AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.101
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00101
Lugano
7 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (_____)
della Pretura del Distretto di Bellinzona (protezione della personalità)
promossa con petizione del 1° ottobre
1996 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________ __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 giugno 1997 presentata
da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 26 maggio
1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. Nell’agosto del 1996 è
stata distribuita nella Svizzera romanda, in allegato al bollettino Civis (edizione
francese) del dicembre 1995, la seguente circolare redatta dalla __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________:
Via
CH-__________
-__________
__________,
Janvier 1996
(...) __________ __________ -__________ a récemment
annoncé qu’une de ses sociétés fantomatiques qu’elle avait fondée il y a 10 ans
en se servant frauduleusement du nom de __________ __________ comme Président
d’honneur, l’__________, avait été reconnue per l’ONU. Ainsi elle a finalement
avoué appartenir au clan international __________, malgré ses cris et ses masquerades
(...).
Nella
circolare figura anche la seguente frase:
(...) Cela confirme que derrière cette
zoophile professionnelle qui conduit des douzaines de procès contre les AVs,
distribue gratuitement 40’000 exemplaires d’un journal trilingue jadis d’un
amateurisme atroce mais à présent professionellement rédigé, dans des langues
que la directrice ne connaît même pas, doit se trouver una puissante
organisation (...).
B. Sentitasi
lesa nella sua personalità, __________ __________ -__________ ha chiesto il 29
agosto 1996 al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse ingiunto a
__________ __________ e alla __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ , sotto comminatoria dell’art. 292
CP, di non ripetere oralmente, per iscritto o in qualsiasi altra forma,
testualmente o con formulazione analoga, che “ __________ -__________
ha finalmente confessato di appartenere al clan __________ __________ ”, che
“dietro la . __________ __________ - si deve trovare una
potente organizzazione” e che “__________ __________ -__________ ha effettuato
raggiri”. Ha chiesto inoltre che ai convenuti fosse ordinato di inviare copia
del dispositivo della sentenza e una ritrattazione (previo consenso
dell’attrice) alle persone raggiunte dalla circolare janvier 1996 o, in
subordine, di pubblicare a sue spese il dispositivo della sentenza e una
ritrattazione (sempre previo consenso dell’attrice) su almeno due dei più
importanti quotidiani della Svizzera romanda (in francese) e sul Corriere
del Ticino (in italiano). __________ __________ e la __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ hanno
proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati scritti
le parti si sono confermate nelle rispettive domande. All’udienza preliminare
dell’8 aprile 1997, non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto
al dibattimento finale ribadendo le loro conclusioni.
C. Con sentenza del 26
maggio 1997 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere
ai convenuti fr. 1’200.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la citata
sentenza __________ __________ -__________ è insorta con appello del 9 giugno
1997 in cui postula l’accoglimento dell’azione. Nelle loro osservazioni del 5 luglio
1997 __________ __________ e la __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ propongono di respingere l’appello.
Il 27 aprile 1998 __________ __________ -__________ ha inviato a questa Camera
copia di un decreto di accusa a carico di __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’atto di appello deve
contenere la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti
della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza,
le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali l’appello si
fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano il gravame
è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l’appellante si limita a postulare
l’annullamento della sentenza del Pretore. Il ricorso denota senza equivoco,
nondimeno, anche la volontà di vedere accolta la petizione respinta dal
Pretore. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito
della contestazione non dà adito a dubbi.
-
Giusta l’art. 28 CC
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. La lesione è illecita
quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse
preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Ora, se con un’enunciazione
di fatti la realtà viene oggettivamente descritta, con un giudizio di valore
essa viene soggettivamente commentata. La formulazione di giudizi di valore
rientra pertanto nel diritto alla critica e più in generale nella libertà di
espressione. Ogni giudizio di valore consiste nell’apprezzamento di fatti realmente
accaduti che sono esposti, evocati o semplicemente suggeriti. Esso dev’essere
considerato illecito quando espone fatti inesatti, oppure quando omette di
menzionare fatti cui si riferisce. Inoltre, anche se giustificato nel merito,
un giudizio di valore può essere considerato illecito quando la forma scelta
per esprimerlo lede inutilmente la personalità della vittima (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
pag. 101 n. 719 segg.).
-
In concreto il
Pretore ha ritenuto che l’affermazione “__________ __________ -__________ ha
finalmente confessato di appartenere al clan __________ __________ ” è una
semplice opinione, che ha valore meramente soggettivo e che i convenuti sono
liberi di esprimere senza ledere perciò la personalità dell’attrice.
Quest’ultima, dopo avere elencato nell’appello i motivi per cui essa deve
essere considerata antivivisezionista, sostiene che l’assunto dei convenuti, in
quanto scritto e divulgato, deve essere considerato un fatto che scredita la
sua reputazione e credibilità.
Presa a sé stante,
l’affermazione predetta non può essere considerata lesiva della personalità, la
circostanza di non essere totalmente contrari alla vivisezione non bastando a
offendere l’onorabilità di una persona. Nondimeno nella fattispecie è notorio
che l’attrice, ancorché con metodi e concezioni contestati dai convenuti, si
dedica da anni (18 per i convenuti: risposta pag. 2) alla lotta contro tale
pratica. Nella misura in cui la notizia induce un lettore medio a credere che
l’attrice abbia ammesso di adoperarsi in organizzazioni antivivisezioniste
mirando in realtà a favorire la pratica della __________, l’asserto danneggia
la personalità dell’attrice poiché pone quest’ultima in una luce equivoca,
dandone un’immagine biasimevole (Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, nota 19 pag. 202; Geiser, Persönlich-keitsschutz: Pressezensur
oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ 92/1996 pag. 77 con giurisprudenza
citata). Non risulta infatti – né i convenuti pretendono – che l’attrice abbia
mai ammesso un fatto simile. Che poi una delle società dirette dall’attri-ce
sia stata riconosciuta dall’ONU ancora non significa che l’interessata tradisca
ideali __________ o condivida quanto asserisce una dottoressa canadese, secondo
cui l'Organizz-azione Mondiale per la Sanità lavora nel mondo per gli interessi
della chimica. Il riconoscimento da parte dell’ONU ha valore internazionale e
avalla, in qualche modo, la serietà dell’associa-zione e della sua attività, ma
non implica alcuna correlazione con altre organizzazioni internazionali
riconosciute. I convenuti non avendo dimostrato che la loro asserzione si fondi
su fatti veri, né avendo dimostrato prevalenti interessi pubblici o privati,
non vi era ragione di diffondere fallaci illazioni sul conto dell’at-trice. Su
questo punto l’appello merita perciò accoglimento.
- Il Pretore ha
ritenuto che l’affermazione “dietro la . __________ __________
- si deve trovare una potente organizzazione” non è lesiva della
personalità dell’attrice poiché configura – ancora una volta – una mera opinione.
L’appellante contesta che tutte le copie del bollettino Orizzonti della
medicina da lei pubblicato siano distribuite gratuitamente e sottolinea che
simile affermazione getta un’ombra sospetta sulle entrate delle associazioni da
lei dirette.
Dagli atti risulta che il
citato bollettino pubblicato dall’attrice ha una tiratura di 45’000 esemplari
per trimestre in italiano, francese e tedesco e che l’abbonamento costa fr.
10.– per 4 numeri (doc. P). Contrariamente a quanto pretende l’appellante,
l’affer-mazione contestata non può essere considerata lesiva della sua
personalità. Intanto essa si contraddice sulla quantità di copie distribuite
gratuitamente, che passano da alcune (petizione, pag. 7) a migliaia (appello,
pag. 3). Inoltre simile notizia non induce il pubblico a ritenere che i
finanziamenti di cui beneficia l’attrice siano di dubbia origine. Dal contesto
della frase si capisce che i convenuti formulano una deduzione soggettiva
evocando l’esistenza di un apparato ben organizzato, che permette all’attrice
di stampare “un giornale professionalmente redatto in tre lingue”. L’attrice
stessa ammette che le organizzazioni da lei dirette hanno i mezzi per stampare
migliaia di copie del bollettino a scopo di propaganda, ciò che presuppone –
appunto – una struttura con notevoli capitali. Ne discende che l’appello, su questo
punto, è destinato all’insuccesso.
- L’affermazione
“__________ __________ -__________ ha effettuato raggiri” non è stata ritenuta
lesiva dal Pretore, stando al quale il termine manigances non significa
“raggiri” bensì “maneggi”. L’appellante censura tale punto di vista, rilevando
che con il termine manigances si accusa una persona di agire in modo non
trasparente, ambiguo e sospetto, ciò che getta discredito sulla sua persona.
Contrariamente a quanto
reputa il primo giudice, il termine manigance significa proprio
“intrallazzo”, “raggiro” (Il nuovo dizionario Garzanti
di francese; Larousse, Dictionnaire
général français-italien), “intrigo”, “artifizio” (Matteucci, Dictionnaire juridique). Ciò non basta tuttavia
per ravvisare una violazione della personalità. Il termine è certo poco
lusinghiero, ma il suo uso è diventato oggi assai frequente e il suo senso ha
perso ormai di incisività, tant’è che nel linguaggio politico non è più nemmeno
ritenuto diffamatorio (DTF del 9 luglio 1990 in re R., S. E P.; CCRP, sentenza
del 22 marzo 1995 in re Z.). È vero che il diritto civile offre, per rapporto
al diritto penale, una protezione più estesa (DTF 107 II 4, 100 II 179). Resta
il fatto però che l’espressione va apprezzata nel suo contesto (DTF 119 II 103 consid.
4c). Dagli atti risulta che il bollettino Civis del dicembre 1995 era
destinato a lettori francofoni (doc. M). In francese manigance
ha l’accezione di “manœuvre secrète et suspecte, sans grande portée ni
gravité” (Le petit Robert e Grand
Larousse encyclopédique), di
“petit intrigue” (Dictionnaire Hachette).
Tenuto conto dell’ambito ideologico molto combattuto in cui si svolge il
dibattito tra le parti, non si può concludere che l’asserzione in esame sia di
intensità tale da suscitare nel lettore medio un sentimento di discredito verso
la personalità dell’attrice. Al riguardo l’appello manca perciò di consistenza.
- La comminatoria
dell’azione penale giusta l’art. 292 CP è la diretta conseguenza dell’azione
inibitoria, sprovvista, per sua natura, della possibilità di esecuzione effettiva
(Pedrazzini/Ober-holzer, Grundriss
des Personenrecht, 3a edizione, Berna 1989, pag. 153). Quanto al
metodo di pubblicazione della sentenza, nell’impossibilità di conoscere
esattamente i destinatari della circolare janvier 1996, appare adeguato
e proporzionato l’ordine di pubblicare il dispositivo della sentenza nel
prossimo bollettino Civis (edizione francese) redatto dalla __________
(art. 28a cpv. 2 CC).
- Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’attrice
ottiene causa vinta su una delle tre affermazioni da lei ritenute lesive della
sua personalità. Si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi dei
costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità
per il dispendio di tempo dedicato alla stesura delle osservazioni (Rep. 1990
pag. 213). Il dispositivo sulle spese di prima sede va modificato di
conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che:
1.1 È accertato che l’affermazione
“__________ __________ -__________ ha finalmente confessato di appartenere al
clan della __________ ” è lesiva della personalità dell’attrice.
1.2 È fatto ordine a __________
__________ e alla __________ __________ __________ di astenersi dal ripetere
verbalmente o per iscritto e sotto qualsiasi forma che ” __________ __________
-__________ ha finalmente confessato di appartenere al clan della __________ ”.
Tale ordine è impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP, che prevede la
pena della multa o dell’arresto in caso di disobbedienza a un ordine
dell’autorità.
Per il resto la petizione è respinta.
-
È fatto ordine ai convenuti di pubblicare nel
Bollettino Civis (edizione francese) il dispositivo integrale di questa
sentenza.
-
La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di
fr. 100.– sono poste per un terzo a carico dei convenuti in solido e per il
resto a carico dell’attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 800.– complessivi
per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
dell’appello, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti per un terzo solidalmente a carico di __________ __________ e della
__________ e per due terzi a carico dell’appellante, che rifonderà alle
controparti fr. 200.– complessivi per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a :
– avv. __________
__________ __________, __________;
– __________ __________,
__________;
–
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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