AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.44
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00044
Lugano,
20 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 1998 da
__________ __________ __________,
nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ __________i, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora
sull’edizione di documenti decretata dal Pretore il 1° marzo 1999 nei
confronti del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 marzo 1999
presentato da __________ __________ contro il decreto emesso dal Pretore il 1°
marzo 1999;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1943), cittadino italiano, e __________ __________ __________
(1942) si sono sposati a __________ il __________ 1966. Dal matrimonio sono
nati __________ (1968) e __________ (1969). Il 30 novembre 1976 i coniugi hanno
adottato il regime della separazione dei beni. Il figlio maggiore, ,
è deceduto in un incidente stradale nel 1991. Il 4 giugno 1998 la moglie ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo
di conciliazione e simultaneamente ha postulato l’emanazio-ne di misure
provvisionali, chiedendo che fosse ingiunto al marito – tra l’altro – di
produrre entro 10 giorni tutta la documentazione riguardante i suoi redditi, i
suoi debiti, la sua sostanza e che fosse ordinato all’ __________
__________ __________, __________, di presentare tutti gli estratti dei conti
intestati al marito personalmente, alla ditta __________ __________
__________., __________ (__________L), alla ditta __________ __________
__________, __________, e alla ditta __________ __________ __________
__________., __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso
il 13 luglio 1998.
B. All’udienza del 4
febbraio 1999, indetta per discutere le misure provvisionali, l’istante ha
notificato fra i mezzi di prova l’edizione dal convenuto degli estratti
relativi agli ultimi 10 anni dei conti
n. 397.987 intestato a
__________ __________ __________., __________, e n.
__________.__________intestato ad __________ __________ __________ __________
., __________ (subordinatamente l’edizione direttamente
dall’ __________ __________ __________, __________), l’edizione degli
estratti relativi agli ultimi 10 anni del conto n. __________intestato ad
__________ __________ __________ __________., __________ (subordinatamente
l’edizione direttamente dalla __________ __________, succursale di __________o)
e l’edizione di tutti i documenti relativi alle commissioni, partecipazioni o
ad altri redditi versati al convenuto o alle sue società __________ __________
__________., __________ __________ __________ __________ __________. __________
__________ __________ del conto n. __________intestato ad __________ __________
__________ __________ __________. presso la __________ __________ (dal 1°
gennaio 1997 in poi), tutti i documenti relativi alle commissioni,
partecipazioni o altri redditi versati a lui o alle società __________
__________ __________., __________ __________ __________ __________ __________.
e __________ __________ __________ ____________________., “ev. altre”, dalla
ditta __________ __________. e dalla ditta __________ __________ __________ s,
come pure tutta la documentazione relativa ai costi dell’unione coniugale
(ipoteche, assicurazioni, casse malati, spese correnti relative all’abitazione,
alla manutenzione degli stabili ecc.), indicando i modi di pagamento e i numeri
di conto dai quali i rispettivi importi sono prelevati (dal 1° gennaio 1997 in
poi).
D. Il 15 marzo 1999
__________ __________ è insorto contro l’ordine di edizione con un appello
inteso a ottenere, preliminarmente, la concessione dell’effetto sospensivo e,
nel merito, l’annullamento del decreto pretorile. Il Pretore ha conferito
effetto sospensivo al ricorso il 16 marzo 1999. Nelle sue osservazioni del 24
marzo 1999 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e
di confermare il decreto impugnato. Nel frattempo, il 17 marzo 1999, essa ha
introdotto la petizione di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto con cui
un giudice ordina l’edizione di documenti è impugnabile giusta l’art. 96 cpv. 3
CPC (art. 213bis cpv. 1 CPC). In concreto l’appello ha ottenuto il beneficio
dell’effetto sospensivo. Nulla osta perciò alla sua trattazione.
-
L’edizione di
documenti è ammissibile solo, per diritto cantonale, se l’istante è proprietario
o comproprietario dei documenti medesimi, se il detentore è obbligato alla
produzione per legge o per contratto oppure se i documenti sono stati redatti
per un interesse comune alle parti o attestano reciproci diritti e obblighi,
ritenuto che suscettibile di edizione è anche la corrispondenza su un affare
comune o quella fra le parti e un intermediario (art. 206 CPC). Nella
fattispecie i documenti richiesti dall’istante non adempiono necessariamente
tali requisiti. Per diritto federale, nondimeno, ciascun coniuge può esigere
che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art.
170 cpv. 1 CC). A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi
a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (art. 170
cpv. 2 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che tale obbligo
si attua, se è già pendente una procedura di separazione o di divorzio,
attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel
quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 2 con richiami; Schwander in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 e 18 ad art. 170). In
concreto la moglie ha formulato l’istanza di informazione nell’ambito di misure
provvisionali contestuali alla causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC), avviata
lo stesso 4 giugno 1998 con l’istanza per il tentativo di conciliazione. Nella
misura in cui tende alla produzione di documenti da parte del marito, l’obbligo
di informazione va quindi concretato – giustamente – per via di edizione, nel
contesto della causa pendente.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore ha ordinato la produzione di atti intestati a
terzi (persone giuridiche), cui è stata preclusa non solo la possibilità
opporsi, ma finanche quella di esprimersi, in violazione dell’art. 211 cpv. 3
CPC. Egli sostiene inoltre che la moglie non ha reso per nulla verosimile, in
dispregio dell’art. 207 CPC, che i conti delle menzionate società gli
appartengano. Ch’egli sia amministratore di tali ditte ancora non significa
ch’egli ne detenga il pacchetto azionario, identificandosi economicamente con
esse. Simile ipotesi dovrà se mai – egli sottolinea – essere resa previamente
verosimile dall’inte-ressata.
-
Giova premettere,
intanto, che l’appellante non spiega perché egli non dovrebbe essere tenuto –
contrariamente a quanto prevede l’art. 170 cpv. 1 e 2 CC – a esibire la
documentazione relativa ai costi dell’unione coniugale (ipoteche,
assicurazioni, casse malati, spese correnti relative all’abitazione, alla
manutenzione degli stabili ecc.) o a indicare i modi di pagamento e i numeri di
conto dai quali i rispettivi importi sono stati prelevati dal 1° gennaio 1997.
Egli non allega nemmeno le ragioni che lo esonererebbero dal produrre i
documenti relativi a eventuali commissioni, partecipazioni o altri redditi da
egli percepiti da parte delle ditte __________ __________. o __________
__________ __________. Privo di motivazione, in proposito l’appello va
dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv.
5).
-
Quanto l’appellante
contesta è in realtà – come detto – il fatto di dover consegnare documentazione
bancaria di conti intestati non a lui personalmente, bensì a persone giuridiche
con le quali egli nega ogni identità economica. Ora, in concreto l’obbligo di
informazione è stato imposto all’appellante nell’ambito di un procedimento cautelare
volto a definire la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie
per la durata della causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC). Ciò è senz’altro
ammissibile (Schwander, op. cit.,
n. 18 ad art. 170 CC). L’emanazione di misure provvisionali avviene in ogni
modo nel quadro di un procedimento sommario (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), in
esito a un giudizio di semplice verosimiglianza (DTF 118 II 380 consid. 3b).
L’istruttoria provvisionale non si confonde, in altri termini, con quella di
merito e l’assunzione delle prove deve limitarsi a mezzi che, già di primo
acchito, appaiono pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. Del resto non
sarebbe pensabile che documenti riguardanti terze persone possano essere
versati agli atti di un provvedimento cautelare quando, a libero esame, essi
non potrebbero essere acquisiti nella causa di merito. Il problema è di sapere
dunque se nel caso specifico le società __________ __________ __________.,
__________ __________ __________ __________ __________., __________ __________
__________ o altre ancora si identifichino economicamente con l’appel-lante,
sicché il dualismo tra persona fisica e giuridica appaia un espediente di mera
forma oltre il quale l’interessato celi – in tutto o in parte – i suoi redditi
effettivi.
-
Per quel che attiene
alla __________ __________ __________ con sede a __________, lo stesso
appellante l’ha definita “nostra società” in un suo manoscritto (“la nostra
situazione finanziaria”) prodotto dalla moglie all’udienza del 4 febbraio 1999
(doc. Z, 2° foglio). Già a un esame di verosimiglianza si può dunque presumere
che le azioni di tale ditta siano detenute dal marito, il quale nell’appello
nemmeno pretende il contrario, limitandosi a ripetere che l’istan-te non ha
dimostrato chi sia il proprietario economico dell’azien-da. All’udienza del 4
febbraio 1999 egli aveva obiettato invero che il manoscritto in questione non
riflette “la situazione dei signori __________ attuale e rilevante ai fini
della presente causa” (verbale, pag. 5), senza lontanamente accennare però
quale sarebbe tale “situazione attuale e rilevante”. Su questo punto l’appello,
inconsistente, è destinato perciò all’insuccesso.
L’identità economica
dell’appellante con la __________ __________ __________ __________ __________.,
__________, è meno flagrante. La ditta figura in ogni modo nel citato
manoscritto (doc. Z) – sotto il titolo “si-tuazione società” – come titolare
del conto n. __________.__________presso __________ __________ __________
__________ a __________ (2° foglio). Nell’elenco essa precede immediatamente la
__________ __________ __________., senza la dicitura “nostra società”, ma senza
nemmeno alcuna riserva. Si può quindi ritenere già a prima vista, anche in tal
caso, che la ditta faccia capo dal profilo economico all’appellante e a giusto
titolo l’obbligo di informazione è stato esteso anche ai due conti di cui
l’azienda risulta intestataria. Come si è già rilevato, per di più,
l’appellante non dice alcunché di concreto in merito a tale ditta né spiega
perché egli la annoveri tra “la nostra situazione finanziaria” (doc. Z).
Neppure al riguardo soccorrono le premesse, di conseguenza, per scostarsi dalla
decisione del Pretore.
Identica conclusione
potrebbe fors’anche imporsi per quel che è della __________ __________
__________., __________, menzionata a sua volta nel citato manoscritto (doc. Z)
sotto la rubrica “situazione società” (2° foglio in fondo). Se non che, poco
oltre (3° foglio), l’appellan-te soggiunge che “la società per partecipare
all’ultimo aumento di capitale si è indebitata con __________ per fr. 740
000.–, aumento che io non ho condiviso; per noi è nel consiglio
d’amministrazio-ne l’avv. __________ (fare attenzione)”. Ora, se la ditta si
identificasse con l’appellante, mal si comprenderebbe come l’interessato non
approvasse a quel momento le sue proprie scelte. Ne segue che a tale proposito
non può farsi questione di identità economica già a un primo esame. Provvisto
di buon diritto, su questo punto l’appello va accolto e l’ordine del Pretore
annullato. Annullato dev’essere inoltre l’ordine di produrre i conti intestati
a “eventua-li altre” ditte, che il Pretore ha inserito di propria iniziativa
nell’in-giunzione. A parte il fatto che tutto si ignora su eventuali altre
ditte, un ordine tanto indeterminato non può formare oggetto di un decreto di
edizione. Ciò non toglie, con ogni evidenza, che l’appellante dovrà dichiarare
le sue fonti di reddito – giusta l’art. 170 CC – anche nella misura in cui
attingesse a conti di “even-tuali altre ditte”. Dandosi il caso, gli si imporrà
con la debita precisione anche l’edizione di simili estratti.
-
Se ne conclude che
l’appello risulta fondato nella misura in cui si riferisce alla __________
__________ __________. o a “eventuali altre” ditte, non invece per il resto. Né
può farsi questione, a quest’ultimo riguardo, di inosservanza del diritto
d’essere sentito, giacché identificandosi con l’appellante la __________
__________ __________. e la __________ __________ __________ __________
__________. hanno potuto esprimersi attraverso l’appellante medesimo.
L’invocazione nel ricorso degli art. 207 e 211 cpv. 3 CPC (come pure degli art.
183 CPC e 4 Cost., che non hanno portata propria) cade dunque nel vuoto.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta – come si è visto – per quanto riguarda i
conti della __________ __________ __________. o di eventuali altre ditte, ma
esce perdente per quanto concerne la __________ __________ __________ la
__________ __________ __________ __________ __________. e sé stesso (sopra,
consid. 4). Si giustifica, ciò posto, ch’egli sopporti i due terzi dei costi
dell’appello e che rifonda alla controparte un’indennità per ripetibili
ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto
impugnato è riformato come segue:
__________ __________ è tenuto
a produrre nel termine di 40 giorni i documenti che seguono:
– gli
estratti bancari dei movimenti, dal 1° gennaio 1997 a oggi, del conto
n.
__________.__________intestato alla __________ __________ __________ __________
__________., __________, presso __________ __________ __________ __________
(con il saldo attuale);
– gli
estratti bancari dei movimenti, dal 1° gennaio 1997 a oggi, del conto
n.
__________intestato alla medesima società presso la __________ __________,
succursale di __________ (con il saldo attuale);
– tutti
i documenti relativi alle commissioni, partecipazioni o ad altri redditi
percepiti dal convenuto, dalla __________ __________ __________ __________
__________. o dalla __________ __________ __________ da parte della ditta
__________ __________., __________, o della ditta __________ __________
__________, __________;
– tutta
la documentazione, dal 1° gennaio 1997 a oggi, relativa alle spese dell’unione
coniugale (ipoteche, assicurazioni, casse malati, spese correnti relative
all’abitazione e alla manutenzione degli stabili ecc.) e dei modi di pagamento
di tali spese, con l’indicazione dei numeri di conto dai quali i rispettivi
importi sono stati prelevati.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti per due terzi a suo carico e per il
resto a carico di __________ __________ __________, cui l’appellante rifonderà
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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