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Numero d'incarto:
11.1998.62
Data decisione, Autorità:
29.12.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00062
Lugano
29 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 18 settembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________, __________ (I)
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 2 aprile 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 12 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1941),
entrambi di nazionalità italiana, si sono sposati a __________ __________
__________ (__________) il ____________________ 1963. Dall'unione sono nati i
figli __________ (____________________1964) e __________
(____________________1966). Il marito ha lavorato in Svizzera come giardiniere.
La moglie, che risiedeva con i figli a __________ __________ , non ha
svolto attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati
nel mese di gennaio del 1978, quando la moglie si è trasferita con i figli ad
__________ ().
B. Il
30 gennaio 1978 __________ __________ ha chiesto al Tribunale di Benevento di
pronunciare la separazione giudiziale. Con sentenza del 17 marzo 1981 il tribunale
ha accolto la domanda, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di
visita del padre) e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo
alimentare per moglie e figli di complessive Lit. 150 000 mensili. Con atto di
citazione del 13 ottobre 1986 il marito ha poi postulato davanti al medesimo
tribunale la divisione dei beni immobili, che è stata sancita con giudizio del
15 ottobre 1991. __________ __________ è stato riconosciuto invalido al 70% e
dal 1° settembre 1992 è al beneficio di una rendita intera d'invalidità, mentre
la moglie riceve la relativa rendita completiva. Il 10 novembre 1994 il marito,
domiciliato in Svizzera, ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 27
gennaio 1995.
C. __________
__________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, il 18 settembre 1995. Nella sua risposta del 16 novembre
1995 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo però
che gli oneri processuali fossero posti a carico del marito. Nel successivo
scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Ad istanza
dell’attore, il Pretore ha sospeso il 3 maggio 1996 la causa, che è poi stata
riattivata il 10 luglio 1996. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 24
settembre 1996.
D. Con
domanda processuale del 14 novembre 1996 __________ __________ ha modificato le
sue richieste, postulando la reiezione della domanda di divorzio. Alla
discussione del 12 dicembre 1996 __________ __________ si è opposto alla domanda
di mutazione formulata dalla moglie. Su richiesta delle parti, il giudice ha
nuovamente sospeso la causa fino al 20 gennaio 1997. Con decreto del 7 febbraio
1997 egli ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione al divorzio e ha
assegnato alla moglie un termine per formulare eventuali domande sulle
conseguenze accessorie. In un memoriale del 27 febbraio 1997 __________
__________ ha chiesto così che il marito fosse tenuto a versarle l'importo di
fr. 22 950.– oltre interessi per contributi alimentari arretrati stabiliti
nella sentenza di separazione, come pure un contributo alimentare di fr. 400.–
mensili. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 1997 __________ __________ si è
opposto alle richieste della moglie.
E. Esperita
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 gennaio 1998 __________
__________ ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e il
versamento di un contributo alimentare di fr. 400.– mensili, rinunciando alla
pretesa di fr. 22 950.– per contributi arretrati. In via subordinata essa ha
chiesto che la definizione del contributo alimentare fosse rinviata a procedura
separata. Nel suo memoriale conclusivo di stessa data __________ __________ ha
mantenuto le sue domande di giudizio, che ha confermato al dibattimento finale
del 20 gennaio 1998. A tale dibattimento la moglie ha rinunciato a comparire.
F. Statuendo
il 12 marzo 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. La tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 2
aprile 1998 nel quale chiede di essere liberato da contributi alimentari per
l'ex moglie. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 1998 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo mensile di
fr. 400.– per compensare la perdita, in seguito al divorzio, della rendita completiva
d'invalidità di cui essa beneficiava dal 1° settembre 1992. L'appellante
contesta di dover versare alcunché all'ex moglie, argomentando che il criterio
decisivo per la concessione di un contributo alimentare – secondo il diritto
italiano applicabile – consiste nella mancanza di mezzi finanziari adeguati o
nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Non è dunque
sufficiente allegare una riduzione delle entrate: occorre che il richiedente
dimostri di non essere in grado di compensare la perdita subìta mediante il
proprio reddito o la propria sostanza.
- Il
diritto italiano è applicabile alla fattispecie in virtù dei combinati disposti
degli art. 61 cpv. 2, 63 cpv. 2, 49 LDIP e 8 cpv. 1 della Convenzione dell'Aja
del 2 ottobre 1973 sul diritto applicabile alle obbligazioni alimentari (RS
0.211.213.01), in vigore per la Svizzera dal 1° ottobre 1977 e per l'Italia dal
1° gennaio 1982. Secondo l'ordinamento giuridico italiano, con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 cpv. 6
della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio).
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in seguito alla modifica
della predetta disposizione avvenuta nel 1987 (art. 10 della legge n. 74 del 6
marzo 1987), l'assegno di divorzio ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale
(Corte di cassazione civile, sentenza n. 7199 del 5 agosto 1997). Presupposto
indispensabile per la concessione dell'assegno appare dunque l'inadeguatezza
dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente (Pantaleoni in: Separazione, divorzio, annullamento del
matrimonio, Torino 1999, pag. 321 in mezzo). La mancanza di tale requisito – il
quale dev'essere accertato in via preliminare – impedisce al giudice ogni esame
inerente agli altri criteri normativi, che sono destinati esclusivamente alla
quantificazione del contributo (Corte di cassazione civile, sentenze n.
__________del 29 marzo 1994, n. __________del 12 marzo 1992, n. __________del
29 dicembre 1990). Ne discende che l'assegno di divorzio dev'essere negato ove
sia richiesto solo sulla base di premesse diverse dall'inadeguatezza dei mezzi
(Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 27 novembre 1992; Pantaleoni, op. cit., pag. 321 in
fondo).
b) La
nozione di adeguatezza dei mezzi dev'essere invero interpretata nell'ampio
senso di garantire il coniuge più debole contro il deterioramento delle
condizioni economiche godute durante il matrimonio (Corte di cassazione civile,
sentenza n. __________del 20 dicembre 1995), e ha fra l'altro la funzione di
ristabilire un certo equilibrio tra le rispettive posizioni economiche dei
coniugi (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 1° dicembre
1993). L'attribuzione dell'assegno divorzile non risponde invece ad alcun
interesse pubblico e non rientra pertanto nel novero dei poteri d'ufficio del
giudice (Corte di cassazione civile, sentenza n. __________del 26 giugno 1991).
L'accoglimento della domanda presuppone dunque la prova da parte del richiedente
della mancanza di mezzi economici da un lato, e del tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio dall'altro (Corte di cassazione civile, sentenza del 5
agosto 1997, citata). Per valutare l'adeguatezza dei mezzi occorre tener conto
non soltanto dei redditi lavorativi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle
altre utilità di cui il coniuge richiedente può disporre (Corte di cassazione
civile, sentenza n. __________del 29 ottobre 1996).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che la convenuta subirà un deterioramento apprezzabile
della propria posizione economica in seguito al divorzio, a causa della perdita
della rendita completiva d'invalidità concessale dal 1° settembre 1992 (decisione
8 febbraio 1995 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, doc. I nel fascicolo VII dell'incarto). Dal fascicolo
processuale non emerge tuttavia alcun dato concreto sulla situazione
finanziaria della moglie, in particolare per quanto riguarda il provento della
sua attività di rammendatrice, il reddito della sua sostanza immobiliare e
altre eventuali entrate. La convenuta si è limitata ad affermare che "come
rammendatrice, ha un salario di circa fr. 1300.– mensili. Ha 56 anni; ha
pertanto superato il limite di età per il pensionamento che, in Italia, per le
donne è di 55 anni. Dovrà cessare il suo lavoro il prossimo novembre, con una
pensione che probabilmente non raggiungerà fr. 500.– al mese" (memoriale
del 27 febbraio 1997, punto 4 pag. 2 in basso), senza tuttavia fornire il
benché minimo elemento a comprova delle proprie allegazioni. Invano si
cercherebbe inoltre negli atti di causa qualsiasi riferimento in merito al
fabbisogno minimo di lei.
-
Di
fronte alla più totale carenza di prove non si può dunque escludere che la
perdita della rendita mensile di fr. 475.– possa essere compensata da altre
entrate o da una corrispondente diminuzione del fabbisogno della moglie, fors'anche
poco probabili vista l'età e la formazione professionale di quest'ultima, ma
non perciò inverosimili. Basti rilevare che al suo interrogatorio formale del
25 novembre 1997 la convenuta ha ammesso che "a __________ avevo una casa
che ho venduto dando il ricavato a __________ __________, mio figlio. Mi sembra
che il ricavato della vendita sia stato di lit. 160 milioni” (verbale del 25
novembre 1997, risposta 1 pag. 2 in alto). Non avendo fatto fronte all'onere
probatorio che le incombeva secondo la predetta giurisprudenza della Corte di
cassazione civile italiana (sentenze del 26 giugno 1991 e del 5 agosto 1997
citate), la convenuta non può dunque pretendere dal marito alcun assegno che
sopperisca alla cessazione della rendita completiva d'invalidità. Nelle circostanze
descritte l'appello si dimostra fondato e la sentenza del Pretore dev'essere riformata
di conseguenza. Ciò rende superfluo esaminare le altre argomentazioni addotte
dall’appellante in relazione ai suoi redditi.
-
Gli
oneri processuali sono posti a carico della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale
giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, la moglie risultando soccombente sia sul principio del divorzio
sia sulle conseguenze accessorie del medesimo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
A __________ __________ non è dovuto alcun
contributo alimentare.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico della moglie,
con obbligo di rifondere al marito fr. 2000.– per ripetibili.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
1000.– per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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