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Numero d'incarto:
11.1999.140
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00140
Lugano
26 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di __________ promossa
con petizione del 18 febbraio 1999 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 29 ottobre
1999 con cui il Pretore ha
respinto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore contestualmente
alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 12 novembre 1999 presentata da __________ contro il decreto
cautelare emesso il 29 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Blenio;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 marzo 1992 il Pretore del Distretto di Leventina
ha pronunciato il divorzio tra __________ (1955) e __________ nata __________
(1961). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la
sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare un
contributo alimentare indicizzato di fr. 350.– mensili per la moglie fino al compimento
del 10° anno di età da parte del figlio __________ (1988), a lei affidato, e un
contributo per il figlio di fr. 600.– mensili indicizzati fino al compimento
del 6° anno di età, aumentato a fr. 700.– fino 12° anno di età e a fr. 800.–
fino alla maggiore età. Al momento della pronuncia del divorzio il marito
lavorava per __________ SA; dal luglio 1997 è impiegato presso la ditta
__________ SA di __________. La moglie, nel frattempo risposatasi con
__________ __________, è madre di altri due figli e non risulta esercitare
attività lucrativa.
B. Il
18 febbraio 1999 __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di
__________ un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando
la riduzione del contributo alimentare per il figlio Sandro a fr. 500.– fino al
compimento del 16° anno di età e a fr. 550.– fino alla maggiore età. In via
cautelare egli ha chiesto di ridurre il contributo per il figlio a fr. 500.– mensili
già dal 1° marzo 1999. All'udienza del 22 marzo 1999 __________ si è opposta
all'istanza. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 10 agosto 1999
l'attore ha confermato il suo punto di vista. Statuendo il 29 ottobre 1999, il
Pretore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
100.–, sono state poste a carico dello Stato. Non sono state assegnate ripetibili.
C. Contro
il citato decreto __________ è insorto con un appello del 12 novembre 1999 nel
quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua
istanza sia integralmente accolta e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 1999 __________ propone di
respingere il gravame.
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
1° settembre 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a
formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa.
__________ ha postulato l'interrogatorio formale dell'attore, l'edizione da
quest'ultimo del contratto di lavoro e una perizia sul valore locativo di
alcuni stabili, come pure sul costo di ristrutturazione di un immobile in particolare.
__________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. In concreto l'appello verte sulla mancata riduzione cautelare del
contributo stabilito in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio
(omologata con sentenza del 10 marzo 1992: doc. A) in favore di un figlio
minorenne. Ora, l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC prevede che la modifica di
una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le
disposizioni relative ai figli e alla procedura. Trattandosi di figli
minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è
disciplinata quindi dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286
cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). Sono pertanto applicabili le norme di
procedura prescritte dall'art. 279 CC per l'azione di mantenimento (Wullschleger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC) e continua a vigere, come
dianzi, il principio inquisitorio illimitato (Wullschleger,
op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Ciò
significa che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né
alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995
pag. 146).
-
Per
quanto riguarda le misure provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non
apporta novità. Tali provvedimenti possono quindi essere emanati ove appaiano
urgenti e indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC
(Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 134 CC). Per l'art. 286 cpv.
2 CC, di conseguenza, il contributo di mantenimento può essere modificato se
fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a
quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178
consid. 3a; Hegnauer in: Berner
Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger,
op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal
giudice del divorzio va mantenuta (Spühler,
Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).
-
La convenuta ha postulato l'assunzione di nuove prove in appello.
Ciò è ammissibile (art. 419b CPC), anche in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404).
Il provvedimento però non è necessario. A prescindere dal fatto che ci si può
domandare se una procedura cautelare sia la sede adatta per esperire
accertamenti peritali, gli atti finora acquisiti sono ampiamente sufficienti ai
fini di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure
provvisionali. Non soccorrono dunque gli estremi per assumere nuove prove.
-
Il Pretore, pur accertando che dal luglio 1997 il reddito conseguito
dall'attore è inferiore a quello ritratto al momento della pronuncia del
divorzio, ha rilevato che l'interessato ha cominciato a incontrare difficoltà
nel pagamento degli obblighi alimentari solo dall'autunno 1998, ragione per cui
non vi era urgenza di ridurre il contributo per il figlio. L'appellante
ribadisce, da parte sua, di lavorare a tempo pieno e di guadagnare soltanto fr.
3004.– mensili, ciò che gli consente di disporre unicamente di un'eccedenza
mensile di fr. 424.–. Sostiene inoltre di avere svolto lavori straordinari per
far fronte ai propri obblighi e di avere finanche cercato un accordo con la
controparte. Solo dopo avere deciso di abbandonare i lavori straordinari egli
ha promosso l'azione di modifica della sentenza.
-
Dal fascicolo processuale risulta che al momento del divorzio
l'appellante lavorava – come detto – per la __________ SA, con uno stipendio di
fr. 4'193.80 mensili netti (doc. B). Dal mese di luglio 1997 egli è stato
assunto dalla ditta __________ SA di __________, ove ha guadagnato nel 1998 fr.
3'004.– mensili (doc. C). Nel 1999 lo stipendio mensile netto ammontava a fr.
2'823.50, cui va aggiunta la quota tredicesima di fr. 250.–, per un reddito
complessivo di fr. 3'073.– mensili (conteggi di salario nel fascicolo
“richiami”). L'appellante ha quindi reso verosimile una riduzione del suo
reddito. Rimane da esaminare se egli abbia anche reso verosimile di non poter
continuare a versare pendente causa il contribuito per il figlio stabilito
nella sentenza di divorzio.
-
Il
Pretore non si è interrogato sul fabbisogno minimo mensile dell'appellante, che
per ammissione dell'attore ammonta a fr. 2'150.– mensili (petizione, pag. 3).
L'appellante chiede che tale fabbisogno sia aumentato del 20% per tenere conto
degli oneri non compresi nel minimo vitale. Se non che, tale maggiorazione può
essere fatta valere dall'ex coniuge debitore di una rendita d'indigenza a norma
dell'art. 152 vCC (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58, pag. 86), rispettivamente
dal genitore tenuto al mantenimento di un figlio maggiorenne (DTF 118 II 97).
Nei confronti di un figlio minorenne, per contro, il debitore di un contributo
alimentare ha il diritto di vedersi garantito il solo fabbisogno minimo (DTF
123 III 1; Hausheer/Spycher, op.
cit., n. 06.128, pag. 371). Del resto i supplementi rivendicati dall'attore
riguardano spese di elettricità per fr. 201.90 (doc. P), che per prassi invalsa
di questa Camera sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5), e costi per l'automobile
(fr. 136.70), che possono essere riconosciuti solo ove l'uso di un veicolo
privato sia necessario per recarsi al lavoro o per esercitare il diritto di
visita. Nessuna delle due ipotesi è stata resa attendibile. Stralciati gli
importi predetti, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta perciò di fr.
1'812.– mensili. Anche volendo maggiorare tale cifra del 20%, il totale non
eccederebbe
fr.
2'174.–. Ne segue che, con un reddito mensile di fr. 3'073.– e un fabbisogno di
fr. 2'174.– mensili, l'appellante ha a disposizione almeno fr. 899.– mensili,
ciò che gli consente di versare fr. 700.– mensili per il figlio senza intaccare
il fabbisogno minimo. Nelle circostanze descritte si può esigere che fino
all'emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché non sarà reso
verosimile un rilevante peggioramento delle sue condizioni economiche – egli
continui a onorare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio.
- Gli
oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata con il gravame non può essere accolta, poiché
– quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna
difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito
(art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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