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Numero d'incarto:
11.1998.192
Data decisione, Autorità:
20.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00192
Lugano
20 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
istanza del 3 dicembre 1997 da
__________ __________,
__________ __________,
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'appellazione del 20 novembre 1998 presentata da __________
__________ contro la sentenza emessa il 12 novembre 1998 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e __________ __________ sono titolari, insieme con
__________ e __________ __________, di quote di proprietà per piani della particella
n. __________RFD di __________, alla quale si accede da una stradina che
attraversa la confinante particella n. __________, proprietà di __________
. Il 25 aprile 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
in accoglimento di un'azione di accesso necessario, ha ordinato all'ufficiale
dei registri di __________ di iscrivere una servitù di passo veicolare a carico
del fondo n. e a favore del n. , da esercitare su una
striscia larga 2.5 m e lunga 15 m a confine con la strada __________ (inc.
/). Un appello presentato da __________ contro tale
sentenza è stato stralciato dai ruoli il 4 luglio 1997 per mancato versamento
dell'anticipo (..).
B. Nel novembre del 1997 __________ __________ ha cominciato a
costruire un muretto sulla sua proprietà. Il 3 dicembre 1997 __________
__________, __________ __________, __________ e __________ __________ hanno promosso
davanti allo stesso Pretore un'azione possessoria, chiedendo che fosse ingiunto
al vicino – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ripristinare la situazione
precedente e di demolire qualsiasi manufatto che impedisse l'accesso veicolare
alla loro proprietà. In via cautelare essi hanno postulato l'interruzione
immediata della costruzione del muro. Il giorno successivo il Pretore ha
ordinato a __________ __________, inaudita parte, di sospendere ogni lavoro di
costruzione che ostacolasse l'esercizio della servitù. All'udienza del 9 marzo
1998 __________ e __________ __________ hanno rinunciato all'azione. In seguito
la causa è stata sospesa. Alla discussione del 30 aprile 1998 __________
__________ e __________ __________ hanno confermato le proprie domande, alle
quali si è opposto __________ __________. Esperita l'istruttoria, nel
rispettivo memoriale scritto le parti hanno ribadito le loro domande,
rinunciando alla discussione finale.
C. Con
sentenza del 12 novembre 1998 il Pretore, dimessi __________ e __________
__________ dalla lite, ha accolto l'azione possessoria e ha ordinato a
__________ __________ – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e
dell'art. 292 CP – di demolire il muretto a confine tra le due proprietà finché
risultasse libera una larghezza di 2.50 m misurata dalla ringhiera soprastante
il muro che divide i due fondi dalla strada comunale, allontanando inoltre a
2.50 m dal segno di confine in sasso posto all'imbocco della strada il pilastrino
di sostegno della “sostra” che si trova a una distanza di 2.13 m. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
D. Insorto
contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 novembre 1998, __________
__________ chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame – che
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione
possessoria. La presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
con decreto del 4 dicembre 1998. Nelle loro osservazioni del 18 dicembre 1998 __________
Zihlmann e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Davanti al Pretore gli istanti si sono valsi dell'art. 928 CC
(azione di manutenzione), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso
da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione
della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni.
L'azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù
(Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a
edizione, nota 74 dell'introduzione agli art. 926-929 CC). L'art. 919 cpv. 2 CC
dispone in effetti che nel caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del
diritto è parificato al possesso della cosa. L'azione possessoria presuppone,
per il resto, che sia reso verosimile l'esercizio della servitù e che quest'ultima
sia iscritta nel registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark, op. cit., n. 12
dell'introduzione agli art. 926-929 e nota 5 ad art. 928 CC).
-
Il
Pretore ha ritenuto che la larghezza di 2.50 m prevista dalla servitù di passo
non va misurata dal confine tra i due fondi con la strada comunale, poiché
dalla sentenza 25 aprile 1997 risultava che il passo doveva essere esercitato
sulla strada esistente. Egli, dopo avere accertato che con la costruzione del
muretto a confine tra le due proprietà la larghezza del passo si riduce di 1.45
m e che il primo pilastrino della “sostra” restringe il passaggio a 2.13 m, ha
ordinato al convenuto di eliminare tali manufatti in modo da non ostacolare
l'accesso veicolare. Il convenuto sostiene nell'appello che la sentenza 25
aprile 1997 stabilisce soltanto, senza peraltro alcuna planimetria ufficiale,
una servitù di passo necessaria su una larghezza di 2.50 m dal confine della
strada comunale e che egli si è attenuto a quanto previsto da tale sentenza,
senza limitare il diritto di passo a favore dei convenuti.
-
La
protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: l'esito di
un'azione di manutenzione vertente tra il proprietario di un fondo gravato di
servitù e il beneficiario della stessa dipende quindi, in linea di principio,
dal modo in cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento
della turbativa (Stark, op. cit.,
n. 5 ad art. 928 CC). L'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù è
invece un problema di diritto, estraneo alla natura di un'azione possessoria (Stark, op. cit., nota 92 dell'introduzione
agli art. 926-929 CC). Resta il fatto che il giudice di un'azione possessoria
non può valutare gli estremi di un'illecita violenza senza considerare il
rapporto giuridico tra le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia
chiara. La procedura possessoria ha natura meramente sommaria (art. 374 CPC) e
non deve sostituirsi all'azione di merito (I CCA, sentenza del 7 marzo 1996,
nella causa I. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 14, pag. 3 segg.; sentenze del 22 dicembre 1997 nella causa G. e dell'8
aprile 1998 nella causa __________ __________).
-
In
concreto risulta dagli atti che con sentenza 25 aprile 1997 il Pretore ha
ordinato l'iscrizione di una servitù di passo veicolare a carico della
particella n. __________ e a favore della n. __________“da esercitarsi su una
striscia larga 2.5 m e lunga 15 m a confine con la strada __________ ” (inc.
/, richiamato). Nel quadro dell'attuale causa il convenuto
si è opposto all'azione muovendo contestazioni sul modo di misurare la
larghezza della servitù. Ora, quanto dispone la citata sentenza non è molto
preciso, né è dato di capire da quale punto debba essere misurata la larghezza
del passo. Comunque sia, e come si è visto, nell'ambito di un'azione possessoria
questioni di merito possono essere esaminate solo sommariamente, a titolo
semplicemente pregiudiziale (I CCA, sentenza del 22 dicembre 1997 nella causa
A. SA e G. c. M.). A un giudizio meramente sommario, in concreto il diritto di
passo a favore del fondo n. __________RFD sembra estendersi a tutta la
larghezza della via che è delimitata verso la strada __________ da un alto muro
di sostegno (fotografie I e IV, inc. n. /) a 75 cm dal
confine con la strada pubblica (verbale di sopralluogo del 21 settembre 1998,
planimetria doc. 1). Non è contestato inoltre che per raggiungere la loro
proprietà gli istanti devono necessariamente passare da tale stradina, che
collega il fondo alla pubblica via (fotografie I, III, III e IV scattate
durante il sopralluogo del 12 dicembre 1995 nell'incarto /,
richiamato). L'istruttoria ha dimostrato dipoi che tra il muretto edificato a
confine dal convenuto dopo la sentenza del 25 aprile 1997 (fotografia II,
verbale di sopralluogo del 21 settembre 1998) e la ringhiera sul muro di sostegno
la larghezza del passaggio è ridotta a 1.45 m, mentre all'imbocco della
stradina la distanza tra il pilastrino della “sostra“ posta sul fondo del
convenuto e il segno di confine in sasso della strada pubblica è di 2.13 m
(verbale di sopralluogo del 22 settembre 1998 e fotografie annesse, in
particolare V). Risulta perciò che il convenuto ha ridotto il calibro della
stradina gravata dalla servitù di passo, ciò che costituisce una turbativa
nell'esercizio della servitù. Del resto l'appellante medesimo ha ammesso che
ora il diritto di passo veicolare non è esercitabile e che dopo la costruzione
del muro l'accesso veicolare alla casa degli istanti non è più possibile
(interrogatorio formale del 7 settembre 1998 risposta n. 1). Tutto ciò posto,
si deve concludere – almeno a un sommario esame della fattispecie – che gli
istanti hanno reso verosimile una turbativa dell'esercizio della servitù. Ne
discende che l'appello si rivela infondato e deve essere respinto.
-
Nell'appello
il convenuto contesta altresì l'ammontare delle ripetibili poste a suo carico
dal Pretore, ma omette di indicare a quanto dovrebbero essere ridotte. Tale formulazione,
del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC (Rep. 1993 pag. 227), di modo che su questo punto l'appello si rivela
irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv.1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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