AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.20
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00020
Lugano,
16 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Foletti
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 dicembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa l'8 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- ll
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1944) e __________ __________ __________ (1940) si sono sposati a
__________ il __________ 1965 e si sono stabiliti a __________. Dal matrimonio
sono nati __________ (1966), __________ (1967), deceduto nel 1989, e __________
(1969). Un primo tentativo di conciliazione tenutosi il 24 febbraio 1994
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona è decaduto infruttuoso. Un
secondo tentativo del 23 agosto 1994, avvenuto due mesi dopo che il marito era
andato a vivere per conto proprio a __________, ha seguito la medesima sorte.
Il 13 marzo 1995 __________ __________ ha introdotto azione di separazione, che
ha ritirato però il 2 giugno 1995. Il 12 giugno successivo __________
__________ __________ ha instato per un terzo tentativo di conciliazione,
fallito anch'esso il 27 luglio 1995. A quel momento il marito era ancora
funzionario dell'azienda delle __________ e la moglie lavorava ancora per la
__________ della __________ __________ __________ a __________.
B. Il 4
dicembre 1995 __________ __________ ha intentato azione di divorzio, offrendo
alla moglie un contributo alimentare giusta l'art. 152 CC di fr. 919.– mensili
indicizzati fino ai 65 anni di lei. La convenuta si è opposta al divorzio,
dichiarando in subordine di aderire allo scioglimento del matrimonio qualora le
fosse stato versato un contributo alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 CC di fr.
1800.– mensili (senza limiti di tempo) indicizzati, un'indennità di fr.
30 000.–
in liquidazione del regime dei beni e un capitale pari alla metà della prestazione
d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio nei confronti del rispettivo
istituto di previdenza. In via riconvenzionale essa ha postulato la separazione
per tempo indeterminato alle medesime condizioni. Il marito ha proposto di
respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di atti scritti le parti
hanno mantenuto i loro punti di vista.
C. Chiusa
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 dicembre 1998 __________
__________ ha confermato la domanda di divorzio, ha aumentato a fr. 1000.–
mensili indicizzati il contributo per la moglie (art. 152 CC) fino ai 65 anni
di età e ha offerto a quest'ultima un'indennità di fr. 2744.95 in liquidazione
del regime dei beni, avversando la richiesta di separazione. Nel proprio
allegato dello stesso 16 dicembre 1998 __________ __________ __________ ha
mantenuto la sua opposizione al divorzio; in subordine essa ha ribadito di
aderire allo scioglimento del matrimonio qualora le fosse stato erogato un
contributo vita natural durante (art. 151 cpv. 1 CC) di fr. 1800.– mensili
indicizzati e le fosse stata corrisposta una liquidazione del regime
matrimoniale portata a fr. 22 736.60. Essa ha rinunciato invece alla metà della
prestazione previdenziale acquisita dal marito durante il matrimonio, il
coniuge essendo stato pensionato nel frattempo. Quanto alla riconvenzione,
__________ __________ __________ l'ha riaffermata alle medesime condizioni
della propria domanda subordinata. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 16
dicembre 1998.
D. Statuendo
l'8 gennaio 1999, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha condannato
__________ __________ a versare alla moglie un contributo alimentare giusta l'art.
151 cpv. 1 CC di fr. 1800.– mensili indicizzati (vita natural durante), oltre a
un'indennità di fr. 8078.95 in liquidazione del regime dei beni, e ha dichiarato
l'azione riconvenzionale priva d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 1800.– e
le spese di fr. 570.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 3
febbraio 1999 nel quale chiede di fissare il contributo alimentare per la moglie
giusta l'art. 152 CC in fr. 1420.40 mensili indicizzati e di riformare in tal
senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 1999
__________ __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'unico punto litigioso rimane, in seconda sede, il contributo alimentare
a favore della convenuta, che il Pretore ha fondato sull'art. 151 cpv. 1 CC e
che l'appellante ritiene debba essere disciplinato invece dall'art. 152 CC.
Ora, per quel che è delle responsabilità nella disunione – decisive ai fini di
sapere se alla fattispecie si applichi l'art. 151 cpv. 1 o l'art. 152 CC – il
Pretore ha individuato un preminente fattore oggettivo di dissidio nella grande
diversità di carattere fra le parti (sentenza, pag. 6 in alto), che con il
passare degli anni ha turbato gravemente le relazioni coniugali. A tale stato
di cose ha contribuito tuttavia – egli ha soggiunto – anche il comportamento
del marito, che coltivando senza riguardo alle rimostranze della moglie e dei
figli una confidenziale amicizia con un'altra donna aveva acuito i dissapori
(sentenza, pag. 4 e 11) e aggravato la crisi in cui versava il matrimonio sin
dalla fine degli anni ottanta (sentenza, pag. 5 in alto). Donde, in sintesi, la
colpevolezza dell'attore, mentre alla moglie potevano muoversi solo leggeri
rimproveri che nulla mutavano alla sua sostanziale innocenza (sentenza, pag. 11
in basso).
-
Nell'appello
l'attore respinge ogni responsabilità, sottolineando che la disunione coniugale
si era già consumata prima ch'egli conoscesse __________ __________, tant'è che
da tempo egli andava dicendo a parenti e amici di voler andare a vivere per
conto proprio. L'amicizia con tale donna non può quindi avere svolto un ruolo
causale nella disunione, riconducibile esclusivamente a diversità di carattere
viepiù profonde e inveterate con la moglie. Nella fattispecie sussisterebbero
quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 CC, non quelli dell'art.
151 cpv. 1 CC.
-
La
nozione di "colpa" nel senso dell'art. 151 cpv. 1 CC non si
identifica necessariamente con quella di "colpa preponderante" a
norma dell'art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del
matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è
sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basiea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D'altro lato
un comportamento causale non dev'essere per forza la sola e unica fonte di
turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una
lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art.
151 CC). La gravità della "colpa" influisce per converso sull'ammontare
del contributo (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991,
n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di
equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
-
Nella
fattispecie l'innocenza della moglie, le cui lievi responsabilità nella
turbativa coniugale sono apparse nel complesso trascurabili, è fuori
discussione. Litigioso è sapere se, accanto all'importante fattore oggettivo di
disunione riscontrato dal Pretore, sussista una colpa causale del marito. Ora,
è innegabile che in concreto le origini dei dissapori risalgono a tempi
lontani, ove si pensi che già nel 1980 – se non addirittura prima – il marito andava
ripetendo di voler condurre una vita propria non appena i figli fossero
diventati autosufficienti, lasciando sottintendere difficoltà familiari
(deposizione __________ __________, verbali, pag. 5; deposizione __________
__________, risposte n. 2 e 4 nel fascicolo "rogatoria"), talora
finanche accennate (deposizione __________ __________, verbali pag. 3). Né può
essere posto in dubbio che tali incomprensioni si riconducano anzitutto all'opposta
indole dei coniugi, l'uno assai estroverso e comunicativo, l'altra piuttosto
rigida e riservata, ciò che invece di comportare una vicendevole integrazione
ha finito per creare conflitti, logorando il matrimonio (deposizione
__________, risposta rogatoriale n. 6; deposizione __________, verbali pag. 3;
deposizione __________ __________, verbali pag. 9). Invano la moglie tenta
perciò di __________ annosi contrasti, sminuendoli a "litigi come tutti ne
hanno ma nulla di particolare" (interrogatorio formale, risposta n. 4,
verbali pag. 17) e senza gran parvenza di equanimità la figlia __________ pretende
che i rapporti tra i genitori siano stati "normali" fino al 1987, nel
dichiarato intento di far apparire __________ __________ come la sola e unica
causa del dissesto familiare (verbali, pag. 13).
-
Ciò
premesso, fattori oggettivi di dissidio non escludono – con ogni evidenza – che
colpe dell'uno o dell'altro coniuge abbiano contribuito a far naufragare il
matrimonio. È quanto ha ritenuto il Pretore con riferimento all'amicizia
intrattenuta dal marito con __________ __________, che vista dall'esterno
poteva apparire come una relazione extraconiugale. A mente del Pretore, quantunque
il marito andasse dicendo già da tempo a parenti e amici di volersene andare da
casa non appena i figli fossero divenuti maggiorenni, i conflitti che ha
provocato in famiglia l'amicizia con __________ __________ hanno finito per
rendere insanabile la turbativa coniugale (sentenza, pag. 11 a metà).
Contrariamente all'opinione dell'attore, tale punto di vista è lungi
dall'apparire contraddittorio. È vero che quando l'attore ha cominciato a frequentare
la casa dei coniugi __________ a __________, nel 1987/88 (deposizione
__________ __________, verbali pag. 6), il matrimonio era già in crisi. È anche
vero però che la disunione non appariva ancora irrimediabile, ove appena si
pensi che, nonostante la conclamata volontà di lasciare la moglie quando i
figli fossero divenuti maggiorenni (e la figlia __________ ha compiuto i
vent'anni il __________ 1989), l'attore è partito da __________ solo nel giugno
del 1994, dopo avere conosciuto la sua attuale compagna. Non può dirsi perciò –
come pretende l'appellante – che la turbativa irreparabile si fosse già completamente
consumata prima ch'egli conoscesse __________ __________.
-
D'altro
lato è manifesto che con il suo atteggiamento incurante l'attore ha inasprito i
già tesi rapporti con la moglie. Non che la confidenziale amicizia con
__________ __________ fosse di per sé contraria ai doveri del matrimonio.
Offensive per la moglie erano le voci cui aveva dato adito in un piccolo paese
come __________ il comportamento incauto del marito (deposizione __________
__________, verbali pag. 6 nel mezzo), tanto più disinvolto se si considera
ch'egli è rimasto sordo alle rimostranze di moglie e figli, i quali lo
esortavano a por fine a quello stato di cose. Donde conflitti in famiglia, al
punto che nel 1990 si è intromessa la figlia __________ e finanche il suo amico
(deposizione __________, verbali pag. 6 in fondo). Ciò ha contribuito a guastare
ulteriormente i rapporti con la moglie e a deteriorarli finché, conosciuta la
sua attuale compagna – una cittadina dominicana – nel novembre del 1993, nel
giugno del 1994 l'appellante ha lasciato il domicilio di __________ e dal
novembre successivo abita con lei. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che
sul progressivo allontanamento morale e spirituale dei coniugi hanno influito
anche dissapori causati dal contegno imprudente dell'attore. Ne discende che a
giusto titolo egli ha determinato il contributo alimentare per la convenuta a
norma dell'art. 151 cpv. 1 CC.
-
Giovi
aggiungere che, comunque sia, quand'anche si applicasse nella fattispecie l'art.
152 CC, il giudizio odierno non cambierebbe radicalmente. Il contributo alimentare
dell'art. 151 cpv. 1 CC assicura infatti al coniuge innocente la possibilità di
mantenere, in linea di principio, lo stesso tenore di vita di cui egli beneficerebbe
se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3), mentre il
contributo alimentare dell'art. 152 CC garantisce al coniuge innocente solo la
copertura del fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo – più l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III
49; Lüchinger/Geiser, op. cit.,
n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/
Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 nota 760
seg.). Nel caso in esame, come si vedrà in appresso, il contributo alimentare a
carico dell'appellante non consente alla moglie di vedersi assicurare nemmeno
il fabbisogno minimo. Sotto questo profilo, quindi, il contributo litigioso si
apparenta ben più all'art. 152 che non all'art. 151 cpv. 1 CC.
-
L'appellante,
già funzionario __________ (ora __________) a __________, è stato pensionato
anticipatamente il 30 aprile 1998 e percepisce una rendita d'invalidità di fr.
4707.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14 in basso; accertamento non contestato).
Il suo fabbisogno minimo è, secondo il Pretore, di complessivi fr. 2416.30
mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo (per
conviventi) fr. 925.–, contributo alimentare al figlio __________ (che egli ha
avuto dalla convivente nel 1995) fr. 500.–, metà pigione fr. 425.–, premio
della cassa malati fr. 201.75, premio dell'assicurazione responsabilità civile
fr. 13.50, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 170.30, onere
fiscale fr. 180.75. L'appellante insorge contro l'ammontare del minimo vitale
del diritto esecutivo, come pure contro quello della pigione e del contributo
per il figlio __________ (postulandone l'aumento a fr. 1025.–, fr. 850.– e fr.
600.– mensili); inoltre chiede che gli si riconoscano i contributi AVS (fr.
103.10), il premio della cassa malati per il figlio __________ (fr. 28.75) e
quello relativo all'assicurazione responsabilità civile dell'automobile (fr.
114.40), per un totale di fr. 3287.55 mensili. Si tratta di rivendicazioni che
sono fondate solo in parte.
a) Quanto
al minimo esistenziale del diritto esecutivo, è pacifico che l'attore abita in
comunione domestica con un'altra donna. Il Pretore si è dunque attenuto alla giurisprudenza
di questa Camera fissando tale minimo in fr. 925.– mensili (SJZ 93/1997 pag.
379; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 segg.; I CCA, sentenza
del 4 giugno 1996 in re R., consid. 15a). Se non che, alla luce della dottrina
più aggiornata in materia di contributi alimentari, simile prassi merita di
essere rivista. Già per quanto si riferisce alle spese di alloggio, invero,
questa Camera ha avuto modo di conformare il proprio orientamento (Rep. 1990
pag. 122 n. 22) alla dottrina più recente (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna
1996, pag. 156), secondo cui in caso di convivenza non si dividono più le spese
di locazione a metà tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel
fabbisogno del coniuge in questione l'onere di alloggio presumibile ch'egli
avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del 7 giugno
1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del 9 luglio 1997 in re
S.). Come conduca la propria esistenza un coniuge dopo il divorzio, di massima,
non riguarda più l'altro coniuge. Analogo indirizzo va applicato anche al
minimo esistenziale del diritto esecutivo. In concreto, vivesse per conto
proprio, l'attore avrebbe diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo
l'indennità di fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Si giustifica perciò di
modificare il calcolo del Pretore in tal senso.
b) A
ragione l'appellante fa valere altresì che la pigione riconosciutagli dal
Pretore nel fabbisogno minimo è inadeguata, ove si pensi che alla moglie sono
state riconosciute spese di locazione per fr. 935.05 mensili (sentenza, pag.
14). Sui criteri che disciplinano i costi di alloggio dopo il divorzio ci si è
appena espressi. Vivesse da sé solo a __________, già per comune esperienza
l'attore non potrebbe reperire un alloggio confacente a fr. 425.– mensili.
D'altro lato non risulta che i costi di un appartamento analogo siano assai
inferiori a __________ per rapporto a __________, sicché l'indennità di fr.
850.– mensili prospettata dall'attore appare tutto sommato ragionevole. Anche
su questo punto l'appello si rivela provvisto così di buon diritto.
c) Per
quel che è del contributo alimentare in favore del figlio __________ (1995),
esso non rientra nel fabbisogno minimo dell'attore, né è prioritario rispetto
al contributo per la convenuta (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446, n. __________.__________e
__________.__________con richiami). Tant'è che, non avendo un marito risorse
finanziarie sufficienti per pagare l'uno e l'altro, entrambi i contributi vanno
ridotti in proporzione (I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid.
6). Sul problema si tornerà ancora in appresso. Per ora basti ricordare che –
contrariamente a quanto reputa l'ap
pellante
– il fabbisogno in denaro del figlio previsto dalle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per
prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), comprendono già il premio della
cassa malati (si vedano le indicazioni a pag. 6 nel mezzo dell'edizione 1988).
Tale premio non va cumulato perciò a quello della cassa malati versato dall'appellante.
d) A
giusto titolo l'appellante chiede invece che nel suo fabbisogno minimo siano
considerati i contributi AVS da egli versati. Non avendo ancora compiuto 65 anni,
in effetti, egli è – contrariamente all'opinione del Pretore – obbligato a sussidiare
il cosiddetto primo pilastro. È giusto quindi che l'importo di fr. 103.70 mensili,
non contestato nel suo ammontare, gli sia riconosciuto (analogamente: I CCA,
sentenza del 21 agosto 1997 in re M., consid. 4 in fine; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 141 n.
3.60).
e) Non
può entrare in linea di conto, per converso, il premio relativo all'assicurazione
responsabilità civile del veicolo a motore. Spese di automobile sono ammesse
nel fabbisogno minimo ove siano necessarie per scopi professionali o per
l'esercizio del diritto di visita (da ultimo: I CCA, sentenza del 24 novembre
1999 in re B., consid. 6). L'appellante giustifica la necessità di un veicolo
privato per sue cure ambulatoriali e per le esigenze di un “figlio piccolo”
(memoriale, pag. 10 in alto). Né le prime né le seconde sono però dimostrate o
anche solo rese concretamente verosimili. In proposito la sentenza impugnata
sfugge pertanto alla critica.
f) Deve
infine essere rettificato d'ufficio, giacché riconducibile a un'inavvertenza
manifesta del primo giudice, la spesa di fr. 170.30 mensili figurante nel
fabbisogno minimo dell'appellante per l'assicurazione dell'economia domestica.
Dalla polizza agli atti (doc. G) risulta per vero che tale premio è dovuto
annualmente, non mensilmente. Nel fabbisogno minimo non vi è ragione dunque di
riconoscere un costo superiore alla media di fr. 14.20 mensili.
g) In
sintesi il fabbisogno minimo dell'appellante risulta dunque il seguente:
Minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
Locazione fr.
850.—
Premio
della cassa malati fr. 173.—
Assicurazione
responsabilità civile fr. 13.50
Assicurazione
economia domestica fr. 14.20
Contributi
AVS fr. 103.10
imposte fr.
180.75
fr.
2359.55 mensili.
Ne consegue una
disponibilità mensile di fr. 2347.45.
-
Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro del figlio __________ (1995), la cifra
di fr. 500.– mensili stimata dal Pretore è effettivamente modesta. Le citate
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo prevedono invero
per un figlio unico, secondo l'età, un fabbisogno in denaro compreso tra fr.
700.– e fr. 1320.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). È vero che la fascia di
reddito cui le raccomandazioni si rapportano (circa fr. 7000.– mensili: si veda
l'esempio a pag. 11 dell'edizione 1988 adattato al rincaro) è ben più elevata
di quanto l'appellante percepisce a titolo di rendita. Ciò non toglie che –
come lo stesso Pretore riconosce (sentenza, pag. 13) – il fabbisogno in denaro
delle note raccomandazioni non può essere ridotto più del 25% (DTF 116 II 113
in alto). La madre del bambino deve bensì contribuire al sostentamento, ma essa
deve già sovvenire a sé medesima e fino all'età scolastica del bambino ben
difficilmente potrà lavorare a tempo pieno (anche se l'appellante – pensionato
– può dedicare molto tempo al figlio). Inoltre, per quanto relativamente
giovane (1965) e in buona salute, essa non risulta avere alcuna particolare
formazione scolastica o una qualsiasi esperienza professionale, sicché la sua capacità
di reddito non va sopravvalutata. Ne segue, in tali condizioni, che il
contributo di fr. 600.– mensili proposto dall'appellante appare congruo, almeno
per i primi anni. Mutamenti di rilievo potranno in ogni modo formare oggetto di
un'azione di modifica. In tal caso andrà concretamente accertato, tuttavia,
anche il reddito conseguibile dalla madre.
-
La
convenuta (1940) ha lavorato fino al 31 marzo 1996 per la lavanderia della Clinica
__________ __________ a __________ con uno stipendio lordo di fr. 1250.–
mensili. Licenziata per cause indipendenti dalla sua volontà (doc. 1), essa ha
riscosso indennità di disoccupazione fino al 31 agosto 1998 e attualmente
lavora a tempo parziale presso la Casa di cura __________ di __________
(__________), dove guadagna fr. 1106.40 mensili netti (non contestati: appello,
pag. 10 in basso). Nemmeno l'appellante asserisce – a ragione – che, data l'età
e la mancanza di formazione specifica, la moglie sia in grado di trovare a
breve o a medio termine un impiego più rimunerato, né essa risulta disporre di
sostanza cui attingere.
Quanto al
fabbisogno minimo della convenuta, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2606.–
mensili complessivi nel seguente modo: minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 935.05, premio della cassa malati fr.
350.50, premio dell'assicurazione responsabilità civile ed economia domestica
fr. 20.40, spese di trasferta fr. 38.25, onere fiscale fr. 236.80. L'appellante
contesta le spese di trasferta, ritenendole già incluse nel minimo vitale del
diritto esecutivo, ma a torto, poiché le spese del mezzo pubblico per
raggiungere il luogo di lavoro vanno computate in aggiunta (Rep. 1993 pag. 265
cifra 2.4). La sentenza impugnata denota in realtà un altro difetto. Come si è
già accennato, il fabbisogno minimo di un coniuge consiste nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo, più l'onere fiscale, allargato del 20%
(sopra, consid. 7). Quest'ultima maggiorazione – di diritto federale – è stata
omessa dal primo giudice. Del resto l'appellante si sarebbe visto riconoscere
una maggiorazione analoga se il contributo per la convenuta si fosse fondato sull'art.
152 anziché sull'art. 151 cpv. 1 CC (I CCA, sentenza del 16 luglio 1999 in re
B., consid. 3). Ed è questa, del resto, l'unica differenza che contraddistingue
nel caso specifico un contributo dall'altro. Il fabbisogno minimo dell'appellata
è, ciò premesso, di fr. 3127.20 (fr. 2606.– più il 20%).
-
Se ne
conclude che con una disponibilità di fr. 2347.45 mensili l'appellante dovrebbe
erogare un contributo alimentare di fr. 2020.80 alla moglie (la differenza
necessaria per coprire il relativo fabbisogno minimo) e di fr. 600.– al figlio
__________. Dato che ciò non è gli possibile – né egli può essere ridotto a
vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1) – i
due contributi vanno ridotti in proporzione (sopra, consid. 8c). Alla convenuta
l'appellante dovrà versare pertanto fr. 1810.– e al figlio fr. 537.45 mensili.
Il Pretore avendo stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr.
1800.– mensili, nel suo esito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto
che l'appello verteva sul solo contributo alimentare in favore della convenuta
e che, per certi versi, l'attore è stato indotto in buona fede a ricorrere, si
giustifica in ogni modo di contenere la tassa di giustizia (art. 24 lett. a
LTG) e di moderare l'indennità per ripetibili alla controparte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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