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Numero d'incarto:
11.1996.185
Data decisione, Autorità:
05.09.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00185
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in
procedura di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 dicembre 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito di una
causa di separazione promossa da __________ __________ __________ __________
__________ contro __________ __________ il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha concesso ad __________ __________, con decreto cautelare del 13
novembre 1996, un diritto di visita sui figli __________ (1985) e __________
(1987) e ha sospeso quello sulla figlia __________ (1982);
che il 22 novembre 1996
__________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello
contro tale decreto, chiedendo – previa concessione dell’assistenza giudiziaria
– di sottoporre il diritto di visita del padre a condizioni più rigorose di
quelle stabilite dal primo giudice;
che con osservazioni del
16 dicembre 1996 __________ __________ ha proposto la reiezione dell’appello e
la conferma del decreto pretorile, postulando nel contempo l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che la procedura è stata
sospesa, su richiesta delle parti, con ordinanza del 7 marzo 1997, essendo in
corso trattative per una composizione amichevole della vertenza;
che il 15 luglio 1997
l’appellante ha comunicato che il gravame è divenuto privo di oggetto, avendo
il Pretore pronunciato il 4 luglio 1997 la separazione a tempo indeterminato
fra i coniugi e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie da loro
sottoscritta, compresa la regolamentazione del diritto di visita litigioso;
che l’appellato ha
confermato il 31 luglio 1997 l’avvenuta omologazione della convenzione sulle
conseguenze accessorie della separazione;
che, visto l’intervenuto
accordo delle parti sul diritto di visita e l’omologazione del Pretore (previa
valutazione degli interessi dei figli), l’appello deve essere stralciato dai
ruoli secondo l’art. 351 cpv. 1 CPC per mancanza di interesse giuridico;
che le domande di
assistenza giudiziaria presentate dai coniugi possono entrambe essere accolte,
essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sia quello
delle possibilità di esito favorevole, quanto meno parziale;
che in effetti oggetto
della vertenza era il diritto di visita del padre sui figli, soggetto alla
massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229) e come tale
sottratto alla libera disponibilità delle parti, tanto più che l’appello non
appariva, a un sommario esame, senza probabilità di esito favorevole;
che la particolarità del
caso e la disagiata situazione finanziaria delle parti induce a prescindere dal
prelievo di oneri processuali e dall’assegnazione di ripetibili, di difficile
se non impossibile incasso;
Per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è
dichiarato privo di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano
spese né tasse di giustizia.
-
__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
__________.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv__________ __________.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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