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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.39
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00039
Lugano
29 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa __ __. ___ (modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 28 giungo 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1997
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27
febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una
procedura tendente alla regolamentazione dell’assetto cautelare, avviata l’11
settembre 1995 da __________ __________ (1943) contro __________ nata
__________ (1940), i coniugi si sono accordati nel senso di fissare in fr.
3’700.– mensili (comprensivi degli oneri ipotecari e spese condominiali
relative all’abitazione coniugale) il contributo alimentare dovuto dal marito.
B. Con istanza del 28
giugno 1996 __________ __________ ha chiesto, in modifica del precedente
assetto cautelare, la riduzione del contributo alimentare a favore della moglie
a fr. 2’500.– mensili. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto di essere
stato licenziato e di non essere più in grado di percepire fr. 120’000.– annui
ma unicamente le indennità di disoccupazione. Alla discussione del 29 luglio
1996 __________ __________ si è opposta all’istanza. Esperita l’istruttoria,
alla discussione finale del 28 gennaio 1997 le parti si sono confermate nelle
rispettive domande.
C. Con decreto cautelare
del 27 febbraio 1997 il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto
a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro il decreto del Pretore con un appello dell’11 marzo 1997 in
cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere l’istanza e di
ridurre a fr. 2’200.– mensili il contributo dovuto alla moglie. Nelle osservazioni
del 4 aprile 1997 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 145 cpv. 2
CC, proposta l’azione di divorzio o dopo l’inoltro di un’istanza per
l’esperimento di conciliazione che pure crea litispendenza (Rep. 1985 90), il
giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il
mantenimento della famiglia, ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito,
per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la
sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). I provvedimenti cautelari
adottati nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non
relativamente, forza di cosa giudicata, e possono essere modificati qualora più
non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in
specie quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o
si siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, n. 437 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, n. 77 pag. 545).
-
Il Pretore ha
respinto la domanda di riduzione poiché ha considerato che la perdita del posto
di lavoro era stata provocata dall’istante stesso, ragione per cui, non risultando
un’incapacità lavorativa, questi rimane in grado di percepire quanto guadagnava
presso il precedente datore di lavoro. L’appellante contesta di avere ridotto
volontariamente il proprio reddito e di essere in grado di guadagnare come in
precedenza.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che al momento della sottoscrizione dell’accordo con la
moglie l’appellante percepiva uno stipendio di fr. 120’000.– annui. Il 30
aprile 1996 egli è stato licenziato e da allora è in disoccupazione, percependo
fr. 5’500.– mensili.
a) Secondo la
giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello
conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma
potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente
esigibile da lui, la determinazione del contributo può fondarsi su tale reddito
ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e
dottrina). Dall’istruttoria è emerso che l’appellante è stato licenziato poiché
le sue prestazioni sono viepiù peggiorate (rogatoria __________). In siffatte
evenienze a ragione il Pretore poteva concludere che il marito avesse perso il
proprio posto per propria colpa. Certo, il teste ha precisato che la situazione
di disagio sul posto di lavoro perdurava dal maggio 1994, ma ciò non permette ancora
di affermare che l’appellante è stato licenziato per ragioni diverse rispetto a
quelle addotte dal datore di lavoro. A questo proposito è indifferente che
l’assicurazione contro la disoccupazione non abbia inflitto penalità, poiché il
giudice civile non è vincolato alle decisioni di tali autorità. L’appello su
questo punto è pertanto destituito di buon diritto.
b) Quand’anche si
volesse prescindere dall’imputare all’appellante la perdita del posto di
lavoro, appare dubbio in concreto che la sola circostanza di trovarsi
disoccupato possa fondare una riduzione del contributo alimentare. Intanto,
presentata poco dopo l’inizio del periodo di disoccupazione, l’istanza non
presenta ancora quell’elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(SJ 1984 260). Trattandosi di un evento temporaneo l’appellante deve presumersi
in grado di ricrearsi una situazione professionale e finanziaria equivalente,
non potendosi accontentare, se non transitoriamente, di un reddito inferiore
senza avere fatto ogni sforzo da lui ragionevolmente esigibile per cercare
un’occupazione adeguata ai suoi obblighi alimentari. A questo proposito dal
fascicolo processuale non risulta che l’appellante abbia intrapreso ricerche
occupazionali, né egli lo pretende, limitandosi ad addurre una riduzione del
suo reddito proprio a causa della disoccupazione, senza tuttavia fornire dati
concreti atti a dimostrare una modificazione rilevante della sua situazione
economica, per altro sconosciuta al riguardo del suo fabbisogno. D’altra parte
le presunte difficoltà nel reperire un’altra occupazione non sono state rese
verosimili, già per il fatto che l’appellante non ha fornito informazioni sulla
sua formazione e sulle sue prospettive di reinserimento professionale. Come già
si è detto in precedenza, la circostanza che l’assicurazione contro la
disoccupazione versi senza deduzioni le indennità prevista dalla legge è un’indizio,
ma non basta da sola per rendere verosimile l’impossibilità di trovare un
lavoro, in assenza di ogni riscontro oggettivo in tal senso. Ciò posto
l’appello, nuovamente infondato, deve pertanto essere respinto.
- Gli oneri
processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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