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Numero d'incarto:
11.1997.126
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00126
Lugano
17 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di interpretazione del 23 luglio 1997 presentata da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
relativa
alla sentenza emessa il 14 luglio 1997 da questa Camera nella causa n.
..__________ (rapporti di vicinato) che opponeva l’istante
a
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’istanza di interpretazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
__________ __________, proprietario della particella n. __________ RFD di
__________, ha convenuto il 3 settembre 1990 __________ __________ __________,
proprietario della confinante particella n. __________, davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere il taglio di tutti gli
alberi di alto fusto situati nella fascia di 10 m dal confine con la particella
n. __________;
che con sentenza del
12 novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione;
che con appello del 25
novembre 1991 __________ __________ ha chiesto l’accoglimento della petizione e
la conseguente riforma del giudizio pretorile;
che con sentenza del
14 luglio 1997 questa Camera, preso atto della situazione forestale accertata
dall’autorità amministrativa, ha accolto parzialmente l’appello e in riforma
della sentenza impugnata ha fatto ordine a __________ __________ __________ di
“tagliare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n.
__________ RFD di __________ entro la fascia di 8 m dal confine con la
particella n. __________ e che non siano compresi nell’area boschiva accertata
dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale
federale il 12 novembre 1996”, autorizzando l’attore a far eseguire il taglio
degli alberi da terzi qualora il convenuto non avesse provveduto all’opera
(inc. n. ..__________);
che __________
__________ ha presentato il 23 luglio 1997 istanza di interpretazione della
citata sentenza, rilevando che il punto 1.1 del dispositivo contiene un errore
di redazione, poiché indica che il fondo su cui dovevano essere tagliati gli
alberi è il n. __________ invece del n. __________, come correttamente esposto
nella motivazione della sentenza;
che __________
__________ __________ non ha presentato osservazioni all’istanza di
interpretazione;
che l’art. 339 cpv. 1
CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici
errori di calcolo, anche nei dispositivi”;
che nel caso concreto,
visto il mancato accordo della controparte, l’istanza di correzione è stata
presentata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2
CPC, che rinvia agli art. 333 segg. CPC);
che l’istanza in esame
è tempestiva, essendo stata proposta nel termine previsto dall'art. 334 cpv. 1
CPC;
che nel caso concreto
il dispositivo n. 1.1 contiene una manifesta svista redazionale, poiché dalla
motivazione della sentenza appare evidente che il fondo su cui si trovano gli
alberi da tagliare è il n. __________ e non il n. __________, come erroneamente
indicato nel dispositivo da interpretare (sentenza 14 luglio 1997, consid. 5,
pag. 7 e 8);
che l’istanza deve
pertanto essere accolta e il dispositivo corretto nel senso indicato
dall’attore;
che nel caso concreto
la controparte non può essere considerata soccombente, avendo rinunciato a
presentare osservazioni all’istanza, di modo che non può essere tenuta a
sopportare oneri processuali;
che viste le
particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse e spese, non si
giustificandosi in ogni modo di assegnare ripetibili, lo Stato del Cantone
Ticino non essendo parte in causa (DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5
con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e note 1 segg. ad art. 159);
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il
dispositivo n. 1.1 della sentenza 14 luglio 1997 è così rettificato:
È ordinato a
__________ __________ __________, __________, di tagliare tutti gli alberi di
alto fusto che si trovano sulla particella n. __________ RFD di __________
entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________ e che non
siano compresi nell’area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12
novembre 1996.
-
Non si prelevano
tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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