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Numero d'incarto:
11.1997.36
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00036
Lugano
9 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione e riconvenzione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da
__________ __________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ ____________________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha introdotto
appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone
a __________ __________ __________ __________;
costatato
che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere
l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8
gennaio 1996 dal medesimo Pretore;
osservato
che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato
a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso
atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare
l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
rilevato che l’appello
adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’ap-pello
principale (Anastasi, Il sistema
dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag.
151; Poudret, Commentaire de l’OJF,
Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello
principale deve, di regola, sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla
caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato
tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare
le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che
induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la
procedura adesiva;
considerato
che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata,
la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva
sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato
ritirato;
ritenuto
che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della
buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21
LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per ritiro dell’appello principale.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, compensate le ripetibili.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili per l’appello adesivo.
-
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ - __________.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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