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Numero d'incarto:
11.1997.117
Data decisione, Autorità:
13.01.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00117
Lugano
13 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in pendenza di
separazione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 settembre 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 2 luglio 1997
presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 23 giugno 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1951) e
__________ (1951) si sono sposati il __________ __________ 1980 a __________
(Stato di __________). Dalla loro unione sono nati i figli __________
(__________1983) e __________ (__________1984). Il marito è __________ __________,
la moglie casalinga. Il 16 giugno 1995 i coniugi hanno sottoscritto una
convenzione sugli effetti accessori della separazione, regolando anche la
liquidazione del regime matrimoniale. In virtù di tale accordo i figli sono
stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita del padre; __________
si è impegnato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 5’000.– per la
moglie e di fr. 1’500.– per ogni figlio fino al loro 25° anno d’età, a
partecipare alle spese di educazione e formazione di questi ultimi e ai loro
premi di cassa malati e infortuni, assumendo inoltre l’impegno di pagare i
premi di due assicurazioni sulla vita aventi per beneficiari moglie e figli e
di sussidiare le spese legali della moglie nella misura di fr. 5’000.–.
B. __________ ha instato
il 12 settembre 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per
il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 novembre successivo.
Il 9 gennaio 1996 essa ha introdotto un’azione di separazione a tempo indeterminato,
postulando l’affidamento dei figli, l’omologazione della nota convenzione e il
versamento di fr. 5’000.– per ripetibili. __________ ha risposto il 1° febbraio
1996 con un memoriale redatto personalmente nel quale, pur contestando le
motivazioni esposte dall’attrice, ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione
e all’omologazione della convenzione, negando di dover versare ripetibili alla
moglie. In seguito l’attrice ha ottenuto il rinvio dell’udienza preliminare e a
tale rinvio ne sono succeduti altri due, in attesa della verifica della
convenzione su taluni punti.
C. Il 3 ottobre 1996
, patrocinato da un legale, ha introdotto una domanda processuale per
chiedere, in mutazione dell’azione di separazione, la pronuncia del divorzio e
la disciplina delle conseguenze accessorie senza tenere conto della convenzione
predetta. Egli ha postulato la regolamentazione del proprio diritto di visita,
ha offerto per ogni figlio un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili fino
alla maggiore età e ha rivendicato l’attribuzione nell’ambito della
liquidazione del regime matrimoniale di tutta la sostanza intestata a entrambi
i coniugi. Sentite le parti alla discussione del 25 ottobre 1996, durante la
quale la convenuta si è opposta alla richiesta, con decreto del 19 novembre
1996 il Pretore ha accolto la domanda, conferendo effetto sospensivo
all’eventuale appello proposto contro il suo giudizio. Statuendo il 25 marzo
1997 su appello della moglie, questa Camera ha riformato il giudizio
contestato, dichiarando la domanda processuale priva d’oggetto
(..).
D. __________ ha instato
il 24 settembre 1996 per l’adozione di provvedimenti cautelari, adducendo che
dal luglio 1996 il marito non rispettava la convenzione. Essa ha chiesto il
versamento di un contributo mensile di fr. 8’000.– per sé e i figli dal 1° luglio
1996 (dedotti gli acconti già versati), di US$ 6’500 per i premi delle assicurazioni
sulla vita, di fr. 250.– mensili quale premio di cassa malati per i figli e di
fr. 643.– mensili anticipati (dal 1° ago-sto 1996) per la retta della scuola
privata frequentata dagli stessi. Con decreto cautelare emanato il 25 settembre
1996 senza contraddittorio il Pretore ha imposto al marito un contributo mensile
di fr. 5’000.– per la moglie e fr. 1’500.– per ogni figlio e ha convocato le
parti alla discussione. L’udienza si è svolta il 25 ottobre 1996 e in tale
occasione l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposto il
convenuto, che ha ricordato di avere proposto al Pretore di non omologare la
convenzione con la domanda processuale del 3 ottobre 1996, essendosi modificate
le circostanze dopo la sua sottoscrizione. Egli ha addotto, in particolare, di
avere intrapreso un’attività indipendente che gli causerebbe solo spese e
nessun reddito e ha pertanto chiesto di essere liberato da ogni obbligo
contributivo verso la moglie pendente causa, offrendo nondimeno un contributo
mensile di fr. 1’500.– per ogni figlio sino alla maggiore età. Nella replica e
nella duplica le parti hanno mantenuto le loro conclusioni. Ultimata
l’istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi del 4 e del 25 marzo 1997 le
parti si sono confermate nelle loro posizioni, rinunciando a partecipare al
dibattimento finale provvisionale.
E. Statuendo il 23
giugno 1997, il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’istante un
contributo mensile di fr. 8’000.– dal 1° luglio 1996 (dedotti gli acconti già
versati), oltre la somma di US$ 6’500 per premi assicurativi, di fr. 250.–
mensili per i premi cassa malati dei figli e di fr. 643.– mensili anticipati
per la retta dell’Istituto __________, quest’ultimo importo solo dal 1° agosto
1996. Egli ha posto infine la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1’500.– per
ripetibili.
F. Contro il decreto
appena citato __________ è insorto con un appello del 2 luglio 1997 nel quale
chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l’istanza cautelare della moglie
sia integralmente respinta. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 1997
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto
del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Le convenzioni
sulle conseguenze accessorie del divorzio necessitano per la loro validità l’approvazione
del giudice (art. 158 cpv. 5 CC). Tale principio vale anche per le misure
provvisionali decretate pendente causa (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 426 segg. ad art. 145 CC) e per le convenzioni sulle conseguenze
accessorie stipulate tra i coniugi prima dell’inizio della causa di divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 n. 6a e pag. 518 n. 11; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag.
217). L’approvazione della convenzione è un presupposto costitutivo, in difetto
del quale le parti non possono dedurre dall’accordo alcun diritto (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 71 ad art.
158 CC). Ciò non significa che la convenzione, prima della sua omologazione,
sia priva di qualsiasi effetto giuridico: le parti infatti sono vincolate
all’accordo fino alla decisione del giudice e non possono revocarlo unilateralmente;
possono, se mai, impugnarlo per vizi della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., n. 150 e 152 ad art. 158 CC).
L’obbligatorietà di una convenzione non impedisce tuttavia al coniuge di
chiedere al giudice di non omologarla, sia perché affetta da un vizio della
volontà, sia perché le circostanze sono notevolmente cambiate nel frattempo,
sia ancora perché la pattuizione offende il sentimento di equità o perché
l’accordo si fondava su premesse non verificatesi (Bühler/Spühler, op. cit., n. 151 ad art. 158 CC; DTF 99 II
362; Rep. 1994 pag. 309; I CCA, sentenza del 28 novembre 1996 nella causa M.
contro M). Il giudice dal canto suo deve verificare, al momento
dell’omolo-gazione, che la convenzione non sia contraria a disposizioni generali
di diritto privato o pubblico, che non sia inadeguata, poco chiara o incompleta
e che non pregiudichi gli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180–201 ad art. 158 CC).
-
In concreto il
Pretore ha accertato che il reddito del convenuto è peggiorato, poiché questi,
che nel 1994 percepiva uno stipendio annuo netto di fr. 146’500.– dalla
__________ __________ di __________, è passato nel 1995 alle dipendenze della
__________ __________, , con uno stipendio annuo lordo di fr.
138’233.35 ed è poi stato licenziato con effetto al 31 dicembre 1995. Nondimeno
egli ha respinto l’istanza, ritenendo che l’istante non avesse sufficientemente
reso verosimile l’asserito dissesto della sua situazione patrimoniale, così che
non appariva giustificato scostarsi dalla convenzione sugli effetti accessori
della separazione. Non si comprenderebbe altrimenti perché – ha soggiunto il Pretore
– in pieno dissesto finanziario il marito ancora postulasse, con la risposta di
causa, l’omologazione dell’accordo, né come abbia egli potuto trascorrere
lussuose vacanze estive nel 1996, durate un mese sullo yacht “ ”.
Quanto all’argomentazione del convenuto, secondo cui per la sua attività free
lance presso __________ __________ dall’inizio del 1996 egli percepirebbe
solo un rimborso spese, essa è stata giudicata dal Pretore poco convincente.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di essersi fondato su meri indizi, in contrasto per di
più con le risultanze istruttorie. Sostiene che nel febbraio 1996, quando ha
inoltrato personalmente la risposta di causa, la sua situazione finanziaria non
destava ancora preoccupazioni. Le difficoltà della __________, attiva da poco
nel settore dei contratti internazionali con paesi dell’Est europeo, sembravano
a quel momento transitorie e solo dopo qualche mese egli si sarebbe accorto che
la mancanza di affari redditizi non gli consentiva di far fronte agli impegni
assunti.
L’argomentazione non può
essere condivisa. La __________ ha infatti licenziato l’appellante già il 28
novembre 1995 per difficoltà di sviluppo nei programmi di lavoro e ristrettezze
economiche (doc. 3). Il primo bilancio della ditta denotava per l’esercizio
1995 una perdita di fr. 368’721.50 (doc. 4) e dal conto economico traspare la
quasi totale mancanza di attività in quel periodo (fr. 6’870.35 di ricavi).
Anche tenendo conto delle iniziali difficoltà di una ditta appena aperta, la precaria
situazione finanziaria e la mancanza di lavoro non poteva sfuggire al
convenuto, membro del consiglio di amministrazione (estratto del registro di
commercio, richiamato agli atti) e in pratica suo unico procacciatore di affari
già al momento della firma della convenzione, il 16 giugno 1995, e quindi a
maggior ragione nel febbraio 1996. Certo, l’appellante asserisce di non avere
saputo che firmando la convenzione egli si precludeva la possibilità di
chiedere la riduzione dei contributi. Se non che, quest’ultima argomentazione,
irricevibile già perché sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC), non resisterebbe nemmeno a un esame di merito. Se è vero
infatti che il convenuto non era patrocinato da un legale quando ha inoltrato
personalmente il memoriale di risposta, è altrettanto vero che egli è cognito
in affari, finanche attivo nel campo del commercio internazionale e quindi
senz’altro in grado di capire la portata degli accordi finanziari sottoscritti
il 16 giugno 1995. La censura sarebbe quindi infondata anche se potesse essere
esaminata nel merito.
- Il convenuto nega di
avere redditi non dichiarati, come ritiene il Pretore, ribadendo che __________
gli rimborsa unicamente le spese sostenute nella sua attività di indipendente a
favore della società e assume le spese di leasing per la vettura da lui usata.
Egli non percepirebbe invece alcun reddito effettivo, sia perché la situazione
finanziaria della società non lo consentirebbe sia perché, nonostante i suoi
sforzi personali, la ditta non conseguirebbe ancora guadagni. Inoltre egli non
potrebbe più disporre, come in passato, di facilitazioni da parte del padre;
solo due anni dopo la disdetta del contratto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre
1995, egli si sarebbe reso conto di avere consumato buona parte dei suoi
risparmi. In siffatte circostanze non sarebbero più dati i presupposti per
applicare la convenzione e ogni coniuge dovrebbe far capo alla propria sostanza
per il proprio mantenimento.
a) Che
dall’inizio del 1996 i redditi dell’appellante siano diminuiti in modo
rilevante è fuori questione. Nel 1994 egli riscuoteva uno stipendio annuo di
fr. 146’532.– netti (doc. 1) dalla __________ __________ e nel 1995 (dal 1°
febbraio a fine dicembre 1995) percepiva fr. 138’233.35 lordi dalla __________,
oltre a varie indennità come tantièmes e gettoni di presenza per
l’attività svolta in un’altra società (Lit. 50 milioni lordi nel 1993 e circa
Lit. 15 milioni nel 1994: interrogatorio formale ad 2). Dal 1996, pur lavorando
come procacciatore di affari indipendente – per quanto emerge dagli atti – solo
per __________ (interrogatorio formale ad 8), egli ha ricevuto solo un rimborso
di spese e il pagamento delle rate di leasing della vettura. Non consta che
egli disponga di entrate effettive, né da __________ né da terzi (teste
__________, interrogatorio formale ad 2, 4, 5, 8).
b) Secondo
la giurisprudenza il guadagno imputabile a una parte non è necessariamente
quello conseguito: se un coniuge vede diminuire il proprio reddito, ma potrebbe
realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente
esigibile da lui, la determinazione dei contributi può fondarsi su tale reddito
ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e
dottrina). Nel caso concreto il convenuto si limita a sostenere di non poter
più erogare contributi all’istante, essendo senza redditi dal 1° gennaio 1996.
Egli ha invero dimostrato la riduzione del proprio reddito, ma avrebbe dovuto
rendere verosimile anche di aver condotto con metodo e impegno, ma senza esito,
ricerche di attività alternative a quella di indipendente per la __________. In
realtà, dopo la disdetta ricevuta per il 31 dicembre 1995 (doc. 3), egli
nemmeno pretende di avere cercato altre possibilità di guadagno (per esempio
assumendo mandati come quello di membro del consiglio di amministrazione
presso la __________: interrogatorio formale, ad 2) e nemmeno asserisce di non
averle trovate. Del resto la situazione della ditta, come rileva con pertinenza
il primo giudice, non è per nulla chiara. L’unica dipendente ha riferito che
nel 1996 non vi era praticamente alcuna attività e che i correntisti, di cui
tutto si ignora, immettono liquidità quando ciò è necessario (verbale del 3
marzo 1997, deposizione __________). La valutazione del Pretore, secondo cui il
convenuto non ha reso verosimile un apprezzabile mutamento della sua situazione
dopo la firma della convenzione, merita quindi sostanziale conferma, soprattutto
a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure
cautelari.
-
Posto che la
nota convenzione vincola il convenuto, resterebbe da verificare se il
contributo mensile stabilito per i figli (fr. 1’500.– + fr. 125.– premio cassa
malati + fr. 321.50 partecipazione alla retta della scuola privata) sia
adeguato. Nella fissazione di alimenti, pura questione patrimoniale,
l’intervento d’ufficio del giudice a protezione del genitore si giustifica
tuttavia solo in presenza di un’offerta di quest’ultimo manifestamente
eccessiva o sproporzionata, per evitare che al debitore siano imposte prestazioni
che superano con ogni evidenza la sua capacità contributiva (Rep. 1994 pag. 237
consid. 2b). Nel caso concreto l’appellante non contesta i contributi. Per quel
che è delle cifre fissate nella convenzione, esse tengono conto dell’ elevato tenore
di vita di cui ha goduto la famiglia – ammesso dall’appellante medesimo – e non
risultano eccessive o sproporzionati rispetto al reddito ragionevolmente conseguibile
dal padre. Non vi è quindi ragione che il giudice modifichi d’ufficio quanto i
genitori hanno liberamente pattuito.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1’500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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