AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.43
Data decisione, Autorità:
04.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00043
Lugano
4 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 1° febbraio 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________, __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 14
febbraio 1996 emesso dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 marzo 1996
presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 febbraio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1951) e
__________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ 1973. Dal
matrimonio è nato il figlio __________ (1977). La moglie lavora al 50% presso
la __________ di __________, mentre il marito è alle dipendenze di un istituto
bancario di __________. I coniugi sono comproprietari, in ragione di un mezzo
ciascuno, della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge
una costruzione bifamiliare nella quale abitano anche i genitori del marito.
B. Il 6 maggio 1994
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 20 maggio 1994. Un secondo tentativo di conciliazione, chiesto dal marito,
ha avuto luogo senza esito il 13 dicembre 1994.
C. Il 1° febbraio 1995
__________ ha promosso azione di divorzio e, contestualmente, ha postulato
l’assegnazione in via provvisionale dell’abitazione coniugale. Alla discussione
del 3 aprile 1995 __________ si è opposta a tale richiesta. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 30 maggio 1995 i coniugi hanno ribadito
le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 14
febbraio 1996, il Pretore ha accolto l’istanza e ha assegnato l’abitazione
coniugale al marito, fissando alla moglie un termine fino al 31 marzo 1996 per
trasferirsi altrove. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 500.–
per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ è insorta il 7 marzo 1996 con un appello in cui chiede
che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, il giudizio del Pretore sia
annullato. La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 14 marzo 1996
dalla presidente di questa Camera.
Nelle sue osservazioni del
10 aprile 1996 __________ conclude per il rigetto dell’appello e la conferma
del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’appello la convenuta
chiede che il decreto cautelare sia annullato e l’incarto trasmesso al Pretore
per un nuovo giudizio. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello
deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione
delle domande. Lo scopo dell’appello è quello di sottoporre a una verifica il
giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, dandosi il caso,
a riformarlo con un diverso giudizio che quello sostituisce. Non adempie tali
requisiti, e va pertanto dichiarato inammissibile, l’appello che si limita a
chiedere che la sentenza pretorile venga annullata con rinvio degli atti al
Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi di annullamento della
sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). Ciò
posto, l’appello in esame potrebbe essere dichiarato irricevibile senza
ulteriore disamina. Si volesse nondimeno entrare nel merito delle censure, il
gravame non apparirebbe ugualmente – come si vedrà oltre – destinato a buon
esito.
-
Il Pretore, preso
atto che in concreto il figlio desiderava rimanere con il padre e che nello
stabile in cui si trova l’appartamento coniugale abitano anche i genitori del marito,
ha ritenuto più adeguato assegnare l’abitazione coniugale al marito stesso, poiché
l’attribuzione dell’alloggio alla moglie avrebbe comportato – in pratica – il
trasloco del marito con i genitori. L’appellante sostiene che l’abitazione deve
esserle attribuita per il fatto che dal mese di ottobre 1995 il marito ha
lasciato l’appartamento coniugale e si è trasferito dai propri genitori, mentre
il figlio è rimasto con lei. Essa ritiene inoltre che la presenza dei suoceri
nello stabile e la loro intenzione di trasferirsi altrove se l’abita-zione le
fosse assegnata non siano decisivi.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia. Per l’assegnazione
dell’abitazione coniugale a uno dei coniugi pendente causa il giudice deve
valutare tutte le circostanze del caso specifico (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
n. 83 e 86 ad art. 145), in particolare gli interessi reciproci dei coniugi e
dei figli in relazione al loro affidamento (SJ 1993 pag. 669 con riferimento; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 535, 536). Considerazioni legate a diritti reali, alla
liquidazione del regime dei beni o a rapporti contrattuali non sono
determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, nota 85 ad art. 145 CC). Il giudice dovrà esaminare inoltre a
quale dei coniugi può essere imposta più agevolmente la partenza del domicilio
(DTF 120 II 1).
-
Nella fattispecie
costituiscono fatti nuovi, inammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), il trasferimento del marito dai propri genitori nell’ottobre 1995 e la
decisione del figlio di rimanere con la madre. Tutt’al più, trattandosi di
circostanze non considerate dal primo giudice al momento in cui ha emanato il
provvedimento cautelare, esse potranno fondare una richiesta di modifica del
provvedimento in prima sede. Per il resto, tenuto conto della ferma volontà del
figlio di andare a vivere con il padre (audizione __________ dell’8 maggio
1995), la permanenza del ragazzo nell’appartamento occupato dalla madre non
significa ancora – né ciò è stato preteso – che il figlio abbia cambiato opinione.
Inoltre la presenza nello stabile dei genitori del marito (locatari dei
coniugi), per quanto non determinante, non può essere trascurata, anche perché
in caso di reiezione dell’istanza il figlio dell’appellante, l’attore e i
genitori di quest’ultimo dovrebbero cercare una nuova sistemazione, mentre la
moglie avrebbe a disposizione due appartamenti, ciò che non appare adeguato. Né
appare opportuna la soluzione prospettata dall’appellante, che propone di
assegnare a ogni coniuge un appartamento nell’immobile in comproprietà, già per
il fatto che in tal caso dovrebbero lasciare lo stabile i suoceri, legittimi
titolari di un valido contratto di locazione.
-
L’appellante ritiene
che in concreto, come che sia, non sono adempiuti i requisiti di cui all’art.
376 cpv. 1 CPC. L’argomento non è di alcuna pertinenza. Le misure provvisionali
adottate dal giudice in pendenza di separazione o di divorzio soggiacciono
unicamente all’art. 145 cpv. 2 CC. Gli art. 376 segg. fanno stato solo per la
procedura. L’opportunità della misura postulata è in sintesi l’unico
criterio che disciplina l’emanazione di provvedimenti cautelari nelle cause di
stato: un imperativo di urgenza o un pericolo di danno va preso in
considerazione, in altri termini, non come elemento a sé stante giusta l’art.
376 cpv. 1 CPC, bensì come elemento suscettibile di qualificare l’opportunità
del provvedimento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 47 ad art. 376 CPC; Rep 1974 58).
-
L’appellante
rimprovera infine al Pretore di non averle concesso un contributo alimentare
per provvedere alle nuove spese che le deriverebbero dal cambiamento di
abitazione. A prescindere dal fatto però che la domanda non è stata fatta
valere davanti al Pretore, alla discussione del 3 aprile 1995 la moglie
essendosi limitata a sollevare il problema senza formulare conclusioni precise,
la pretesa non è neppure quantificata, ragione per cui essa è a ogni modo
inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Rep. 1993 pag. 228).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster