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Numero d'incarto:
11.1999.143
Data decisione, Autorità:
17.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00143
Lugano
17 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
negatoria e condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con petizione del 19 luglio 1995 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 17 novembre 1999 presentata da __________ contro la sentenza
emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di
__________, che confina per un tratto con la particella n. __________
appartenente a __________. Su entrambi i fondi sorge una casa di abitazione.
Dalla particella n. __________si diparte una condotta per lo scarico delle
acque luride che, raccordata a un pozzetto situato sul fondo medesimo,
confluisce poi in un altro pozzetto situato sulla particella n. __________, per
allacciarsi infine alla canalizzazione comunale.
- In seguito a una fuoriuscita di liquami dal pozzetto posto sul fondo
- __________, il Municipio di __________ ha invitato il 9 novembre 1994
__________ e __________ a sistemare la condotta, eliminando gli inconvenienti.
Il 29 novembre successivo la ditta __________ SA, incaricata dal Comune, ha
spurgato il pozzetto e liberato una tratta di canalizzazione. Il Municipio ha
poi trasmesso a __________ e __________ una fattura di fr. 790.– per tale intervento.
C. Con
petizione del 19 luglio 1995 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
__________, sezione 2, di ordinare a __________ la rimozione della tubatura posta
sulla propria particella n. __________ e di accertare che la convenuta era debitrice
verso il Comune di __________ di fr. 790.–. In subordine essa ha postulato la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.–, l'accertamento della
qualità di debitrice della convenuta verso il Comune di __________ e l'obbligo
per costei di assumere tutte le spese future di manutenzione della condotta.
Nella sua risposta del 16 ottobre 1995 __________ si è opposta alla petizione e
in via riconvenzionale ha instato perché l'attrice fosse tenuta a riparare essa
medesima la canalizzazione e perché fosse iscritta a registro fondiario una
servitù di condotta in favore della sua proprietà. L'attrice si è opposta alle
domande riconvenzionali. Nel dicembre del 1995 le parti hanno saldato la
fattura emessa dal Comune in ragione di metà ciascuno.
D. Durante
l'istruttoria l'arch. __________ ha rilasciato, come perito giudiziario, un referto
del novembre 1996, completato nel settembre 1997. In seguito le parti hanno
presentato un memoriale scritto nel quale hanno sostanzialmente riaffermato il
loro punto di vista. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 gennaio 1998.
E. Con
sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha obbligato __________ a rifondere all'attrice fr. 395.–. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all'attrice fr. 1'500.– per ripetibili. In parziale
accoglimento dell'azione riconvenzionale, per converso, il Pretore ha ordinato
l'iscrizione di una servitù di condotta necessaria a carico della particella n.
__________ e a favore della particella n. 1507 previa indennità di fr. 5'000.–,
addebitando a __________ gli oneri di sostituzione della tubatura esistente e
quelli di manutenzione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono
state poste a carico della convenuta, obbligata a rifondere alla controparte
fr. 1'500.– per ripetibili.
F. Contro
la citata sentenza __________ i è insorta con un appello del 17 novembre 1999
nel quale chiede, in riforma del giudizio predetto, il rigetto della petizione
e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del
16 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto anzitutto che l'azione negatoria introdotta
da __________ sarebbe stata fondata, poiché la convenuta non risultava al
beneficio di alcuna servitù di condotta, né poteva vantare un eventuale accordo
del precedente proprietario. Nondimeno, su questo punto, egli ha respinto la
petizione, riconoscendo alla convenuta una servitù di condotta necessaria,
previo versamento di un'indennità di fr. 5'000.–. Egli ha poi obbligato la
convenuta ad assumere la spesa di sostituzione e di manutenzione della
condotta, come pure quella nei confronti del Comune di __________, rilevando
che l'interesse e l'uso della canalizzazione da parte dell'attrice era
limitato, dal momento che quest'ultima fruiva dell'ultimo tronco di tubatura
solo per le acque di drenaggio. Infine il primo giudice ha posto a carico della
convenuta tutti gli oneri processuali, trattandosi di diritti necessari, i cui
costi devono essere sopportati dalla parte interessata.
-
L'appellante
critica tali conclusioni e chiede che la vicina assuma le spese di ripristino
della canalizzazione esistente e quelle di intervento dell'autorità comunale,
poiché il danneggiamento della condotta è stato causato da radici di alberi
posti sulla proprietà dell'attrice. Essa contesta inoltre di dover versare
un'indennità alla controparte, la condotta essendo stata posata con l'autorizzazione
del precedente proprietario della particella n. 524, con il quale erano state
liquidate tutte le pendenze.
-
Nella fattispecie non è più litigiosa la concessione della
servitù di condotta in sé, ma solo il pagamento di un'indennità e degli oneri
connessi alla riparazione, costruzione e manutenzione della canalizzazione.
Ora, per l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo
fondo, tra l'altro, condotte di acque potabili e tubi di fognatura o di scolo,
previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta
non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive.
Il pieno indennizzo, da determinare secondo i principi del diritto
espropriativo, comporta per il beneficiario la rifusione di tutti i pregiudizi
patrimoniali arrecati al convenuto per il fatto di imporgli il passaggio della
tubatura. Esso non si esaurisce nel risarcire al proprietario il minor valore
del fondo gravato, ma comprende anche i pregiudizi inerenti alla costruzione,
all'uso e alla manutenzione della condotta (Rey
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad
art. 691 CC; Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, n. 46 ad art. 691 CC).
a) In concreto è vero che la condotta è stata eseguita nel 1973 (doc.
3, 4 e 5; perizia, risposta n. 1) e che gli inconvenienti all'origine
dell'attuale causa sono essenzialmente dovuti all'azione di radici di alberi
posti sulla proprietà dell'attrice (perizia, risposta 7). Ciò non giova
tuttavia all'appellante. Se il fatto di avere tollerato l'attraversamento del
fondo con la condotta non comporta, di per sé, che il proprietario del fondo
gravato non possa più pretendere l'indennizzo previsto dall'art. 691 cpv. 1 CC
(Rep. 1981 pag. 135, 1984 pag. 331), a maggior ragione tale indennizzo deve
essere versato nel caso in cui la condotta costituisce una turbativa, come in
concreto. Al riguardo il Pretore ha accertato che in teoria l'azione negatoria
promossa dall'attrice sarebbe stata fondata. Il perito ha avuto inoltre modo di
affermare che l'azione delle radici ha accelerato il degrado della condotta, al
quale hanno comunque contribuito sia cedimenti che hanno originato rotture
delle sigillature dei tubi, sia la normale usura (perizia, domanda n. 4).
Considerata la necessità di rifare l'intera tratta di canalizzazione (perizia,
controdomanda n. 7), anche perché questa è la sola soluzione per risolvere
definitivamente i problemi (controdomanda n. 8), non si vede per quale ragione
l'attrice dovrebbe assumere i costi di posa e manutenzione della nuova
condotta, che serve alla sola convenuta.
b) Dagli
atti risulta invero che nel pozzetto posto sul fondo dell'attrice confluisce anche
una tubazione di drenaggio proveniente dallo stesso fondo. Ciò potrebbe
giustificare un riparto dei costi di costruzione e di manutenzione proporzionalmente
ai rispettivi vantaggi (art. 689 e 741 cpv. 2 CC). Nondimeno, come ha rilevato
il perito, l'interesse dell'attrice è minimo, poiché il tubo di drenaggio non immetteva
acqua nel pozzetto nemmeno dopo due settimane di pioggia (perizia, domanda n.
5). L'eventuale interesse dell'attrice non è dunque apprezzabile, ragione per
cui non si giustifica una sua partecipazione alla costruzione e alla manutenzione
della condotta in esame.
c) Né
l'attrice può essere chiamata a rispondere del danneggiamento dell'attuale
conduttura sulla base dell'art. 41 CO, già per il fatto che l'appellante non ha
dimostrato alcuna colpa della vicina, la quale neppure sapeva che una condotta
attraversa la sua proprietà. L'appellante non può nemmeno fondare la sua
pretesa sull'art. 679 CC. La norma in questione abilita chi è leso nel suo
diritto di proprietà da una turbativa proveniente da un fondo altrui a chiedere
la cessazione della molestia. Ciò non è il caso in concreto. Del resto, i
litigi tra il proprietario di un fondo gravato e il beneficiario di una servitù
si dirimono in base alle norme su quest'ultima. E siccome l'appellante non era
nemmeno al beneficio di alcun diritto reale, essa non può avvalersi delle
relative norme. L'appello, infondato su questo punto, deve essere respinto.
-
Per
quanto riguarda la contestata indennità, dagli atti si evince unicamente che i
lavori di costruzione della condotta sono stati pagati da __________ (doc. 4).
L'appellante sostiene che in quell'occasione “un'indennità venne sicuramente
liquidata” (appello, pag. 8), ma ciò non basta, in mancanza di un qualsiasi riscontro,
per ritenere il fatto provato. Per altro, come si è visto, la mera tolleranza
dell'attraversamento della condotta non significa rinuncia all'indennizzo
previsto dall'art. 691 cpv. 1 CC (Rep. 1981 pag. 135 consid. 2.3). Né
l'appellante invoca l'esistenza di una convenzione scritta, che avrebbe
comportato la costituzione di servitù di condotta (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione,
pag. 157 n.1854). Anche al proposito l'appello si rivela pertanto destituito di
buon diritto.
-
Da ultimo l'appellante contesta l'integrale addebito degli oneri
processuali, rilevando che la petizione è stata solo parzialmente accolta,
mentre non si giustifica di accollarle spese per la domanda riconvenzionale,
poiché la controparte si era ingiustamente opposta alle sue domande.
a) Per
quanto riguarda l'azione principale, è vero che questa è stata accolta solo in
minima parte. Nella misura però in cui l'azione negatoria non è stata accolta
per il fatto che è stata riconosciuta una condotta necessaria, soccorrono
senz'altro “giusti motivi” a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC per trattare la
petizione alla medesima stregua di una causa divenuta priva d'oggetto. Occorre
valutare pertanto, a un sommario esame, quale sarebbe stata la parvenza di buon
diritto insita nell'azione ove quest'ultima fosse stata vagliata nel merito
(art. 72 PC per analogia; DTF 118 Ia 494 consid. 4a, 123 II 288 consid. 5).
Dato che in concreto l'azione appariva fondata (sentenza, consid. 4 in fine),
il giudizio del Pretore su questo punto sfugge alla critica.
b) Per
quanto riguarda gli oneri dell'azione riconvenzionale, a ragione il Pretore si
è ispirato al principio secondo cui, nelle cause volte all'iscrizione di un
diritto necessario, il richiedente sopporta gli oneri del giudizio e deve
versare ripetibili alla controparte, salvo che con il suo comportamento questa
abbia provocato la lite, abbia preteso un'indennità esagerata oppure si sia
opposta a una chiara situazione di necessità. Nel caso in esame il fatto che
l'attrice si sia opposta alla domanda riconvenzionale ancora non basta per
ritenere la sua posizione abusiva, tanto meno se si pensa che secondo i piani
di costruzione della casa situata sulla particella n. __________ il deflusso
delle acque luride poteva avvenire per altra via (doc. I) e che l'appellante ha
persistito nel pretendere la concessione di una servitù a titolo gratuito. Ciò
posto, l'appello si rivela, una volta di più, destinato all'insuccesso.
- Gli oneri processuali, commisurati
all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 850.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
900.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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