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Numero d'incarto:
11.1996.66
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00066
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (contributi condominiali: iscrizione di
ipoteca legale definitiva) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 18 febbraio 1991 da
Comunione
dei comproprietari del condominio
__________, __________ e
Comunione
dei comproprietari del condominio
__________, __________,
(rappresentati
dall’amministratore __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________
__________, __________)
contro
arch.
__________ __________,
__________;
esaminati
gli atti
posti
i seguenti:
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 28 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 4 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
-
che __________ __________
è proprietaria di un appartamento nella proprietà per piani denominata
“__________ ” e di un’autorimessa in quella denominata “__________ ” a
__________;
-
che queste due proprietà
per piani, unitamente a quelle “__________ ” e “__________ ”, formano il
complesso “__________ __________ ”, le cui parti comuni costituiscono un’entità
a sé stante denominata “__________ ”;
-
che con decreto del 9
novembre 1990 il Pretore del Distretto di Lugano, statuendo su un’istanza
presentata il 7 novembre 1990 dalle Comunioni dei comproprietari “__________ ”
e “__________ ” ha ordinato l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca
legale di fr. 12’700.40 a carico delle citate proprietà per piani appartenenti
a __________ __________ (inc. __________/__________richiamato);
-
che con petizione del 18
febbraio 1991 le Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ”
hanno chiesto la condanna di __________ __________ al pagamento dell’importo di
fr. 12’700.40 e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva a carico delle
citate proprietà per piani appartenenti a __________ __________;
-
che con risposta del 16
maggio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della Comunione dei comproprietari della
“__________ __________ ” a versarle l’importo di fr. 50’000.–;
-
che le attrici si sono
opposte alla domanda riconvenzionale con risposta del 24 settembre 1991;
-
che al dibattimento finale
del 9 marzo 1994 le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e domande;
-
che con sentenza del 4
aprile 1996 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
__________ __________ a pagare alle Comunioni dei comproprietari “o”
e “ ” l’importo di fr. 12’580.40 e ha ordinato l’iscrizione
definitiva di un ipoteca legale di pari importo a carico delle proprietà per
piani della convenuta, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale;
-
che le spese dell’azione
principale,con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, così come quelle
dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–, sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr.
1’200.– per ripetibili dell’azione principale e fr. 4’000.– per la riconvenzionale;
-
che contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1996 in
cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di riconoscere i suoi crediti
nei confronti anche delle Comproprietà per piani “__________ ” e “__________ ”
(dispositivo n. 2) e di ridurre a fr. 700.–, rispettivamente a fr. 1’300.– le
tasse di giustizia di prima sede, come pure di fissare in fr. 1’000.–,
rispettivamente in fr. 2’500.– le ripetibili dovute alla controparte;
-
che nelle osservazioni del
24 maggio 1996 le Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________ ”
propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata;
considerando
in diritto;
-
che l’appello è
irricevibile nella misura in cui l’appellante contesta il rigetto delle sue
pretese nei confronti delle Comunioni dei comproprietari “__________ ” e
“__________ ”, poiché parti estranee al procedimento così come indicato dal
Pretore nei considerandi della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 2 pag. 5);
-
che in effetti solo il
dispositivo di una sentenza può essere oggetto di impugnazione e non la
motivazione del giudizio (Rep. 1983 50);
-
che nel caso concreto
l’appellante si limita a sostenere che le sue pretese sono crediti nei
confronti del “__________ ” e quindi per il tramite del medesimo anche delle
Comunioni dei comproprietari “__________ ” e “__________a”, ma non indica in
che cosa consisterebbe una pronuncia diversa rispetto al dispositivo n. 2;
-
che quand’anche si
ammettesse la tesi dell’appellante, le sue pretese sono state respinte in
quanto non provate, ciò che vale anche per quelle relative alle Comunioni dei
comproprietari “__________ ” e “__________ ”;
-
che la circostanza che
l’azione di iscrizione provvisoria delle ipoteche legale sia stata introdotta
anche dalla Comunione dei comproprietari “__________ ” non è decisiva, ritenuto
che i crediti riconosciuti oggetto delle presenti iscrizioni ipotecarie, sono
quelli di spettanza delle attrici;
-
che il primo giudice,
senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 1’000.– la tassa di giustizia
dell’azione principale, in fr. 1’800.– quella della riconvenzionale, in fr.
1’200.– le ripetibili a favore delle appellate per l’azione principale e in fr.
4’000.– quelle per la riconvenzionale;
-
che, come la
giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, entro i minimi e i massimi delle
tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce
di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso
(I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS c./T. e B., consid. 8);
-
che nel caso concreto,
trattandosi di azioni creditorie, il valore di causa deve essere fissato in fr.
12’700.40 per l’azione principale e in fr. 50’000.– per la riconvenzionale;
-
che per le azioni
ordinarie l’art. 17 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 450.- e
fr. 1’200.– per la cause di valore litigioso da fr. 8’000.– a fr. 20’000.– e da
fr. 750.– e fr. 2’000.– per le cause di valore litigioso da fr. 2’001.– a fr.
50’000.–;
-
che gli importi di fr.
1’000.–, rispettivamente di fr. 1’800.–, risultano indubbiamente alti e possono
fors’anche apparire punitivi, tuttavia non sono ancora il risultato di un
eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice;
-
che le ripetibili devono
di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla
tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il
giudice (Rep. 1985 96; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 3 ad art. 150 CPC);
-
che per un valore di causa
di fr. 12’700.40 l’onorario si situa tra l’8 e il 15% (art. 9 TOA), ossia tra
fr. 1’016.– e fr. 1’905.–, ragione per cui l’importo di fr. 1’200.– non è il
risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del
primo giudice;
-
che per un valore di causa
di fr. 50’000.– l’onorario si situa tra l’8 e il 15% (art. 9 TOA), ossia tra
fr. 4’000.– e fr. 7’500.–;
-
che nondimeno, l’importo
di fr. 4’000.– appare, nel caso concreto eccessivo per rapporto all’entità
delle prestazioni effettuate dal patrocinatore delle appellate, limitate alla
risposta riconvenzionale di 5 pagine e alla partecipazione a due brevi udienze;
-
che giusta l’art. 11 cpv.
1 TOA per pratiche di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno
limitato, gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui
agli art. 9 e 10 TOA;
-
che in queste circostanze
si deve far capo alla combinazione dei due parametri (valore e tempo)
attraverso la formula seguente, adottata dal Consiglio di moderazione:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
ove O è l’onorario da
determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot quello a tempo (CdM 10
settembre 1990 in re R./T. pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati
1991, n. 1 pag. 15);
-
che il tempo dedicato dal
legale alla trattazione della domanda riconvenzionale può essere fissato in 6
ore retribuite fr. 200.– l’una, di modo che l’onorario ad valorem corrisponde
a fr. 1’200.– ;
-
che in applicazione della
citata formula l’onorario spettante al legale ammonta a fr. 1’800.– arrotondati
(8000 x 1200 ./. 5200);
-
che l’appellante ha
riconosciuto comunque un’indennità di fr. 2’500.–, di modo che l’appello
dev’essere accolto in questa misura;
-
che gli oneri del presente
giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti a
carico delle appellate in ragione di 1/5 e dell’appellante in ragione di 4/5,
con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 650.– a titolo
di ripetibili ridotte di appello;
per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. Nella misura in cui
è ricevibile l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
“4. Le
spese dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–,
da anticipare dalla parte convenuta, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 2’500.– a titolo di ripetibili.”
Per il resto la sentenza
rimane immutata.
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già anticipati
dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 4/5 e delle appellate,
in solido, in ragione di 1/5. __________ __________ rifonderà alla controparte
fr. 650.– complessivi per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
-
arch. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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