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Numero d'incarto:
11.1997.5
Data decisione, Autorità:
28.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00005
Lugano
28 maggio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria e
responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 25 maggio 1994 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ , __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 20 gennaio
1997 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 20 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2.
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________RFD di __________, sulla quale sorge una casa d’abitazione. Il fondo
è attiguo alla particella n. __________, appartenente a __________ __________. Entrambe le proprietà costeggiano
la strada pubblica. Lungo il confine tra le due particelle vi è, sul fondo di
__________ __________, una cinta formata in parte da una cancellata e in parte
da una rete metallica. Nella primavera del 1993 __________ __________, dopo avere ultimato un edificio
sul suo fondo, ha proceduto alla sistemazione esterna del terreno. Vicino alla
proprietà di __________ __________, a
valle della strada, egli ha costruito un muro di sostegno e ha rialzato il
terreno con una ripiena fin contro il muro di cinta della vicina.
B. Il 25 maggio 1994
__________ __________ ha convenuto
__________ __________ davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che fossero rimossi “i
materiali (pietre, sassi, catasta di legna ecc.) a ridosso del muro di cinta”
della sua proprietà. Nella sua risposta del 24 giugno 1994 il convenuto si è
opposto alla petizione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni
fino al dibattimento finale, tenutosi il 6 maggio 1996.
C. Statuendo il 20
dicembre 1996, il Pretore ha respinto l’azione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 1’200.– per ripetibili.
D. Insorta il 20 gennaio
1997 con un appello contro la sentenza appena citata, __________ __________ postula l’accoglimento della
petizione, la rimozione dei materiali litigiosi e la conseguente riforma del
giudizio pretorile. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e
di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha respinto la
petizione poiché, in sintesi, l’attrice non aveva dimostrato un danno alla sua
proprietà riconducibile a un uso eccessivo del fondo vicino da parte del
convenuto. Nell’ap-pello l’attrice sostiene che il Pretore ha disatteso gli art.
641
cpv. 2 e 689 CC in
relazione con l’art. 122 LAC, norme che, applicate correttamente, avrebbero
portato all’accoglimento della petizione.
-
L’appellante ha
promosso un’azione negatoria, esplicitamente dichiarata tale nella petizione
con richiamo espresso all’art. 641 cpv. 2 CC. Si tratta di una causa che il
proprietario intenta al fine di ottenere la cessazione di una turbativa
pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di
proprietà (Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La
turbativa deve costituire però un’ingerenza diretta, nel senso che deve
verificarsi sul fondo stesso dell’attore (DTF 111 II 26 consid. 2b; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª
edizione, pag. 175 n. 1896). Se l’ingerenza è invece una conseguenza indiretta
dell’esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l’art.
679 CC (v. anche DTF 106 II 309). Quest’ultima norma costituisce una
disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC. In caso di ingerenza
indiretta l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC rimane
possibile, ma non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi
(DTF 88 II 252 consid. 4, 73 II 151).
-
Sia per l’art. 641
cpv. 2 sia per l’art. 679 CC, in ogni modo, la violazione del diritto di
proprietà implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio di tale diritto, un
effetto dannoso attuale o altamente verosimile (Meier-Hayoz, op. cit., n. 111 ad art. 679 CC) e l’esistenza
di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio (Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 1909
segg.). Nei rapporti di vicinato, in particolare, l’art. 684 cpv. 1 CC
ribadisce che l’eccesso nell’esercizio della proprietà deve essere
pregiudizievole, ritenuto che l’immissione è eccessiva se comporta un effetto
dannoso e se supera i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso
locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto dannoso non
si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che per il
vicino vi siano incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer, op. cit., n. 1813 segg., pag. 143), senza che il
fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer,
op. cit. n. 1918, pag. 182; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 95 ad art. 679). Nel caso di scavi o costruzioni l’art. 685 cpv. 1
CC precisa inoltre che il proprietario deve fare in modo di non danneggiare i
fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in
pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
-
In concreto risulta
che nella primavera 1993 il convenuto ha rialzato il proprio terreno con pietre
e sassi fin contro il muro di cinta dell’attrice. Non risultano però ingerenze
dirette sul fondo dell’attrice: non consta, in specie, che la cinta a confine
si sia deformata o danneggiata per la spinta del terreno oppure sia soggetta a
carichi eccessivi. Non consta neppure che durante i giorni di pioggia deflussi
d’acqua convoglino nella proprietà dell’attrice – come quest’ultima asserisce –
sassi, terra e detriti. L’art. 641 cpv. 2 CC non sussidia quindi al caso in
esame. Per quel che è dell’art. 679 CC, il problema è di sapere se la sistemazione
del terreno eseguita dal convenuto configuri un eccesso nell’esercizio del
diritto di proprietà, ciò che il convenuto nega e che l’attrice doveva
dimostrare (DTF 109 II 310; Steinauer,
op. cit. n. 1919, pag. 182; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 97 ad art. 679). Gli atti non consentono di affermare tuttavia che
tale sistemazione costituisca un pericolo, né il fatto che la cinta sia vecchia
di decenni basta denotare una minaccia incombente. Quanto all’art. 685 cpv. 1
CC, il semplice rialzo di un terreno non è – contrariamente all’opinione
dell’appellante – un’opera, come non è un’opera il terrapieno (Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, pag. 30 seg.). Ciò non
impedisce a un vicino, certo, di invocare gli art. 684, 685 e 689 CC qualora
simili interventi costutiscano un pericolo (Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 31; Denis Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 746 n.
1785). Ancora una volta, però, in concreto manca ogni seria dimostrazione del
pericolo. Ne discende che l’appello, privo di consistenza, è destinato
all’insuccesso.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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