AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.25
Data decisione, Autorità:
18.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00025
Lugano
18 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ____________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 27 aprile 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio
1996 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 17 gennaio 1996 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 27 febbraio 1996 presentato da __________
contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 marzo
1988 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra __________ (1934) ed __________ nata __________ (1935). Nella convenzione
sugli effetti accessori del 29 aprile 1987, omologata dal giudice, il figlio
__________ (1977) è stato affidato alla madre e il marito si è impegnato a
versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per la moglie e di fr.
700.– per il figlio. A quel tempo __________ __________ era alle dipendenze di
una ditta di impianti sanitari, di sua proprietà, mentre la moglie lavorava
presso la ditta __________ di __________ quale amministratrice-contabile.
B. Il 27 aprile 1993
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la riduzione a fr. 282.40 mensili
della pensione alimentare a lei dovuta. La richiesta cautelare di riduzione del
contributo presentata contestualmente alla petizione è stata respinta il 16
novembre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore. L’appello
presentato dall’obbligato il 26 novembre 1993 è stato respinto da questa Camera
con sentenza del 17 novembre 1994 (inc. /).
C. Frattanto, nella sua
risposta del 17 novembre 1993 __________ __________ si è opposta alla
prospettata riduzione del contributo. Nel successivo scambio di atti scritti
ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Nel corso della procedura,
il figlio __________ si è trasferito dal padre e il 13 giugno 1995 il Pretore
ha formalizzato tale situazione.
Ultimata l’istruttoria,
nel memoriale conclusivo del 18 settembre 1995 l’attore ha postulato la
soppressione del contributo alimentare, mentre la convenuta ha confermato la
sua opposizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 18 settembre 1995.
D. Statuendo il 17
gennaio 1996, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il
contributo mensile dovuto all’ex moglie a fr. 400.– mensili indicizzati, da adeguare
a fr. 600.– al momento della cessazione dell’attività lavorativa della beneficiaria,
ma a condizione che l’obbligato sia liberato dagli oneri di mantenimento nei
confronti del figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono
state poste a carico dell’attore per 2/5 e della convenuta per 3/5, tenuta a
rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili ridotte.
E. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 31 gennaio 1996, __________ chiede, in
riforma del giudizio impugnato, di respingere la petizione o – in via
subordinata – di ridurre il contributo a fr. 400.– mensili fino al 20° anno di
età del figlio e in seguito di aumentarlo a fr. 1’110.–, mentre in via ancor
più subordinata postula la riduzione del contributo a fr. 400.– mensili fino a
quando l’obbligato sarà liberato dall’onere di mantenimento verso il figlio.
Nelle sue osservazioni del
27 febbraio 1996 __________ conclude per il rigetto dell’appello e con appello
adesivo insta per la conferma del contributo alimentare a fr. 400.– mensili
anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa della beneficiaria.
L’appellante principale ha
proposto il 15 aprile 1996 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore,
accertato che il contributo alimentare era stato stanziato sulla base dell’art.
152 CC, ha ritenuto che la situazione economica della convenuta era migliorata
poiché da un canto il suo reddito era passato da fr. 2’310.– a fr. 3’273.80 mensili,
e dall’altro essa risultava proprietaria di una videoteca acquistata con il
provento della successione di una sorella, pari a fr. 179’000.–. Egli ha
inoltre considerato che a seguito della partenza del figlio __________,
trasferitosi dal padre, anche le esigenze mensili della convenuta erano
diminuite, mentre per lo stesso motivo l’attore era confrontato a un aumento
degli oneri correnti. In definitiva il primo giudice ha ritenuto che l’attore
non è in grado di versare un contributo superiore a fr. 400.– mensili, aumentati
a fr. 600.– dopo la cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’ex
moglie, a condizione però che l’attore non abbia più oneri di mantenimento
verso il figlio.
-
L’appellante
contesta che la sua situazione economica sia migliorata rispetto al momento
della pronuncia del divorzio. Essa rileva che il suo reddito ammontava allora a
fr. 3’591.10 mensili e asserisce che il valore della videoteca, stimata al Pretore
in fr. 130’000.–, contrasta con le risultanze istruttorie.
a) La
modifica della sentenza di divorzio presuppone un raffronto tra la situazione
economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio
(rispettivamente l’epoca in cui è stata sottoscritta la convenzione sugli
effetti accessori) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale
dell’azione di divorzio. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, al
momento della firma della convenzione sugli effetti accessori (aprile 1987),
essa percepiva dalla ditta __________ __________ di __________ uno stipendio
lordo di fr. 2’305.– mensili, mentre all’epoca della pronuncia del divorzio il
reddito lordo era di fr. 2’437.50 (certificato di salario annesso alla dichiarazione
fiscale 1989/90). Soltanto dopo il divorzio, nel 1989, il suo reddito è
aumentato a fr. 3’736.10 mensili netti (doc. 39), per poi scendere a fr.
3’453.80 nel mese di aprile 1992 (doc. 32). Si aggiunga che già nel decreto
cautelare del 16 novembre 1993 il Segretario assessore aveva accertato un
reddito di fr. 2’310.– mensili netti, senza che l’appellante lo avesse in
seguito contestato. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
b) Per
quanto riguarda il valore della __________ di __________o, acquistata
dall’appellante per fr. 258’000.– (depo-sizione __________), il Pretore, sulla
base di quest’ultima testimonianza, l’ha stimato in almeno fr. 130’000.–. È possibile
che l’appellante abbia concluso “un affare sballato”, ma essa, per finire,
ammette implicitamente che la videoteca ha un valore di fr. 129’000.– (“al massimo
la metà di fr. 258’000.–”: appello, pag. 3). Del resto il fiduciario della società
ha affermato di esporre a bilancio un valore di fr. 220’000.– , non realistico,
poiché dovendosi allestire un bilancio secondo i canoni economici si dovrebbe
evidenziare una perdita. Egli non ha escluso, ad ogni modo, che la videoteca
possa essere venduta per fr. 204’000.– (deposizione __________a). Ciò posto, a
ragione il Pretore ha concluso per un miglioramento della situazione economica
della convenuta.
- L’appellante si
duole del fatto che il Pretore ha ignorato il principio secondo cui incombe
all’obbligato provare il miglioramento delle condizioni economiche dell’avente
diritto. In particolare sostiene che, per quanto riguarda la sua situazione
dopo la cessazione dell’attività lavorativa, gli atti, frammentari, non
consentono di intravedere miglioramento alcuno.
a) Il
primo giudice ha in sostanza ritenuto che la situazione economica della convenuta
dovrebbe peggiorare considerevolmente solo con la cessazione dell’attività
lavorativa svolta nella videoteca. Per quanto dall’incarto non risultasse
alcuna indicazione sulla futura rendita AVS o della cassa pensione, egli ha prudenzialmente
considerato che l’appellante non sarebbe in grado di raggiungere lo stesso
livello di reddito attuale, ma solo uno sensibilmente inferiore, parzialmente
compensato dal provento della vendita della videoteca.
b) Una
rendita può unicamente essere soppressa o ridotta se il miglioramento della
situazione economica dell’avente diritto è duraturo. Nell’ambito di un’azione
di modifica della sentenza di divorzio il giudice deve fondarsi solo su
previsioni sicure o molto probabili (DTF 120 II 5 con riferimenti di giurisprudenza
e dottrina). Ciò si giustifica già per il fatto che la rendita, una volta
soppressa o ridotta, non potrà più essere ristabilita né aumentata (DTF 117 II
365 consid. 4c). In concreto il Pretore ha stimato che la situazione della
convenuta non varierà di molto con il pensionamento e che una riduzione del
reddito è prevedibile solo al momento della cessazione dell’attività svolta
nella videoteca, che dovrebbe allora essere venduta. Per tale motivo ha
riservato un aumento del contributo alimentare in tale eventualità. Nell’ambito
di una modifica della sentenza di divorzio l’onere di allegare e dimostrare i
fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a edizione, n. 54 ad art. 153), il diritto
federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo
(Bühler/Spühler, op. cit., n. 87
ad art. 153). Se è vero quindi che l’attore doveva provare un miglioramento
della situazione economica della beneficiaria, a quest’ultima spettava, in ogni
modo, di indicare l’ammontare della sua presumibile rendita AVS e il relativo
peggioramento della sua situazione dopo il pensionamento. In mancanza di dati
attendibili, non spetta a questa Camera formulare ipotesi. Sotto questo profilo
l’apprezza-mento del Pretore resiste pertanto alla critica.
- Sostiene
l’appellante che la partenza del figlio da casa ha ridotto i propri oneri, ma
che essa non percepisce più il relativo contributo alimentare. L’argomentazione
è sprovvista di buon diritto già per la circostanza che l’importo di fr. 700.–
versato dall’ap-pellato era destinato al mantenimento del figlio, non della
madre. Né può essere condivisa la censura sulla prevedibilità della diminuzione
degli oneri mensili dovuti alla partenza del figlio, poiché la riduzione della rendita
per la beneficiaria non dipende da circostanze inerenti alla situazione
del figlio. Il contributo per il figlio sarebbe in ogni modo decaduto alla
maggiore età di quest’ultimo (art. 277 cpv. 1 CC), ma ciò non significa che dal
profilo economico le circostanze non siano cambiate in modo
ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca
in cui la rendita era stata fissata (Bühler/
Spühler, op. cit., n. 51 e segg. ad art. 153), così da
giustificare una riduzione delle prestazioni. Si aggiunga che l’appellante non
nega, comunque sia, che il suo fabbisogno è diminuito, non dovendo più far
fronte agli accresciuti oneri derivanti dalla presenza del figlio nella sua economia
domestica. Quanto al fabbisogno mensile dell’appellante, non contestato (fr.
3’668.–, ossia fr. 44’016 : 12; sentenza, pag. 4), esso appare finanche generoso.
Tenuto conto di un reddito
mensile di fr. 3’454.90 netti (interro-gatorio formale della convenuta,
risposta n. 7) e del fatto che la rendita in questione è erogata sulla base dell’art.
152 CC, l’appellante si ritrova con un ammanco mensile di fr. 213.10. Ciò
posto, la riduzione a fr. 400.– mensili del contributo decisa dal Pretore
appare equa e merita conferma. Del resto, con tale differenza – seppure minima
– l’appellante può costituirsi un certo risparmio nell’ottica del prossimo
pensionamento e della cessazione dell’attività lavorativa. La situazione
finanziaria della convenuta è al momento attuale senz’altro migliore di quella
al momento del divorzio, ma non si può affermare che tale miglioramento sia
duraturo, se si tiene conto della prevedibile cessazione dell’attività
lucrativa nella videoteca e della conseguente diminuzione del reddito. Sia come
sia, il Pretore ha considerato anche tale circostanza e ha previsto una
riduzione temporanea della rendita per poi aumentarla di fr. 200.– nel caso
della cessazione dell’attività lucrativa. In assenza di elementi più precisi,
che come si è detto spettava all’appellante addurre, tale apprezzamento appare
equo e merita conferma. L’appello deve di conseguenza essere respinto.
- La convenuta
contesta infine l’accresciuto sforzo finanziario dell’attore, dovuto al
mantenimento del figlio che ora abita con lui. La censura, fondata di
principio, non ha tuttavia conseguenze pratiche. Intanto con un reddito di fr.
4’500.– (doc. F) e un fabbisogno non contestato di fr. 2’900.– (che maggiorato
del 20% ammonta a fr. 3’480.–), l’attore è in grado di far fronte al pagamento
del contributo per l’ex moglie conservando il minimo esistenziale del diritto
esecutivo, come prevede dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 121 III 301, 121 I 97). Inoltre l’obbligo di mantenimento del padre verso
il figlio è decaduto il 1° gennaio 1997, data in cui il giovane ha raggiunto la
maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC), di modo che non occorre esaminare oltre
l’eventuale peggioramento della situazione dell’obbligato, la riduzione della
rendita essendo dovuta nel caso concreto al miglioramento di quella della beneficiaria.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
contesta l’aumento di fr. 200.– della rendita dopo il pensionamento della
convenuta. Egli sostiene in particolare che l’avente diritto, oltre alla rendita
AVS, beneficerà delle prestazioni erogate dalla cassa pensioni. Nessuna
delle parti si è curata di dare la benché minima indicazione in merito
all’importo presumibile delle prestazioni di cui beneficerà la convenuta al
momento del pensionamento, di modo che in assenza di dati concreti l’opinione
dell’appellante adesivo cade nel vuoto. Del resto il Pretore ha disposto
l’aumento della rendita al momento in cui la convenuta cesserà l’attività
lavorativa e non al suo pensionamento. L’appello, destituito di fondamento,
deve pertanto essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Visto l’esito degli
appelli, gli oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili dell’appello adesivo tiene conto
dell’esiguità delle osservazioni presentate dall’appellato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
800.– a titolo di ripetibili.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte
l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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