AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.80
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, ICCA
Incarto
n.:
11.98.00080
Lugano
4 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (nullità di
testamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 21 gennaio 1997 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
__________ __________, __________ __________, e
__________ __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’11 maggio 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 17 aprile
1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo del 18 giugno 1998 presentato da
__________ __________, __________ __________ e dalla __________ __________
contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ __________
1995 i coniugi __________ (1907) e __________ __________ (1909), domiciliati a
__________, sono stati collocati con il loro accordo presso la Casa per anziani
del Comune. La Delegazione tutoria di __________, alla quale erano giunte
segnalazioni sulla perdita di autonomia da parte di entrambi i coniugi, ha
sottoposto questi ultimi il 10 aprile 1995 a tutela volontaria e ha designato
loro tutore __________ __________. __________ __________ è deceduto a
__________ il ____________________ 1996, lasciando erede legittima la moglie
__________.
B. Diverse disposizioni
di ultime volontà sono state rinvenute. In un testamento olografo del 17
novembre 1978 __________ __________ aveva istituito erede universale la moglie
__________ e il 15 novembre 1985 aveva designato suo erede, nel caso di morte
contemporanea sua e della moglie, l’avv. __________ __________. Con testamento
pubblico del 1° maggio 1995 egli aveva istituito sua unica erede __________
__________. Il 14 gennaio 1996, infine, __________ __________ aveva revocato
con testamento olografo ogni sua precedente disposizione e aveva istituito suoi
eredi __________ __________ per 9/20, __________
__________ per 9/20 e la __________ __________ per 1/10,
designando __________ __________ suo esecutore testamentario. La nomina
dell’esecutore testamentario è stata confermata in una postilla del 18 gennaio
1996. Il testamento del 14 gennaio 1996 e la postilla del 18 gennaio 1996 sono
stati pubblicati il 26 febbraio 1996 dalla notaia __________ __________
__________. I testamenti del 17 novembre 1978, 15 novembre 1985 e 1° maggio
1995 sono stati pubblicati invece il 5 febbraio 1996 dal notaio __________
__________.
C. Al rilascio del
certificato ereditario sulla base dei primi tre testamenti si sono opposti il
1° marzo 1996 __________ __________, il 3 marzo 1996 __________ __________, il
12 marzo 1996 __________ __________ e __________ __________, tutore della
vedova __________ __________. Con petizioni dell’8 e 9 luglio 1996 __________
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona l’annullamento
delle disposizioni testamentarie redatte dal marito il 14 e 18 gennaio 1996 a
favore di __________ __________, __________ __________ e della __________
__________ e quelle del 1° maggio 1995 a favore di __________ __________.
__________ __________ è deceduta il __________ __________ 1996. La notaia __________
__________ __________ ha pubblicato con rogito del 31 ottobre 1996 testamenti
olografi stilati l’8 gennaio e il 20 gennaio 1996 con i quali __________
__________ ha istituito suoi eredi __________ __________ e __________
__________, designando quest’ultimo suo esecutore testamentario.
D. Con petizione del 21
gennaio 1997 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona __________ __________, __________ __________ e la
__________ __________, chiedendo che i testamenti di __________ __________ del
14 e 18 gennaio 1996 fossero annullati per incapacità di discernimento. Nella
loro risposta del 21 febbraio 1997 __________ __________, __________ __________
e la __________ __________ si sono opposti all’azione. All’udienza preliminare
del 13 maggio 1996 l’attrice ha postulato il richiamo dalla Delegazione tutoria
dell’incarto relativo a __________ __________. Il tutore ufficiale __________
__________ ha trasmesso alla Pretura l’incarto richiesto il 21 luglio 1997.
L’attrice ha sollecitato il 10 marzo 1998 l’acquisizione agli atti dei
documenti dalla Delegazione tutoria. Il Pretore ha respinto il richiamo con
ordinanza del 12 marzo 1998, ritenendolo inammissibile perché indagatorio.
Chiusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto delle rispettive comparse scritte. Nel loro allegato del 6 marzo
1998 i convenuti hanno confermato le loro domande di giudizio e l’attrice nel
suo allegato del 17 marzo 1998 ha ribadito le richieste di petizione. Statuendo
il 17 aprile 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 5’000.– con le spese a carico dell’attrice, tenuta a rifondere
ai convenuti fr. 12’000.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro la predetta sentenza con un appello dell’11 maggio 1998 in cui
postula in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento della petizione.
Nelle loro osservazioni del 18 giugno 1998 i convenuti concludono per la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, postulando con
appello adesivo un’indennità di fr. 30’000.– per ripetibili. L’attrice chiede
con le osservazioni del 7 settembre 1998 che l’appello adesivo sia respinto.
Considerando
in diritto: Sull’appello principale
-
Il Pretore ha
respinto il richiamo dell’incarto dalla Delegazione tutoria, chiesto
dall’attrice all’udienza preliminare del 13 maggio 1997, ritenendo la prova
inammissibile. L’appellante chiede che tale incarto sia acquisito agli atti in
appello. Sostiene che il Pretore ha violato l’art. 182 cpv. 3 CPC e il diritto
di essere sentiti delle parti, perché con l’ordinanza del 12 marzo 1998 egli ha
modificato senza contraddittorio quella emanata il 13 maggio 1997. In realtà la
censura cade nel vuoto. A norma dell’art. 322 lett. b CPC questa Camera può,
per la formazione del proprio convincimento, ordinare su istanza di parte
l’assunzione di quelle prove che sono state rifiutate dal Pretore. Agli atti si
trovano varie rubriche relative alle misure tutelari adottate in favore del
testatore, prodotte dal tutore il 12 luglio 1997 in ossequio al richiamo del 13
maggio 1997 (fascicoli color panna), tra le quali figura anche un rapporto
allestito il 18 aprile 1996 dal medico curante. La prova notificata
dall’appellante è quindi stata assunta e non vi è motivo per indagare oltre,
tanto meno se si pensa che l’appellante neppure indica quale documento della
Delegazione tutoria sarebbe ancora mancante.
-
Giusta l’art. 519
cpv. 1 n. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere annullata
giudizialmente se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la
capacità di disporre (DTF 124 III 7, 117 II 232). Può disporre dei suoi beni
per atto di ultima volontà, nei limiti e nelle forme di legge, chi è capace di
discernimento e ha compiuto gli anni diciotto (art. 467 CC). Non può dunque
fare testamento chi è incapace di discernimento, ossia chi è privo della
facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di
un’infermità o debolezza mentale (art. 16 CC).
È data malattia mentale
quando sussiste un disturbo patologico anormale delle capacità psichiche. Tale
disturbo deve apparire, agli occhi di una persona comune, come un ostacolo
ragguardevole alla capacità di ragionare o di comportarsi ragionevolmente e
deve risultare particolarmente intenso (Bigler-Eggenberger,
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 28 ad
art. 16). La nozione giuridica di malattia mentale (art. 16 CC) riguarda solo
casi in cui le turbe psichiche hanno conseguenze tali da pregiudicare la
capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 80 n. 88 ). Non ogni malattia
o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77
ad art. 16; Bigler-Eggenberger,
op. cit., n. 29 ad art. 16). Quanto alla capacità di discernimento, essa si
presume e chi la contesta deve addurre la prova della sua inesistenza. Trattandosi
di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza
che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso
momento e non in generale. La presunzione relativa alla capacità di
discernimento cade ove lo stato di salute generale e il contenuto in parte
difficilmente comprensibile di un testamento lascino supporre che al momento
determinante la persona non era probabilmente capace di disporre; in tal caso
rimane tuttavia possibile recare la controprova, dimostrare cioè che la persona
ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 8; Bucher, op. cit., n. 127 ad art. 16 CC).
- Il Pretore ha
esaminato le deposizioni dei medici, del personale curante, degli amici e
conoscenti, rilevando che i pareri sullo stato di salute psico-fisico del
testatore al momento di redigere i testamenti litigiosi erano discordanti. Ne
ha concluso che le risultanze istruttorie non bastavano per ritenere il
testatore incapace di discernimento, il 14 e il 18 gennaio 1996, tanto più che
la malattia e la debolezza mentale di cui egli soffriva non erano di tale
gravità da sovvertire l’onere della prova. Ciò posto, il Pretore ha di
conseguenza respinto la petizione. L’appellante invoca la giurisprudenza
pubblicata in DTF 124 III 5, sostenendo invece di avere dimostrato che il disponente,
affetto da malattia mentale, era incapace di redigere un testamento. A sua
detta il testatore presentava già dall’estate 1995 gravi sintomi, in costante
peggioramento, sicché spettava ai convenuti provare che il testamento del 14
gennaio 1996 era stato redatto in un momento di lucidità mentale.
Dall’istruttoria è emerso
che il defunto era affetto da un esteso melanoma dorsale metasticizzante,
operato il 3 maggio 1995, e da una sindrome psico-organica (rapporti 12
settembre 1995 e 18 aprile 1996 del dott. __________ __________, rapporto 13
aprile 1995 del dott. __________ __________, incarto dott. __________
richiamato; doc. L dell’inc. __________richiamato). Il dott. __________
__________, che conosceva il defunto dal settembre 1993, ha attestato nel rapporto
del 18 aprile 1996 alla Delegazione tutoria di __________ che dall’autunno 1995
il paziente non era più in grado di redigere un documento legale proprio a
causa del melanoma maligno metastizzante. Nella sua deposizione testimoniale il
medico ha confermato il proprio rapporto, precisando che a suo giudizio il
defunto era in grado di compiere “atti semplici e meccanici come l’apposizione
della firma su un documento”, ma non di redigere un testo, poiché era
disorientato nel tempo e nello spazio e non sapeva quindi il contenuto di
quello che scriveva (verbale del 2 settembre 1997, pag. 5). Egli ha ammesso
nondimeno che il paziente non era stato sottoposto a test mentali di
valutazione cognitiva né a esami diagnostici sull’estensione cerebrale delle
metastasi. Non vi è quindi agli atti alcun accertamento clinico comprovante che
la grave malattia tumorale cutanea abbia avuto anche ripercussioni psichiche e
sulla capacità di discernimento. Alla medesima conclusione si giunge anche per
quanto riguarda la sindrome psico-organica evocata dal dott. __________
__________ nel certificato del 12 settembre 1995, della quale mancano
indicazioni concrete, in particolare per la gravità e l’estensione del
deterioramento psichico. A torto quindi l’appellante pretende di avere dimostrato
che il testatore era affetto da una grave malattia mentale. Essa ha dimostrato
che il testatore era malato di melanoma (cancro cutaneo) terminale con
metastasi e soffriva di una sindrome psico-organica, ma non ha dimostrato la
gravità della malattia. E in mancanza di dati medici specialistici, in
particolare di una perizia, non si può dare per scontato che la malattia fisica
abbia compromesso durevolmente la capacità di discernimento del testatore (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des
Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129). Al proposito
l’appello si rivela quindi infondato.
-
L’appellante afferma
di aver provato l’incapacità di disporre del testatore il 14 gennaio 1996, data
dell’ultimo testamento. Essa rimprovera al Pretore di non aver valutato secondo
il suo libero convincimento le discordanti deposizioni del medico dott.
__________ __________ e dell’infermiera __________ __________ e di essersi
limitato a concludere che non era stata dimostrata l’incapacità di disporre del
testatore senza dare il dovuto peso alla deposizione del medico curante. La
censura è al limite della temerarietà. Il primo giudice ha esaminato
attentamente le deposizioni del medico curante e del personale della casa per
anziani (sentenza impugnata, pag. 9 a 12). Non ha quindi scartato una prova
piuttosto che un’altra senza dare una spiegazione (DTF 101 Ia 552), ma ha
analizzato metodicamente le singole testimonianze, giungendo alla conclusione
che nel loro insieme esse non permettono di riscontrare un’incapacità di
discernimento il 14 e il 18 gennaio 1996 e motivando il proprio apprezzamento.
-
L’attrice adduce che
il Pretore si sarebbe scostato a torto dalla deposizione del dott. __________
__________, la quale sarebbe preminente rispetto a quella dell’infermiera, sia
perché il medico conosceva bene il suo paziente, sia per la sua formazione
professionale. Il rimprovero è sprovvisto di consistenza. Il Pretore ha
spiegato in modo esauriente, riferendosi alla giurisprudenza, che i giudizi
espressi da persone consapevoli della loro responsabilità, con esperienza di
vita e che conoscono bene il testatore hanno lo stesso peso dell’opinione di un
medico (DTF 117 II 234). È vero che una persona senza conoscenze specifiche è
difficilmente in grado di giudicare la capacità d’intendere e di volere in
senso giuridico, e che quindi un testimone non può dare informazioni precise
sulle facoltà di discernimento del testatore, a meno che non sia
particolarmente informato sullo stato psichico del soggetto (DTF 124 III 18). Nella
fattispecie non si deve dimenticare tuttavia che il medico in questione vedeva
il paziente non più di 3 o 4 volte al mese (cartella clinica richiamata),
mentre il personale si occupava di lui giornalmente. __________ __________,
capo infermiera del reparto in cui era ricoverato il testatore, ha riferito che
del paziente si occupavano le colleghe __________ e __________ (verbale del 21
ottobre 1997, pag. 10). __________ __________ ha spiegato di aver avuto
contatti giornalieri con il testatore, anche se di intensità variabile a
seconda della giornata. Essa ha precisato che l’interessato aveva momenti in
cui non sembrava molto lucido, ma che per il resto era chiaro, orientato nel
tempo, nello spazio e nella persona ancora nel gennaio 1996 (verbale di udienza
del 21 ottobre 1997, pag. 12). __________ __________, che nel gennaio 1996 si
occupava giornalmente dei coniugi, ha dichiarato che il testatore era una
persona introversa, avviava raramente la conversazione, ma rispondeva
adeguatamente e coerentemente alle domande che gli venivano poste. Essa ha
soggiunto che a suo parere il paziente era orientato secondo tutti i quattro
parametri (tempo, spazio, luogo e persona) fino alla morte (verbale del 21
ottobre 1997, pag. 13). Le versioni date dal medico e dall’infermiera
__________ __________ divergono per quel che concerne l’episodio del 14 gennaio
1996, quando la moglie del testatore dovette essere trasportata all’ospedale
con l’ambulanza per accertamenti radiografici dopo una caduta. Secondo il dott.
__________ il paziente, fino ad allora sempre opposto a ricoveri ospedalieri,
era rimasto indifferente alla notizia, ciò che dimostrava la sua mancanza di
lucidità (verbali, pag. 5). L’infermiera __________ __________ ha detto invece
che il testatore, dopo aver saputo del ricovero, aveva capito l’accaduto e
voleva andare con la moglie in ospedale (verbali, pag. 12). In conclusione,
quindi, il Pretore non ha privilegiato il parere di una persona con scarsa
conoscenza del paziente rispetto a quello del medico (appello, pag. 11 in
alto), ma ha adeguatamente valutato le deposizioni delle infermiere che
vedevano giornalmente l’interes-sato e che si prendevano costante cura di lui.
Sull’apprezza-mento delle prove l’appello manca perciò di buon diritto.
-
L’incarto della
Delegazione tutoria di __________, che a detta dell’appellante dovrebbe
dimostrare il costante peggioramento delle condizioni mentali del testatore, è
stato richiamato agli atti – come si è visto (consid. 1) – con il rapporto 18
aprile 1996 del medico curante. L’appellante ribadisce, una volta ancora, di
aver provato l’esistenza di una grave malattia mentale. A torto. Come si è
rilevato (consid. 3), l’istruttoria non ha dimostrato la gravità della
malattia. L’appellante insiste nell’affermare che la deposizione dell’avv.
__________ __________, conoscente di lunga data del testatore, dimostrerebbe
l’incapacità di testare alla fine del 1995. Il testimone, che aveva portato
fuori a cena i coniugi il 31 dicembre 1995, ha invero riferito che il defunto
non lo aveva riconosciuto e che il suo stato mentale era molto cambiato
rispetto al 1° maggio 1995, tanto che non lo avrebbe ritenuto capace di
discernimento se fosse stato richiesto di ricevere un ulteriore testamento
(verbali del 2 settembre 1997, pag. 6). L’avv. __________ __________ ha
raccontato di avere conosciuto i coniugi nel mese di gennaio 1996, forse dopo
l’Epifania, e di avere discusso con loro, ricavandone l’impressione che fossero
“persone molto gentili e corrette, seriamente decise a fare un nuovo testamento”.
Essa ha riferito di non aver avuto dubbio sulla capacità dei coniugi, perché
altrimenti non li avrebbe poi affidati alla figlia __________, all’inizio della
professione, ma avrebbe approfondito personalmente il problema (verbale del 9
dicembre 1997, pag. 20). Le deposizioni dei legali attestano quindi, tutt’al
più, che il testatore alternava momenti di lucidità a momenti di confusione,
come ha accertato il Pretore. Nel corso dell’istruttoria sono poi stati sentiti
numerosi amici e conoscenti del testatore, che tuttavia hanno potuto riferire
solo di episodi isolati. Alcuni hanno narrato di essere stati riconosciuti dal
testatore ancora nel dicembre 1995, rispettivamente nel gennaio 1996 (verbale
del 21 ottobre 1997, deposizioni __________, __________; verbale del 9 dicembre
1997, deposizione __________), mentre altri hanno dichiarato il contrario
(deposizioni __________ e __________, verbale del 9 dicembre 1997, pag. 18).
In conclusione, quindi,
l’istruttoria ha sì dimostrato che il testatore era in condizioni psico-fisiche
ridotte per la malattia e l’età, ma non ha fornito elementi tali da far ritenere
presunta una sua incapacità di discernimento. Una simile conclusione non può
essere tratta neppure dal testo delle disposizioni di ultime volontà,
estremamente semplice e che designa eredi persone fisiche e giuridiche note da
anni al testatore, il quale era amico di __________ __________ e __________
__________ ed era membro della __________ __________. Non vi sono dunque motivi
per scostarsi dall’apprezza-mento del Pretore, fondato su un attento esame
dell’istruttoria. L’appello principale, infondato in ogni suo punto, deve di
conseguenza essere respinto.
Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha
fissato l’indennità per ripetibili dovuta ai convenuti in fr. 12’000.–, ritenendo
che l’importo previsto dalla tariffa dell’ Ordine degli avvocati doveva essere
corretto per tenere conto proporzionalmente del valore litigioso e dell’impegno
prestato dal patrocinatore. I convenuti postulano un aumento dell’indennità per
ripetibili a fr. 30’000.–, corrispondenti al 6% del valore di fr. 500’000.–,
asserendo che ciò non conduce sicuramente a un risultato esorbitante.
L’ammontare delle
ripetibili dipende dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i
minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile
solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 171). In
concreto, trattandosi di un’azione di nullità di testamento che avrebbe potuto
privare i convenuti della loro spettanza ereditaria, il Pretore ha calcolato il
valore di causa in fr. 1’000’000.–, corrispondente all’intero asse successorio
(rendiconto e rapporto finanziario allestito dal tutore ufficiale il 20
novembre 1996, incarto richiamato Delegazione tutoria, fascicolo
“corrispondenza”). Il primo giudice si è ispirato verosimilmente all’art. 11
TOA. Tale norma prevede la possibilità di mediare l’onorario secondo il valore
con l’onorario a tempo, in particolare quando l’impegno limitato del
patrocinatore non giustifica l’applicazione integrale della tariffa. La
giurisprudenza applica in tal caso la formula seguente:
O = 2 x Ov
x Ot
Ov + Ot
dove O è l’onorario da
determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (Bollettino
dell’Ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15).
Nel caso in esame
l’onorario secondo il valore può essere fissato in fr. 50’000.–, corrispondenti
a un’aliquota del 5%, visto che la causa non presentava problemi giuridici
complessi. Il patrocinatore dei convenuti ha redatto la risposta di causa, le
conclusioni, ha assistito all’udienza preliminare del 13 maggio 1997 e alle
deposizioni testimoniali del 2 settembre, 21 ottobre e 19 dicembre 1997. Il
primo giudice non ha indicato nella sentenza quali dati ha considerato per il
calcolo delle ripetibili, né i convenuti hanno ritenuto opportuno esporre il
benché minimo dato sul dispendio orario del loro patrocinatore. In siffatte
circostanze l’impegno a tempo del patrocinatore può essere prudentemente stimato,
tenuto conto anche dei necessari colloqui con i clienti, in circa 35 ore. La
causa, ancorché di rilevante valore pecuniario, non presentava infatti
difficoltà giuridiche particolari né sembra aver richiesto – per quanto risulta
dagli atti – un dispendio di tempo eccedente l’usuale. L’applicazione dell’art.
9 cpv. 1 TOA condurrebbe pertanto a retribuire il patrocinatore con una tariffa
oraria di fr. 1’100.–, manifestamente esorbitante, di modo che l’applicazione
dell’art. 11 TOA è adeguata alle circostanze. Premesso un onorario secondo il
valore di fr. 50’000.– e un onorario a tempo di fr. 10’500.– (35 ore retribuite
fr. 300.– l’una), ne seguirebbe un onorario “mediato” di circa fr. 17’500.–. Il
Pretore ha quindi ecceduto nel suo potere di apprezzamento e si giustifica
pertanto di riconoscere ai convenuti un’indennità per ripetibili di prima sede
di fr. 17’500.–. L’appello adesivo deve quindi essere accolto in tale misura.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. CPC). Visto l’esito della
procedura, essi sono integralmente a carico dell’attrice per l’appello
principale, con obbligo di rifondere ai convenuti un’equa indennità per
ripetibili di appello. I convenuti, a loro volta, vedono accolto solo in misura
parziale l’appello adesivo: devono quindi sopportare i due terzi degli oneri
processuali e rifondere all’appellante un’indennità per ripetibili ridotta,
commisurata alla stringatezza delle osservazioni all’appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto.
- Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2’500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2’250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2’000.– complessivi
per ripetibili d’appello.
- L’appello adesivo è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
La tassa di giustizia di fr.
5’000.– e le spese di fr. 600.– sono poste a carico dell’attrice, con obbligo
di rifondere ai convenuti la somma di fr. 17’500.– a titolo di ripetibili.
- Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
da
anticipare dagli appellanti adesivi, sono posti per due terzi, con vincolo di
solidarietà, a loro carico e per il resto a carico di __________ __________.
__________ __________, __________ __________ e __________ __________
rifonderanno inoltre a __________ __________o, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 200.– complessivi per ripetibili ridotte d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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