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Numero d'incarto:
11.1998.43
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00043
Rinvio T.F.
Lugano
15 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione dell'8 marzo 1993 dall’
ing.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19
giugno 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 maggio
1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 maggio
1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra __________ __________ (1926) e __________ nata __________ (1927), respingendo
la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie. Statuendo il 6
agosto 1997, questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da
__________ __________ contro la sentenza del Pretore e ha obbligato __________
__________ a versare all’appellante fr. 742.– mensili a titolo di rendita
d’indigenza. Adito da __________ __________, il Tribunale federale ha annullato
l’11 novembre 1997 la sentenza di appello, ciò che rende necessaria
l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia,
riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa
Camera nella sentenza del 6 agosto 1997 (consid. A - E).
B. La Camera ha
interrogato l’attore a un’udienza tenutasi il 20 maggio 1998 e ha richiamato
dall’ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città l’incarto fiscale di
__________ __________. Il 9 dicembre 1998 quest’ultimo ha presentato un’istanza
di restituzione in intero per produrre nuove prove. Le parti hanno rinunciato
alla discussione finale e hanno presentato un memoriale scritto. L’attore ha
ribadito la sua opposizione al versamento di ogni contributo alimentare per la
convenuta; __________ __________ ha chiesto la conferma della sentenza emessa
dalla Camera il 6 agosto 1997.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza del 6 agosto
1997 questa Camera aveva già accertato che la convenuta, con un reddito mensile
di fr. 2’578.– e un fabbisogno maggiorato del 20% di fr. 3’320.–, doveva essere
considerata indigente. Ha obbligato l’attore perciò a versarle l’importo di fr.
742.– necessario per colmare l’ammanco mensile. Il Tribunale federale ha
respinto le critiche dell’attore sul reddito e il fabbisogno della convenuta.
Ha annullato la sentenza di questa Camera, nondimeno, perché dagli atti non
risultava con sufficiente chiarezza la situazione economica dell’attore (consid.
4).
-
La rendita prevista dall’art.
152 CC garantisce il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel
limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20%
(DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art.
152 CC; Hinder-ling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge
debitore della rendita non può essere ridotto a vivere con una disponibilità
inferiore al proprio fabbisogno minimo, che consiste a sua volta nel limite
vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF
121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art.
152 CC).
-
Contrariamente a
quanto pretende l’attore, la situazione economica va accertata al momento in
cui è stato pronunciato il divorzio, ossia in concreto nel 1995. Ora, per
quanto riguarda il fabbisogno minimo dell’attore, esso ammonta a fr. 2’275.–
mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, oneri stimati
dell’usufrutto fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 250.–, carico fiscale
fr. 500.–). Maggiorato del 20% come prevede la predetta giurisprudenza, esso
ascende a fr. 2’730.– mensili. Il contributo per la figlia __________ (nata nel
1969), erogato spontaneamente dall’attore, non può essere ammesso nel
fabbisogno minimo poiché il sostentamento dell’ex coniuge è preponderante
rispetto a quello di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 448 n. 08.31; SJZ 94/1998 pag. 392). Davanti a questa Camera
l’appellato ha chiesto con una domanda di restituzione in intero che fossero
richiamati dall’Ufficio esecuzioni gli estratti delle procedure pendenti a suo
nome, le quali dimostrerebbero la sua situazione debitoria. Se non che, per
prassi costante, il rimborso di debiti verso terzi può essere inserito nel
fabbisogno di un coniuge solo se il relativo debito è stato contratto di comune
accordo nell’interesse della famiglia e a condizione che ogni membro della
famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996
in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino
dell’Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Nella fattispecie non è dato né
l’uno né l’altro presupposto. La domanda di restituzione in intero deve dunque
essere respinta.
-
Per quanto riguarda
il reddito dell’attore, giova ricordare che questi svolge tuttora la sua
attività di ingegnere prestando essenzialmente consulenze vibroacustiche (verbale
dell’udienza 20 maggio 1998). Dall’incarto fiscale richiamato risulta che
l’autorità ha accertato un reddito aziendale di fr. 46’986.– annui nel 1992, di
fr. 35’863.– annui nel 1993 e di fr. 47’398.– annui nel 1994. Nel 1995
l’interessato ha dichiarato entrate annue per fr. 42’491.– e spese per fr.
47’337.–, tuttavia il suo reddito aziendale non appare inferiore a fr. 8’000.–
(come del resto nel 1996), poiché diverse spese professionali – come quelle per
i pasti, gli acquisti personali e le riparazione della casa – non possono essere
dedotte. Ciò posto, all’attore va computato un reddito medio di fr. 2’880.–
mensili. Se a tale importo si aggiunge la rendita AVS di fr. 650.– mensili
(dichiarazione fiscale 1997/98), le entrate risultano mediamente di fr. 3’530.–
mensili. Egli è pertanto in grado di erogare la pensione di fr. 742.– senza
vedersi intaccare il fabbisogno proprio (fr. 2’730.– mensili).
-
È appena il caso di
ricordare inoltre che l’interessato percepisce canoni di locazione del suo
stabile in via __________ __________ per una media mensile di fr. 1’500.–
(memoriale conclusivo dell’8 febbraio 1995, pag. 13). Certo, egli sostiene che
tale importo è teorico poiché le figlie, proprietarie dello stabile, rifiutano
di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria, che sono pagate da lui
(verbale dell’udienza 20 maggio 1998). In nessun modo però egli ha reso
verosimili tali esborsi, sicché anche gli introiti della locazione dovrebbero
essere considerati nella sua disponibilità finanziaria. Infine non si deve trascurare
che dall’incarto fiscale l’attore risulta possedere una sostanza imponibile di
fr. 851’600.– (dichiarazione d’imposta 1997/98), tant’è che egli stesso ammette
nel memoriale conclusivo dell’8 febbraio 1995 un provento mensile di fr.
3’940.–. Gli attuali accertamenti confermano, in definitiva, le conclusioni
tratte da questa Camera nella sentenza del 6 agosto 1997, ovvero che l’attore è
in grado di versare all’ex moglie una rendita di fr. 742.– mensili (art. 152
CC) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. L’appello va pertanto accolto
entro questi limiti.
-
Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle
richieste di giudizio, l’appellante risulta soccombere maggiormente, ragion per
cui si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri di questa sede,
con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili
ridotte (che tiene conto anche del supplemento d’istruttoria). Visto l’esito
dell’appello, si giustifica di modificare anche il dispositivo sugli oneri di
prima sede. Dato che l’attore offriva fr. 500.– mensili (seppure in via
subordinata), la convenuta risulta soccombente pressoché per intero, ciò che
giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese processuali di primo
grado, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili
ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata
-
__________ __________ verserà a __________
__________ dal 1° giugno 1995, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 742.–
mensili a titolo di rendita d’indigenza.
-
La tassa di giustizia di fr. 1’000.–
e le spese, da anticipare dall’attore nella misura richiesta, sono poste per un
quinto a carico dell’attore stesso e per il resto a carico della convenuta, che
rifonderà all’attore fr. 1’600.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 490.–
b) spese fr.
50.–
fr.
540.–
sono
posti per due terzi a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellato.
__________ __________ rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili
ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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