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Numero d'incarto:
11.2002.104
Data decisione, Autorità:
04.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00104
Lugano
4 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso
che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie
__________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento
dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e
__________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha
fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico
per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________,
del Servizio medico-psicologico di __________;
accertato
che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre
2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché
fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo
soddisfacente” per loro e per le figlie;
preso
atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i
coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la
parziale modifica della sentenza impugnata;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le
ripetibili di appello;
rammentato
che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso
da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate
(Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto
nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a
ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo
presentato osservazioni;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________ , __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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