AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.104
Data decisione, Autorità:
16.03.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00104
Lugano
16 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ./..___
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________, ora
in __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di ______________________________
riguardo alle misure prese in favore del figlio
__________ (1990);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 5 agosto 1999 da __________ e __________ contro la
decisione emessa il 20 luglio 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1952) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati nel 1978. Tra il
1988 e il 1997 essi hanno adottato sei figli: __________ (1985), __________
(1985), __________ (1987), __________ (1988), __________ (1990) e __________
(1991). In seguito a sospetti di possibili maltrattamenti da parte dei
genitori, in particolare nei confronti di __________, il 13 gennaio 1999 la
Delegazione tutoria di Mezzovico-Vira ha denunciato il caso al Ministero
pubblico, incaricando l'Unità d'intervento regionale del Luganese di valutare
l'opportunità di allontanare __________ dalla famiglia e di verificare la
capacità dei genitori di provvedere all'interesse dei figli. Con risoluzione
del 15 gennaio 1999 la Delegazione tutoria ha poi privato temporaneamente i
genitori della custodia parentale su __________ e ha disposto il collocamento
del bambino presso il Centro __________ di __________. Il 18 gennaio 1999 inoltre
essa ha autorizzato l'Unità d'intervento regionale a prelevare da scuola
__________, __________ e __________ per un'audizione davanti al Magistrato dei
minorenni. In una successiva decisione del 15 febbraio 1999 la medesima
autorità ha disciplinato le relazioni personali tra __________ e i genitori,
fissando incontri settimanali di un'ora presso il Centro __________.
B. __________
e __________ hanno impugnato le predette risoluzioni con quattro ricorsi del 22
gennaio, 25 gennaio, 1° febbraio e 26 febbraio 1999, nei quali hanno chiesto –
in sostanza – l'annullamento di tutte le misure. Statuendo il 12 marzo 1999 con
giudizio unico, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, ha limitato fino al 12 aprile 1999 la
privazione della custodia parentale su __________, ha invitato l'Unità
d'intervento regionale e il Centro __________ a presentare entro tale data due
rapporti sugli accertamenti compiuti e sulle proposte d'intervento, ha imposto
alla Delegazione tutoria di decidere entro lo stesso termine nel merito, ha
stabilito un diritto di visita settimanale tra __________ e i suoi fratelli e
ha confermato per il resto le risoluzioni della Delegazione tutoria. __________
e __________ sono insorti contro tale risoluzione con un appello del 31 marzo
1999, che è stato respinto da questa Camera il 18 dicembre 2000 (inc.
__________).
C. Nel
frattempo, il 12 aprile 1999, la Delegazione tutoria di __________ ha ordinato
una terapia familiare per __________ e i genitori da parte del dott.
__________, ha affidato una sorveglianza educativa in favore di __________ al
Servizio sociale cantonale di __________, ha fatto obbligo ai genitori di
consentire al figlio contatti regolari con gli educatori del Centro __________
e ha autorizzato l'iscrizione di __________ alla scuola privata __________ a
__________, subordinando ogni eventuale cambiamento della sede scolastica alla
sua preventiva autorizzazione. __________ è rientrato dai genitori il 16 aprile
1999. Adita con un ricorso di __________ e __________ i del 26 aprile 1999, il
20 luglio 1999 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato il dispositivo
inerente alla preventiva autorizzazione per ogni cambiamento di sede scolastica
di __________, confermando per il resto i provvedimenti decisi dalla
Delegazione tutoria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono
state poste a carico dei ricorrenti. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro
la risoluzione predetta __________ e __________ sono insorti con un appello del
5 agosto 1999 nel quale chiedono che, previa concessione dell'effetto sospensivo,
la decisione impugnata sia riformata nel senso di revocare i provvedimenti
decisi il 12 aprile 1999 dalla Delegazione tutoria e di porre gli oneri processuali
a carico dello Stato. Con decreto del 19 agosto 1999 la presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. La Delegazione tutoria
non ha formulato osservazioni all'appello.
E. Nel
settembre del 1999 __________ e __________ si sono trasferiti con i figli a
__________. Con lettera del 28 ottobre 1999 la Delegazione tutoria di
__________ ha comunicato alla locale autorità le misure prese in favore di
__________. Nel frattempo gli appellanti hanno esibito nuovi documenti, sui quali
la Delegazione tutoria ha avuto modo di esprimersi. Quest'ultima, in uno
scritto del 23 novembre 2000, ha chiesto a sua volta l'assunzione di nuovi
mezzi di prova, che sono stati respinti con ordinanza del 2 gennaio 2001. Lo
stesso giorno la presidente della Camera ha acquisito agli atti nuovi documenti
sull'evolversi della situazione circa i provvedimenti adottati dall'autorità di
vigilanza, assegnando alle parti un termine fino al 25 gennaio 2001 per
esprimersi al riguardo. Le parti sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: I. In
ordine
-
Le
decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti
giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC, in
vigore fino al 31 dicembre 2000, e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le
misure di protezione del figlio e – più in genere – per le misure prese in
applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC, in vigore
fino al 31 dicembre 2000, e 424 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle
autorità tutorie (si vedano anche gli art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC in
vigore fino al 31 dicembre 2000). Tempestivo, l'appello è pertanto ricevibile.
-
La
competenza per territorio di questa Camera non è toccata dal cambiamento di
domicilio del minorenne, che risiede ora con i genitori a __________ (lettera
28 ottobre 1999 della Delegazione tutoria al Municipio di __________, act.
III). Abilitata a statuire sulle misure a protezione del figlio rimane infatti
l'autorità tutoria del domicilio di quest'ultimo al momento in cui ha preso
avvio la procedura (art. 3 CPC; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 223 n. 27.61; RDT n. 52/1997 pag. 187 verso il
basso).
-
Gli
appellanti hanno prodotto in questa sede un certificato medico rilasciato il 25
maggio 1999 dalla dott. __________, una lettera del 1° aprile 1999 inviata da
__________ all'insegnante __________ i, una dichiarazione 10 giugno 1999 dell'insegnante
__________, una del 29 giugno 1999 del prof. __________, una pagella scolastica
1998/99, due relazioni del dott. __________ del 6 agosto e del 29 settembre
1999, un rapporto 23 settembre 1999 dell'Unità di intervento regionale alla
Delegazione tutoria di __________ e una denuncia penale inoltrata dagli
appellanti il 24 novembre 1999. Essi chiedono altresì che la Camera disponga
una nuova perizia intesa a verificare la relazione psicodiagnostica allestita
il 29 marzo 1999 dalla dott. __________ (doc. 6). La Delegazione tutoria
postula dal canto suo l'audizione di quest'ultima in contraddittorio e
un'indagine presso la Magistratura dei minorenni in relazione alla predetta
denuncia.
La
domanda di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a
cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura
degli art. 307 segg. CC – è governato in effetti dal principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto
tutelare (Schnyder/Murer in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Il giudice può
rinunciare nondimeno ad assumere quei mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle
prove: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio
enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto la documentazione prodotta
dagli appellanti appare rilevante ai fini del giudizio. Alle parti è stata data
inoltre l'occasione di esprimersi al riguardo, onde l'ammissibilità dei nuovi
documenti. Non vi sono ragioni invece per disporre nuove perizie, per sentire
testimoni o per svolgere indagini presso la Magistratura dei minorenni, gli
atti di causa essendo sufficienti per valutare l'idoneità dei provvedimenti
adottati dall'autorità di vigilanza.
-
Gli
appellanti criticano il modo in cui le autorità tutorie hanno assunto le prove.
Si oppongono in particolare all'acquisizione del rapporto presentato dalla
dott. __________, allestito – a loro dire – “senza che ne fossero stati
informati, senza aver potuto esprimersi in merito, senza aver potuto
intervenire o senza aver potuto chiedere l'intervento di un altro
neuropsichiatra infantile di loro fiducia” (appello, punto 6). Ora, per tacere
del fatto che gli interessati si sono già espressi sulle prove assunte dalla
Delegazione tutoria nel loro ricorso del 26 aprile 1999 all'autorità di vigilanza
(pag. 9, punti 5, 6 e 7), essi hanno avuto modo – comunque sia – di far valere
tutte le loro argomentazioni in sede di appello, davanti a questa Camera,
autorità munita di piena cognizione in fatto e in diritto. L'eventuale
disattenzione del loro diritto di essere sentito è stata quindi sanata (RDAT
1998-I pag. 260; DTF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a).
-
Quanto
al diritto di esprimersi del figlio, l'art. 314 n. 1 CC – nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000 – dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o
il terzo incaricato devono sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che
la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia
facoltà di apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare
alle circostanze del caso (cfr. anche RDAT 2000-I pag. 184 nel mezzo). Nella
fattispecie i servizi sociali incaricati dalla Delegazione tutoria hanno
interpellato a più riprese il ragazzo, come risulta dalla relazione
psicodiagnostica 29 marzo 1999 della dott. __________ (doc. 6, in particolare
alle pagine 1, 8, 9 e allegati), da uno scritto 12 aprile 1999 in cui
quest'ultima riferisce di un incontro con __________ svoltosi il 7 aprile 1999
(doc. 9), dal rapporto 5 aprile 1999 della responsabile del Centro __________
alla Delegazione tutoria (doc. 7, pag. 2 seg.) e da una lettera 14 luglio 1999
del Servizio medico-psicologico di __________ (doc. 10). Il diritto di essere
sentito del figlio è quindi stato rispettato. Ciò premesso, nulla osta
all'esame dell'appello nel merito.
II. Nel
merito
-
L'autorità
di vigilanza ha ritenuto che dagli atti istruttori, in particolare dai rapporti
del dott. __________, del Centro __________ e della dott. __________, emerge
come Rajesh soffra di gravi disturbi psicologici e comportamentali, i quali
lasciano supporre che il ragazzo abbia vissuto esperienze traumatiche. Lo
stesso __________ ha per altro dichiarato a più riprese di essere stato
maltrattato dalla madre, ciò che è stato confermato anche da testimoni davanti
al Procuratore pubblico nell'ambito di un procedimento penale promosso contro
gli appellanti. Ne ha concluso, l'autorità di vigilanza, che le misure volte a
istituire una terapia familiare e una sorveglianza educativa in favore del
figlio, come pure a mantenere contatti regolari con gli educatori del Centro
__________ sono giustificate dall'interesse del minorenne e rispettano il
principio di proporzionalità.
-
Gli
appellanti sostengono che l'intervento dell'autorità tutoria non era
giustificato, che i disturbi di cui soffre __________ sono insorti solo dopo la
sua iscrizione alla scuola elementare di __________, a causa di contrasti tra
gli appellanti e alcuni docenti. I problemi sarebbero continuati anche durante
il soggiorno di __________ presso il Centro __________, ma sono scomparsi
immediatamente dopo il suo rientro in famiglia. Egli ha ripreso la scuola con
piacere, si mostra aperto, sorridente e non lamenta più alcun disturbo
particolare. Gli appellanti instano, di conseguenza, perché i provvedimenti
decisi dalla Delegazione tutoria (e confermati dall'autorità di vigilanza)
siano annullati, chiedendo che i costi derivanti dalle misure di protezione del
figlio e gli oneri processuali siano posti a carico del Cantone.
-
Se
il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in
grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la
protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC); in particolare essa può ammonire i
genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,
l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che
abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). Le misure previste dagli art.
307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al
suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer/
Breitschmid, op. cit., pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4
ad art. 307 CC). Inoltre, tali provvedimenti seguono un ordine di incisività (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 307
CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli ammonimenti e le
istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno restrittive, mentre la
curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e
la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono quelle più gravi.
L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per
valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente
l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale, in ogni
caso, su eventuali interessi contrari dei genitori.
a) In concreto risulta che __________ è afflitto da seri problemi
psicologici. La dott. __________, specialista in neuropsichiatria infantile, ha
rilevato nella sua relazione psicodiagnostica del 29 marzo 1999 (doc. 6) che il
bambino, pur essendo dotato di buone risorse psicologiche, sul piano emotivo
porta i segni di una sofferenza psichica, la quale si traduce in un
comportamento impulsivo, deconcentrato, aggressivo e distruttivo anche verso i
legami da egli percepiti positivamente (pag. 8 verso l'alto). Ciò lascia
supporre “che il bambino sia stato sottoposto fattualmente a una esperienza
traumatica cronica di maltrattamento fisico e psicologico” (loc. cit.). La
specialista ha riferito inoltre del desiderio di __________ che “almeno le
assistenti sociali possano aiutare i genitori a modificarsi” (pag. 9 verso
l'alto). Stando alla dottoressa, una terapia individuale per il solo __________
non sarebbe opportuna, giacché egli “vedrebbe profondamente tradito il proprio
desiderio di modificarsi insieme agli altri familiari (…) e non potrebbe che
vivere come stigmatizzante la terapia, con il grave rischio conseguente di
incrementare i comportamenti di rivolta che tanto sono stati per lui personalmente
distruttivi e pericolosi sul piano relazionale” (pag. 9 in fondo).
b) Gli
appellanti producono in appello un rapporto del 29 settembre 1999 allestito dal
dott. __________ (doc. G), il quale solleva dubbi sulle modalità di esecuzione
dell'analisi effettuata dalla dottoressa . Egli critica in
particolare il fatto che quest'ultima avrebbe attribuito soverchia importanza
alle affermazioni fatte dal bambino durante le sedute (pag. 5 in alto).
Soggiunge che la relazione della collega è “parziale nel metodo, semplicistica
e contraddittoria nell'analisi dei contenuti” (pag. 5 in fondo). A prescindere
dal fatto però che non è dato di sapere su quali basi il dottor __________
fondi le proprie argomentazioni, egli medesimo riconosce che “ è
davvero molto sofferente e problematico, con precise ed antiche modalità
comportamentali, sottese da un bisogno di azioni, gestite da un meccanismo che
porta a fare e a dire secondo modalità sempre molto difficili da comprendere e
da gestire” (loc. cit.). Già si è detto che le misure previste dagli art. 307
segg. CC sono indipendenti da un'eventuale colpa dei genitori e non
costituiscono una forma di sanzione nei loro confronti (Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 307 CC). Ora, pur
dubitando delle affermazioni del minorenne circa i maltrattamenti subiti dai
genitori, il dottor __________ riconosce che __________ presenta gravi problemi
psicologici. Egli non propone però alcuna terapia, limitandosi a concludere che
“__________ ed i suoi genitori, di questa vicenda, pagheranno entrambi ancora
molto” (rapporto citato, in fine).
c) Le
conclusioni della dottoressa __________ concordano per altro con quelle cui
sono giunti i servizi incaricati dalla Delegazione tutoria. In un rapporto 1°
aprile 1999 dell'Unità di intervento regionale (doc. 5), le assistenti sociali
__________ e __________ hanno affermato che gli appellanti “sembrano
privilegiare gli aspetti educativi del progetto di filiazione e molto meno
quelli affettivi”, ciò che ha dato “buoni risultati nell'iter evolutivo dei
ragazzi, tranne su Rajesh, che invece ha mostrato reazioni di gravi
insofferenze” (pag. 3 verso l'alto). Sempre secondo il rapporto, i genitori
“hanno tentato di porre rimedio in modo autonomo, perdendo di vista i limiti
etici della punizione che, di fronte alle continue provocazioni del bambino, è
andata esasperandosi” (pag. 4 in alto). Le assistenti sociali hanno ritenuto
che la famiglia disponesse nondimeno “delle risorse per poter recuperare ed
elaborare quanto è accaduto, e meglio gestire la relazione futura con il
figlio” (loc. cit.). Esse hanno dunque concluso proponendo l'istituzione di un
“sostegno psicologico alla dinamica familiare, che dovrà protrarsi almeno nei
prossimi anni” (pag. 4 a metà), come pure di una sorveglianza educativa da
parte del Servizio sociale (pag. 4 in basso). Il Servizio medico-psicologico di
__________, in una relazione del 6 aprile 1999, si è allineato alle proposte
d'intervento contenute nel rapporto dell'Unità di intervento regionale (doc. 8,
pag. 6 in fine).
d) In
una relazione del 5 aprile 1999 __________, responsabile del Centro
__________a, ha d'altro canto riferito che __________– al suo arrivo – si mostrava
sofferente, ipervigilante, agitato e presentava disturbi del sonno (doc. 7,
pag. 2 verso l'alto). Egli aveva un comportamento aggressivo con gli altri bambini,
con le educatrici e con sé stesso (loc. cit.). Grazie ai colloqui individuali
con un'educatrice, __________ ha poi iniziato a “elaborare tutta una serie di
vissuti traumatici inerenti a episodi di maltrattamento fisico e psicologico
attribuiti alle figure genitoriali”, ciò che ha permesso al bambino di “rima-nere
più a lungo in relazione positiva con gli altri bambini anche durante
l'attività scolastica” e di “esprimere alcuni dei suoi bisogni, come ad esempio
la ricerca di tenerezze, di vicinanza e di gioco comune” (pag. 3 in alto). Per
quel che è del rapporto con gli appellanti, __________ si è inizialmente rifiutato
di incontrarli e ha manifestato successivamente un evidente stato di soggezione
nei loro confronti durante le visite (pag. 3 nel mezzo). Gli ultimi colloqui si
sono svolti invece “in un clima più disteso” (loc. cit.) e i genitori si sono
mostrati disponibili a farsi aiutare e a collaborare con i servizi (pag. 4 in
basso). La responsabile del Centro __________ si è detta perciò favorevole al
rientro di __________ in famiglia, purché accompagnato dall'istituzione di una
sorveglianza da parte del Servizio sociale e di una curatela educativa in
favore del minorenne, da una “presa a carico psicologica della famiglia (…) in
un'ottica di terapia familiare” e dalla “possibilità di mantenere, almeno per
un primo periodo, dei contatti fra __________ e il Centro __________ ” (pag. 5
in alto).
e) Ciò
posto, non vi sono ragioni per giudicare inattendibili le conclusioni tratte da
professionisti disinteressati e di sicura esperienza. Tanto meno se si pensa
che anche il rapporto del dottor __________, con il quale gli appellanti
pretendono di confutare le tesi della dottoressa __________, conferma
l'esistenza di gravi problemi psicologici che affliggono __________. Né giova
agli appellanti invocare il non luogo a procedere decretato dal Procuratore
pubblico il 22 marzo 1999 (doc. 4), già per il fatto che quest'ultimo non ha
escluso l'esistenza del reato: ha semplicemente ritenuto che i sospetti sul
comportamento degli appellanti non erano sufficienti per aprire un procedimento
penale (pag. 2 nel mezzo). Lo stesso magistrato ha ribadito, per altro, che il
decreto di archiviazione non pregiudicava altri provvedimenti delle autorità
tutorie intesi a proteggere __________ e i suoi fratelli (loc. cit.).
f) In
sintesi, tutti i servizi incaricati dall'autorità tutoria sono stati concordi
nel ritenere necessaria l'istituzione di una sorveglianza educativa e di un
sostegno psicologico per la famiglia. La responsabile del Centro __________ ha
proposto inoltre, come si è detto, di mantenere inizialmente i contratti fra il
bambino e gli educatori dell'istituto. Ne discende che le misure litigiose –
sorrette dal parere di esperti – appaiono senz'altro giustificate
dall'interesse del figlio. Esse adempiono pure i requisiti di sussidiarietà,
complementarità e proporzionalità cui gli art. 307 segg. CC subordinano
l'adozione di misure a protezione del figlio (Hegnauer/Breitschmid,
op. cit., pag. 206 n. 27.09-27.12).
- Un
altro problema è sapere se tali provvedimenti, che avrebbero già dovuto essere
attuati dopo il rigetto della domanda di effetto sospensivo decretato il 19
agosto 1999 (act.II), abbiano sortito nel frattempo gli esiti auspicati e
abbiano perciò esaurito la loro funzione. In caso di modifica delle
circostanze, la misura presa a tutela del figlio va adattata alla nuova
situazione (art. 313 cpv. 1 CC): se è insufficiente va completata e se non è
più necessaria va ridotta o soppressa (Hegnauer/Breitschmid,
op. cit., pag. 219 n. 27.50).
a) In
concreto si evince dal fascicolo processuale che nel settembre del 1999 gli
appellanti si sono trasferiti con i figli a __________ (act. III). In uno
scritto 23 settembre 1999 dell'Unità di intervento regionale alla Delegazione
tutoria, __________ e __________ riferiscono che __________ avrebbe ritrovato
nel frattempo “serenità interiore e relazionale con tutti i membri della
famiglia” (doc. H, pag. 2 nel mezzo). Ciò non è sufficiente, tuttavia, per
ritenere che i noti provvedimenti abbiano raggiunto il loro scopo e siano
divenuti superflui, ove appena si consideri che nel medesimo scritto le
assistenti sociali ribadiscono che “__________ continuerà la sua terapia
individuale e famigliare con il dottor __________ del Servizio medico
psicologico di __________, con una regolarità mensile, in concomitanza con le
loro visite ai famigliari in Ticino” (doc. citato, pag. 2 in alto). Già nel
giugno del 1999, prima cioè dell'emanazione della decisione impugnata, il
dottor __________ rilevava per altro che la situazione era sensibilmente
migliorata in seguito all'adozione dei provvedimenti litigiosi da parte della
Delegazione tutoria (doc. 10). Dalle lettere 4 dicembre 2000 dello stesso
dottor __________ (doc. L) e 7 dicembre 2000 del dott. __________ (doc. M) – il
quale avrebbe dovuto riprendere le consultazioni a __________ in luogo del primo
– risulta per vero che le note misure non sarebbero più state osservate dagli
appellanti. Da un anno __________ segue nondimeno una terapia presso la dott.
__________, specialista in psicologia infantile, stando alla quale i problemi
psicologici non sono lontanamente risolti e necessitano tuttora di cure
adeguate (lettera del 22 dicembre 2000, doc. N).
b) Per
quel che attiene alla sorveglianza educativa e al mantenimento di contatti tra
l'interessato e gli operatori del Centro __________, dalle lettere 3 dicembre
2000 di __________ e (doc. O) e 21 dicembre 2000 di __________ (doc. P) si evince
che tali misure non sono state neppure attuate. Da ciò non si può concludere
tuttavia che i provvedimenti siano già per questo motivo divenuti privi d'oggetto.
Incombe difatti alla Delegazione tutoria competente – d'ufficio o su istanza di
parte – emettere un pronostico sull'evoluzione delle circostanze determinanti
e, all'occorrenza, decidere per una modifica o per la soppressione delle
misure, tenendo conto del comportamento anteriore del bambino e considerando le
circostanze a fondamento delle misure adot-tate (DTF 120 II 386 seg. consid.
4d; Hegnauer/Breischmid, op.
cit., pag. 219 n. 27.50). Si aggiunga, comunque sia, che la denuncia presentata
dagli appellanti alla Magistratura dei minorenni per possibili abusi sessuali
commessi da due bambine su __________ durante il soggiorno presso l'istituto
non basta a rendere per ciò solo inopportuno il mantenimento di rapporti con
operatori del Centro __________, la cui condotta personale non è posta in
dubbio neppure dagli appellanti. Il gravame si dimostra quindi anche sotto
questo profilo destituito di fondamento.
- Gli
appellanti sostengono per finire che le autorità tutorie hanno agito in modo
arbitrario, incompetente, talvolta interessato e senza tener conto
dell'interesse del bambino. Lamentano inoltre “una violenza corale
istituzionale di cui la difesa della prova libera è il vessillo” (appello,
punto 8) e concludono perché “venga messa una volta per tutte la parola ‘fine’
alla vicenda” (punto 10). A prescindere del fatto però che l'intervento della
Delegazione tutoria, alla luce delle emergenze istruttorie, appariva non solo
opportuno e adeguato, ma indispensabile, gli appellanti non spiegano i motivi
per cui la decisione impugnata dovrebbe essere riformata. Essi si limitano a
muovere generiche contestazioni circa le modalità d'intervento delle autorità
tutorie, senza confrontarsi minimamente con le considerazioni addotte
dall'autorità di vigilanza. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello
risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, avendo essa agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– Delegazione
tutoria di __________.
Comunicazione a:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Juge
de paix, Tutelles, place de la Louve 1, Losanna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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