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Numero d'incarto:
11.1996.88
Data decisione, Autorità:
08.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00088
Lugano
8 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 14 maggio 1996 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
come
autorità di vigilanza sulle tutele, __________;
nella
procedura d’interdizione n. .;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ricusazione;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
-
che con risoluzione del 24
ottobre 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha chiesto al
Consiglio di Stato di interdire __________ __________, ha privato
provvisoriamente quest’ultima dell’esercizio dei diritti civili e ha nominato
__________ __________ come rappresentante;
-
che la privazione
provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante sono state
confermate il 9 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, quale autorità di
vigilanza sulle tutele, mentre un ricorso di diritto pubblico presentato da
__________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale
il 14 maggio 1996;
-
che nel frattempo, con
risposta del 24 novembre 1995, __________ __________ si è opposta all’istanza
di interdizione;
-
che il 13 febbraio 1996
__________ __________ ha revocato all’avv. __________ __________ il mandato
conferitogli da __________ __________;
-
che con risoluzione del 27
febbraio 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha confermato la
decisione della rappresentante di __________ __________;
-
che la Divisione degli
interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato inammissibile
il ricorso presentato da __________ __________ contro la risoluzione emanata il
27 febbraio 1996 dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
-
che il Tribunale federale
ha accolto il 4 luglio 1996 un ricorso di diritto pubblico introdotto da
__________ __________ contro la decisione emessa il 6 maggio 1996 dalla
Divisione degli interni;
-
che nell’intervallo, il 14
maggio 1996, __________ __________ ha chiesto a questa Camera la ricusazione
dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;
-
che l’istanza non è stata
trasmessa alla controparte;
e considerando
in diritto:
-
che, fondandosi sull’art.
32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla
domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;
-
che l’art. 32 LPAmm
prevede, invero, la competenza dell’autorità superiore per dirimere
contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;
-
che con il Regolamento
sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di
vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);
-
che la Sezione degli enti
locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura
istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per
statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);
-
che contro la decisione di
interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia
d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30
giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);
-
che il citato Regolamento
è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’
autorità di vigilanza sulle tutele;
-
che in siffatti casi
l’autorità superiore può essere solo quella gerarchicamente superiore,
ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle
tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
-
che la questione di sapere
se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera
civile di appello non va risolta in questa sede;
-
che, in conclusione,
l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato
(art. 126 CPC);
-
che data la particolarità
della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili;
ordina:
-
L’istanza di ricusazione è trasmessa per
competenza al Consiglio di Stato.
-
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– Divisione degli interni, Sezioni
degli enti locali, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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