AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.145
Data decisione, Autorità:
03.12.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00145
Lugano
7 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 19 novembre 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1998 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 luglio 1998 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1936) e __________ nata __________ (1931) si sono uniti in matrimonio il
__________ __________ 1962 a __________. La moglie ha avuto da una precedente
relazione la figlia __________ (1951). Dall’unione è nata __________a, il
__________ __________ 1962. Con sentenza del 9 giugno 1980 il Pretore
dell’allora giurisdizione di Lugano-Città ha pronunciato la separazione dei
coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sulle conseguenze
accessorie da essi sottoscritta il 26 luglio 1980. Tale accordo prevedeva, in
particolare, l’affidamento della figlia alla madre e stabiliva un contributo
alimentare di fr. 2’000.– mensili indicizzati, di cui fr. 1’500.– per la moglie
e fr. 500.– per la figlia.
B. __________ __________
ha instato il 4 giugno 1996 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 2 luglio 1996. Con petizione del 19 novembre 1996 egli ha
postulato il divorzio. __________ __________ si è opposta all’azione il 5
febbraio 1997, chiedendo in via subordinata, qualora fosse accolta la richiesta
del marito, un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili indicizzati e la
metà del capitale previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio.
Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le proprie tesi. Ultimata
l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 10 giugno 1998 __________
__________ ha confermato le domande di petizione, opponendosi a quelle della
moglie. Nel proprio memoriale del 12 giugno 1996 __________ __________ ha
ribadito le richieste formulate nella risposta.
C. Statuendo il 17
luglio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato __________
__________ a versare all’ex moglie una rendita di indigenza di fr. 1’710.50
mensili fino al 31 gennaio 1999, ridotta a fr. 481.– dal 1° febbraio 1999 al 31
luglio 2007 e a fr. 381.– dal 1° agosto 2007. La tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno (e per __________ __________, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato), compensate le ripetibili.
D. Contro la citata
sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 18 settembre 1998
nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, __________ __________
sia tenuto a versarle una rendita di indigenza di fr. 2’200.– mensili sino al
28 febbraio 1999 e di fr. 2’000.– dal 1° marzo 1999, vita natural durante.
L’appellante postula inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in
sede di appello.
Nelle sue osservazioni
dell’8 ottobre 1998 __________ __________ aderisce parzialmente all’appello,
dichiarandosi disposto a versare un contributo alimentare di fr. 599.– mensili
dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 2007. Per il resto propone la conferma della
sentenza impugnata, non opponendosi alla richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per
la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda istanza e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni
tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio
illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella
fattispecie non sono litigiose questioni relative a minorenni, sicché il documento
prodotto dall’appellante (copia del verbale di pignoramento relativo alla
figlia __________) deve essere stralciato dagli atti.
-
L’art. 152 CC
prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in
grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Rep.
1996 pag. 130; Hinderling/ Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo, 1995, pag. 298 segg. con
numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro,
Le mariage et le divorce, 3ª edizione, Berna 1995, pag. 152 n. 760 seg.).
L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di
equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
-
La pronuncia del
divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigioso rimane l’ammontare della
rendita di indigenza riconosciuta alla convenuta. Il Pretore ha calcolato un
reddito mensile del marito di fr. 5’700.– fino al febbraio 1999, ridotto a fr.
3’297.– dopo il pensionamento, e un reddito mensile della moglie di fr.
1’122.50. Valutato in fr. 2’630.– il fabbisogno minimo dell’attore e in fr.
2’361.– quello della convenuta, il Pretore ha attribuito a quest’ultima una
rendita di indigenza di fr. 1’710.50 fino al pensionamento dell’attore, ridotta
a fr. 481.– fino al 31 luglio 2007 e a fr. 381.– dal 1° agosto 2007.
-
L’appellante
sostiene che il suo fabbisogno minimo è di fr. 2’937.50 mensili, cui va
aggiunto il supplemento del 20% previsto da dottrina e giurisprudenza, per un
totale di fr. 3’525.–. Essa contesta dapprima il suo onere di locazione,
ammesso dal Pretore nella misura di fr. 860.– (come per l’attore). Fa valere di
vivere nello stesso appartamento sin dalla separazione e che non vi è motivo di
ridurle il canone effettivo poiché l’alloggio non è di lusso o superiore alle
sue esigenze, dovendo essa ospitare la figlia __________, residente a
__________, quando la visita, come pure la figlia __________. L’appellante
ribadisce inoltre di dovere rimanere in città a causa del suo precario stato di
salute, che richiede continue cure, e argomenta che la pigione di un appartamento
di 2½ locali a __________ sarebbe superiore rispetto a quella pagata
dall’appellato a __________.
La censura può essere
condivisa solo in parte. Dagli atti emerge che il canone di locazione mensile
dell’appellante è di fr. 1’057.– complessivi, di cui fr. 900.– per la pigione, fr.
50.– per l’acconto delle spese accessorie (doc. 3) e fr. 107.–- per il conguaglio
(doc. 2). L’importo di fr. 1’266.– esposto dalla convenuta nel proprio memoriale
conclusivo non è quindi dimostrato. A prescindere da ciò, nella determinazione
del fabbisogno per il calcolo di una rendita di indigenza deve essere inserito
un canone di locazione adeguato alle necessità della persona beneficiaria, e un
appartamento di tre locali è eccessivo per una persona sola. Come si è visto (consid.
2), il beneficiario di una rendita di indigenza non può pretendere di mantenere
lo stesso tenore di vita anteriore al divorzio. L’appellante non può pertanto
prevalersi delle passate condizioni esistenziali né, tantomeno, pretendere di
beneficiare di un alloggio eccedente le sue necessità personali per ospitare le
figlie maggiorenni che saltuariamente le rendono visita o che per questioni
finanziarie risiedono presso di lei. Ciò posto, all’appellante può essere
riconosciuto un canone di fr. 900.– mensili complessivi, che notoriamente le
consente di trovare un alloggio confacente alle necessità di una persona sola
anche nella città di __________. La riduzione dell’onere di alloggio, tuttavia,
deve essere considerata solo dal prossimo termine utile per la disdetta del
contratto di locazione, che nella fattispecie è il 30 settembre 1999 (doc. 3).
Ne consegue che fino al 30 settembre 1999 la spesa per l’alloggio della convenuta
va equitativamente ammesso in fr. 1’057.– mensili (doc. 2 e 3), che dal 1° ottobre
1999 vanno ridotti a fr. 900.– complessivi. Al proposito l’appello è fondato
entro tali limiti.
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L’appellante
rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di fr. 170.– mensili per spese
mediche ricorrenti, consistenti nella partecipazione ai costi non coperti dalla
cassa malati e nelle spese dentarie. Essa sostiene che tali costi, comprovati,
devono essere ammessi indipendentemente dal supplemento del 20%, tanto più che
il maggior agio è garantito solo fino al pensionamento dell’ex marito
(sentenza, pag. 7). L’argomentazione è provvista di buon diritto. Nel fabbisogno
minimo è compreso, infatti, il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994
pag. 142 e 146), sempre che ne sia dimostrata la necessità e l’entità (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht,
n. 16 ad art. 163 CC, n. 40 ad art. 166 CC; DTF 112 II 404 consid. 6). In tale
valutazione si tiene conto delle possibilità finanziarie degli ex coniugi,
dell’eventuale sostanza, dell’urgenza e dell’importanza dell’intervento o della
cura previsti (Bräm/ Hasenböhler,
Zürcher Kommentar, 1993, n. 45 ad art. 163 CC). Nella fattispecie emerge
dall’esame degli atti che la convenuta sopporta per spese non coperte dalla
cassa malati un costo medio mensile di fr. 100.– mensili per spese mediche
(doc. 10, 11 e 15) e di fr. 50.– per le spese dentarie (doc. 12, 16 e 21).
L’appello su questo punto merita pertanto di essere accolto in tale misura.
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In base alle
considerazioni sopra esposte il fabbisogno minimo della convenuta ammonta a fr.
2’708.– mensili fino al 30 settembre 1999 (minimo esistenziale fr. 1’025.–,
locazione fr. 1’057.–, premi della cassa malati fr. 206.–, imposte fr. 260.–,
assicurazione ED fr. 10.–, spese di partecipazione alle cure mediche e dentarie
fr. 150.–). Aggiungendo il supplemento del 20% (DTF 121 III 49), tale
fabbisogno ammonta a fr. 3’250.– mensili (arrotondati) e, dal 1° ottobre 1999,
a fr. 3’061.– (fabbisogno di fr. 2’551.– oltre al supplemento del 20%).
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Per quel che
concerne il reddito dell’attore, l’appellante rimprovera al Pretore di averlo
accertato in modo inesatto, omettendo di considerare l’accoglimento della
domanda di rendita d’invali-dità presentata dall’ex marito. Essa adduce che quest’ultimo
ha scelto il prepensionamento dopo la cessazione dell’erogazione di 730
indennità giornaliere, ciò che le causerebbe un pregiudizio finanziario importante,
onde la necessità di imputare all’ex marito un reddito potenziale. La censura è
solo parzialmente fondata.
In concreto l’attore ha
dimostrato di avere lasciato l’attività lavorativa per gravi motivi di salute
(doc. S) e di ricevere, in luogo e vece dello stipendio, le indennità giornaliere
di malattia. Egli ha presentato domanda di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità, ma la relativa decisione non era ancora stata presa al momento in
cui è stata emanata la sentenza impugnata, nonostante il medico curante avesse
formulato preavviso favorevole (interrogatorio formale dell’attore, verbale del
26 marzo 1998). All’attore, che non è più in grado di svolgere la precedente
attività lucrativa per motivi di malattia, non si può pertanto imputare un
reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito. L’appellante,
del resto, nemmeno menziona quali attività e quali possibilità di guadagno
potrebbe avere una persona ultrasessantenne, in precarie condizioni di salute.
Ciò non toglie che il reddito valutato dal Pretore debba essere rivisto per le
ragioni che seguono.
È incontestato che fino al
28 febbraio 1999 le entrate dell’attore consisteranno nelle indennità
giornaliere ricevute per titolo di malattia. L’assicurazione “Zurigo” corrisponde
infatti all’assicu-rato, dal 17 febbraio 1997 e per un massimo di 730 giorni,
ossia fino al 28 febbraio 1999, il 90% dello stipendio (doc. S, T e interrogatorio
formale dell’attore, verbale del 26 marzo 1998, pag. 1 e 2). Come ha rilevato
il Pretore, l’istruttoria non consente di determinare con precisione l’importo
versato dall’assicurazione. Dall’attestato del 24 novembre 1997 (doc. T)
risulta ad ogni modo un salario lordo annuo per il 1997 di fr. 88’218.–, pari a
circa fr. 76’000.– netti, ossia fr. 6’333.– mensili. Le indennità di malattia,
versate nella misura del 90% di quest’ultimo importo, ammontano di conseguenza
a fr. 5’700.– e saranno corrisposte fino al 28 febbraio 1999. Dal 1° marzo
1999, per contro, il reddito dell’appellato diminuirà. La cassa pensioni ha
riconosciuto invalido il suo assicurato e, una volta esaurito il diritto al
versamento di indennità giornaliere dell’assicurazione malattia, gli verserà
una rendita d’invalidità LPP equivalente al 50% del guadagno assicurato (lettera
del 26 marzo 1998, doc. BB). Nel caso concreto, visto il guadagno assicurato
dell’attore, tale importo corrisponderà a fr. 35’820.– annui (doc. DD), pari a
una rendita mensile di fr. 2’985.–. A tale prestazione si aggiungerà la rendita
presumibilmente versata dall’assicurazione invalidità. L’esito della domanda di
prestazioni inoltrata dall’attore non è noto, ma egli medesimo ammette un
reddito pensionistico di fr. 1’990.– mensili dal marzo 1999 (osservazioni
all’appello, pag. 9). In conclusione, quindi, il reddito mensile determinante
dell’attore ammonta a fr. 5’700.– fino al 28 febbraio 1999 e a fr. 4’975.– dal
1° marzo 1999 (rendita di invalidità LPP e rendita AI).
La situazione
dell’appellato si modificherà ancora al momento del pensionamento per
vecchiaia, il 21 maggio 2001, data alla quale maturerà il diritto a una rendita
AVS. Come si è visto, l’interessato stesso ammette che tale prestazione
ammonterà a fr. 1’990.– mensili (osservazioni all’appello, pag. 9). La rendita
LPP, per contro, diminuirà notevolmente, almeno per quanto risulta dagli atti.
L’avere di vecchiaia dell’attore è di fr. 230’938.– (doc. DD) e, applicando
l’aliquota di conversione del 7.2% (art. 17 OPP2) prevista per il calcolo della
rendita di vecchiaia, la rendita previdenziale annua sarebbe di fr. 16’627.–
annui, pari a fr. 1’385.– mensili. Il reddito dell’ex marito ammonterà quindi a
fr. 3’375.– mensili dal 1° giugno 2001 (fr. 1’990.– rendita AVS + fr. 1’385.–
rendita LPP).
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Il Pretore ha
determinato in fr. 2’630.– il fabbisogno dell’attore fino al 28 febbraio 1999
(minimo esistenziale fr. 1’025.–, locazione fr. 860.–, premi di cassa malati fr.
264.–, assicurazione ED fr. 11.–, imposte fr. 470.–). Aggiungendo il noto supplemento
del 20% su tutto l’ammontare, l’importo determinante per il calcolo della rendita
di indigenza è di fr. 3’156.– mensili. Fino al pensionamento per vecchiaia, dal
1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, il fabbisogno dell’appellato deve tuttavia
essere maggiorato di fr. 238.–. Egli deve infatti versare fino al pensionamento
un contributo AVS come persona senza attività lucrativa (art. 10 AVS e art. 28
OAVS: fr. 4’975.– x 12 x 20 = 1’194’000.–, ai quali corrisponde un contributo
annuo di fr. 2’856.–, ossia fr. 238.– mensili). Il fabbisogno mensile dell’attore
risulta quindi di fr. 2’868.–, cui va aggiunto il noto 20%, per un totale di fr.
3’441.– (arroton-dati). Dal 1° giugno 2001 il fabbisogno dell’ex marito
diminuirà, non essendo più dovuti i contributi AVS. Anche le imposte diminuiranno
a seguito della contrazione del reddito, sicché l’importo di fr. 270.– stimato
dal Pretore appare adeguato alle circostanze. Si può quindi prevedere dal 1°
giugno 2001 un fabbisogno dell’appellato pari a fr. 2’430.– mensili, che con il
supplemento del 20% raggiunge fr. 2’916.–.
-
In sintesi, operate
le rettifiche esposte in precedenza ai rispettivi fabbisogni e redditi, il
quadro patrimoniale (mensile) delle parti si presenta come segue:
Fino
al 28 febbraio 1999:
reddito del
marito fr. 5’700.—
reddito della
moglie fr. 1’122.50
fabbisogno
del marito fr. 3’156.—
fabbisogno
della moglie fr. 3’250.—
disponibilità
del marito fr. 2’544.—
ammanco della
moglie fr. 2’127.50
Dal 1°
marzo al 30 settembre 1999:
reddito del
marito fr. 4’975.—
reddito della
moglie fr. 1’122.50
fabbisogno
del marito fr. 3’441.—
fabbisogno
della moglie fr. 3’250.—
disponibilità
del marito fr. 1’534.—
ammanco della
moglie fr. 2’127.50
Dal
1° ottobre 1999 al 31 maggio 2001:
reddito del
marito: fr. 4’975.—
reddito della
moglie fr. 1’122.50
fabbisogno
del marito fr. 3’441.—
fabbisogno
della moglie fr. 3’061.—
disponibilità
del marito fr. 1’534.—
ammanco della
moglie fr. 1’938.50
Dal
1° giugno 2001:
reddito del
marito: fr. 3’375.—
reddito della
moglie fr. 1’122.50
fabbisogno
del marito fr. 2’916.—
fabbisogno
della moglie fr. 3’061.—
disponibilità
del marito fr. 459.—
ammanco della
moglie fr. 1’938.50
L’ex marito deve quindi
versare all’appellante una rendita di indigenza di fr. 2’127.50 (fabbisogno
dell’ex moglie fr. 3’250.–, meno il reddito di fr. 1’122.50), ma solo fino al
28 febbraio 1999. Il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152
CC non può, in effetti, essere ridotto a vivere egli medesimo nell’in-digenza,
cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1996 pag. 130;
Hausheer/Spycher, in: Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Dopo il 1° marzo 1999, vista la
riduzione del suo reddito, l’obbligato alimentare dovrebbe versare solo quanto
eccede il proprio fabbisogno maggiorato del 20%, ossia fr. 1’534.– dal 1° marzo
1999 al 31 maggio 2001, e fr. 459.– dal 1° giugno 2001, data del pensionamento.
Vista la grave situazione di indigenza dell’appellante, il primo giudice ha
tuttavia imposto all’attore, per motivi di equità, di consumare la propria
sostanza in ragione di fr. 100.– mensili fino al 31 luglio 2007, così da
versare alla ex moglie un contributo più consistente. L’appellato, dal canto
suo, ha dichiarato di aderire parzialmente al gravame, proponendo un contributo
alimentare di fr. 559.– fino al 31 luglio 2007. Visto quanto sopra, la rendita
mensile di indigenza in favore dell’appellante va stabilita in fr. 2’127.50
fino al 28 febbraio 1999, in fr. 1’634.– dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001,
in fr. 559.– dal 1° giugno 2001 fino al 30 settembre 2007 e in fr. 459.– dal 1°
ottobre 2007. L’appello deve pertanto essere accolto entro tali limiti.
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellato ha proposto
un contributo alimentare mensile di fr. 559.– dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio
2007, aderendo parzialmente all’appello. Egli soccombe quindi in misura
parziale. L’appellante, dal canto suo, vede accolte quasi integralmente le
proprie richieste per il periodo fino al 28 febbraio 1999, mentre nei periodi
successivi ottiene un aumento del contributo alimentare, ma in misura minima
rispetto alle proprie domande di giudizio. Ciò premesso, appare equo
suddividere i costi dell’appello in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
Non si giustifica ad ogni modo di modificare la ripartizione degli oneri di
prima sede, poiché davanti al Pretore era litigioso anche il principio stesso
del divorzio. La ripartizione degli oneri processuali decisa dal primo giudice
si rivela quindi ispirata a ragionevoli criteri di equità.
La domanda di assistenza
giudiziaria postulata dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti
nella fattispecie i requisiti dell’indigenza e della probabilità di buon esito
del gravame, quanto meno in misura parziale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
è tenuto a versare a __________ __________ nata __________ una rendita di
indigenza (art. 152 CC), entro il 5 di ogni mese, di fr. 2’127.50 mensili al 28
febbraio 1999, di fr. 1’634.– mensili dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, di fr.
559.– dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2007 e di fr. 449.– in seguito.
L’ammon-tare della rendita va adeguato all’indice nazionale dei prezzi al
consumo, la prima volta nel gennaio 1999 sulla base dell’indice di luglio 1998.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
-
__________ è ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti per un mezzo a carico dell’appellante, e per essa a carico dello Stato, e
per un mezzo a carico della controparte. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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