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Numero d'incarto:
11.1996.169
Data decisione, Autorità:
14.01.2000, ICCA
Incarto n..
11.96.00169
Lugano
14 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (pubblicazione di testamento) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 ottobre 1996 dall'
avv. __________. __________ __________, __________
nell'ambito della successione relitta da
__________ __________, nata
__________ (1912),
cittadina __________ già domiciliata a __________ __________, deceduta a
__________ il __________ 1992;
esaminati gli atti,
posti i
seguenti
punti di questione: 1.
Se deve essere accolto l'appello del 25 ottobre 1996 presentato dal
__________. __________ __________ contro il decreto emanato il 14 ottobre 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
__________ 1992 è deceduta a __________ __________ __________ nata __________
(1912), cittadina __________ domiciliata a __________ __________. Il notaio
__________. __________ , depositario di un testamento olografo, ha
domandato il 30 dicembre 1992 alla Camera per l'avvocatura e il notariato come
procedere per la pubblicazione. Dopo avere interpellato il Consolato generale
__________ a Lugano, la Camera per l'avvocatura e il notariato ha risposto il 4
marzo 1993, trasmettendo al notaio un parere del 27 gennaio 1993 rilasciato
dallo “ __________ per __________ __________ & __________
__________ ”, __________, con il quale __________ __________ in __________ ha una
convenzione di consulenza giuridica.
B. Con istanza del 2
ottobre 1996 il __________. __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, di essere convocato per la pubblicazione del
testamento. Il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendosi incompetente per
territorio.
C. Insorto
contro la decisione del Pretore con un appello del 25 ottobre 1996, il
__________. __________ __________ conclude perché la sua istanza di pubblicazione
sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha declinato la propria competenza per territorio, non
ravvisando un foro in Svizzera a norma degli art. 3 e 88 cpv. 1 LDIP, giacché
il notaio non aveva reso verosimile né l'esistenza di beni della defunta in
Svizzera né un disinteresse dell'autorità italiana alla successione.
L'appellante rimprovera al primo giudice di avere interpretato gli art. 3 e 88
cpv. 1 LDIP violando il diritto internazionale e la sovranità di altri Stati.
Afferma che la LDIP regola la competenza internazionale diretta e indiretta, ma
che non si può imporre a uno Stato estero di assumere la giurisdizione contro
la sua volontà. Prova ne è, a detta del notaio, che sul piano cantonale proprio
l'autorità estera si rivolge al Tribunale d'appello, in applicazione dell'art.
82 cpv. 1 LN, per chiedere la consegna dell'originale di una disposizione di
ultima volontà. Non incombe invece al notaio informare tale autorità d'ufficio.
- La
LDIP disciplina la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri in
rapporti giuridici di carattere internazionale (art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP), ma
rimane una legge puramente interna (principio di territorialità: Vogel, Grundriss des
Zivilprozess-rechts, 5a edizione, Berna 1995, pag. 48, n. 83 e 84).
Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe interpretato tale legge in
violazione del diritto internazionale e della sovranità di altri Stati
(appello, pag. 5). Pur prescindendo dalla genericità di siffatta argomentazione,
tanto che l'appellante neppure indica quali norme della LDIP il Pretore avrebbe
disatteso in concreto, non risulta che il primo giudice abbia imposto all'autorità
italiana di pubblicare il testamento. Il Pretore ha semplicemente esaminato la
propria competenza alla luce degli art. 3 e 86 segg. LDIP, negandola. Quanto al
fatto che la legge notarile ticinese non imponga al notaio di informare
l'autorità estera d'ufficio, l'appellante trascura che un pubblico ufficiale
deve conformarsi non solo al diritto cantonale, ma anche – dandosi il caso –
alla LDIP e ai trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP).
Nelle
circostanze concrete, trattandosi del testamento di una cittadina italiana deceduta
con ultimo domicilio in Italia, per la pubblicazione in Svizzera della
disposizione di ultima volontà entrano in linea di conto solo il foro del luogo
di situazione (art. 88 cpv. 1 LDIP) o di necessità (art. 3 LDIP). Per il foro
del luogo di situazione il notaio appellante deve comprovare che vi sono in
Svizzera beni della defunta di cui l'autorità estera non si occupa (Rep. 1991
pag. 442; aa. vv., Legge sul notariato annotata, Locarno
1996, n. 1 ad art. 81; Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea 1997, n. 4 ad art.
3). Il notaio appellante neppure sostiene di avere appurato estremi del genere,
ragione per cui il decreto del Pretore deve essere confermato. Sul foro di
necessità si tornerà in appresso.
- Secondo
l'appellante, nonostante l'art. 17 del trattato di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868
(____________________...__________), che sottopone la
successione alla giurisdizione nazionale, è sempre stato possibile prima dell'entrata
in vigore della LDIP pubblicare in Svizzera il testamento, depositato presso un
notaio ticinese, di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera.
Stante l'art. 1 cpv. 2 LDIP, che riserva i trattati internazionali, con
l'entrata in vigore della LDIP nulla dovrebbe essere cambiato a tale proposito.
a) La
fattispecie in esame è tuttavia diversa da quella evocata dall'appellante, già
per il fatto che la defunta, cittadina __________, aveva il suo ultimo
domicilio in __________. Oltre a ciò, l'argomentazione è infondata. L'art. 17
cpv. 4 del trattato predetto disciplina la competenza – ma anche il diritto
applicabile (DTF 91 II 460 seg., 99 II 252) – in materia di “controversie che
potessero nascere tra gli eredi”. La competenza del giudice nazionale è quindi
data per i litigi fra gli eredi del defunto italiano deceduto con
ultimo domicilio in Svizzera e – per converso – per
litigi fra gli eredi del cittadino svizzero deceduto con ultimo
domicilio in Italia (Tuor/Picenoni in:
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 22 ad art. 538 CC). Tale competenza non si
applica per contro alle misure volte alla salvaguardia della devoluzione
dell'eredità, come la pubblicazione del testamento (DTF 120 II 295, 99 II 252).
b) Prima
che entrasse in vigore la LDIP il testamento di un cittadino __________ con
ultimo domicilio in __________ era pubblicato in Svizzera in applicazione degli
art. 538 CC e 23 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati
e dei dimoranti, del 25 giugno 1891 (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 20 ad art. 538 CC). Con l'entrata in vigore dell'art. 86
cpv. 1 LDIP nulla è cambiato sotto questo profilo. Tale non è però la
fattispecie in esame, visto che in concreto la defunta non era – come detto –
domiciliata in __________.
-
Sostiene ancora l'appellante che la giurisdizione in materia di
successioni sarebbe prorogabile a norma dell'art. 5 LDIP. Con il deposito del
testamento presso il notaio svizzero, quindi, nulla vieterebbe al Pretore di
ravvisare in tale circostanza la volontà del testatore di demandare la
pubblicazione delle disposizioni di ultime volontà davanti alla giurisdizione
della residenza del notaio. L'argomentazione non può essere condivisa già per
il fatto che la proroga di foro, la cui ammissibilità è per altro controversa
in materia successoria (Heini in:
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 8 e 9 ad art. 86 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea
1992, pag. 305, n. 937; Dutoit,
op. cit., n. 1 ad art. 86, n. 5 ad art. 87 LDIP), richiede per la sua validità
la forma scritta. Nel caso specifico non risulta che la testatrice abbia inserito
nel testo delle proprie disposizioni di ultima volontà una professio fori,
né l'appellante lo pretende. Anzi, proponendo di considerare alla stregua di
una proroga di foro il deposito del testamento presso il notaio ticinese, egli
riconosce che nella fattispecie manca proprio la forma scritta richiesta
dall'art. 5 LDIP.
-
A detta del notaio il parere dello studio legale consulente
__________ __________ in __________ ammetterebbe esplicitamente che il
testamento di un cittadino italiano depositato presso un notaio ticinese può
essere da questi pubblicato davanti al giudice della sua residenza notarile,
ragione per cui l'autorità italiana del luogo dell'aperta successione non
avrebbe veste alcuna o comunque motivo alcuno per chiedere il rilascio dell'originale.
Ne conseguirebbe che il notaio ticinese potrebbe procedere alla pubblicazione
del testamento, in applicazione dell'art. 3 LDIP, presso la propria residenza
notarile, la quale costituirebbe un criterio di collegamento sufficiente.
a) È
possibile che sussistano casi in cui “il testamento di un cittadino __________
depositato – in particolare formalmente – presso un notaio ticinese possa essere
da questi pubblicato davanti al giudice della sua residenza notarile” (ad esempio
in applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LDIP). Ciò premesso, dal parere dello
studio legale per __________ __________ & __________ __________, __________
(doc. B) – e non dal solo paragrafo che l'appellante estrae dal contesto – si desume
che lo studio legale non si è espresso su di una questione di diritto svizzero
(la pubblicazione in Svizzera di testamenti di cittadini italiani), ma di
diritto italiano (il modo di procedere per ottenere la registrazione, presso la
Pretura italiana competente, dei testamenti di cittadini italiani pubblicati da
notai stranieri, segnatamente svizzeri), ragione per cui non giova
all'appellante ricorrere a tale parere per fondare la competenza del Pretore
del Distretto di Lugano.
b) Quanto
all'affermazione secondo cui l'autorità italiana non avrebbe veste né titolo
per pubblicare il testamento di un proprio cittadino con ultimo domicilio in
Italia, essa appare a dir poco ardita. Anzitutto perché in concreto è dato il
foro della successione in Italia (art. 46 della legge 31 maggio 1995 sulla riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato e art. 23 del Codice
civile italiano). Inoltre perché il notaio appellante non ha verificato se
sussistano beni in Svizzera di cui l'autorità italiana non si occupi (art. 88
cpv. 1 LDIP; v. Rep. 1991 pag. 440). Infine perché dagli atti risulta proprio
il contrario di quest'ultima ipotesi, e cioè che la competente autorità
italiana, confrontata con una precedente disposizione di ultima volontà della
defunta, ha già provveduto alla relativa pubblicazione(appello, pag. 3, n. 4).
c) Giovi
soggiungere da ultimo che l'applicazione dell'art. 3 LDIP (foro di necessità) è
subordinata a tre condizioni (e non solo a quella enunciata dall'appellante):
che non sia dato alcun foro in Svizzera, che un procedimento all'estero non sia
possibile o non possa essere ragionevolmente preteso e, come rileva il notaio,
che la fattispecie denoti sufficiente connessione con l'autorità svizzera adita
(Volken, op. cit., n. 3 ad art. 3
LDIP; Bucher, op. cit., pag. 95,
n. 266 e 268; Dutoit, op. cit.,
n. 3 ad art. 3 LDIP). Per la ragione appena esposta, e cioè che un notaio italiano
ha già pubblicato in Italia una precedente disposizione di ultima volontà della
defunta (appello, pag. 3, n. 4), non risulta che la pubblicazione in Italia del
noto testamento sia impossibile o non possa essere pretesa. Già per tale
ragione il foro di necessità a Lugano non è quindi dato (Rep. 1991 pag. 440).
- L'appellante
ricorda infine che in Italia non vi è un'autorità giudiziaria unica per la
pubblicazione di testamenti, la quale avviene a cura del notaio. E siccome alla
pubblicazione possono procedere anche più notai, apparirebbe più corretto
pubblicare il testamento in Svizzera e inviarne poi copia autentica munita di
postilla per la registrazione in Italia. Inoltre – argomenta l'appellante – la competenza dei tribunali è questione
riservata ai Cantoni secondo l'art. 64 vCost. ed è quindi possibile interpretare
l'art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP nel senso che i Cantoni potrebbero emanare norme
complementari relative alla competenza dei tribunali, così da rispettare la
norma costituzionale, di rango superiore.
Per quel
che concerne la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere, la LDIP
(art. 1 cpv. 1 lett. a) ne ha unificato i presupposti a livello nazionale (per
ragioni di sicurezza giuridica nei rapporti con l'estero, prima non garantita
dalle varie normative cantonali). Essa disciplina la materia in modo esclusivo
e non lascia più spazio al diritto cantonale (Volken,
op. cit., n. 1 ad art. 3 LDIP; Dutoit,
op. cit., n. 1 ad art. 3 LDIP; Vogel,
op. cit., pag. 92, n. 8a; Bucher,
op. cit., pag. 20, n. 12-14). Come si è visto (consid. 2 e 3), la pubblicazione
di un testamento in Svizzera deve attenersi ai principi della LDIP, riservati
eventuali trattati internazionali. Derogare a tali principi non è possibile,
tanto meno per ragioni di mera opportunità come quelle esposte dall'appellante
(“più corretto appare pubblicare il testamento in Svizzera”). Infondato, il
ricorso deve pertanto essere respinto nel suo intero.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante.
- Intimazione
all'avv. __________. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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