agosto
1996 l’avv. __________ __________, legittimandosi come patrocinatore di
__________ __________, ha chiesto alla Pretura copia del citato decreto
cautelare, che gli è stata inviata il 29 agosto 1996. La convenuta ha ricevuto
ufficialmente il decreto 7 agosto 1996 solamente il 4 settembre 1996, come
attesta l’Amtsgericht di __________ il 20 settembre 1996.
D. __________
__________ è insorta con un appello del 12 settembre 1996, in cui chiede,
previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, l’annullamento del
decreto cautelare 7 agosto 1996, subordinatamente la sua riforma nel senso di respingere
l’istanza cautelare.
E. Nelle sue
osservazioni del 4 ottobre 1996 l’attrice ha postulato la reiezione
dell’appello, di cui contesta in ordine la tempestività, e la conferma del
giudizio pretorile.
La presidente della
Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 18
settembre 1996.
Considerando
in diritto:
-
Litigiosa è
anzitutto la tempestività dell’appello. Il decreto cautelare emanato il 7 agosto
1996 è stato intimato nelle vie rogatoriali alla convenuta lo stesso giorno, ma
è pervenuto effettivamente a destinazione solo il 4 settembre 1996
(attestazione dell’Amtsgericht __________ del 24 settembre 1996). La
Pretura ha d’altra parte intimato il 5 settembre 1996 copia del decreto litigioso
all’avv. __________ __________, legittimatosi quale patrocinatore della
convenuta (act. X). L’atto di appello introdotto il 12 settembre 1996
rispetta quindi il termine di 10 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC ed è ricevibile.
-
L’appellante
contesta in ordine la regolarità della notifica in via rogatoriale degli atti
di causa, per il motivo che mancherebbero gli attestati comprovanti la corretta
intimazione da parte delle competenti autorità germaniche. La questione è
superata, tali attestati essendo giunti alla Pretura posteriormente alla presentazione
dell’appello, rispettivamente il 20 e il 24 settembre 1996.
-
A detta
dell’appellante il decreto 7 agosto 1996 deve essere annullato e gli atti devono
essere rinviati al Pretore perché abbia a procedere a una nuova citazione per
l’udienza di discussione, nel rispetto del diritto di essere sentito. Essa
sostiene che la procedura che ha condotto all’emanazione del citato decreto è
stata irregolare e l’ha privata della possibilità di difendersi, impedendole di
partecipare al contraddittorio. La censura è fondata.
Il primo invio per
l’udienza del 24 giugno 1996 è stato intimato il 21 maggio 1996 ed è pervenuto
a destinazione solo l’8 agosto 1996, posteriormente al decreto impugnato, ciò
che avrebbe di fatto impedito alla convenuta di partecipare all’udienza originariamente
prevista per il 24 giugno 1996. Ma non solo. L’ordinanza con cui il Pretore ha
rinviato l’udienza all’8 luglio 1996 è stata notificata alla convenuta per invio
postale. Essa non rispetta quindi le forme previste dai trattati
internazionali, riservati dall’art. 122 CPC. Nei rapporti fra Svizzera e
Germania vige infatti dal 1° gennaio 1995 la Convenzione dell’Aia del 15
novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli
atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS
0.274.131) ed entrambi gli Stati hanno dichiarato di opporsi alla notifica
diretta degli atti giudiziari per il tramite della posta (art. 10 della citata
Convenzione; vedi dichiarazioni in calce alla Convenzione). La notifica
dell’ordinanza 28 maggio 1996 è dunque nulla (art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per la
situazione precedente all’entrata in vigore della Convenzione: Rep. 1978 pag.
376) ciò che ha comportato una violazione del diritto di essere sentito della
convenuta (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4a ed., 1995, § 9 n. 9).
Ne deriva che il
decreto cautelare 7 agosto 1996, emanato in violazione del diritto di essere
sentito della convenuta, è nullo a sua volta per i combinati disposti 142 cpv.
1 lett. b e 146 CPC. L’appello deve dunque essere accolto e l’incarto rinviato
al Pretore, conformemente all’art. 326 lett. a CPC, affinché emani una nuova
decisione sulla cautelare dopo aver indetto in modo regolare la discussione.
- Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e
sono quindi a carico dell’appellata, che ha proposto – a torto – il rigetto
dell’appello (DTF 119 Ia 1). L’attrice dovrà inoltre rifondere all’appellante
un’equa indennità per ripetibili, commisurata all’impegno necessario al
patrocinatore dell’appellante per proporre in ordine l’annullamento del decreto
cautelare.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto,
il decreto impugnato è annullato e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della Comunione dei comproprietari
del fondo n. __________ RFD __________, la quale rifonderà a __________
__________ un’indennità di fr. 500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________,
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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