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Numero d'incarto:
11.1997.177
Data decisione, Autorità:
24.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00177
Lugano
24 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. ______ e ______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse con petizioni del 19 luglio e 24
novembre 1988 da
e __________ , __________ ()
(patrocinati
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
Comunione
dei comproprietari
della Residenza __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora la domanda di revisione presentata il 10 ottobre 1997 da __________
__________ e dalla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ”
contro la sentenza emessa il 17 settembre 1997 da questa Camera
(..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 19 gennaio 1997 il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto in ordine due
petizioni presentate da __________ e __________ __________ per ottenere la
demolizione di un muro eretto sulla particella n. __________RFD di __________,
ove sorge il Condominio “Residenza __________ ” (inc. __________e __________);
che __________ e
__________ __________ hanno impugnato tale sentenza con un appello del 12
febbraio 1997 nel quale hanno chiesto di ordinare alla Comunione dei
comproprietari della “Residenza __________ ” di demolire il muro fino
all’altezza di 1.50 m entro il termine di trenta giorni;
che con sentenza del 17
settembre 1997 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato la demolizione
del muro in questione fino all’altezza di 1.50 m;
che il 10 ottobre 1997
__________ __________ e la Comunione dei comproprietari della “Residenza
__________ ” hanno introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui
chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della
sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di ordinare la demolizione del
muro fino all’altezza massima consentita dalle disposizioni di vicinato (art.
134 LAC), rispettivamente dall’art. 15 NAPR di __________;
che con decreto del 14
ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo
alla domanda di revisione;
che contestualmente i
convenuti hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico
e un ricorso per riforma, il cui esame è stato sospeso con decreto del 24
ottobre 1997 del presidente della II Corte civile fino alla conclusione della
procedura di revisione;
che il 27 ottobre 1997
__________ e __________ __________ hanno presentato anch’essi ricorso per
riforma contro la medesima sentenza;
che nelle loro
osservazioni del 3 novembre 1997 __________ e __________ __________ concludono
per il rigetto della domanda di revisione e chiedono la condanna della
controparte al pagamento di fr. 10’500.– a titolo di indennità per responsabilità
aggravata;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 340
lett. b CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può
essere chiesta – tra l’altro – se il giudice ha aggiudicato più di quanto era
domandato;
che con la sentenza del 17
settembre 1997 questa Camera, accertato come il muro litigioso violi le norme
sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________, ha ritenuto – in
estrema sintesi – che in mancanza di un’azione intesa all’ottenimento di un
diritto reale per conservare il manufatto i convenuti non potevano opporsi alla
parziale demolizione del muro, indipendentemente dall’intempestiva opposizione
degli attori e dalla buona fede dei costruttori;
che nella domanda di
revisione i convenuti ritengono l’ordine impartito eccessivo rispetto alla
domanda di giudizio formulata dagli attori nei memoriali scritti;
che il giudice deve
statuire basandosi sulle domande di giudizio, ma può individuare la domanda e
il suo senso chiaro dagli allegati all’incarto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano
1993, nota 10 ad art. 165);
che nella causa promossa
contro __________ __________ gli attori hanno preteso la demolizione del muro
fino all’altezza di 2.50 m (inc. __________), mentre in quella contro la Comunione
dei comproprietari della “Residenza __________ ” ne hanno postulato
l’abbattimento fino all’altezza massima consentita dalla legge (inc.
__________);
che nella sua genericità
quest’ultima richiesta non adempiva i requisiti dell’art. 165 cpv. 2 CPC, né la
violazione di un ordine formulato in termini tanto imprecisi avrebbe potuto
essere sanzionata dal giudice del rigetto dell’opposizione o dall’autorità penale,
i quali non avrebbero potuto individuare con un minimo di sicurezza fino a che
altezza avrebbe dovuto essere abbassato il muro;
che opportunamente,
quindi, nel memoriale conclusivo congiunto del 23 marzo 1993 gli attori hanno
precisato che per altezza massima consentita dalla legge doveva intendersi
quella di 1.50 m (domanda I, pag. 5 e 6);
che tale precisazione non
configura affatto una mutazione dell’azione nel senso dell’art. 74 CPC, come
pretendono i convenuti, ma è una semplice chiarificazione della domanda di giudizio;
che del resto l’azione non
subisce mutazioni se, poggiando sul medesimo complesso di fatti e vertendo fra
le stesse parti, la richiesta di giudizio cambia solo per estensioni,
completazioni o rettificazioni di dettaglio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 3 ad art. 75 CPC);
che, ciò premesso, questa
Camera non ha ecceduto la domanda degli attori, di modo che la domanda di
revisione si palesa infondata;
che la richiesta di
partecipare a una discussione orale davanti a questa Camera si rivela dunque
inutile;
che gli oneri processuali
del giudizio odierno sono posti a carico degli istanti in solido (art. 148 cpv.
1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per
ripetibili;
che non essendo
riscontrabile una sconsiderata arditezza o una inammissibile leggerezza
nell’agire dei convenuti, non vi è spazio per un’indennità fondata sull’art.
152 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è
respinta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti in solido a carico degli istanti, che rifonderanno alla controparte,
sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e alla II Corte civile del
Tribunale federale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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