AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.54
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00054
Lugano,
12 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________
(______________________________) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di
separazione con riconvenzione di divorzio: misure provvisionali) promossa con
petizione del 16 agosto 1996 da
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, ora in __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto cautelare del 9 marzo 1998 con cui il Pretore ha modificato
l’assetto provvisionale del coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 18 marzo 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9
marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1949) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il
____________________ 1975. Dal matrimonio è nata __________ (1979). Il marito è
funzionario __________; la moglie, __________ diplomata, ha lavorato a ore
dall’ottobre 1994 al dicembre 1995 in un negozio di abbigliamento a __________,
guadagnando tra fr. 500.– e fr. 600.– lordi mensili. Il 6 aprile 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il
tentativo di conciliazione, cui ha poi rinunciato perché i coniugi avevano ripreso
nel frattempo la vita in comune.
B. __________ __________
si è rivolta al Pretore il 14 dicembre 1995 per un secondo tentativo di
conciliazione. Quello stesso mese i coniugi hanno cessato la comunione
domestica. Il tentativo di con-ciliazione è decaduto infruttuoso il 12 febbraio
1996. Il 16 agosto successivo __________ __________ ha promosso causa di separazione
per tempo indeterminato, postulando in via provvisionale un contributo mensile
di fr. 2600.– per sé e di fr. 1200.– per la figlia. Al contraddittorio provvisionale
del 27 agosto 1996 le parti si sono accordate nel senso che la figlia sarebbe
stata affidata alla madre, mentre __________ __________ avrebbe versato un contributo
mensile di fr. 2300.– per la moglie e uno di fr. 1200.– per la figlia (assegno
familiare compreso), dedotti i premi della cassa malati da egli pagati
direttamente per le beneficiarie. Il Pretore ha approvato l’accordo seduta
stante.
C. Il 22 aprile 1997
__________ __________ ha presentato la risposta di merito, opponendosi alla
separazione e chiedendo in via riconvenzionale il divorzio. Contestualmente
egli ha sollecitato la soppressione del contributo provvisionale per la moglie
e la riduzione a fr. 800.– mensili di quello per la figlia. __________
__________ ha proposto di respingere l’istanza. Con decreto del
20 giugno 1997 il Pretore
ha respinto la prospettata modifica, confermando l’assetto provvisionale
omologato il 27 agosto 1996. Un appello presentato da __________ __________ a
questa Camera è stato respinto il 31 luglio 1997 (inc.
..__________). La causa di merito è tuttora in fase istruttoria.
D. Adito nuovamente il
Pretore, __________ __________ ha instato il
25 novembre 1997 perché il
contributo provvisionale a favore della figlia, divenuta maggiorenne, fosse
azzerato e quello per la moglie ridotto a fr. 500.– mensili. All’udienza del 15
gennaio 1998 __________ __________ non ha contestato che la figlia fosse
divenuta indipendente dal profilo economico, ma ha chiesto che il contributo
alimentare per sé fosse aumentato da fr. 2300.– a
fr. 3700.– mensili e il 2
febbraio 1998 ha rivendicato anche una provvigione ad litem di fr.
8000.–. Alla discussione provvisionale del 5 marzo 1998 __________ __________
ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1020.25 mensili,
opponendosi al versamento di qualsiasi provvigione. Statuendo il 9 marzo 1998,
il Pretore ha aumentato il contributo per la moglie a fr. 3214.– mensili dal 1°
febbraio 1998 (salvo deduzione dei premi per la cassa malati pagati
direttamente dal marito); la domanda di provvigione ad litem è stata
invece respinta. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 120.–) sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto
predetto __________ __________ è insorto con un appello del 18 marzo 1998 in
cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 500.–
mensili, che gli oneri processuali siano posti interamente a carico di lei e
che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 10 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 321 cpv. 1 CPC
vieta di formulare nuove domande in appello (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 83 segg.). Nella fattispecie del resto non è più questione di
figli minorenni, al cui riguardo si applicherebbe il principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). L’appellante non può pretendere
quindi più o altro di quanto ha chiesto davanti al Pretore. Nel-la misura in
cui postula una riduzione del contributo per la moglie non solo a fr. 1020.25
mensili, bensì a fr. 500.–, egli avanza perciò una conclusione nuova,
irricevibile in questa sede.
- L’appellante si
duole del fatto che il Pretore non ha imputato alla moglie alcun reddito,
sebbene questa abbia lavorato a tempo parziale dall’ottobre 1994 al dicembre
1995, abbia rifiutato di riprendere lo stesso impiego dopo la fine dalla
comunione domestica e non abbia inoltrato alcuna domanda per ottenere una
rendita di invalidità. Il Pretore ha rilevato, nel decreto in oggetto, che
l’interessata ha ormai superato i 45 anni di età e non è in grado di svolgere
alcuna occupazione perché afflitta da ernia del disco. Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare all’ap-pellante, da parte sua, che durante una causa di
separazione o di divorzio ogni coniuge ha il diritto di conservare, per quanto
le condizioni economiche della famiglia ciò consentano, il tenore di vita
anteriore (sentenza del 31 luglio 1997, consid. 5 con rinvio a DTF 114 II 26 e
302 consid. 3a). Nella fattispecie l’appellante non contesta – a ragione – che
il suo guadagno basti a finanziare due economie domestiche separate. Egli non
può pretendere quindi che in pendenza di causa la moglie lavori più di quanto
già lavorava nel dicembre del 1995.
Al momento in cui è si
rivolta al Pretore per il tentativo di conciliazione l’interessata lavorava
come venditrice a ore per un negozio di abbigliamento a __________, guadagnando
tra fr. 500.– e fr. 600.– lordi mensili (verbali, pag. 6, n. 1). La circostanza
ch’essa abbia cessato l’attività proprio in concomitanza con la separazione di
fatto può invero lasciare perplessi. L’appellante non contesta tuttavia che per
continuare a lavorare in quel negozio dopo il dicembre del 1995 l’attrice
avrebbe dovuto aumentare il proprio grado di occupazione (verbali, pag. 7, n.
10, e pag. 16), ciò ch’essa non era tenuta a fare. Né è stato reso verosimile
che altre possibilità d’impiego a ore sussistessero nella zona per donne della
sua età (1952). Certo, l’interessata svolge attualmente l’attività di
__________ presso la Società __________ di __________ a __________ (verbali,
pag. 6, n. 3), ma non risulta – né l’appellante asserisce – ch’essa consegua un
reddito. Quanto alla possibilità di percepire una rendita di invalidità,
l’attrice se ne è già vista rifiutare lo stanziamento con decisione 19
settembre 1996 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino (doc. N), né l’appellante
rende attendibile che una richiesta in tal senso avrebbe oggi migliori
probabilità di successo. Anzi, egli non spiega nemmeno quali mutamenti di
rilievo sarebbero intervenuti nella capacità di guadagno della moglie rispetto
al momento in cui questa Camera ha giudicato, il 31 luglio 1997. Al riguardo
l’appello manca addirittura di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con riferimento
al cpv. 5).
- Sempre per quanto
attiene alle entrate della moglie, l’appellante sottolinea che costei dispone
di un’abitazione secondaria a Olivone il cui reddito locativo è stato valutato
in fr. 646.– mensili dall’autorità fiscale. Assevera inoltre che la figlia
maggiorenne, abitando con la madre, dev’essere tenuta a versare un’indennità
per le spese di locazione e di vitto. Il Pretore ha ritenuto, quanto
all’abitazione secondaria, che “per detto immobile la moglie deve sopportare
gli oneri ipotecari, assicurativi, fiscali e le spese di manutenzione”, ciò che
assorbe il potenziale reddito locativo (decreto, consid. 6). L’appellante non
nega che ciò sia vero. Anche a un esame meramente sommario come quello che
presiede all’adozione di misure provvisionali, per altro, l’opinione del
Pretore non appare per nulla insostenibile. Dagli atti fiscali richiamati si
evince che l’abitazione secondaria costa alla moglie almeno fr. 208.– mensili
di interessi ipotecari, fr. 161.– di manutenzione, fr. 45.– di assicurazione
immobiliare, fr. 10.– di assicurazione domestica e fr. 12.– di imposte, tutte
spese che non sono considerate nel fabbisogno minimo dell’interessata. Oltre a
ciò – e una volta ancora – l’appellante non formula una sola frase per rendere
verosimile che cosa sarebbe cambiato sotto questo profilo rispetto al momento
in cui la Camera civile di appello ha statuito il 31 luglio 1997. Privo di
adeguata motivazione, l’appello è manifestamente destinato all’insuccesso.
Per quanto riguarda la
figlia, non è contestato ch’essa è in grado di provvedere a sé medesima. Mal si
comprende tuttavia perché dovrebbe mantenere, in parte, anche la madre. Nel
fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha incluso lo stesso minimo vitale
del diritto esecutivo e la stessa pigione riconosciuta all’appellante, in
ossequio al già citato principio per cui in pendenza di causa ogni coniuge ha
il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante la comunione
domestica o – se non altro – lo stesso tenore di vita che ha l’altro coniuge.
Per conservare tale livello esistenziale l’attrice non deve far capo alla
figlia, se non nella misura in cui determinate spese (vitto e alloggio) siano
causate dalla figlia stessa. Questa dovrà provvedere, in altri termini, alla
differenza tra la pigione riconosciuta alla madre (identica a quella del padre)
e il canone di locazione effettivo, come pure alla differenza tra il minimo
esistenziale riconosciuto alla madre (identico a quello del padre) e le spese
di vitto effettive. Che l’attrice assuma tali maggiori costi pagandoli essa medesima
con la propria quota di eccedenza non riguarda il marito, il quale può
impiegare a sua volta la propria metà eccedenza come meglio crede. L’obbligo di
contribuire al sostentamento dell’attrice incombe in ogni modo all’appellante
(art. 163 CC), non alla figlia.
-
Nel suo fabbisogno
minimo l’interessato rivendica l’inserimento di fr. 45.– mensili per l’imposta
di circolazione e di fr. 32.– a titolo di “tassa FVP”. In merito all’imposta di
circolazione il Pretore ha già considerato però, nel fabbisogno
dell’appellante, una spesa di fr. 42.– mensili (doc. 9). Invano si cercherebbe
di sapere perché tale importo sarebbe errato. Né l’appellante spende una parola
per spiegare quale utilità concreta abbia la tessera FVP, trattenuta
individuale dallo stipendio, per la trasferta con mezzi pubblici. Egli non
pretende che la somma di fr. 32.– gli sia tolta d’ufficio dal salario, né che
gli serva per recarsi al lavoro. Accenna bensì al fatto – tra parentesi – che il
titolo di trasporto sarebbe “utilizzato anche dalla moglie” (appello, pag. 5),
ma di ciò manca qualsiasi verosimiglianza. Se si pensa poi che nel fabbisogno
minimo del marito il Pretore ha già aggiunto (di propria iniziativa) fr. 200.–
mensili per spese di trasferta e che lo stipendio mensile comprende fr. 184.50
per indennità di residenza, l’appello appare destituito – oltre che di
motivazione – di ogni buon diritto.
-
Nel fabbisogno
minimo della moglie l’appellante contesta implicitamente le spese di fr. 8.–
mensili per la tassa rifiuti, di fr. 18.90 mensili per l’assicurazione
dell’economia domestica e di fr. 11.15 mensili per l’assicurazione
responsabilità civile. Senza la benché minima motivazione, sicché al riguardo
il gravame va dichiarato d’acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
con riferimento al cpv. 5). Infine l’appellante chiede di diminuire da fr.
300.– a fr. 100.– mensili il carico fiscale della moglie e di stralciare il
costo di fr. 40.– per la manutenzione del giardino (cui l’attrice è tenuta
contrattualmente: doc. C). Per quali ragioni debba essere ridotto l’onere tributario
non è tuttavia dato di sapere. Già in base alla tassazione intermedia 1995/96,
agli atti nei documenti fiscali richiamati, la moglie risulta essere tenuta a
versare fr. 1538.– annui di imposta cantonale, fr. 230.– di imposta federale
diretta e circa fr. 1460.– di imposta comunale (moltiplicatore di __________:
95%), per un totale cioè di almeno fr. 270.– mensili. La cifra di fr. 300.–
stimata sommariamente dal Pretore è quindi tutt’altro che inverosimile. Quanto
alla manutenzione del giardino, l’appellante afferma che la figlia potrebbe tagliare
l’erba essa medesima (appello, pag. 5), ma l’argomenta-zione è nuova. Davanti
al Pretore l’istante non ha nemmeno preso posizione sulle singole poste
inserite dalla moglie nel proprio fabbisogno minimo (verbali, pag. 29 seg.).
Non può quindi muovere censure per la prima volta in appello (sopra, consid.
1).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato l’esito negativo
dell’appello, il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede – non criticato
in sé – rimane invariato. L’odierna tassa di giustizia è commisurata all’entità
del caso, né la leggerezza con cui è stato introdotto l’appello giustifica particolare
benevolenza. L’indennità per ripetibili è commisurata alla semplicità degli
argomenti addotti nelle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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