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Numero d'incarto:
11.1998.77
Data decisione, Autorità:
17.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00077
Lugano
17 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(interpretazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione del 6 giugno 1997 dall'
avv. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 maggio 1998 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 28 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città;
- ll
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________i, coniugato con __________ __________
__________, è deceduto a __________ il __________ __________ 1990 senza
lasciare discendenti. Alla sua morte sono stati rinvenuti un testamento
olografo del 18 luglio 1980, un codicillo del 17 marzo 1987 e un'aggiunta del
14 dicembre 1989, pubblicati il 28 febbraio 1990 dal notaio __________
__________ con rogito n. __________, come pure un testamento pubblico del 29
marzo 1990, pubblicato il 20 marzo 1990 dal notaio __________ __________. Nel
testamento olografo __________ __________ ha istituito erede universale la
moglie __________ __________, attribuendole la sua quota di comproprietà (2/5)
della particella n. __________RFD di __________, corrispondente a suo parere alla
quota legittima di lei. Egli ha poi previsto una sostituzione fedecommissaria
del seguente tenore:
Alla morte di mia moglie il resto
dell'eredità, esclusa la suddetta quota di comproprietà di 2/5
e riservato quanto disporrò in seguito a titolo di legati, dovrà essere
trasmesso per metà ai miei pronipoti e ai loro eredi (…). L'altra metà della
mia eredità (…) è gravata dall'onere della ripartizione a giudizio dell'esecutore
testamentario ad opere di bene.
__________ ha dispensato la moglie dal prestare garanzie e ha designato
esecutore testamentario l'avv. __________ __________. Nel codicillo del 17
marzo 1987 egli ha poi annullato le precedenti disposizioni sui legati,
precisando nell'aggiunta del 14 dicembre 1989 che la quota legittima della
moglie doveva essere rispettata e che i frutti di tutti i capitali spettavano a
costei. Il successivo testamento pubblico ha confermato le precedenti
disposizioni di ultima volontà.
B. Nel
1997 sono insorte divergenze tra la vedova __________ __________ __________ e
l'esecutore testamentario sull'interpretazione della clausola di sostituzione
fedecommissaria. Secondo la prima il testatore prevedeva una sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza, motivo per cui essa doveva entrare in possesso di tutta
l'eredità. Il secondo sosteneva per contro che la vedova era proprietaria dei
beni costituenti la sua quota legittima, mentre per gli altri beni aveva una
posizione equivalente a quella di un'usufruttuaria, trattandosi di una
sostituzione fedecommissaria ordinaria. Il 22 maggio 1997 __________ __________
__________ ha chiesto nella sua qualità di erede istituita il rilascio del
certificato ereditario, al quale si è opposto il 6 giugno 1997 l'esecutore
testamentario. Con sentenza del 27 maggio 1997 il Pretore ha nel frattempo
disposto la compilazione dell'inventario (art. 490 CC), affidando tale incarico
all'avv. __________ __________ __________ (inc.
..). Il 3 settembre 1997 egli ha poi rilasciato
il certificato ereditario attestante che __________ __________ __________ era
unica erede del marito (inc. .. e
..__________).
C. __________
__________ __________ è stata iscritta a registro fondiario come proprietaria
delle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________ e delle
proprietà per piani n. __________, __________, __________, __________,
__________e __________della particella n. __________RFD di .
Asserendo di trovarsi in precarie condizioni finanziarie, essa ha instato il 28
maggio 1997 davanti al Pretore di Locarno-Città per ottenere la consegna di fr.
100'000.– a titolo di acconto ereditario. Il Pretore ha concesso l'acconto con
sentenza del 12 agosto 1997 (inc. ..).
D. L'esecutore
testamentario ha promosso il 6 giugno 1997 davanti alla Pretura di Locarno-Città
un'azione intesa ad accertare che la sostituzione fedecommissaria istituita da
__________ __________ è di natura ordinaria. __________ __________ __________
si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo l'ammissibilità
dell'azione di accertamento e poi la qualità per agire dell'esecutore
testamentario. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha mantenuto le
proprie posizioni. L'udienza preliminare del 19 febbraio 1998 è stata limitata
alle eccezioni e il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante, non
essendovi istruttoria da svolgere. Con sentenza del 28 aprile 1998 il Pretore
ha respinto le eccezioni e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– con le
spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1'500.– per ripetibili.
E. __________
__________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello
dell'11 maggio 1998 nel quale chiede che, in riforma dell'impugnato giudizio,
la petizione sia respinta per carenza di legittimazione attiva. Nelle sue
osservazioni del 24 giugno 1998 l'avv. __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. La legittimazione attiva o passiva è un presupposto di merito che
va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 123 III 62 consid. 3a, 118
Ia 130 consid. 1). La decisione con cui un Pretore statuisce sulla qualità per
agire o per difendere è quindi una sentenza, non un decreto nel senso dell'art.
100 cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 5 ad art. 181). Ne segue che il ricorso in
esame, al beneficio per legge dell'effetto sospensivo, è ricevibile indipendentemente
da quanto prevede – per i decreti appunto – l'art. 96 cpv. 4 CPC.
-
Il
Pretore ha ammesso la legittimazione attiva dell'esecutore testamentario,
ritenendo che in concreto la causa tende ad accertare una sostituzione
fedecommissaria ordinaria e che il dovere dell'esecutore testamentario di
attuare le ultime volontà del defunto dipende dall'interpretazione delle
disposizioni testamentarie. L'appellante non contesta più, in questa sede,
l'ammissibilità dell'azione di accertamento. Ribadisce tuttavia l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva, sostenendo che l'esecutore testamentario può
agire in proprio nome solo nelle cause in cui siano in discussione la sua
nomina o le sue funzioni, non in quelle che riguardano l'interpretazione del
testamento, le quali competono solo agli eredi.
-
Nella
fattispecie il defunto ha designato l'esecutore testamentario senza
attribuirgli compiti specifici, se non per quel che concerne la ripartizione
della successione alla morte dell'erede istituita (doc. B). In mancanza di precise
indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono di
conseguenza quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad
art. 518 CC). Egli deve far rispettare la volontà del defunto, amministrando la
successione, pagandone i debiti, soddisfacendone i legati e procedendo alla
divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenore di legge. I
poteri dell'esecutore testamentario sono molto ampi: ai fini della divisione
ereditaria egli ha diritto esclusivo al possesso, all'amministrazione e alla
disposizione della successione, con conseguente limitazione dei diritti degli
eredi (Karrer, op. cit., n. 14 ad
art. 518 CC). L'esecutore testamentario non può tuttavia interpretare il testamento
(Karrer, op. cit., n. 19 ad art.
518 CC).
-
Nel
caso in esame si tratta di stabilire se l'esecutore testamentario possa
procedere in lite con atti propri per far accertare il contenuto di una
clausola testamentaria, chiedendone l'interpretazione al giudice. L'attore ha
chiesto al Pretore, in specie, di accertare che la sostituzione fedecommissaria
decisa dal testatore è ordinaria. Con la sostituzione fedecommissaria il disponente
può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede
sostituito (art. 488 cpv. 1 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista
l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con
obbligo di trasmissione (art. 491 CC). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
la differenza tra i due tipi di sostituzione fedecommissaria è di rilievo, sia
per quanto riguarda la posizione dell'erede istituito, sia – come si vedrà in
seguito – per quanto attiene ai compiti dell'esecutore testamentario. Per
quanto concerne l'erede istituito, anzitutto, nella sostituzione
fedecommissaria ordinaria egli ha l'obbligo di mantenere i beni ereditati e la
loro consistenza, così da trasmetterli intatti, per quanto possibile, all'erede
sostituito (DTF 100 II 94). La sua posizione è sostanzialmente analoga a quella
di un usufruttuario (Bessenich in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, op. cit., n. 3 ad art. 491 CC). Nella sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza, per contro, l'erede istituito può disporre dei beni ereditati
e intaccare il capitale (DTF 100 II 94; Bessenich,
op. cit., n. 9 in fine ad art. 491 CC). Il sostituito è erede del testatore, ma
ha solo un'aspettativa fino alla morte dell'erede istituito (Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 492
CC). L'erede sostituito può tuttavia tutelare la propria aspettativa, in
particolare chiedendo garanzie o l'amministrazione della successione (Bessenich, loc. cit.).
-
Nella
sua qualità di esecutore testamentario l'attore amministra la successione fino
al momento in cui potrà essere portata a termine la volontà del testatore,
dandosi il caso fino alla morte dell'erede istituito (Karrer, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC, n. 14 ad art. 518
CC). Nella fattispecie il defunto ha incaricato l'esecutore testamentario di
ripartire, alla morte dell'erede istituita, la sostanza per metà tra i nipoti e
per l'altra metà a opere di bene, a sua discrezione (doc. B, foglio II del
testamento del 18 luglio 1980). Di regola l'amministrazione da parte
dell'esecutore testamentario si limita ai provvedimenti atti a conservare il
compendio ereditario. L'esecutore nondimeno può chiedere misure cautelari o
provvedimenti assicurativi (Karrer, op.
cit., n. 28 ad art. 518 CC). La corretta amministrazione di una successione
gravata da una sostituzione fedecommissaria ordinaria può consistere anche
nella salvaguardia delle aspettative che competono agli eredi sostituiti, in
particolare quando il testatore ha, come nella fattispecie, dispensato l'erede
istituito dal prestare garanzie. L'appellante rileva – a ragione – che
l'esecutore testamentario non può interpretare egli medesimo il testamento (Karrer, op. cit., n. 19 ad art. 518
CC). Egli è però legittimato a chiedere al giudice di interpretare disposizioni
testamentarie poco chiare, ove ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi
compiti o per delimitare le sue competenze (Karrer,
op. cit., n. 87 ad art. 518 CC). Ciò si verifica nel caso concreto. L'esecutore
testamentario, che risponde per il suo operato nei confronti degli eredi e dei
legatari (Rep. 1990 pag. 188), deve sapere – per assolvere il proprio compito
senza incorrere in responsabilità personali verso gli eredi sostituiti – se in
concreto l'erede istituita può disporre liberamente dei beni successori
(sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza), o se è obbligata invece a
trasmetterli agli eredi sostituiti (sostituzione fedecommissaria ordinaria).
Rettamente quindi il Pretore ha ammesso la legittimazione attiva dell'esecutore
testamentario. Su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.
-
L'appellante
si duole inoltre del fatto che l'esecutore testamentario amministra ancora i
beni successori del patrimonio speciale, gravato dal vincolo di sostituzione, e
adduce che ciò configura un'amministrazione permanente, come tale inammissibile.
Essa dimentica tuttavia che, data la natura della sostituzione fedecommissaria
e il tenore del testamento all'esame, il compito dell'esecutore testamentario
si protrae fino alla trasmissione dell'eredità agli eredi sostituiti (Karrer, op. cit., n. 24 ad art. 517
CC). Ora, un'amministrazione permanente è ammessa se il capitale amministrato
non pregiudica la libera disponibilità dell'erede sulla sua porzione legittima
(Torricelli, L'esecutore testamentario
in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag 132). Nel caso in rassegna non
risulta che l'appellante abbia mai fatto valere una lesione della sua porzione
legittima, la vertenza con l'esecutore testamentario riguardando la libera
disponibilità dell'erede istituita sui beni della successione gravati dalla
sostituzione fedecommissaria (cfr. la parallela causa
..__________). La censura dell'appellante cade quindi nel
vuoto. Inconsistente è pure il vago accenno al comportamento di neutralità che
dovrebbe mantenere l'esecutore testamentario nei confronti degli eredi
(appello, pag. 5 in fine). Come si è visto, l'esecutore testamentario ha
promosso azione di accertamento per far interpretare dal giudice disposizioni
di ultime volontà e avere indicazioni affidabili per svolgere adeguatamente i
propri compiti. Lungi dal violare il dovere di neutralità, tale iniziativa
tende a chiarire in modo imparziale diritti e doveri di tutti, sia dell'erede
istituita che degli eredi sostituiti. Ne segue che l'appello è destinato
all'insuccesso anche a questo riguardo.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre all'esecutore testamentario un'equa indennità per ripetibili
di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico di __________ __________ __________i, che rifonderà a __________
__________ fr. 1'000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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