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Numero d'incarto:
11.1998.152
Data decisione, Autorità:
18.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00152
Lugano
18 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza dell’11 agosto 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 settembre
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
14 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellante il 2 novembre 1998;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di cauzione processuale presentata da __________
__________ __________ il 26 ottobre 1998;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1936) e __________ nata __________ (1947) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1988. Dall’unione è nato il figlio
__________ (____________________1988). __________ __________ è padre di altre
due figlie, oggi maggiorenni, avute da due precedenti matrimoni. __________
__________, egli non risulta avere altre fonti di reddito all’infuori
dell’indennità __________; la moglie, già maestra di sci, è attualmente
iscritta alla disoccupazione. I coniugi vivono separati dal 24 luglio 1997. Il
19 novembre 1997 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 6 febbraio 1998.
B. Con istanza del 22
agosto 1998 __________ __________ __________ ha instato perché
l’Amministrazione federale delle finanze le versasse in via provvisionale un
contributo per sé e il figlio di fr. 3’364.– mensili, da trattenere dalle
indennità parlamentari erogate al marito, e perché quest’ultimo le corrispondesse
una provvigione ad litem di fr. 2’800.–. Alla discussione del 9
settembre 1998 __________ __________ non è comparso, limitandosi a inviare alla
Pretura osservazioni per fax nelle quali si opponeva all’istanza.
C. Con decreto cautelare
del 14 settembre 1998 il Pretore ha fatto obbligo a __________ __________ di
stanziare un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– per il figlio
__________, uno di fr. 1’500.– per la moglie e una provvigione ad litem
di fr. 2’800.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state
poste per un quarto a carico dell’istante e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 150.– per ripetibili ridotte.
D. __________ __________
è insorto contro il citato decreto con un appello del 23 settembre 1998 nel
quale chiede di ridurre il contributo per il figlio a fr. 800.– mensili e
quello per la moglie a fr. 500.–, riformando di conseguenza il giudizio
impugnato. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1998 __________ __________
__________ conclude perché l’appello sia respinto, perché l’appellante sia
tenuto a fornire cauzione processuale e perché le sia concesso il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. __________ __________ propone, con scritto del 2
novembre 1998, di respingere l’istanza di cauzione e postula a sua volta
l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Entrambe le parti
hanno prodotto documenti nuovi in appello. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta
invero di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede, ma tale divieto
non si applica alle relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette
per diritto federale dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231
consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 420 e ad art. 321 CPC). In concreto è
litigioso anche il contributo per il figlio minorenne, sicché i nuovi documenti
sono ricevibili, quanto meno nella misura in cui servono a determinare i
fabbisogni dei genitori e la capacità contributiva dell’obbligato alimentare.
-
Il Pretore, accertato
un reddito della moglie di fr. 1’500.– mensili e determinato in fr. 3’004.–
mensili il suo fabbisogno minimo, ha fissato il contributo in suo favore a fr.
1’500.– mensili e quello per il figlio a fr. 1’100.– mensili. L’appellante
sostiene che a causa del precario stato di salute il proprio reddito non supera
fr. 5’000.– mensili e fa valere che, con un fabbisogno minimo di fr. 5’600.–
mensili, egli non è in grado di versare i contributi stabiliti dal primo
giudice.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni
edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
1996, pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
In concreto il
Pretore non ha seguito tale metodo di calcolo, limitandosi a fissare il
contributo per la moglie in modo da garantire a quest’ultima la copertura del
fabbisogno minimo. Ciò non è conforme al diritto federale. Il risultato cui è
giunto il primo giudice deve quindi essere verificato alla luce dei criteri
posti dalla giurisprudenza.
Ora, per quanto riguarda
il fabbisogno del convenuto (non determinato dal Pretore), esso ammonta
complessivamente a fr. 2’395.– mensili. Tale cifra comprende il minimo
esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.–), il canone di locazione (fr.
900.–), il costo del riscaldamento (fr. 120.–), il premio cassa malati (fr.
250.–) e le imposte (fr. 100.–). La retribuzione dell’infermiera (fr. 3’000.–)
e le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 1’000.–), esposte
dall’appellante, non possono invece essere riconosciute già per il fatto che
non sono state rese minimamente verosimili.
Il fabbisogno mensile di
moglie e figlio essendo incontestato, il quadro economico della famiglia si
presenta come segue:
reddito del marito fr.
5000.– mensili
reddito della moglie fr.
1500.– mensili
fr.
6500.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2395.– mensili
fabbisogno minimo della moglie fr.
3004.– mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr.
1100.– mensili
fr.
6499.– mensili
L’appellante può conservare per sé fr.
2395.– mensili
versando al figlio fr.
1100.– mensili
e alla moglie fr.
1500.– mensili.
L’appello, non privo di
temerarietà, deve quindi essere respinto.
-
L’istante chiede che
in virtù dell’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC l’ap-pellante presti cauzione processuale
per le spese e le ripetibili di appello. La domanda è irricevibile ove appena
si consideri che non sussiste alcun titolo giuridico per esigere il deposito di
una cauzione nelle cause di stato, ipotesi esclusa anzi dall’art. 154 CPC.
-
Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante esce perdente su tutta la linea; la moglie, da parte sua, si vede
respingere la richiesta di cauzione processuale. Appare giustificato perciò che
l’appellante sopporti i quattro quinti delle spese, con obbligo di rifondere
alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Destinata al rigetto è la richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che,
foss’anche dato il requisito dell’indigenza, il caso in rassegna difettava sin
dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole
(art. 157 CPC). Quanto all’assi-stenza giudiziaria postulata dalla moglie,
l’attribuzione di ripetibili rende la domanda – di per sé – senza oggetto.
Nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente,
difficile o addirittura impossibile, si giustifica nondimeno di concederle sin
d’ora il beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alle osservazioni
all’appello (art. 155 CPC)
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza
di cauzione processuale presentata da __________ __________ __________ è
irricevibile.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Nella misura in cui
l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso,
__________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________,
limitatamente alle osservazioni all’appello.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per quattro quinti a carico di __________ __________ e per un quinto a
carico __________ __________ __________. L’appellante verserà alla controparte
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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