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Numero d'incarto:
11.1999.78
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00078
Lugano
27 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 27 dicembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
Contro
, __________
(patrocinato dall'avv, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 20 maggio 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 3 maggio
1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1942) ed __________ (1943) si sono sposati a
__________ il __________ 1969. Dall'unione è nato il figlio __________ (1975).
Il marito, già pilota d'aereo, nel 1987 è stato dichiarato invalido al 60% e da
allora è gallerista d'arte. Dapprima ha esercitato a __________, poi a
__________ e dal 1995 a __________. La moglie durante l'unione coniugale ha
collaborato all'attività del marito, occupandosi della documentazione relativa
agli oggetti d'arte e della contabilità. Dopo la separazione dal marito,
avvenuta nel 1995, essa ha cominciato a lavorare anch'essa come gallerista
d'arte a __________.
B. Il
25 luglio 1995 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 12 ottobre 1995, e il 27 dicembre 1995 ha promosso azione di
divorzio, chiedendo un contributo indicizzato di fr. 4'000.– mensili per sé. Il
26 maggio 1997 __________ ha aderito al divorzio, ma si è opposto a qualsiasi
contributo per la moglie. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
ribadito le loro posizioni, la moglie riducendo a fr. 3'500.– mensili la
richiesta di contributo alimentare.
C. Nel
frattempo, il 24 aprile 1996, il Segretario assessore ha omologato in luogo e vece
del Pretore un accordo sull'assetto provvisionale secondo il quale il marito si
impegnava a versare un contributo mensile di fr. 3'500.– per moglie e figlio.
In esito a una domanda di riduzione del contributo alimentare presentata dal
convenuto, con decreto cautelare del 6 novembre 1997 il Pretore ha fissato dal
1° agosto 1997 in fr. 2'500.– mensili il contributo per l'attrice.
D. Chiusa
l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei
rispettivi memoriali scritti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, la
moglie aumentando a fr. 4'000.– mensili la richiesta di contributo alimentare.
Statuendo il 3 maggio 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha fissato
il contributo alimentare indicizzato per la moglie in fr. 3'000.– mensili vita natural
durante. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, sono state poste
per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 4'500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 20 maggio
1999 nel quale chiede di ridurre il contributo indicizzato per la moglie a fr.
1'000.– mensili e di limitarlo a 10 anni. Nelle sue osservazioni del 28 giugno
1999 __________ conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ravvisata una colpa esclusiva del marito nella disunione,
ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare giusta l'art.
151 cpv. 1 CC di fr. 3'000.– mensili vita natural durante. Egli ha rilevato che
se i rapporti coniugali erano assai liberi (entrambi i coniugi hanno ammesso
relazioni extraconiugali), il legame del marito con __________ ha vanificato
qualsiasi possibilità di continuare il matrimonio. Per quanto riguarda il contributo
alimentare, il Pretore ha rinunciato a imputare un reddito ipotetico alla
moglie, fosse solo per l'età, e ha rilevato che la scelta del marito di
trasferire la galleria d'arte da __________ a __________, con conseguente
riduzione degli introiti, non era giustificata. Tenuto conto dell'alto tenore
di vita precedente e della disponibilità del marito stesso a versare pendente
causa un contributo alimentare alla moglie di fr. 3'500.– mensili, egli ha fissato
perciò il contributo alimentare in fr. 3'000.– mensili.
- L'appellante
non nega di essere coniuge colpevole e di essere tenuto quindi a versare una
pensione sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC, ma censura la durata e l'ammontare
del contributo alimentare. In particolare egli rileva che le sue entrate non
gli permettono di far fronte al pagamento della rendita e contesta il reddito
potenziale imputatogli dal Pretore.
a) L'art.
151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati
i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge
colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Per quanto riguarda l'ammontare
del contributo, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio
economico subìto dal coniuge innocente. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati
si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall'art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht,
2ª edizione, n. 207). L'ammontare dipende poi, concretamente, dal guadagno e
dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla
gravità della colpa del debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla
formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 segg.
ad art. 151 CC). Trattandosi di un matrimonio di lunga durata, il coniuge
innocente ha il diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante il
matrimonio (DTF 116 II 8 consid. 3). In mancanza di altri dati, esso può ritenersi
equivalente al livello di vita sulla base del quale è stato calcolato il
contributo provvisionale (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep.
1994 298, 1992 237). Resta il fatto, in ogni modo, che il coniuge debitore non
può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno
minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).
b) Dalla
sentenza non è dato di capire come il Pretore abbia calcolato l'indennità
dovuta alla moglie, anche perché non sono stati accertati i redditi dei
coniugi, entrambi galleristi d'arte, né sono stati stabiliti i loro fabbisogni.
In mancanza di dati più precisi il fabbisogno del marito può prudenzialmente
essere stimato in almeno fr. 1'768.– mensili (minimo vitale del diritto
esecutivo fr. 1'025.–, premio della cassa malati fr. 243.–, AVS fr. 270.–,
onere fiscale fr. 500.–). Non si giustifica di inserire spese per l'alloggio,
che neppure l'appellante ha fatto valere poiché pagate interamente dalla
convivente (appello, pag. 10), né quelle della galleria, già comprese nei costi
aziendali (doc. 10). Nemmeno il rimborso di debiti verso terzi può essere
ammesso, la moglie non vedendosi garantito altrimenti il proprio fabbisogno
minimo, che è prioritario (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22
ottobre 1996 in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in:
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Né si giustifica di
riconoscere una maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo, poiché
l'interessato è tenuto a corrispondere un'indennità fondata sull'art. 151 cpv.
1 CC e non una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 CC (I CCA, sentenza
del 16 luglio 1999 in re B.). Ciò premesso, il fabbisogno minimo del marito
risulta di fr. 1'768.– mensili.
- Quanto ai redditi, non è contestato che l'appellante percepisce
una rendita di fr. 1'780.– mensili dalla __________, una rendita AI di fr.
424.– mensili e un'indennità quale custode dello stabile in cui si trova la
galleria di fr. 400.– mensili (appello, pag. 10 in alto). L'interessato insorge
perciò contro il reddito imputatogli dal Pretore, sostenendo che il
trasferimento della galleria d'arte da __________ a __________ è stato deciso
per contenere i costi, sicché a torto il Pretore gli rimprovererebbe di avere
agito in modo "finanziariamente suicida". Ora, nella valutazione
della potenzialità economica dell'uno o dell'altro coniuge ci si deve fondare
sui dati oggettivi e concreti disponibili, tra i quali l'età, la formazione
professionale, la presenza di figli, lo stato di salute, il mercato
dell'impiego e l'eventuale assenza dal mondo del lavoro (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 48 nota 1.52 segg.).
Nella
fattispecie risulta che come gallerista l'appellante ha registrato nel 1995 una
perdita di fr. 5'154.–, nel 1996 ha conseguito invece un utile di fr. 23'139.–
(doc. 25) e nel 1997 ancora un utile di fr. 20'000.– (v. anche decreto
cautelare del 6 novembre 1997, pag. 6). Dagli atti si evince che quando la
galleria d'arte era a __________, nel 1989 l'attività si era conclusa con una
perdita aziendale di fr. 55'159.20 (doc. EE1), nel 1990 con un utile di fr.
6'401.15 (doc. EE2), nel 1991 ancora con un utile di fr. 33'875.25 (doc. EE3),
nel 1992 con una perdita di fr. 39'345.90 (doc. EE4), nel 1993 con un'ulteriore
perdita di fr. 32'251.11 (doc. EE5) e nel 1994 un utile di fr. 19'240.25 (doc.
EE6). Sulla base di tali dati non si può ragionevolmente affermare che
l'attività fosse così florida come pretende la moglie. Certo, vari testi hanno
dichiarato che la galleria era conosciuta e ben frequentata (deposizioni
__________, __________, rogatorie __________ e __________) e che il tenore di
vita dei coniugi era relativamente alto (deposizione __________, rogatorie
__________ e __________), finanche elevato (deposizioni __________, __________,
rogatoria __________), ma ciò non basta a dimostrare con un minimo di
concretezza quale fosse il reddito effettivo derivante dall'attività di
gallerista. Gli elementi indicati dalla moglie (vestiti, viaggi e arredamento)
non denotano speciale agiatezza. Per di più durante la vita in comune i coniugi
sembrano avere esposto spese private alla stregua di spese professionali, con
conseguente riduzione dell'utile imponibile. Neppure si può semplicisticamente
equiparare la situazione di __________ con quella di __________, già per il
fatto che nel 1995 i coniugi hanno proceduto alla suddivisione degli oggetti
d'arte che costituivano l'inventario della galleria, l'appellante conservando
unicamente quelli medievali e rinascimentali (petizione, pag. 5).
Nelle
circostanze descritte non è possibile pertanto valutare con qualche affidamento
il reddito conseguito durante il periodo __________, né stabilirlo sulla base
del tenore di vita dei coniugi. È vero che durante la procedura cautelare
l'interessato ha versato un contributo alimentare per moglie e figlio di fr.
3'500.– mensili, ma ciò non basta a dimostrare che egli sia in grado di
versarlo ancora attualmente. Intanto con decreto del 6 novembre 1997 il Pretore
aveva ridotto tale contributo a fr. 2'500.– dal 1° agosto 1997. Inoltre per far
fronte al pagamento del contributo l'interessato ha aperto una linea di credito
di fr. 150'000.– presso la __________ (decreto citato, pag. 5 e 6).
Non si può dire dunque che per onorare i contributi egli attingesse solo al
proprio guadagno.
-
Ciò
posto, è incontestato che con il trasferimento della galleria da __________ a
__________ le entrate dell'appellante sono diminuite. Egli medesimo ammette del
resto che il commercio d'arte è un'attività difficile e che per vendere bisogna
essere molto conosciuti, ciò che ha comportato difficoltà nell'apertura della
galleria a __________ (risposta, pag. 12 ad 8.1). Per quali motivi dunque egli
abbia lasciato una città ove la galleria era rinomata e gli consentiva un certo
tenore di vita non è dato di capire, né tale scelta deve pregiudicare il
mantenimento della moglie. Fosse rimasto a __________, si può ragionevolmente
supporre perciò che, dando prova di buona volontà, egli sarebbe stato in grado
di guadagnare almeno fr. 1'800.– mensili, corrispondenti alla media degli utili
1996 e 1997 (doc. 25). Non si giustifica invece di considerare la perdita del
1995, dovuta al trasferimento della galleria e alla divisione dell'inventario.
Nemmeno può essere condivisa l'opinione dell'appellata, secondo cui il reddito
figurante dai bilanci non è quello attuale. Come il Pretore ha già avuto modo
di rilevare, non si può unicamente tenere conto dalle entrate sui conti presso
la __________ e la __________, poiché occorre dedurre le relative spese
(decreto 6 novembre 1997, pag. 5 in alto). Ne segue che in concreto ci si può
dipartire, per determinare il contributo in favore della moglie, da un reddito
di fr. 3'580.– mensili (fr. 1'780.– di rendita __________ più fr. 1'800.–).
Tenuto conto che l'interessato ha un fabbisogno minimo di fr. 1'768.– mensili,
il contributo per la moglie non può eccedere fr. 1'812.– mensili. L'appello su
questo punto deve essere accolto entro tali limiti. Quanto all'ammontare del
reddito che l'attrice potrebbe conseguire con la sua nuova attività di
gallerista, l'argomentazione dell'appellante risulta d'acchito irricevibile già
per il fatto che egli nemmeno indica quale guadagno l'appellata potrebbe
concretamente ricavare (le conclusioni di natura pecuniaria vanno cifrate: Rep.
1985 pag. 95 consid. 1).
-
L'appellante
censura l'attribuzione del contributo all'ex moglie vita natural durante,
sostenendo che quest'ultima è attiva professionalmente. Ora, i principi su cui
si fonda l'odierna giurisprudenza relativa all'art. 151 CC sono riassunti in
DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che prestazioni illimitate
nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola
fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito
al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio
sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento
professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di
figli in età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio di
un'attività lucrativa.
a) Nel
caso in esame l'attrice aveva, al momento del divorzio, 56 anni e il matrimonio
durava da 30 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 4 anni. Contrariamente
a quanto pretende l'appellante non può dirsi che già durante l'unione coniugale
la moglie esercitasse un'attività lucrativa. Certo, dal 1984 essa ha collaborato
alla gestione della galleria di __________ (petizione, pag. 3), ha aiutato
l'appellante a preparare esposizioni, lo ha accompagnato a diverse fiere e dal
1994 è tesoriera dell'__________. Non è contestato però che essa ha sempre
risieduto a __________, dove si occupava del figlio. Inoltre è emerso chiaramente
dall'istruttoria che l'appartamento di __________ non era adibito a galleria,
ma a semplice deposito di oggetti d'arte (deposizioni __________, __________,
__________, rogatorie __________, __________ e __________). Infine l'appellante
medesimo ammette che solo nel 1995, dopo la separazione di fatto, la moglie ha
iniziato un'attività in proprio (appello, pag. 8), anche perché solo a quel
momento essa ha ottenuto parte degli oggetti che costituivano l'inventario
della galleria. Non si può presumere dunque che a medio o anche solo a lungo
termine essa sia in grado di conseguire un reddito suscettibile di reintegrarla
nel livello di vita che essa aveva durante il matrimonio.
b) Per
quel che è del tenore di vita durante la comunione domestica, ci si può ragionevolmente
fondare sul contributo provvisionale di cui l'attrice ha goduto durante la
causa di stato (fr. 2'500.– mensili: decreto del 6 novembre 1997), per il quale
era determinante appunto il livello di vita precedente (DTF 118 II 377 consid.
20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 pag. 298, 1992 pag. 237). Dagli atti risulta
invero che l'appellata ha venduto qualche oggetto d'arte (interrogatorio formale,
risposte n. 7 e 10), ma l'utile conseguito è stato esiguo (fr. 300.–/800.–).
L'appellante medesimo sostiene dipoi che la crisi nel settore dell'antiquariato
è notoria (appello, pag. 10). In condizioni del genere non si giustifica di
limitare la durata della rendita, tanto meno se si pensa che quest'ultima
neppure le permette di metterla al riparo dall'indigenza. Dovesse la situazione
finanziaria dell'ex moglie migliorare, l'appellante potrà sempre chiedere una
modifica del suo obbligo contributivo. L'appello, su questo punto è destinato
all'insuccesso e deve pertanto essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto dell'esito, essi vanno a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Il convenuto avendo rifiutato, davanti al
Pretore, di versare un qualsiasi contributo alimentare, i costi di prima sede
possono rimanere invariati, l'odierno giudizio non incidendo apprezzabilmente
sulla ripartizione stabilita dal primo giudice.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
__________ è tenuto a versare mensilmente a
__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 1'812.– vita natural durante.
Il contributo
sarà adeguato al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo, la prima volta nel gennaio 2000, in base all'indice del maggio 1999.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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