AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.179
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1997.00179
Lugano
5 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di manutenzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza
del 18 ottobre 1995 da
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 6 novembre 1997 presentato da
__________ e __________ __________ contro il medesimo giudizio;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari, un mezzo
ciascuno, della particella n. __________RFP di __________ __________. La
particella n. __________, sottostante per tutta la lunghezza perimetrale, è
proprietà di __________ __________ __________. Previa autorizzazione dei
vicini, questi ha costruito a suo tempo, a ridosso del muro a secco esistente
tra le due proprietà (interamente sul fondo n. ) una “ ”,
il cui tetto in lamiera poggiava sul muro di __________ e __________
__________. Nel settembre del 1995 __________ __________ ha costruito sul
fondo n. , a ridosso del muro preesistente, un muro in cemento armato
più alto del precedente (di 80 cm), e ha sostituito la tettoia in lamiera della
“ ”. Inoltre, per evitare il deflusso di acqua dal tetto del
manufatto, orientato verso la proprietà di __________ e __________ ,
egli ha posto all'altezza del vecchio muro, lungo tutta la “ ”, un canaletto
di scolo. __________ e __________ __________ hanno chiesto al vicino il 30
settembre 1995 di smantellare i manufatti, senza esito.
B. Il
18 ottobre 1995 __________ e __________ __________ hanno promosso un'azione
possessoria davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che
__________ __________ fosse obbligato a togliere la lamiera e il muro per la
parte che oltrepassa il filo della loro terrazza. All'udienza di discussione
del 21 novembre 1995 gli istanti hanno confermato la loro domanda, alla quale
si è opposto il convenuto. Chiusa l'istruttoria, al dibattimento finale del 17
settembre 1997 gli istanti hanno precisato le loro richieste, postulando la
rimozione della copertura in lamiera e l'eliminazione del muro in cemento
addossato a quello in sasso, mentre il convenuto ha ribadito la sua opposizione
all'istanza. Statuendo il 3 ottobre 1997, il Pretore ha obbligato __________
__________ a eliminare parzialmente il muro sino al filo della terrazza degli
istanti, a invertire la pendenza della lamiera e a porre un coprifilo di
sicurezza lungo tutta la tettoia in corrispondenza del fondo dei vicini. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste per tre quarti a
carico degli istanti medesimi e per il resto a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili ridotte.
C. __________
__________ è insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 14
ottobre 1997 nel quale postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Con decreto
del 17 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha conferito all'appello
effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 6 novembre 1997 __________ e
__________ __________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo
chiedono che il convenuto sia obbligato a smantellare il muro in cemento sino a
filo della loro terrazza, a invertire la pendenza della tettoia e a sostituire
la copertura in lamiera con una in piode o in tegole di cemento grigio.
D. La
giudice delegata della Camera ha convocato le parti a un dibattimento orale perché
si esprimessero sulle norme di applicazione del piano regolatore di __________
__________a, approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995, non considerate
dal Pretore. All'udienza del 13 settembre 1999 l'appellante ha comunicato di
avere nel frattempo ricevuto dal Comune la licenza edilizia in sanatoria, alla
quale gli appellati hanno introdotto opposizione. Su proposta della giudice
delegata, le parti hanno concordato di sospendere la procedura di appello in
attesa di una decisione definitiva sulla licenza edilizia. Con ordinanza del 19
dicembre 2000 la giudice delegata ha poi acquisito agli atti la deliberazione
emanata il 22 marzo 2000 dal Consiglio di Stato, passata in giudicato, la quale
annulla la licenza edilizia per la formazione di un piccolo deposito e legnaia
sul fondo di __________ __________ __________.
E. La
procedura di appello è nuovamente stata sospesa il 17 maggio 2001, in attesa
dell'emanazione di una sentenza dell'autorità amministrativa sulla demolizione
del manufatto oggetto della lite. Il 6 marzo 2002 gli istanti hanno comunicato
di avere raggiunto con l'appellante, il 4 dicembre 2001, un accordo nell'ambito
della procedura amministrativa e di essere intenzionati a ritirare l'appello
adesivo dopo la sua esecuzione e il ritiro dell'appello principale. Con
ordinanza del 1° luglio 2002 la giudice delegata ha invitato le parti a comunicare
entro il 15 agosto 2002 se avessero ancora interesse all'emanazione della
sentenza. L'appellante è rimasto silente, mentre gli istanti hanno comunicato
il 15 luglio 2002 di non avere più interesse al giudizio.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
È
indubbio che dopo la conclusione dell'accordo 4 dicembre 2001, con cui le parti
hanno concordato le caratteristiche e le dimensioni del deposito-legnaia
edificato dall'appellante sulla particella n. __________, l'azione possessoria
intesa allo smantellamento del manufatto è divenuta priva d'oggetto. La giudice
delegata della Camera ha invitato così le parti il 1° luglio 2002 a comunicare
entro il 15 agosto successivo se avessero ancora interesse all'emanazione della
sentenza. Gli istanti hanno dichiarato di disinteressarsi, mentre l'appellante
è rimasto silente.
-
Il
giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva
d'oggetto o d'interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la
causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2
CPC). Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba
attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga
senza oggetto o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la
desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le
tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte,
dal giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992
pag. 293), qualora una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per
le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art.
72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le
parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e
statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato
delle cose prima del motivo che termina la lite”.
-
Occorre
quindi valutare sommariamente (DTF 123 II 285 consid. 4 pag. 286, consid. 5
pag. 288), quale possibilità di buon esito avrebbe avuto in concreto l'appello
se le parti non avessero raggiunto nel corso della procedura amministrativa un
accordo sul mantenimento del manufatto a determinate condizioni (dimensioni e
colore: decreto di stralcio del 4 dicembre 2001 del Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato), ciò che ha svuotato di ogni interesse per loro l'azione
possessoria.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che il muro di cemento armato costruito dal
convenuto sul suo fondo, che sorregge il tetto di lamiera, non è un muro
comune, ma una nuova fabbrica che non rispetta le distanze previste dall'art.
124 LAC e che viola quindi il possesso degli istanti. A mente sua il manufatto
costruito dal convenuto lede il possesso degli istanti non tanto per i riverberi
causati dalla lamiera e per il rumore della pioggia sul tetto, ma per lo
stillicidio causato dalle insufficienti dimensioni del canaletto di scarico per
l'acqua piovana e per la pericolosità della copertura di lamiera. Considerata
ammissibile l'estensione della domanda formulata dagli istanti al dibattimento
finale, il Pretore ha nondimeno reputato sproporzionata la richiesta di
abbattere tutto il muro. Ha condannato il convenuto perciò ad abbassare il muro
sino a filo della terrazza degli istanti, a invertire la pendenza della lamiera
e ad applicare su tutta la lunghezza della lamiera, in corrispondenza con la
particella n. 904, un coprifilo di sicurezza.
-
L'appellante
rimproverava al Pretore di avergli imposto l'inversione della pendenza del
tetto in violazione dell'art. 86 CPC. In realtà la censura sarebbe
verosimilmente stata sprovvista di buon diritto. Gli istanti avevano chiesto il
18 ottobre 1995 lo smantellamento di tutto il manufatto, compresa la lamiera
(istanza, pag. 2), confermando tale richiesta al dibattimento finale del 17
settembre 1997. Con l'ordine di invertire la pendenza della copertura il
Pretore ha accordato loro meno di quanto essi avevano chiesto. Con ogni verosimiglianza
l'appello sarebbe quindi stato inconsistente su questo punto.
-
Il
convenuto sosteneva poi che l'edificazione del muro in cemento non costituiva
una turbativa del possesso. Faceva valere di avere costruito la tettoia e il
muro di sostegno oltre 12 anni addietro, con il consenso precario dei vicini, e
che l'intervento edilizio del 1995 non aveva ingrandito la “__________ ”
preesistente. Anzi, egli si sarebbe limitato ad arretrare il tetto del
manufatto entro il confine della sua proprietà, appoggiando un nuovo muro a
quello dei vicini, a sostituire la lamiera arrugginita con una nuova e a
costruire un canaletto di scolo per impedire il deflusso dell'acqua sul fondo
vicino. Ora, dall'istruttoria risulta che nel settembre 1995 il convenuto ha eretto
un nuovo muro sovrastante la terrazza dei convenuti, a ridosso del preesistente
muro a secco (appello, pag. 2), ha costruito un canaletto per lo scarico delle
acque e ha sostituito la lamiera, come egli stesso ammette (appello, pag. 4).
La licenza edilizia è stata rilasciata dal Comune di __________ __________ solo
il 13 settembre 1999, con procedura di notifica (documenti prodotti all'udienza
del 13 settembre 1999). In seguito al ricorso inoltrato dagli istanti, il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia con risoluzione del 22
marzo 2000, passata in giudicato. Da tale documento, acquisito agli atti, emerge
che il deposito-legnaia oggetto della lite viola le distanze previste dalle
norme di piano regolatore verso il fondo degli istanti (pag. 5) ed è stato
edificato su uno spazio che doveva restare libero da costruzioni, principali o
accessorie che fossero.
-
Il
Pretore ha fondato il proprio giudizio sulle distanze previste dalla LAC, non
avvedendosi che il piano regolatore del Comune di __________ __________ era
stato approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995 ed era quindi
applicabile. L'esistenza di un piano regolatore non avrebbe precluso invero al
vicino la possibilità di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto
amministrativo sia a quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella
misura in cui le disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto,
come è appunto il caso nel Cantone Ticino per le norme sulle distanze tra
fabbricati contenute nei piani regolatori (Rep. 1996 pag. 178). Per chiarire se
sussiste una turbativa del possesso o della proprietà il giudice civile avrebbe
dovuto esaminare quindi – senza vincolo futuro per l'autorità amministrativa –
se le opere edilizie litigiose rispettassero le distanze fissate nel piano regolatore
(Rep. 1997 pag. 141, 1994 pag. 323). Attualmente l'utilità dell'esercizio
risulta ormai superata. In pendenza di appello infatti l'autorità
amministrativa ha accertato – e ciò vincola il giudice civile – che il
deposito-legnaia viola le norme del piano regolatore comunale, sia per quel che
concerne le distanze sia per la sua ubicazione (risoluzione 22 marzo 2000 del
Consiglio di Stato). Nel settembre del 1995, dunque, l'appellante ha intrapreso
interventi edilizi illegali, turbando il possesso dei vicini (Rep. 1996 pag.
178, 1987 pag. 207). Di conseguenza il suo appello sarebbe stato verosimilmente
respinto, seppure con una motivazione diversa da quella del Pretore, sia sullo
smantellamento parziale del muro, sia sulla condanna del convenuto a rifondere
agli istanti un'indennità per ripetibili di fr. 250.–. Gli oneri dell'appello
principale seguono dunque la presumibile soccombenza del convenuto.
II. Sull'appello
adesivo
- Lo stralcio dell'appello principale fa decadere l'appello adesivo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314). Per quanto attiene agli oneri del
medesimo, giova far capo agli stessi principi che disciplinano le spese dell'appello
principale. Ora, gli istanti chiedevano lo smantellamento parziale del muro
sino a filo della loro terrazza, l'inversione della pendenza della tettoia e la
sostituzione della copertura in lamiera con una in piode o in tegole di
cemento grigio. Se non che, per quel che attiene alla rimozione della parte di
muro e all'inversione della pendenza, la richiesta sarebbe verosimilmente
risultata superflua, il Pretore avendo accolto l'azione possessoria proprio in
tale misura (sentenza impugnata, dispositivo n. 1). Quanto alla domanda di
rivestire la tettoia con altri materiali, essa non rientrava nelle domande
proposte con l'azione possessoria. Nuova, essa sarebbe verosimilmente stata
dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò giustifica di addebitare
gli oneri dell'appello adesivo agli istanti in solido. Nella commisurazione
delle ripetibili si tiene conto del fatto, in ogni modo, che il convenuto non
ha fatto capo al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è dichiarato senza interesse e la causa è
stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ e __________
__________ fr. 1'200.– complessivi per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti solidalmente a carico di __________ e __________ __________a, che
rifonderanno a __________ __________, sempre in via solidale, un'indennità di
fr. 200.–.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________ __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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