AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.36
Data decisione, Autorità:
28.02.2002, ICCA
Incarto n.
11.1999.00036
Lugano
8 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 16 maggio 1997 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 22 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 28 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 22 marzo 1999;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 gennaio 1996 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________
__________ (1949) e __________ nata __________ (1948). La convenzione sugli
effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra
l'altro, le seguenti clausole:
- La signora __________ __________ rinuncia ad un
contributo alimentare a suo favore a condizione che il signor __________
__________ eseguirà, regolarmente e nelle modalità richieste dal proprietario
dello stabile, la metà dei lavori di portineria relativi agli stabili di Via
__________ a __________ dove si trova l'ex abitazione coniugale attualmente
occupata dalla signora __________ __________.
(…)
- Il
signor __________ __________ si impegna a consegnare alla signora __________
__________, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione,
un'autovettura collaudata ed in buono stato in sostituzione di quella per la
quale a suo tempo aveva ricevuto dalla moglie l'importo per il relativo acquisto.
__________ __________, di formazione __________, dopo avere svolto un'attività
saltuaria di operaio indipendente per l'installazione di impianti di
ventilazione, lavora alle dipendenze della ditta __________ __________
__________ di __________, guadagnando fr. 1823.90 mensili. __________
__________ è ausiliaria di pulizia al 50% e percepisce fr. 1760.– mensili.
B. Il
16 maggio 1997 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord un'azione intesa alla modifica della sentenza
di divorzio, postulando sulla base dell'art. 151 vCC il versamento di un
contributo alimentare indicizzato di fr. 620.– mensili a partire dal giugno
1997, come pure il pagamento di fr. 3000.– con interessi al 5% dal 1° giugno
1996 “quale somma da lei anticipata per l'acquisto dell'autovettura”. Nella sua
risposta del 17 giugno 1997 __________ __________ si è opposto alla petizione.
Entrambi i coniugi hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito la loro posizione.
Il 4 dicembre 1997 __________, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten
zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione
riguarda il contributo alimentare per l'ex moglie previsto in una convenzione
sugli effetti accessori del divorzio omologata con sentenza del 29 gennaio 1996
(doc. A), come pure la modifica di un obbligo del convenuto nei confronti
dell'attrice pattuito nella medesima convenzione (pag. 2, punto 7). Dal profilo
sostanziale la causa soggiace dunque al diritto anteriore alla modifica
legislativa del 26 giugno 1998. La procedura è disciplinata per converso dalla
legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungs-recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC).
-
Il
convenuto ha prodotto il 22 febbraio 1999, con l'appello, un certificato di
salario datato 8 febbraio 1999. Ora, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC prescrive
che fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza
cantonale superiore. Tale disposizione, ripresa e concretata dall'art. 423b
cpv. 2 CPC, risulta senz'altro applicabile alla modifica – nel merito – di
sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto anteriore (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC; cfr. Meier, Nouveau
droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, Neues Scheidungsverfahren,
Zurigo 1999, pag. 88 in fine; Sutter/Freiburghaus,
loc. cit.). L'esibizione di nuovi documenti in appello è quindi
ammissibile ancorché il gravame sia stato inoltrato il 22 febbraio 1999, prima
dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. Si aggiunga che
l'appellante avrebbe in ogni modo potuto esibire il nuovo documento entro il
termine assegnato alle parti dal giudice delegato con ordinanza del 27 giugno
-
Quanto all'appellata, essa ha avuto modo di esprimersi al riguardo. Ne
discende che il nuovo documento è ammissibile.
-
Il
Pretore si è interrogato anzitutto sulla natura della richiesta di giudizio,
concludendo che in realtà l'attrice non postulava una modifica della sentenza
di divorzio, bensì una completazione della disciplina sugli effetti accessori
nel caso in cui – contrariamente agli impegni presi – il convenuto non avesse
eseguito la metà dei citati lavori di portineria, condizione alla quale la convenzione
sugli effetti accessori del divorzio subordinava la rinuncia dell'attrice al
contributo alimentare (doc. A, allegato, pag. 2 punto 4). Ciò posto, il primo
giudice ha accertato che il convenuto, non avendo rispettato l'obbligo, ha
costretto l'attrice a lasciare l'ex appartamento coniugale, nel quale costei
aveva potuto abitare senza essere tenuta a corrispondere il canone di locazione
altrimenti previsto di fr. 1750.– mensili, oltre le spese accessorie. Ha pertanto
condannato il convenuto a versare all'attrice un contributo alimentare di fr.
620.– mensili non indicizzato sulla base dell'art. 152 vCC, non essendo stata
dimostrata una colpa di lui nella disunione.
-
L'appellante
contesta che l'attrice abbia chiesto semplicemente di completare la sentenza di
divorzio e sostiene che quest'ultima non è lacunosa, ma regola anzi esaurientemente
le conseguenze accessorie dello scioglimento del matrimonio. Soggiunge che
un'eventuale lacuna sarebbe in ogni caso imputabile soltanto all'ex moglie, la
quale non ha preteso alcuna soluzione alternativa nel caso in cui avesse dovuto
per una ragione qualsiasi abbandonare l'appartamento. Egli sottolinea inoltre
di avere sempre svolto regolarmente i lavori di portineria e asserisce che il
suo reddito attuale, come per altro quello conseguito all'epoca del divorzio,
non gli consente in alcun modo di corrispondere all'attrice un contributo alimentare
senza intaccare il proprio fabbisogno.
-
L’art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge obbligato a fornire
una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che
fosse ridotta quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente
diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non
corrispondessero all’importo della rendita. La possibilità di aumentare o
fissare successivamente il contributo alimentare, diversamente da quanto
dispone il nuovo art. 129 cpv. 3 CC, non era prevista invece nell'ordinamento
anteriore alla modifica legislativa del 26 giugno 1998. Essa era nondimeno
ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, a condizione che l'aumento o la
successiva fissazione della rendita fossero riservati esplicitamente nella
convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice e che l'attuazione
dipendesse dal verificarsi di una determinata circostanza, come per esempio la
cessazione dell'attività lucrativa del beneficiario della rendita (DTF 100 II
250 consid. 4b in fine, 80 II 192 seg. consid. 2b, 77 II 28 consid. 3; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 56 ad art. 151 vCC e n. 28 ad art. 152 vCC). La valutazione dei
fatti che giustificavano o escludevano la misura richiesta era lasciata al
libero apprezzamento del giudice, il quale decideva secondo il diritto e
l'equità (art. 4 CC; Bühler/ Spühler, op.
cit., n. 56 e 69 ad art. 153 vCC), la rendita dovendo in ogni caso rimanere
adeguata alla capacità economica dell'obbligato e ai bisogni del coniuge che
beneficiava del contributo (I CCA, sentenza del 18 maggio 1988 nella causa K.
contro P., consid. 1).
-
In
concreto la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dalle
parti il 22 gennaio 1996 e omologata dal Pretore con sentenza del 29 gennaio
1996 prevedeva – come si è accennato – che l'attrice rinunciava a un contributo
alimentare, purché il convenuto eseguisse “la metà dei lavori di portineria
relativi agli stabili di via __________ a __________ dove si trova l'ex
abitazione coniugale” (doc. A, allegato, pag. 2 punto 4). Le parti hanno dunque
sottinteso nella convenzione la facoltà per l'attrice di chiedere il versamento
di un contributo alimentare qualora l'ex marito non onorasse l'accordo. La
riserva contenuta nella convenzione, per quanto implicita, permette di
determinare con sufficiente chiarezza la volontà delle parti. La domanda dell'attrice
intesa alla fissazione di un contributo alimentare appare perciò proponibile,
giacché la regolamentazione adottata nella convenzione omologata dal giudice
non è lacunosa. Né la predetta giurisprudenza esige che le parti determinino in
anticipo l'ammontare o la natura di una rendita. Ciò posto, occorre verificare,
da un lato, se la condizione cui le parti hanno vincolato l'erogazione di un
contributo alimentare all'attrice si sia realizzata e, dall'altro, se siano
adempiuti i requisiti legali per il versamento di una rendita.
-
Dall'istruttoria
è emerso che per l'ing. __________ __________, proprietario degli stabili in
cui si sarebbero dovute eseguire le prestazioni di portineria, al momento della
separazione fra i coniugi “il marito ha continuato a svolgere i lavori (…),
sebbene malamente", e "ad un certo punto egli non ha più fatto
niente", ciò che ha comportato "la disdetta dell'appartamento e conseguentemente
del rapporto di lavoro” (verbale del 17 febbraio 1998, pag. 3 in basso). Il
testimone ha confermato che “il contratto di locazione e di lavoro (…) è stato
proprio disdetto a causa della carente esecuzione delle opere di portinaio da
parte [del convenuto], ciò che aveva provocato delle lamentele degli altri
inquilini” (verbale citato, pag. 4 in alto). __________ __________, titolare di
uno studio fiduciario con sede in uno degli stabili in questione, ha riferito
invero di aver visto regolarmente il convenuto mentre “lavorava nello stabile,
eseguendo lavori di pulizia” (verbale citato, pag. 3 in fine). Dalla
deposizione non risulta tuttavia fino a quando l'interessato ha continuato a
svolgere tali mansioni, né se queste ultime fossero eseguite correttamente, non
bastando al riguardo – contrariamente all'opinione del convenuto –
l'affermazione del teste “devo dire che puliva” (verbale citato, loc. cit.).
Inoltre, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il proprietario degli
stabili a rinunciare all'opera dell'ex marito, è pacifico che attualmente
costui non esercita più tale attività. Ne discende che la condizione cui la
nota convenzione vincolava la rinuncia dell'attrice a riscuotere un contributo
alimentare è in ogni caso venuta a cadere, e ciò indipendentemente da eventuali
colpe del convenuto nella perdita del lavoro.
-
L'art.
151 cpv. 1 vCC disponeva che se in conseguenza del divorzio rimanevano
pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente,
il coniuge colpevole gli doveva corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo
i presupposti dell’art. 151 vCC, l’art. 152 vCC prevedeva che quando in conseguenza
del divorzio un coniuge innocente si trovasse in grave ristrettezza, l’altro
coniuge, ancorché non colpevole, poteva essere obbligato a erogargli una
pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Al coniuge
debitore del contributo, fosse esso fondato sull'art. 151 cpv. 1 vCC o sull'art.
152 vCC, doveva in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo.
L'eventuale ammanco rimaneva perciò a carico del coniuge privo di reddito o con
reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 4 consid.
3b/bb, 121 I 97, 121 III 301). In concreto dalla sentenza impugnata non risulta
alcun accertamento sulla situazione finanziaria dell'ex marito, il primo
giudice essendosi limitato a riconoscere all'attrice il contributo alimentare
di fr. 620.– mensili perché il convenuto aveva affermato che i lavori di
portineria lo avevano occupato a metà tempo e che grazie al suo lavoro
l'attrice aveva potuto abitare gratuitamente in un appartamento il cui canone
di locazione era di fr. 1750.– oltre le spese (sentenza impugnata, consid. 3).
Occorre verificare pertanto se il reddito del convenuto, una volta dedotto il
suo fabbisogno minimo, gli permetta ancora di erogare all'ex moglie un
contributo alimentare.
-
Per
quel che concerne le entrate dell'appellante, di formazione carrozziere, dal fascicolo
processuale si evince che nel 1993 e nel 1994 egli ha svolto solo lavori di
portineria, dichiarando un reddito annuo netto di fr. 18 000.–, pari a fr.
1500.– mensili (tassazione 1995/96, nell'incarto fiscale richiamato). Tutto si
ignora invece sull'attività e le entrate del convenuto nel 1995. Nella sua
risposta del 17 giugno 1997 egli ha dichiarato di esercitare dall'ottobre 1996,
”quale indipendente, un'attività di operaio saltuario per l'installazione di
impianti di ventilazione”, coseguendo un reddito “estremamente irregolare”
(memoriale citato, ad 2, pag. 3 nel mezzo). Le fatture prodotte dal convenuto
attestano al riguardo entrate lorde di fr. 2883.80 per il mese di marzo 1997
(doc. 1), di fr. 4925.– per il mese di aprile 1997 (doc. 2), di fr. 3875.– per
il mese di maggio 1997 (doc. 7) e di fr. 3137.50 per il mese di giugno 1997
(doc. 6). Per il mese di gennaio 1997 egli ha affermato, senza essere smentito
dall'attrice, di non aver conseguito alcun reddito (risposta, loc. cit.). Ne
segue un'entrata media lorda, riportata su cinque mesi, di fr. 2964.25 mensili.
Il
convenuto fa valere che nel 1997 una parte considerevole della sua attività è
stata svolta fuori Cantone. Egli deduce quindi dalle entrate figuranti nelle
citate fatture spese per vitto, alloggio e trasferta pari a complessivi fr.
1500.– mensili (riassunto scritto di risposta allegato al verbale del 17
febbraio 1998, ad. 2, pag. 2 in alto, cui l'attrice fa esplicito riferimento
nelle sue osservazioni all'appello, punto 11, pag. 8 nel mezzo). __________ __________,
destinatario delle citate fatture, ha dichiarato che quando l'appellante
“lavorava oltralpe, le spese le assumevo io in ragione della metà circa, anche
un po' di più” (verbale del 28 aprile 1998, pag. 12 in alto). Preso atto di
ciò, l'attrice ha in sostanza riconosciuto la metà degli oneri di vitto,
alloggio e trasferta invocati dall'ex coniuge (osservazioni all'appello, punto
11, pag. 8 in basso e pag. 9 in alto), che vanno ammessi perciò nella misura di
fr. 750.– mensili. Per il 1997 il convenuto ha dunque guadagnato mediamente fr.
2214.25.– mensili, da cui devono ancora essere dedotti gli oneri sociali di fr.
33.15 mensili (doc. 11), per un reddito netto di fr. 2181.10 mensili. Dal
certificato di salario 8 febbraio 1999, allegato all'appello, risulta infine
che dal 1° marzo 1998 il convenuto è alle dipendenze della ditta __________
__________ __________ di __________ e fino al 31 dicembre 1998 ha ricevuto un
salario netto complessivo di fr. 18 239.–, che riportato sull'arco di dodici
mesi corrisponde a fr. 1823.90 mensili. Ne discende che le entrate del
convenuto ammontano attualmente a fr. 1823.90 mensili netti, mentre in precedenza
esse non hanno mai superato i
fr.
2181.10 mensili conseguiti nel 1997.
- a) Per
quel che concerne il fabbisogno del convenuto, egli fa valere anzitutto un minimo
esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1370.–, adducendo di essersi risposato
il 23 luglio 1997. Dimentica tuttavia che in base all'attuale giurisprudenza fondata
sulla dottrina più aggiornata, questa Camera inserisce nel fabbisogno di un
coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendentemente
dall'eventuale convivenza con terze persone (I CCA, sentenza del 16 dicembre
1999 in re L., consid. 8a). In concreto, vivesse per conto proprio, il
convenuto si vedrebbe riconoscere un importo di fr. 1025.– mensili (Rep. 1993
pag. 265). Nel suo fabbisogno minimo va inserita perciò tale cifra.
b) In
merito alle spese per l'alloggio, l'attrice contesta la pigione di fr. 920.– mensili
addotta dal convenuto al contraddittorio del 17 febbraio 1998 (riassunto
scritto di risposta, ad 2, pag. 2 in alto), chiedendo che all'ex marito venga
riconosciuto soltanto un onere di fr. 540.– mensili. L'appellata fa nondimeno
valere per sé un onere di locazione di fr. 1100.– mensili (osservazioni
all'appello, ad 11 pag. 9 in fondo). Ora, questa Camera ha già avuto modo di
precisare che i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario
anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 in re B., consid.
15b; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). Riconoscere spese di alloggio
per fr. 1100.– all'attrice e per fr. 540.– al convenuto offenderebbe in modo
flagrante il precetto di uguaglianza. Il canone di locazione di fr. 920.– fatto
valere dal convenuto all'udienza del 17 febbraio 1998 resiste pertanto alla
critica.
c) Il
premio della cassa malati, quantificato dall'appellante in fr. 383.40
(memoriale conclusivo, punto 3), non può per contro essere riconosciuto
integralmente. Tale importo comprende in effetti anche il premio per la cassa
malati della moglie, che ammonta a fr. 176.40 mensili (doc. 9). All'interessato
può essere riconosciuta, quindi, unicamente la quota a suo carico, che
corrisponde a fr. 207.– mensili (doc. 10).
d) Il convenuto chiede di inserire nel suo fabbisogno una spesa di
fr. 100.– per le imposte. L'onere fiscale corrente rientra per giurisprudenza
nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso).
Dall'ultima tassazione agli atti risulta che negli anni 1995 e 1996 il
convenuto è andato esente da imposta, il suo reddito e la sua sostanza essendo
all'epoca inferiori ai limiti imponibili (tassazione del 24 maggio 1996,
nell'incarto fiscale richiamato). In mancanza di dati fiscali più recenti,
visto il reddito netto conseguito dall'appellante – che supera seppur di poco
il minimo imponibile – l'onere fiscale può essere ragionevolmente stimato in
fr. 50.– mensili.
e) Il debito di fr. 500.– per l'acquisto di una motocicletta non può
essere ammesso, ove appena si consideri che l'appellante, a fronte delle
contestazioni sollevate dall'attrice, non ha mai dimostrato la necessità di
tale veicolo per l'esercizio della sua professione. Nel certificato municipale
9 giugno 1997 per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria egli ha dichiarato
per di più che la moto è stata nel frattempo ceduta a __________ __________
(doc. 5, pag. 2 nel mezzo). Non si vede dunque come possa l'appellante far valere
spese per un veicolo di cui non è più proprietario.
f) Quanto
alle spese per vitto, alloggio e trasferte fuori Cantone, già si è detto che
tali oneri sono legati all'attività svolta dal convenuto per conto di
__________ __________, il quale ha dichiarato che la sua collaborazione con il
convenuto è cessata alla fine del 1997 (verbale del 28 aprile 1998, pag. 11 in
basso). Nulla agli atti induce a ritenere, né l'appellante sostiene, che dopo
di allora egli abbia dovuto far fronte a costi analoghi per conseguire lo
stipendio di fr. 1823.90 presso la __________ __________ __________ di
__________ (v. certificato di salario 8 febbraio 1999). Per questa ragione gli
oneri per vitto, alloggio e trasferte, già dedotti dal reddito conseguito nel
1997 (consid. 9), non possono più essere considerati nel calcolo del minimo
vitale.
-
Da
quanto precede si desume che, in ultima analisi, l'appellante può contare su un
reddito mensile di fr. 1823.90, mentre il suo fabbisogno minimo è di fr. 2202.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese per
l'alloggio fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 207.–, onere fiscale fr.
50.–). Ne risulta un ammanco di 378.10 mensili, ragion per cui egli non appare
in grado di corrispondere un contributo alimentare all'ex moglie. Nulla
muterebbe al riguardo neppure se si volesse imporre al convenuto, per ipotesi,
un aumento dell'attività e imputargli un reddito ipotetico: data la sua età, la
sua formazione professionale e la situazione del mercato del lavoro nel
settore, non si può infatti ragionevolmente sostenere ch'egli sia in grado di
guadagnare più dei fr. 2181.10 mensili netti percepiti nel 1997, anno in cui
egli ha conseguito – stando alle risultanze istruttorie – le maggiori entrate.
Tale reddito ipotetico non basterebbe nemmeno, comunque sia, a coprire il suo
fabbisogno personale di fr. 2202.– mensili. Lo stato di insolvenza in cui egli
versa è dimostrato per altro anche dall'estratto 2 settembre 1997 dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da cui risultano ben 51 atti di carenza
beni nei suoi confronti, dal 14 settembre 1994 al 15 maggio 1997, per un totale
di fr. 218 216.40 (doc. 5a). L'appello si dimostra quindi provvisto di buon
diritto e la sentenza impugnata dev'essere riformata di conseguenza.
-
Il
Pretore ha imposto al convenuto di versare all'attrice l'importo di fr. 3000.–
con interessi al 5% dal 16 maggio 1997 in restituzione di una somma da egli
ricevuta per l'acquisto di un'automobile. In proposito egli ha ritenuto che la
richiesta dell'attrice intesa a modificare il punto 7 della convenzione sugli
effetti accessori del divorzio dovesse essere “interpretata come una domanda condannatoria
relativa alla somma di fr. 3000.–”. Il convenuto non avrebbe per il resto
contestato di aver ricevuto tale importo, limitandosi a porre in compensazione
un proprio credito di fr. 4000.–, senza dimostrarlo. L'appellante non nega in
effetti di avere ricevuto il predetto importo di fr. 3000.–, ma sostiene che
l'attrice avrebbe dovuto agire in esecuzione dell'obbligo previsto nella
convenzione di divorzio (consegna di un'autovettura) e non chiedere la modifica
o la completazione della sentenza di divorzio, ciò che sarebbe inammissibile.
Ribadisce inoltre di avere adempiuto in ogni caso il suo impegno svolgendo lavori
di carrozziere per conto di moglie e figlio.
a) La
convenzione sugli effetti accessori del divorzio prevedeva l'obbligo per il convenuto
di consegnare all'attrice “entro 60 giorni dalla sottoscrizione, un'autovettura
collaudata ed in buono stato in sostituzione di quella per la quale a suo tempo
aveva ricevuto dalla moglie l'importo per il relativo acquisto” (doc. A,
allegato, pag. 2 punto 7). L'attrice, come detto, non postula la consegna
dell'autovettura, ma conclude per la restituzione della somma versata. Ora, l'art.
107 cpv. 2 CO conferisce bensì al creditore, in un contratto sinallagmatico, la
facoltà di rinunciare alla prestazione tardiva e di pretendere il danno
derivante dall'inadempimento oppure di recedere dal contratto, ma soltanto se
il debitore si trova in mora. Il creditore deve quindi avere assegnato al
debitore un congruo termine per l'adempimento (art. 107 cpv. 1 CO), a meno che
dal contegno di quest'ultimo risultasse che ciò sarebbe inutile, che la
prestazione avesse perduto ogni interesse per il creditore o che i contraenti
avessero pattuito un termine perentorio per l'adempimento dell'obbligazione (art.
108 CO; cfr. anche Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. II, 7ª edizione,
pag. 189 seg. n. 3031–3036). Il creditore deve inoltre avere dichiarato
immediatamente al debitore la sua intenzione di rinunciare alla prestazione
tardiva (art. 107 cpv. 2 CO; Wiegand in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione n. 14 ad art. 107
CO).
b) In
concreto non risulta dagli atti che, una volta scaduto infruttuoso quello di 60
giorni previsto al punto 7 della convenzione, l'attrice abbia mai assegnato al
convenuto un ultimo termine per onorare l'obbligo di consegnarle la nota
vettura. Né l'attrice pretende che la fissazione di un termine siffatto fosse
inutile a causa del contegno del debitore, oppure che essa avesse perduto ogni
interesse alla consegna del mezzo o che il termine previsto dalla convenzione
fosse perentorio. Invano si cercherebbe poi nel fascicolo processuale un riscontro
qualsiasi in merito a un'eventuale dichiarazione dell'attrice di rinunciare
alla consegna dell'autovettura. Ne deriva che in concreto i presupposti degli art.
107 seg. CO non sono lontanamente adempiuti. La richiesta dell'attrice volta
alla restituzione dell'importo di fr. 3000.– versato all'ex marito deve quindi
essere respinta.
c) Si
aggiunga che nell'ambito della procedura di divorzio l'attrice ha dichiarato
che la somma per la quale il convenuto si era impegnato a trovare
un'autovettura collaudata era stata versata non da lei personalmente,
diversamente da quel che risulta dalla convenzione 22 gennaio 1996, bensì da
__________ __________ (petizione del 10 marzo 1995, punto 10 pag. 7 a metà,
nell'inc. ..__________richiamato). Tale circostanza è stata
confermata anche da __________ __________, figlio dell'attrice (verbale del 24
giugno 1998, pag. 14 in fondo). Si volesse ammettere un obbligo di restituzione
del convenuto, creditrice della somma versata sarebbe quindi – tutt'al più –
__________ __________, ragione per cui non si vede a che titolo l'attrice possa
vantare un diritto al riguardo.
d) La
domanda di petizione non sarebbe destinata a miglior sorte neppure se configurasse,
come pretende l'attrice, una richiesta di modifica della convenzione sugli
effetti accessori del divorzio, anziché un'azione condannatoria come ha ritenuto
il primo giudice. La modifica di un'obbligazione diversa da una rendita per
alimenti non rientra infatti nel campo d'applicazione dell'art. 153 vCC (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 522 n.
09.103 con richiami di giurisprudenza; Bühler/
Spühler, op. cit., n. 6 ad art. 153 vCC). Né la convenzione firmata
dalle parti riserva la possibilità per l'attrice di chiedere un'eventuale modifica
dell'obbligo di consegna dell'autovettura in caso di inadempienza dell'ex marito.
Anche su questo punto l'appello si dimostra fondato e deve essere accolto.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC) e andrebbero perciò a carico dell'attrice. Data la situazione d'indigenza
in cui versa quest'ultima, si può tuttavia prescindere eccezionalmente, per
motivi di equità, dal prelievo di tasse e spese per la procedura di appello.
Ciò non esonera l'attrice però dal versamento di ripetibili all'appellante. Per
quel che concerne le ripetibili di prima sede, il Pretore le ha compensate,
senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello il convenuto protesta bensì
spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale
formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze poste dall'art.
309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello si
rivela pertanto irricevibile.
- La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante appare fondata,
essendo adempiuti i requisiti cumulativi dell'indigenza e della parvenza di
buon esito (art. 155 e 157 CPC). Invero l'attribuzione di ripetibili renderebbe
– di per sé – la domanda senza oggetto. Vista la precaria situazione
finanziaria dell'attrice, si giustifica nondimeno di ammettere già sin d'ora
l'appellante a tale beneficio, nella misura in cui l'incasso delle ripetibili
dovesse risultare insufficiente, difficile o finanche impossibile (DTF 122 I
322). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellata merita
parimenti di essere accolta, data la sua situazione d'indigenza (doc. B con
allegati, in particolare l'estratto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
da cui risultano tre atti di carenza beni nei suoi confronti); inoltre la
resistenza all'appello non poteva dirsi sin dall'inizio priva di ogni seria
possibilità di successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Non si
riscuotono tasse né spese di appello. __________ __________ rifonderà alla
controparte fr. 800.– per ripetibili.
III. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
IV. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster