AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.120
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00120
Lugano
13 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 27 agosto 2001 da
__________ __________ (2000), __________
(rappresentata dalla madre __________ __________, __________,
e patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione dell'8 ottobre 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il
1°
ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 22 ottobre 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1970) ha dato alla luce il ____________________ 2000 la figlia
__________, che è stata riconosciuta già prima della nascita da __________
__________ (1967). Il padre non ha terminato un apprendistato e non ha nessuna
formazione professionale. La madre è al beneficio di un assegno di prima
infanzia e di un assegno integrativo.
B. Il
27 agosto 2001 __________ __________i, rappresentata dalla madre, ha promosso
causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere il versamento di un contributo di mantenimento di fr.
885.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 1005.– fino al 12° anno e di fr.
1310.– fino alla maggiore età, oltre al pagamento di fr. 10 260.– per alimenti
arretrati. All'udienza del 18 settembre 2001 __________ __________ si è opposto
all'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta
stante alla discussione finale, mantenendo invariate le loro domande. Con
sentenza del 1° ottobre 2001 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha
obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili per i mesi da settembre a novembre 2001. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro
la sentenza citata __________ __________ è insorta con un appello dell'8
ottobre 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– di accogliere integralmente la sua azione e di riformare la sentenza
impugnata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2001 __________
__________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Il giudice delegato ha ordinato, il 23 novembre
2001, la completazione dell'istruttoria. Sulle nuove risultanze le parti hanno
avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
chiede un contributo “nei sensi dei considerandi”.
Ci si può
chiedere se tale domanda sia formulata in termini sufficientemente
precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Dagli atti risulta nondimeno che
l'interessata chiede l'accoglimento integrale della sua istanza, con la quale
postulava un contributo alimentare di
fr. 885.–
mensili fino al 6° anno di età, di fr. 1005.– fino al 12° anno e di fr. 1310.–
fino alla maggiore età, oltre al pagamento di
fr. 10
260.– per alimenti arretrati. Ritenuto che in caso di contributi per figli
minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato, la necessità di
cifrare la richiesta è meno rigorosa, sicché l'appello può definirsi ricevibile.
-
L'appellante
chiede di verificare la legittimazione della madre a rappresentare la figlia.
Ora, è indubbio che __________ __________ è rappresentante legale della
minorenne (art. 304 cpv. 1 CC combinato con l'art. 298 cpv. 1). È possibile che
la Commissione tutoria regionale, cui spetta intervenire, abbia suggerito la
nomina di un curatore, ma non risulta che ciò sia avvenuto, né il convenuto
pretende il contrario. Ne discende che la madre deve presumersi abilitata a
rappresentare la figlia nell'azione di mantenimento (Hegnauer in: Berner Kommentar, nota 22 ad art. 279 CC).
-
Il
Pretore ha accertato che il convenuto ha beneficiato di prestazioni
assistenziali fino al maggio del 2001, quando ha firmato un contratto di
inserimento professionale con il Comune di __________, valido fino al 20
novembre 2001. Da allora egli guadagna
fr.
2300.– mensili netti e non consta che il contratto sia stato rescisso
anticipatamente. Accertato il suo fabbisogno minimo in
fr.
1800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di
locazione fr. 433.50, premio della cassa malati fr. 262.10), il Pretore ha
ritenuto che dal settembre al novembre del 2001 egli poteva contribuire al mantenimento
della figlia con fr. 500.– mensili. In seguito il convenuto non avrebbe più
avuto entrate e il suo fabbisogno minimo non avrebbe potuto essere intaccato.
La figlia chiede in questa sede che si imputi al padre un reddito ipotetico.
Rileva che questi, ancora giovane, con un minimo di buona volontà potrebbe
trovare un posto di lavoro che gli permetta di guadagnare come prima. Essa
contesta inoltre il principio secondo cui il debitore di un contributo
alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo.
-
L'art.
285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere
commisurato, in particolare, ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale
e alle possibilità dei genitori. L'ammontare del contributo dipende
concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito
del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile
facendo uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner
Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo va
garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del
figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 40 ad art. 285 CC).
-
Dagli
atti risulta che il convenuto non ha terminato un apprendistato, non ha nessuna
formazione professionale (doc. 1 punto 6.2), da anni è a carico della pubblica
assistenza (doc. 4, 4.1 e 4.2) e il 1° febbraio 2001 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI (doc. 1). Il 21 maggio 2001 egli ha stipulato, come
detto, un contratto di inserimento professionale grazie al quale il Comune di
__________ lo assumeva come operaio per la durata di 6 mesi con una
retribuzione di fr. 2600.– mensili lordi (doc. 3.1). Il 12 settembre 2001 egli
è stato licenziato per il 30 settembre successivo (doc. 8). Dal certificato
medico del 10 dicembre 2001 acquisito in questa sede risulta che il convenuto,
dopo avere ricominciato nel dicembre del 2000 una cura metadonica, nell'ottobre
del 2001 è ricaduto nella tossicomania da eroina, al punto da dover essere
ricoverato alla Clinica __________ __________ di __________ per una cura di
disintossicazione. Tale degenza è stata interrotta qualche giorno dopo per consentire
la ripresa di una cura metadonica. A detta del medico, nelle ultime settimane
l'idoneità al lavoro di lui è fortemente compromessa a causa della ricaduta
nella dipendenza da stupefacenti.
-
La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare che decisivo non è tanto il reddito effettivo
conseguito da un debitore alimentare, bensì il reddito che questi potrebbe
conseguire dando prova di impegno e buona volontà (DTF 123 III 5 a metà, 119 II
316 consid. 4 con richiami). Nel caso in esame è vero che il convenuto non ha
dimostrato di avere fatto quanto si poteva esigere da lui per conseguire un
guadagno, né è dato di sapere quali iniziative egli abbia intrapreso per
cercare lavoro. Non si può disconoscere in ogni modo che egli non ha la minima
formazione professionale, è a carico della pubblica assistenza da anni e ha
seri problemi di droga. Contrariamente all'opinione dell'appellante,
tale stato di cose non appare meramente transitorio. Del resto, già durante la
convivenza con la madre della bambina egli non lavorava affatto. Non si vede
quindi come potrebbe trovare ora un'occupazione che gli permetta di sopperire
al proprio fabbisogno e di provvedere a un contributo per la bambina, tanto
meno considerando i suoi trascorsi e la recente ricaduta.
Certo, il
convenuto ha invero tentato un inserimento professionale, ma a prescindere dal
fatto che ha ottenuto il posto solo perché al beneficio di prestazioni
assistenziali (art. 31 della legge sull'assistenza sociale), non è dato a
divedere quale attività egli possa concretamente svolgere oggi, né l'appellante
azzarda ipotesi sul reddito che egli potrebbe conseguire. Il Pretore ha già
tenuto conto, del resto, che il convenuto ha lasciato l'impiego senza giustificazione
e gli ha computato perciò un reddito ipotetico pari a quello che avrebbe
ricevuto dal Comune di __________ fino al 30 novembre 2001, data della scadenza
del contratto. D'altro lato il problema non si risolverebbe nemmeno fissando a
carico del padre contributi fittizi, ch'egli non sarebbe in grado di
corrispondere. Un'azione di mantenimento non deve servire infatti a riscuotere
dall'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni di assistenza
(I CCA, sentenza del 7 ottobre 1999 nella causa B.; Geiser, nota 2 in: AJP 4/96 pag. 491). Qualora la situazione
economica del convenuto dovesse migliorare, in particolare nel caso in cui egli
dovesse ottenere una rendita AI in seguito alla richiesta presentata il 1°
febbraio 2001, la figlia potrà riformulare in ogni momento una richiesta di un
contributo in aggiunta alla rendita completiva per figli (art. 285 cpv. 2 CC),
sempre che le prestazioni assicurative destinate al padre eccedano la copertura
del suo fabbisogno minimo.
- L'appellante
chiede il versamento di fr. 10 260.– a titolo di contributi alimentari arretrati
in virtù dell'art. 279 cpv. 1 CC. È indiscusso però che tra l'agosto del 2000
e il maggio del 2001 il convenuto è stato al beneficio di mere prestazioni
assistenziali, di modo che – per i motivi già indicati – non vi è spazio per
contributi durante tale periodo. Né si giustifica di tenere conto, per ipotesi,
di eventuali prestazioni accordate a titolo di assistenza pubblica, poiché ai
fini dei contributo alimentari tali prestazioni non costituiscono un reddito
(per analogia: Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 18 ad art. 125 CC con rimandi). O il debitore può conseguire un
guadagno (e allora gli si imputa, per principio, tale entrata, eventualmente
corretta al rialzo alla stregua di reddito potenziale) o non è in grado di guadagnare
alcunché (e allora non può considerarsi come guadagno la prestazione della
pubblica assistenza, che per altro va rimborsata).
Nondimeno,
come si è visto, tra giugno e novembre 2001 il convenuto ha percepito
mensilmente, rispettivamente avrebbe potuto guadagnare (ove non avesse abbandonato
senza giustificazione l'impiego), fr. 2300.– da attività lucrativa (consid. 5).
E siccome in quel periodo il suo fabbisogno minimo, non contestato, è stato
stabilito in fr. 1800.– mensili, non vi sono ragioni per prescindere dalla
fissazione, per tale lasso di tempo, di un contributo di mantenimento, pari
alla disponibilità mensile. L'appello deve dunque essere accolto entro questi
limiti.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe
l'appellato. L'appellante verserà alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello può essere accolta solo per quanto riguarda la questione del contributo
tra giugno e novembre 2001, il ricorso rivelandosi per il resto destituito di
ogni consistenza fin dall'inizio (art. 157 CPC). L'attribuzione di ripetibili
renderebbe senza oggetto – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria
introdotta dal convenuto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile
– se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di concedere sin
d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
L'indennità della patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno
che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza
indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo 1 della sentenza impugnata è così
riformato:
A titolo di contributo di mantenimento per
la figlia __________ __________, __________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________, dal 1° giugno al 30 novembre 2001, l'importo mensile di
fr. 500.–.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili ridotte.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto
riguarda la decorrenza del contributo di mantenimento, con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, ;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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