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Numero d'incarto:
11.1996.182
Data decisione, Autorità:
15.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00182
Lugano,
15 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. /__ _ (azione di riduzione, rispettivamente di
accertamento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 2 marzo 1989 da
__________, __________, e
__________ __________, __________
(ora
patrocinati dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ __________ & __________, __________)
contro
__________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 18
novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 ottobre
1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1900), con ultimo domicilio a , è deceduto a __________ l’
1987, lasciando due figlie: __________ __________ e __________ __________. Nel
suo testamento pubblico del
1° aprile 1988 egli ha
istituito sua erede universale la figlia __________ __________diseredando
l’altra, __________, con l’argomento che da questa si sentiva trascurato e disprezzato.
Il testamento è stato pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, l’8 gennaio 1988.
B. Il 6 dicembre 1988
__________ __________, in rappresentanza del figlio minore __________
__________ __________ (1972), unitamente all’altro figlio __________ __________
(1966), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo
che il testamento di __________ __________ fosse annullato. Il Pretore ha
rinviato lo scritto ai mittenti il 25 gennaio 1989 con un termine perentorio di
30 giorni per rimediare ai difetti formali dell’atto e per munirsi di un
patrocinatore. Il 2 marzo 1989 __________ __________, agendo per mezzo di un
patrocinatore in nome suo e del figlio __________ __________ __________, ha
presentato insieme con il figlio __________ __________ “azione di accertamento
e azione di riduzione” nei confronti di __________ __________, instando perché
fosse accertata la sua qualità di erede per una quota di 3/8
nella successione del padre e perché la quota spettante a __________ __________
fosse ridotta a 5/8 della successione; in subordine,
qualora fosse stata confermata la diseredazione, __________ __________ e
__________ __________ __________ hanno chiesto che fosse riconosciuta la loro
“qualità di eredi necessari” nella misura di 3/16
ciascuno, sempre con riduzione a 5/8 della quota
spettante a __________ __________.
C. Nella risposta del 17
ottobre 1989 __________ __________ si è opposta alla petizione, proponendone il
rigetto in ordine e nel merito. Ha fatto valere che le eventuali quote
ereditarie di __________ e __________ __________ erano state pignorate, onde la
necessità di far approvare l’introduzione della causa da parte dell’Ufficio di
esecuzione, che la discendenza di __________ __________ __________ non era
documentata e che la diseredazione disposta da __________ __________ era
giustificata. Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno
sostanzialmente ribadito le loro posizioni.
D. Durante
l’istruttoria, il 28 maggio 1991, __________ __________ ha comunicato al
Pretore di rinunciare a ogni pretesa ereditaria nella successione del padre. La
causa è poi stata sospesa il 31 agosto 1992 per trattative, le quali però si
sono rivelate infruttuose, di modo che la procedura è stata riattivata il 13 marzo
1996. Al dibattimento finale di quello stesso giorno __________ __________ e
__________ __________ __________ si sono confermati nella richiesta
subordinata, intesa all’accertamento della loro qualità di eredi, ricordando
che al momento di promuovere la causa tale qualità era contestata poiché era
contestata la diseredazione della madre. __________ __________ ha definito la
domanda di accertamento improponibile, __________ __________ e __________
__________ __________ essendo divenuti eredi per legge in seguito alla rinuncia
della madre a contestare la diseredazione.
E. Con sentenza del 30
ottobre 1996 il Pretore ha respinto la richiesta principale, rilevando come
__________ __________ non potesse più esigere alcunché dopo la dichiarazione di
rinuncia. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono
state poste a carico di lei, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2000.–
per ripetibili. Il Pretore ha accolto invece la richiesta subordinata,
accertando che __________ __________ e __________ __________ __________ sono
eredi di __________ __________ nella misura di 3/16
ciascuno e che la quota spettante a __________ __________ andava ridotta a 5/8
della successione. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1200.–
sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a
__________ __________ e __________ __________ __________ fr. 1000.– ciascuno
per ripetibili.
F. Contro il giudizio
del Pretore sulla domanda subordinata __________ __________ è insorta con un
appello del 18 novembre 1996 nel quale chiede che la richiesta di __________
__________ e di __________ __________ __________ (intesa a farsi dichiarare
eredi di __________ __________) sia dichiarata inammissibile, mentre quella
volta a far ridurre la sua quota ereditaria a 5/8 sia
respinta nel merito. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio 1997 __________
__________, __________ __________ e __________ __________ __________ propongono
di respingere l’ap-pello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto
la domanda con cui __________ __________ chiedeva che fosse accertata la sua
qualità di erede nella misura di 3/8 e che fosse ridotta
la quota della sorella __________ a 5/8 della
successione, rammentando come l’interessata avesse rinunciato il 28 maggio 1991
a ogni aspettativa ereditaria, ciò che dal profilo processuale configurava desistenza.
Quanto alla domanda subordinata di __________ __________ e __________
__________ __________ (volta, appunto, a farsi dichiarare eredi di __________
__________), essa andava intesa come azione di accertamento (non di riduzione)
ed era fondata, giacché i discendenti di un diseredato hanno diritto alla di
lui quota legittima, come se il diseredato fosse premorto (art. 478 cpv. 3 CC).
In concreto __________ __________ avrebbe avuto diritto alla sua quota
legittima, pari a 3/8 della successione (art. 471
n. 1 CC), di modo che a
ognuno dei suoi figli spetta la quota di 3/16, con
riduzione a 5/8 di quella cui ha diritto __________
__________.
-
L’appellante adduce
in estrema sintesi che, dopo la rinuncia di __________ __________ a ogni
pretesa ereditaria, i diritti di __________ __________ e __________ __________
__________ risultano pacifici (art. 478 cpv. 3 CC). Nulla giustificava più,
quindi, un’azione di accertamento (art. 71 CPC), a prescindere dalla
circostanza che – avessero voluto promuovere causa nei suoi confronti – essi avrebbero
dovuto far capo a un’azione di riduzione (art. 522 segg. CC), non a un’azione
di accertamento. E siccome l’interesse giuridico che deve sorreggere un’azione
di accertamento è un presupposto processuale che il giudice deve verificare
d’ufficio, in ogni stadio della lite, la domanda subordinata di __________
__________ e __________ __________ __________ andava respinta in ordine.
-
Mediante
disposizione a causa di morte l’erede può essere privato della legittima quando
abbia commesso un grave reato contro il disponente o una persona a lui intimamente
legata (art. 477 n. 1 CC) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi
obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla
famiglia del medesimo (art. 477 n. 2 CC). Salvo contraria disposizione del defunto,
la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente, come
se il diseredato fosse premorto, e se il diseredato ha discendenti, questi
hanno diritto alla di lui quota legittima (art. 478 cpv. 2 e 3 CC). Perché la
diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicato la causa
nella sua disposizione (art. 479 cpv. 1 CC). Se il diseredato contesta la
fondatezza della causa di diseredazione, l’erede o il legatario che ne profitta
deve fornirne la prova (art. 479 cpv. 2 CC).
-
Chi intende
contestare la propria diseredazione, sia censurandola per vizio di forma, sia negando
l’esistenza della causa allegata dal testatore, sia facendo valere che la causa
indicata nella disposizione a causa di morte non costituisce motivo di diseredazione,
deve intentare azione di riduzione (Piotet,
Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 397 seg.; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione,
pag. 71 n. 68 al
§ 6; Guinand/Stettler, Droit civil II, 2ª
edizione, pag. 127 n. 274 all’inizio). L’azione di accertamento è data solo –
per principio – quando non è possibile un’azione di condanna (sulle eccezioni,
estranee al caso in esame, si veda Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 187 n. 26 segg.), di modo
che l’azione di riduzione è l’unica via esperibile. Nella fattispecie
__________ __________, rinunciando a contestare la diseredazione, ha desistito
da tale possibilità. Rimane da esaminare se in tali condizioni i figli
__________ __________ e __________ __________ __________ avessero un interesse
giuridicamente protetto (nozione di diritto federale: Vogel, op. cit., pag. 64 n. 35 con richiamo) a far accertare
giudizialmente la loro qualità di eredi.
-
Si è ricordato
poc’anzi che, giusta l’art. 478 cpv. 3 CC, i discendenti del diseredato hanno
diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto. Nel caso specifico
__________ __________ e __________ __________ __________ si vedono devolvere
dunque, per legge, la quota legittima della madre. Quale interesse giuridicamente
protetto essi avessero a far constatare dal Pretore la loro qualità di eredi
non è dato a divedere, il mero accertamento di un fatto o di un rapporto
giuridico incontestato non essendo sufficiente a dimostrare un interesse legittimo
(Vogel, op. cit., pag. 187 n. 26
e 27). Del resto, fosse stata loro contesa la qualità di eredi, essi avrebbero
dovuto intentare – a loro volta – un’azione di riduzione verso la convenuta,
mentre al dibattimento finale del 13 marzo 1996 essi hanno precisato in maniera
esplicita (suscitando la reazione della convenuta) che la loro domanda doveva intendersi
come azione di accertamento. Ora, l’esistenza di un interesse legittimo
a norma dell’art. 71 CPC è un presupposto processuale (DTF 110 II 355) che il
giudice doveva verificare d’ufficio (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza,
come in concreto, egli avrebbe dovuto respingere la domanda senza entrare nel
merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC).
-
__________ e __________ __________ __________ sostengono, nelle osservazioni,
che l’appello dovrebbe essere respinto poiché la convenuta non ha alcun interesse
a contestare la qualità di erede loro conferita dalla legge (memoriale, pag. 2
in basso). Se non che, così argomentando, essi sovvertono i termini del
problema, poiché l’interesse legittimo va dimostrato dall’attore, non dal convenuto.
A torto essi affermano poi che, essendo contestata la diseredazione della madre,
era contestata anche la loro qualità di eredi (memoriale, pag. 6). In realtà
litigiosa era soltanto la diseredazione della madre, giacché se la madre avesse
avuto causa vinta essi non avrebbero ereditato alcunché, mentre in caso
contrario essi sarebbero divenuti – come sono divenuti – eredi per legge. Né si
può condividere l’opinione degli interessati quando pretendono che, non essendo
loro noto il valore del compendio ereditario, l’azione di riduzione non sarebbe
stata possibile (memoriale, pag. 7 e 8). In effetti, delle due l’una: ovvero
essi intendevano far valere pretese d’ordine patrimoniale nei confronti della
convenuta (e allora avrebbero dovuto esperire azione di riduzione) ovvero i
loro diritti non risultavano ancora lesi, ma in tale ipotesi essi non avrebbero
avuto alcun interesse giuridico a procedere. Ad ogni modo, un’azione di
accertamento non è data – nemmeno a titolo preliminare – per il solo fatto che
l’attore non sappia quantificare, ai fini di un’azione di condanna, le sue
pretese pecuniarie verso il convenuto.
- Se ne conclude che
la domanda subordinata degli attori, proposta come azione di accertamento, è
irricevibile. Gli oneri processuali di appello vanno a loro carico (art. 148
cpv. 1 CPC). Dato l’esito del giudizio, occorre modificare anche il dispositivo
del Pretore sulle spese e le ripetibili, gli attori risultando soccombenti su
tutta la linea.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
2.1 La domanda subordinata è inammissibile.
2.2 La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 1200.–, sono poste a carico degli attori in solido, con obbligo di
rifondere in via solidale alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico degli appellati in solido, che
rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.–
per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– lic. iur. __________
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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