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Numero d'incarto:
11.1998.1
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00001
Lugano
30 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause .., .. e ..______ (misure
provvisionali in causa di stato) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre
1997 dall’
__________.
__________ __________,
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________
(__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________
__________ (1972);
che il 14 aprile 1997 il
marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo;
che con istanza del 14
aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure
provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a
__________ (inc. ..__________);
che alla discussione del 6
giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta
costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.–
mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc.
..__________);
che il 3 ottobre 1997
__________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a
disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc.
..__________);
che alla discussione
finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive
domande;
che il Pretore, statuendo
il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa
l’autovettura;
che le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della
moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili;
che con un “ricorso” in
tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto;
che il gravame non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’appellante impugna
il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun
contributo alimentare;
che l’atto d’appello deve
contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio,
l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f
CPC);
che, mancando tali
requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il ricorrente censura
il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di
consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma
non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma
del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le
motivazioni del Pretore;
che la tolleranza e la
benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non
possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze
dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine
perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il gravame,
irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali
andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità
del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e
spese;
che in ogni modo non si
giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono oneri
processuali né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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